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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1852/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1852/2020
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Pistoia presso lo studio dell'Avv. Gian Parte_1
Luca Faliero Lomi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Buggiano (PT) presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Alessio Dainelli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 95/2020 del Tribunale di Pistoia
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita accogliere
l'appello proposto per i dedotti motivi di gravame e per l'effetto riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Pistoia Sezione Civile n. 95/2020 del 04/02/2020 R.G. n.
2019/2017, Rep. N. 210/2020 del 04/02/2020, e così respingere le domande tutte proposte dalla Sig.ra contro il Sig. . In ipotesi, e per mero Controparte_1 Parte_1 tutiorismo difensivo, rideterminare, con relativa riduzione del quantum, l'importo dovuto dal Sig. a titolo di indennità di occupazione per la minor porzione di Parte_1
immobile occupata dal medesimo e per la diversa più recente data di decorrenza della stessa, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale ovvero alla diversa data ritenuta di giustizia, e fino al pari uso concesso;
- vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
e solo in deprecata ipotesi di compensazione integrale delle stesse anche in ragione del comportamento processuale tenuto da questa parte. Per quanto occorrer possa si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte già richieste nel primo grado e non ammesse e da considerarsi per qui come espressamente riproposte”.
Per la parte appellata: “nel riportarsi in toto le deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in primo luogo insiste affinchè l'appello proposto dal Sig. venga dichiarato inammissibile e/o comunque improcedibile Parte_1
in quanto tardivo, risultando la Sentenza n. 95/2020 del Tribunale di Pistoia ormai coperta da giudicato ex art. 2909 c.c., per tutti i motivi esposti in atti, essendo la causa stata introdotta nelle forme dell'art. 702 bis e ss cpc e non avendo il Giudice di primo grado mai disposto il mutamento del rito. In subordine e denegatissima ipotesi, questa difesa chiede la presente causa venga trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di Legge per memorie conclusionali e repliche, opponendosi all'ammissione di tutti i mezzi di prova ex adverso richiesti nell'atto di citazione in appello, non solo in quanto palesemente inammissibili e/o comunque ininfluenti ai fini della decisione, ma per aver la controparte da ultimo rinunciato agli stessi nel corso del procedimento di primo grado, non avendo reiterato tale richiesta al momento di precisare le proprie conclusioni.
Nella non creduta ipotesi che i capitoli di prova ex adverso formulati vengano ritenuti non rinunciati, ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, questa difesa chiede di essere ammessa a controprova sulle medesime circostanze con i teste indicati nel proprio ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Sig.ra e Geom. insistendo Testimone_1 Controparte_2
2 altresì per l'ammissione di tutti i capitoli di prova diretta articolati in suddetto atto con i testi in parola e non ammessi dal Giudicante di primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 95/2020 del Tribunale di Pistoia, con la quale lo stesso sig. era stato condannato a versare a l'importo di € 480,00 al mese, a Pt_1 Controparte_1 titolo di indennità di occupazione, computato dall'1.10.2014 sino al momento della divisione del bene occupato o al termine dell'occupazione esclusiva del bene stesso.
