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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1030.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 1030/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 05.03.2025, promossa da:
C.F. e P.IVA n. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Dott. con sede in Roma, Via Gino Nais n. 16, quale mandataria con Parte_2
rappresentanza di (già Controparte_1 Controparte_2
), C.F. e P.IVA n. , con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, a sua
[...] P.IVA_2
volta mandataria con rappresentanza di C.F. e P.IVA n. , Parte_3 P.IVA_3 con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca
Cicconetti ed elettivamente domiciliata in Viterbo, via Augusto Gargana n. 34, studio dell'Avv.
Lorella Capitoni.
Attrice
Nei confronti di
, C.F. nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
16.04.1982, , C.F. , nata a [...] il [...], CP_4 C.F._2
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su , C.F. Persona_1
nata a [...] il [...], , C.F. C.F._3 Controparte_5
nata a [...] il [...]; C.F._4
Convenuti contumaci
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva azione Parte_1
revocatoria ordinaria nei confronti di e , chiedendo la Controparte_3 CP_4 dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione del 15.03.2021, concluso in esecuzione dell'accordo di separazione personale dei coniugi, stipulato con rogito del Notaio Dottor Per_2
(Rep. 5599 - Racc. 4131), trascritto il 07.04.2021 presso l'Agenzia del Territorio di Viterbo,
[...]
mediante il quale donava la nuda proprietà del bene immobile sito nel comune di CP_4
Civita Castellana (VT), via della Tribuna numero 12 (censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Civita Castellana al foglio 29, particella 243 subalterno 10, categoria A/2), riservandosi espressamente il diritto di abitazione vitalizio, alla figlia per la quota di ½ ed al Controparte_5 marito per l'altro ½; quest'ultimo, dopo aver accettato, con il medesimo atto Controparte_3 deviava gli effetti traslativi, ai sensi dell'art. 1411 c.c., in favore della figlia minore Per_1
[...]
Premetteva la società attrice che, per effetto del contratto di cessione in blocco del 22.11.2019,
aveva acquistato il credito di € 40.957,36 vantato da nei Pt_3 Parte_3 Controparte_6
confronti di e quale saldo debitore residuo del finanziamento Controparte_3 CP_4
personale n. 45440298, concesso il 17.02.2012 e risolto il 30.03.2015. Per riscuotere il credito era stato richiesto il decreto ingiuntivo n. 134/2021, emesso dal Tribunale di Viterbo il 12.02.2021 e dichiarato esecutivo in data 27.04.2021 per mancanza di opposizione.
A fondamento della domanda deduceva che l'atto di cessione impugnato, avendo come effetto finale il trasferimento a titolo gratuito della proprietà immobiliare alle figlie dei debitori, costituiva un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore, mentre la riserva del diritto di abitazione in capo alla impediva ogni soddisfacimento coattivo, trattandosi di diritto impignorabile e CP_4
non ipotecabile.
Aggiungeva, inoltre, che l'intento distrattivo poteva inferirsi dalla circostanza per cui il negozio di cessione era stato stipulato il 15.03.2021, ovvero poco dopo la notifica del monitorio n. 134/2021 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 12.02.2021, e dal fatto che le parti erano legate da un rapporto di parentela in linea retta.
Riteneva, pertanto, che il descritto atto dispositivo fosse connotato da tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento dell'actio pauliana. In particolare, evidenziava sia la sussistenza dell'eventus damni, derivante dal deterioramento della garanzia patrimoniale dei debitori in quanto privi di ulteriori beni immobili, che la scientia fraudis integrata dal dolo generico dei soli debitori cedenti, trattandosi di cessione a titolo gratuito effettuata dopo il sorgere del credito.
2 Per tali ragioni chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'atto di cessione impugnato.
2. Nonostante la rituale notifica non si costituivano , in proprio e Controparte_3 CP_4
quali esercenti la potestà genitoriale su , e . Persona_1 Controparte_5
3. Nello svolgimento del processo venivano assegnati i termini per le memorie istruttorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c., non depositate.
Dopo un rinvio concesso per le trattative di bonario componimento fra le parti, in data 05.03.2025 si teneva l'udienza per la precisazione delle conclusioni nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
5. La domanda revocatoria non merita accoglimento e deve essere rigettata.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dei convenuti, non costituiti nonostante la rituale notifica a mezzo posta.
Il Giudice osserva che la società attrice ha lamentato la lesione della garanzia patrimoniale derivante dal rogito di cessione del 15.03.2021, stipulato con riserva del diritto di abitazione in capo alla cedente Secondo la tesi attorea, l'operazione dispositiva ha leso la garanzia CP_4
patrimoniale poiché i debitori cedenti sono rimasti privi di ulteriori beni immobili su cui soddisfare coattivamente il credito.
Tuttavia, l'attrice, pur affermando la ricorrenza dell'eventus damni, che consiste nella circostanza per cui l'atto di disposizione deve rendere la realizzazione del diritto del creditore incerta o più difficoltosa (Cass. 26310/2021; Cass. 19207/2018; Cass. 1896/2012; Cass. 19234/2009), non ne ha dimostrato l'effettiva sussistenza.
Infatti, non è sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'actio pauliana il mero mutamento qualitativo o quantitativo che il patrimonio del debitore ha subito per effetto dell'atto dispositivo, ma deve emergere dal complesso degli elementi acquisiti che, per effetto dell'atto ritenuto pregiudizievole, sia divenuta, in ragione del valore o della qualità del patrimonio residuo, oggettivamente più incerta o difficoltosa l'esazione dei crediti anteriori al suo compimento (cfr.
Cass. n. 26331 del 2008; Cass. n. 19515 del 2019; Cass. n. 7201 del 2024).
Orbene, sul punto, l'attrice ha allegato che i debitori sono rimasti privi di altri beni immobili, ma non ha dimostrato che, anche avuto riguardo all'importo del credito (€ 40.957,36), non vi siano altri elementi reddituali (reddito da lavoro) o patrimoniali su cui soddisfarsi agevolmente. Peraltro, pur essendo in possesso di un titolo esecutivo, qual è il decreto ingiuntivo n. 134/2021 emesso dal
3 Tribunale di Viterbo il 12.02.2021, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data
27.04.2021, non ha intrapreso alcuna procedura di espropriazione mobiliare o presso terzi, il cui esito infruttuoso sarebbe stato utile a dimostrare il deterioramento patrimoniale pregiudizievole per la garanzia del creditore.
Non essendovi, quindi, la prova che il soddisfacimento del credito sia divenuto più incerto o difficoltoso per effetto dell'atto dispositivo, l'azione revocatoria deve essere rigettata.
Essendo rimasti i convenuti contumaci e non avendo svolto alcuna attività processuale, non può procedersi con la condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra le parti come in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta la domanda revocatoria proposta dall'attrice per le ragioni in parte motiva;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo, 27.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 1030/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 05.03.2025, promossa da:
C.F. e P.IVA n. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Dott. con sede in Roma, Via Gino Nais n. 16, quale mandataria con Parte_2
rappresentanza di (già Controparte_1 Controparte_2
), C.F. e P.IVA n. , con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, a sua
[...] P.IVA_2
volta mandataria con rappresentanza di C.F. e P.IVA n. , Parte_3 P.IVA_3 con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca
Cicconetti ed elettivamente domiciliata in Viterbo, via Augusto Gargana n. 34, studio dell'Avv.
Lorella Capitoni.
Attrice
Nei confronti di
, C.F. nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
16.04.1982, , C.F. , nata a [...] il [...], CP_4 C.F._2
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su , C.F. Persona_1
nata a [...] il [...], , C.F. C.F._3 Controparte_5
nata a [...] il [...]; C.F._4
Convenuti contumaci
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva azione Parte_1
revocatoria ordinaria nei confronti di e , chiedendo la Controparte_3 CP_4 dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione del 15.03.2021, concluso in esecuzione dell'accordo di separazione personale dei coniugi, stipulato con rogito del Notaio Dottor Per_2
(Rep. 5599 - Racc. 4131), trascritto il 07.04.2021 presso l'Agenzia del Territorio di Viterbo,
[...]
mediante il quale donava la nuda proprietà del bene immobile sito nel comune di CP_4
Civita Castellana (VT), via della Tribuna numero 12 (censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Civita Castellana al foglio 29, particella 243 subalterno 10, categoria A/2), riservandosi espressamente il diritto di abitazione vitalizio, alla figlia per la quota di ½ ed al Controparte_5 marito per l'altro ½; quest'ultimo, dopo aver accettato, con il medesimo atto Controparte_3 deviava gli effetti traslativi, ai sensi dell'art. 1411 c.c., in favore della figlia minore Per_1
[...]
Premetteva la società attrice che, per effetto del contratto di cessione in blocco del 22.11.2019,
aveva acquistato il credito di € 40.957,36 vantato da nei Pt_3 Parte_3 Controparte_6
confronti di e quale saldo debitore residuo del finanziamento Controparte_3 CP_4
personale n. 45440298, concesso il 17.02.2012 e risolto il 30.03.2015. Per riscuotere il credito era stato richiesto il decreto ingiuntivo n. 134/2021, emesso dal Tribunale di Viterbo il 12.02.2021 e dichiarato esecutivo in data 27.04.2021 per mancanza di opposizione.