1.1) La causa era stata instaurata, in prime cure, dalla sig.ra che, con CP_1
ricorso ex art. 702bis c.p.c., aveva allegato che:
• in data 18.9.2014 era deceduto il sig. Parte_2
• all'eredità erano stati chiamati: (figlia del predetto sig. e Testimone_1 Pt_1 madre di , (anch'egli figlio di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Per_ e le sorelle e (figlie di altro figlio del de Persona_2 Persona_3 cuius, già deceduto anch'egli);
• con atto del 12.10.2016, aveva rinunciato all'eredità, con Testimone_1
subentro nella sua posizione della figlia (con diritto alla quota di Controparte_1
1/3 dell'asse ereditario);
• erano da molto tempo in corso trattative tra gli eredi onde addivenire alla divisione del compendio ereditario, tra cui figurava un ampio immobile ad uso abitativo sito in Pistoia;
• in tale immobile aveva sempre vissuto il sig. mentre la sig.ra Parte_1
non disponeva neppure delle chiavi di accesso;
CP_1
• erano state sporte denunce nei confronti del sig. per Parte_1
l'atteggiamento minatorio ed aggressivo tenuto, dapprima, nei confronti di e, poi, nei confronti della sig.ra Testimone_1 CP_1
• era volontà della stessa sig.ra ottenere dunque il pagamento per CP_1
l'illegittima occupazione esclusiva dell'immobile da parte del sig. Pt_1
1.1.1) La predetta ricorrente aveva quindi chiesto: “1) ACCERTARE E
DICHIARARE che il Sig. , a seguito di successione legittima del Sig. Parte_1
apertasi a Pistoia (PT) in data 18/09/2014, pur essendo Parte_2 comproprietario unicamente di una quota indivisa pari ad 1/3 dell'intero, gode e fa utilizzo in via esclusiva dell'ampio fabbricato posto in Pistoia (PT), Via Nerucci n. 45,
3 meglio descritto in premessa, di cui la Sig.ra risulta essere a sua Controparte_1
volta comproprietaria pro quota nella misura di 1/3; 2) ACCERTARE E DICHIARARE che il canone mensile che si potrebbe ottenere concedendo in locazione l'ampio fabbricato posto in Pistoia (PT), Via Nerucci n. 45, composto da un'unità abitativa su due livelli e tre locali ad uso deposito, alla luce dell'andamento attuale del mercato immobiliare, ammonta ad €. 2.100,00.# complessivi, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e sarà ritenuta di Giustizia;
conseguentemente; 3) CONDANNARE il Sig. a corrispondere alla Parte_1
Sig.ra la somma di €. 22.400,00#, oltre interessi di Legge, quale Controparte_1 indennità di occupazione di una quota pari ad 1/3 dell'ampio fabbricato Pistoia (PT), Via
Nerucci n. 45, maturata dal 01/10/2014 al 31/05/2017 compresi (n. 32 mensilità), ovvero quella diversa somma maggiore o minore risultante dall'espletanda istruttoria e che sarà ritenuta di Giustizia;
altresì 4) CONDANNARE il Sig. a corrispondere Parte_1 alla Sig.ra la somma di €. 700,00# mensili, oltre interessi di Legge, Controparte_1
ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, risultante dall'espletanda istruttoria e che sarà ritenuta di Giustizia, quale indennità di occupazione di una quota pari ad 1/3 dell'ampio fabbricato Pistoia (PT), Via Nerucci n. 45, a far data dall'01/06/2017 e fino al momento in cui la comunione in essere non verrà sciolta ovvero l'immobile rilasciato.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
1.2) Si era costituito il sig. contestando quanto dedotto dalla Parte_1
ricorrente ed esponendo a propria volta che:
o la sig.ra era priva di legittimazione attiva, in quanto l'eredità devoluta CP_1 alla sig.ra era stata accettata da quest'ultima (per comportamenti Testimone_1
concludenti), con conseguente inefficacia e/o invalidità della rinuncia all'eredità effettuata dalla stessa sig.ra Pt_1
o il sig. occupava soltanto una minima parte dell'immobile in Parte_1
questione, inferiore a quella che sarebbe stata di sua spettanza in base alla quota ereditaria (1/3), mentre il resto era vuoto e/o comunque inutilizzato sin dalla morte del padre.
1.2.1) Il predetto resistente aveva quindi chiesto la reiezione delle domande della ricorrente.
1.3) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali, assunzione di prova testimoniale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Pistoia aveva infine emesso sentenza nel cui ambito era stato esposto che:
− era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal resistente, dal momento che la sig.ra non aveva posto in essere Testimone_1
4 comportamenti tali da integrare l'accettazione tacita dell'eredità, con conseguente validità della rinuncia alla stessa;
− l'istruttoria aveva confermato la situazione di possesso esercitata dal resistente sul bene in questione;
− spettava alla sig.ra l'indennità di occupazione, parametrata al canone CP_1
locativo, come stimato dal CTU con riferimento alla quota parte di eredità attribuita alla stessa CP_1
1.3.1) Su tali basi, il predetto Tribunale aveva emesso la seguente statuizione: “il
Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: - accertato l'utilizzo esclusivo dell'immobile per cui è causa da parte del convenuto a far data dall'apertura della successione, condanna il convenuto, per le ragioni esposte in parte motiva, al pagamento a favore della ricorrente, comproprietaria per 1/3, a titolo di indennità di occupazione, in misura di € 480,00 mensili dall'apertura della successione (1/10/2014) fino alla divisione e/o comunque fino a che, per qualsivoglia ragione, non avrà termine l'utilizzo esclusivo del bene da parte del convenuto, oltre interessi dalla domanda;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese id lite che liquida in € 4.500,00 per compensi, € 145,00 per anticipazioni non imponibili, oltre rimborso forfettario spese 15%, IVA e cap di legge;
- pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti in misura di ½ ciascuno”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig. Pt_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “NULLITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA, CONTRADDITTORIA E/O
APPARENTE MOTIVAZIONE”, contestando la decisione del Tribunale di ritenere sussistente la legittimazione attiva della sig.ra avendo il giudice di prime CP_1
cure trascurato i riscontri forniti dal in ordine ad una serie di Pt_1 comportamenti della sig.ra integranti all'evidenza Testimone_1 un'accettazione tacita dell'eredità;
2°. “GODIMENTO DEL BENE IN COMUNIONE – LIMITI DI RESPONSABILITA'
DEL COMPROPRIETARIO”, rilevando come l'odierno appellante non avesse mai impedito alla (ed alla sig.ra di accedere al fabbricato, CP_1 Testimone_1 limitandosi a chiedere la divisione dell'asse ereditario, senza che ciò fosse mai stato accettato dalle controparti;
3°. “ERRATA E/O MANCATA CORRETTA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE – VIZIO DI MOTIVAZIONE”, rilevando la totale mancanza di valutazione dei risultati emersi dall'istruttoria espletata mediante prova testimoniale, che aveva confermato gli assunti dell'odierno appellante;
5 4°. “IN PUNTO DI QUANTUM”, osservando come il giudice di prime cure avesse quantificato in modo errato la misura dell'indennità di occupazione, prendendo a riferimento il valore locatizio dell'intero immobile e non della sola parte dello stesso occupata dal sig. oltretutto facendo decorrere la debenza Pt_1 dell'indennità dal momento dell'apertura della successione mentre, se del caso, alla sig.ra spettava unicamente a decorrere dalla rinuncia alla successione CP_1
da parte della madre o, non essendo mai intercorsa una costituzione in mora dell'appellante, dal momento della proposizione della domanda giudiziale;
5°. “SULLE SPESE”, contestando la decisione di porre le spese di lite a carico dell'appellante.
2.1.1) L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la sig.ra ha contestato le censure mosse CP_1
dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, esponendo in particolare che:
− l'appello doveva considerarsi tardivo, dal momento che:
o in prime cure non era mai stato disposto il mutamento di rito, con passaggio dal rito sommario al rito ordinario;
o il Tribunale di Pistoia aveva errato a statuire con sentenza, invece che con ordinanza, sul ricorso proposto dalla sig.ra ma ciò non incideva CP_1
sulle norme procedurali applicabili;
o il gravame era stato notificato in data 30.10.2020, a fronte del fatto che la sentenza era stata pubblicata in data 4.2.2020;
o il termine di 30 giorni per proporre impugnazione era dunque ampiamente decorso alla data della notifica dell'atto di appello, non applicandosi l'art. 327 c.p.c.;
o era irrilevante, in tale ottica, che la Cancelleria del Tribunale di Pistoia avesse chiesto l'integrazione del contributo unificato (con atto riportante la data del 5.2.2019, ma comunicato il 4.2.2020) in conseguenza dell'emissione di sentenza;
− erano infondati tutti i motivi di gravame, risultando peraltro confermato – dall'istruttoria espletata – che l'odierno appellante aveva occupato e continuava ad occupare tutto l'immobile.
2.2.1) La sig.ra ha quindi concluso nei termini ricordati in epigrafe. CP_1
6 3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello debba essere dichiarato inammissibile, essendo fondata l'eccezione di tardività del gravame sollevata da parte appellata.