A fondamento della domanda deduceva che l'atto di cessione impugnato, avendo come effetto finale il trasferimento a titolo gratuito della proprietà immobiliare alle figlie dei debitori, costituiva un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore, mentre la riserva del diritto di abitazione in capo alla impediva ogni soddisfacimento coattivo, trattandosi di diritto impignorabile e CP_4
non ipotecabile.
Aggiungeva, inoltre, che l'intento distrattivo poteva inferirsi dalla circostanza per cui il negozio di cessione era stato stipulato il 15.03.2021, ovvero poco dopo la notifica del monitorio n. 134/2021 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 12.02.2021, e dal fatto che le parti erano legate da un rapporto di parentela in linea retta.
Riteneva, pertanto, che il descritto atto dispositivo fosse connotato da tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento dell'actio pauliana. In particolare, evidenziava sia la sussistenza dell'eventus damni, derivante dal deterioramento della garanzia patrimoniale dei debitori in quanto privi di ulteriori beni immobili, che la scientia fraudis integrata dal dolo generico dei soli debitori cedenti, trattandosi di cessione a titolo gratuito effettuata dopo il sorgere del credito.
2 Per tali ragioni chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'atto di cessione impugnato.
2. Nonostante la rituale notifica non si costituivano , in proprio e Controparte_3 CP_4
quali esercenti la potestà genitoriale su , e . Persona_1 Controparte_5
3. Nello svolgimento del processo venivano assegnati i termini per le memorie istruttorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c., non depositate.
Dopo un rinvio concesso per le trattative di bonario componimento fra le parti, in data 05.03.2025 si teneva l'udienza per la precisazione delle conclusioni nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
5. La domanda revocatoria non merita accoglimento e deve essere rigettata.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dei convenuti, non costituiti nonostante la rituale notifica a mezzo posta.
Il Giudice osserva che la società attrice ha lamentato la lesione della garanzia patrimoniale derivante dal rogito di cessione del 15.03.2021, stipulato con riserva del diritto di abitazione in capo alla cedente Secondo la tesi attorea, l'operazione dispositiva ha leso la garanzia CP_4
patrimoniale poiché i debitori cedenti sono rimasti privi di ulteriori beni immobili su cui soddisfare coattivamente il credito.
Tuttavia, l'attrice, pur affermando la ricorrenza dell'eventus damni, che consiste nella circostanza per cui l'atto di disposizione deve rendere la realizzazione del diritto del creditore incerta o più difficoltosa (Cass. 26310/2021; Cass. 19207/2018; Cass. 1896/2012; Cass. 19234/2009), non ne ha dimostrato l'effettiva sussistenza.
Infatti, non è sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'actio pauliana il mero mutamento qualitativo o quantitativo che il patrimonio del debitore ha subito per effetto dell'atto dispositivo, ma deve emergere dal complesso degli elementi acquisiti che, per effetto dell'atto ritenuto pregiudizievole, sia divenuta, in ragione del valore o della qualità del patrimonio residuo, oggettivamente più incerta o difficoltosa l'esazione dei crediti anteriori al suo compimento (cfr.
Cass. n. 26331 del 2008; Cass. n. 19515 del 2019; Cass. n. 7201 del 2024).
Orbene, sul punto, l'attrice ha allegato che i debitori sono rimasti privi di altri beni immobili, ma non ha dimostrato che, anche avuto riguardo all'importo del credito (€ 40.957,36), non vi siano altri elementi reddituali (reddito da lavoro) o patrimoniali su cui soddisfarsi agevolmente. Peraltro, pur essendo in possesso di un titolo esecutivo, qual è il decreto ingiuntivo n. 134/2021 emesso dal
3 Tribunale di Viterbo il 12.02.2021, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data
27.04.2021, non ha intrapreso alcuna procedura di espropriazione mobiliare o presso terzi, il cui esito infruttuoso sarebbe stato utile a dimostrare il deterioramento patrimoniale pregiudizievole per la garanzia del creditore.
Non essendovi, quindi, la prova che il soddisfacimento del credito sia divenuto più incerto o difficoltoso per effetto dell'atto dispositivo, l'azione revocatoria deve essere rigettata.
Essendo rimasti i convenuti contumaci e non avendo svolto alcuna attività processuale, non può procedersi con la condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra le parti come in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta la domanda revocatoria proposta dall'attrice per le ragioni in parte motiva;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo, 27.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
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