3.1) In proposito va infatti rilevato che:
a) il giudizio di prime cure è stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., all'epoca vigente;
b) nel giudizio in questione non è mai stato emesso alcun provvedimento di mutamento del rito, con passaggio dal rito sommario al rito ordinario e dovendosi in proposito evidenziare che:
▪ non è fondata l'allegazione di parte appellante secondo cui “Con provvedimento del 05/02/2019 il primo Giudicante del giudizio di primo grado disponeva il mutamento di rito della causa da speciale sommario in ordinario”, dal momento che l'atto datato 5.2.2019 (ma dimesso in cancelleria telematica in data 5.2.2020) risulta essere un atto a firma di un assistente giudiziario del Tribunale di Pistoia, intitolato “Mutato rito e integrazione contributo unificato” ed in cui è indicato che “...a seguito del mutato rito e così come prescritto dall'art. 702 bis e ter occorre procedere all'integrazione del contributo unificato nella misura di euro 118,50...”;
▪ tale atto, all'evidenza, non ha alcuna matrice giurisdizionale, non è stato emesso dal giudice avanti al quale era incardinato il giudizio e risulta financo sconosciuto nelle sue modalità di adozione, riportando una data di emissione (5.2.2019) incongruente con quella di deposito (5.2.2020) e non facendo alcun riferimento all'atto con cui sarebbe stato mutato il rito nel procedimento de quo;
i. sul punto, peraltro, è ipotizzabile (anche se ciò non incide in alcun modo sulle valutazione da trarre nella presente sede) che tale atto riporti una data errata e sia stato effettivamente dimesso all'esito della pronuncia della sentenza impugnata, nell'erronea convinzione
(da parte del personale amministrativo incaricato) che l'emissione di un provvedimento avente tale natura formale implicasse l'avvenuto mutamento di rito;
▪ ne consegue come l'atto in questione non possa in alcun modo assurgere a provvedimento di mutamento di rito ex art. 702 ter c.p.c.;
c) il fatto che il procedimento in questione sia stato erroneamente deciso con sentenza non produce effetti ai fini dell'individuazione dei termini di impugnazione applicabili, rilevando come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso
7 che “L'errato "nomen juris" di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta (o rigettata) una domanda proposta ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., all'esito di un giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinario, non comporta l'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., restando comunque l'appello soggetto al regime suo proprio di cui all'art. 702-quater c.p.c.” (così Cass. 30850 del 26.11.2019) ed osservando come nel caso di specie non risulti alcun elemento suscettibile di essere preso in considerazione onde desumere la “consapevole scelta” del giudice di prime cure di qualificare in modo diverso l'azione o di convertire il rito, non potendo del resto ciò desumersi, in modo sostanzialmente apodittico, dalla mera adozione della forma della sentenza in luogo di quella dell'ordinanza, al fine della decisione della causa;
d) al rito sommario di cognizione disciplinato dagli art. 702 bis e ss originariamente vigenti non era applicabile, con riferimento al gravame proponibile contro il provvedimento decisorio, l'art. 327 c.p.c., come indicato dalla giurisprudenza di legittimità laddove è stato ritenuto che “In tema di procedimento sommario di cognizione, non è applicabile, limitatamente all'appello, l'art. 327, comma 1,
c.p.c., poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell'ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell'art. 702 quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima” (così Cass. 14478 del 6.6.2018);
e) la sentenza in oggetto è stata resa a verbale d'udienza del 4.2.2020, con lettura del dispositivo ed immediato deposito della motivazione;
f) lo stesso odierno appellante ha formalmente allegato che la sentenza in questione è stata “pubblicata in data 04/02/2020, nella causa R.G. n. 2019/2017 (Rep. N.
210/2020 del 04/02/20202) e comunicata in pari data (v. doc. all.), non notificata ai fini dell'appello”;
g) la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “In tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l'ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell'udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a
"comunicazione" ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.” (così Cass. 14478 del
6.6.2018).
8 3.2) Le considerazioni svolte nel paragrafo che precede inducono dunque a concludere che, nel caso di specie, è irrilevante – ai fini dell'individuazione dei termini per la proposizione del gravame – che il procedimento di prime cure sia stato deciso con sentenza, invece che con ordinanza, e che il gravame avrebbe quindi dovuto essere proposto entro il termine di 30 giorni a decorrere dal 4.2.2020, essendo in tale data non solo letta in udienza, ma anche pubblicata e comunicata la sentenza in oggetto.
Il fatto che l'atto di citazione sia stato notificato in data 4.11.2020 (tale essendo la data indicata nella relata di notifica “a mani”) comporta dunque la tardività del gravame in esame.
3.2.1) Va peraltro rilevato come, in ogni caso ed al netto della valenza assorbente dei rilievi che precedono, l'appello in oggetto debba ritenersi tardivo anche nell'ottica applicativa dell'art. 327 c.p.c.
Dal momento infatti che:
→ la sentenza è stata pubblicata in data 4.2.2020 (per stessa ammissione di parte appellante);
→ l'appello è stato notificato in data 4.11.2020 (come risulta dalla relata); ne consegue come al momento della notifica in questione fosse comunque decorso anche il termine semestrale di cui all'art. 327, 1° comma, c.p.c., pur considerando la sospensione feriale dei termini.
3.3) Il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa, ed in aderenza anche alle indicazioni operate nella nota di iscrizione a ruolo) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
9
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 95/2020 del Tribunale di Pistoia, così statuisce: Parte_1
1) dichiara inammissibile l'appello, per essere stato tardivamente proposto;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compenso, di
[...] cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1852/2020
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Pistoia presso lo studio dell'Avv. Gian Parte_1
Luca Faliero Lomi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Buggiano (PT) presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Alessio Dainelli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 95/2020 del Tribunale di Pistoia
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita accogliere
l'appello proposto per i dedotti motivi di gravame e per l'effetto riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Pistoia Sezione Civile n. 95/2020 del 04/02/2020 R.G. n.
2019/2017, Rep. N. 210/2020 del 04/02/2020, e così respingere le domande tutte proposte dalla Sig.ra contro il Sig. . In ipotesi, e per mero Controparte_1 Parte_1 tutiorismo difensivo, rideterminare, con relativa riduzione del quantum, l'importo dovuto dal Sig. a titolo di indennità di occupazione per la minor porzione di Parte_1
immobile occupata dal medesimo e per la diversa più recente data di decorrenza della stessa, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale ovvero alla diversa data ritenuta di giustizia, e fino al pari uso concesso;
- vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
e solo in deprecata ipotesi di compensazione integrale delle stesse anche in ragione del comportamento processuale tenuto da questa parte. Per quanto occorrer possa si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte già richieste nel primo grado e non ammesse e da considerarsi per qui come espressamente riproposte”.
Per la parte appellata: “nel riportarsi in toto le deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in primo luogo insiste affinchè l'appello proposto dal Sig. venga dichiarato inammissibile e/o comunque improcedibile Parte_1
in quanto tardivo, risultando la Sentenza n. 95/2020 del Tribunale di Pistoia ormai coperta da giudicato ex art. 2909 c.c., per tutti i motivi esposti in atti, essendo la causa stata introdotta nelle forme dell'art. 702 bis e ss cpc e non avendo il Giudice di primo grado mai disposto il mutamento del rito. In subordine e denegatissima ipotesi, questa difesa chiede la presente causa venga trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di Legge per memorie conclusionali e repliche, opponendosi all'ammissione di tutti i mezzi di prova ex adverso richiesti nell'atto di citazione in appello, non solo in quanto palesemente inammissibili e/o comunque ininfluenti ai fini della decisione, ma per aver la controparte da ultimo rinunciato agli stessi nel corso del procedimento di primo grado, non avendo reiterato tale richiesta al momento di precisare le proprie conclusioni.
Nella non creduta ipotesi che i capitoli di prova ex adverso formulati vengano ritenuti non rinunciati, ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, questa difesa chiede di essere ammessa a controprova sulle medesime circostanze con i teste indicati nel proprio ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Sig.ra e Geom. insistendo Testimone_1 Controparte_2
2 altresì per l'ammissione di tutti i capitoli di prova diretta articolati in suddetto atto con i testi in parola e non ammessi dal Giudicante di primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 95/2020 del Tribunale di Pistoia, con la quale lo stesso sig. era stato condannato a versare a l'importo di € 480,00 al mese, a Pt_1 Controparte_1 titolo di indennità di occupazione, computato dall'1.10.2014 sino al momento della divisione del bene occupato o al termine dell'occupazione esclusiva del bene stesso.
1.1) La causa era stata instaurata, in prime cure, dalla sig.ra che, con CP_1
ricorso ex art. 702bis c.p.c., aveva allegato che:
• in data 18.9.2014 era deceduto il sig. Parte_2
• all'eredità erano stati chiamati: (figlia del predetto sig. e Testimone_1 Pt_1 madre di , (anch'egli figlio di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Per_ e le sorelle e (figlie di altro figlio del de Persona_2 Persona_3 cuius, già deceduto anch'egli);
• con atto del 12.10.2016, aveva rinunciato all'eredità, con Testimone_1
subentro nella sua posizione della figlia (con diritto alla quota di Controparte_1
1/3 dell'asse ereditario);
• erano da molto tempo in corso trattative tra gli eredi onde addivenire alla divisione del compendio ereditario, tra cui figurava un ampio immobile ad uso abitativo sito in Pistoia;
• in tale immobile aveva sempre vissuto il sig. mentre la sig.ra Parte_1
non disponeva neppure delle chiavi di accesso;
CP_1
• erano state sporte denunce nei confronti del sig. per Parte_1
l'atteggiamento minatorio ed aggressivo tenuto, dapprima, nei confronti di e, poi, nei confronti della sig.ra Testimone_1 CP_1
• era volontà della stessa sig.ra ottenere dunque il pagamento per CP_1
l'illegittima occupazione esclusiva dell'immobile da parte del sig. Pt_1
1.1.1) La predetta ricorrente aveva quindi chiesto: “1) ACCERTARE E
DICHIARARE che il Sig. , a seguito di successione legittima del Sig. Parte_1
apertasi a Pistoia (PT) in data 18/09/2014, pur essendo Parte_2 comproprietario unicamente di una quota indivisa pari ad 1/3 dell'intero, gode e fa utilizzo in via esclusiva dell'ampio fabbricato posto in Pistoia (PT), Via Nerucci n. 45,
3 meglio descritto in premessa, di cui la Sig.ra risulta essere a sua Controparte_1
volta comproprietaria pro quota nella misura di 1/3; 2) ACCERTARE E DICHIARARE che il canone mensile che si potrebbe ottenere concedendo in locazione l'ampio fabbricato posto in Pistoia (PT), Via Nerucci n. 45, composto da un'unità abitativa su due livelli e tre locali ad uso deposito, alla luce dell'andamento attuale del mercato immobiliare, ammonta ad €. 2.100,00.# complessivi, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e sarà ritenuta di Giustizia;
conseguentemente; 3) CONDANNARE il Sig. a corrispondere alla Parte_1
Sig.ra la somma di €. 22.400,00#, oltre interessi di Legge, quale Controparte_1 indennità di occupazione di una quota pari ad 1/3 dell'ampio fabbricato Pistoia (PT), Via
Nerucci n. 45, maturata dal 01/10/2014 al 31/05/2017 compresi (n. 32 mensilità), ovvero quella diversa somma maggiore o minore risultante dall'espletanda istruttoria e che sarà ritenuta di Giustizia;
altresì 4) CONDANNARE il Sig. a corrispondere Parte_1 alla Sig.ra la somma di €. 700,00# mensili, oltre interessi di Legge, Controparte_1
ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, risultante dall'espletanda istruttoria e che sarà ritenuta di Giustizia, quale indennità di occupazione di una quota pari ad 1/3 dell'ampio fabbricato Pistoia (PT), Via Nerucci n. 45, a far data dall'01/06/2017 e fino al momento in cui la comunione in essere non verrà sciolta ovvero l'immobile rilasciato.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
1.2) Si era costituito il sig. contestando quanto dedotto dalla Parte_1
ricorrente ed esponendo a propria volta che:
o la sig.ra era priva di legittimazione attiva, in quanto l'eredità devoluta CP_1 alla sig.ra era stata accettata da quest'ultima (per comportamenti Testimone_1
concludenti), con conseguente inefficacia e/o invalidità della rinuncia all'eredità effettuata dalla stessa sig.ra Pt_1
o il sig. occupava soltanto una minima parte dell'immobile in Parte_1
questione, inferiore a quella che sarebbe stata di sua spettanza in base alla quota ereditaria (1/3), mentre il resto era vuoto e/o comunque inutilizzato sin dalla morte del padre.
1.2.1) Il predetto resistente aveva quindi chiesto la reiezione delle domande della ricorrente.
1.3) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali, assunzione di prova testimoniale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Pistoia aveva infine emesso sentenza nel cui ambito era stato esposto che:
− era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal resistente, dal momento che la sig.ra non aveva posto in essere Testimone_1
4 comportamenti tali da integrare l'accettazione tacita dell'eredità, con conseguente validità della rinuncia alla stessa;
− l'istruttoria aveva confermato la situazione di possesso esercitata dal resistente sul bene in questione;
− spettava alla sig.ra l'indennità di occupazione, parametrata al canone CP_1
locativo, come stimato dal CTU con riferimento alla quota parte di eredità attribuita alla stessa CP_1
1.3.1) Su tali basi, il predetto Tribunale aveva emesso la seguente statuizione: “il
Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: - accertato l'utilizzo esclusivo dell'immobile per cui è causa da parte del convenuto a far data dall'apertura della successione, condanna il convenuto, per le ragioni esposte in parte motiva, al pagamento a favore della ricorrente, comproprietaria per 1/3, a titolo di indennità di occupazione, in misura di € 480,00 mensili dall'apertura della successione (1/10/2014) fino alla divisione e/o comunque fino a che, per qualsivoglia ragione, non avrà termine l'utilizzo esclusivo del bene da parte del convenuto, oltre interessi dalla domanda;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese id lite che liquida in € 4.500,00 per compensi, € 145,00 per anticipazioni non imponibili, oltre rimborso forfettario spese 15%, IVA e cap di legge;
- pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti in misura di ½ ciascuno”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig. Pt_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “NULLITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA, CONTRADDITTORIA E/O
APPARENTE MOTIVAZIONE”, contestando la decisione del Tribunale di ritenere sussistente la legittimazione attiva della sig.ra avendo il giudice di prime CP_1
cure trascurato i riscontri forniti dal in ordine ad una serie di Pt_1 comportamenti della sig.ra integranti all'evidenza Testimone_1 un'accettazione tacita dell'eredità;
2°. “GODIMENTO DEL BENE IN COMUNIONE – LIMITI DI RESPONSABILITA'
DEL COMPROPRIETARIO”, rilevando come l'odierno appellante non avesse mai impedito alla (ed alla sig.ra di accedere al fabbricato, CP_1 Testimone_1 limitandosi a chiedere la divisione dell'asse ereditario, senza che ciò fosse mai stato accettato dalle controparti;
3°. “ERRATA E/O MANCATA CORRETTA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE – VIZIO DI MOTIVAZIONE”, rilevando la totale mancanza di valutazione dei risultati emersi dall'istruttoria espletata mediante prova testimoniale, che aveva confermato gli assunti dell'odierno appellante;
5 4°. “IN PUNTO DI QUANTUM”, osservando come il giudice di prime cure avesse quantificato in modo errato la misura dell'indennità di occupazione, prendendo a riferimento il valore locatizio dell'intero immobile e non della sola parte dello stesso occupata dal sig. oltretutto facendo decorrere la debenza Pt_1 dell'indennità dal momento dell'apertura della successione mentre, se del caso, alla sig.ra spettava unicamente a decorrere dalla rinuncia alla successione CP_1
da parte della madre o, non essendo mai intercorsa una costituzione in mora dell'appellante, dal momento della proposizione della domanda giudiziale;
5°. “SULLE SPESE”, contestando la decisione di porre le spese di lite a carico dell'appellante.
2.1.1) L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la sig.ra ha contestato le censure mosse CP_1
dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, esponendo in particolare che:
− l'appello doveva considerarsi tardivo, dal momento che:
o in prime cure non era mai stato disposto il mutamento di rito, con passaggio dal rito sommario al rito ordinario;
o il Tribunale di Pistoia aveva errato a statuire con sentenza, invece che con ordinanza, sul ricorso proposto dalla sig.ra ma ciò non incideva CP_1
sulle norme procedurali applicabili;
o il gravame era stato notificato in data 30.10.2020, a fronte del fatto che la sentenza era stata pubblicata in data 4.2.2020;
o il termine di 30 giorni per proporre impugnazione era dunque ampiamente decorso alla data della notifica dell'atto di appello, non applicandosi l'art. 327 c.p.c.;
o era irrilevante, in tale ottica, che la Cancelleria del Tribunale di Pistoia avesse chiesto l'integrazione del contributo unificato (con atto riportante la data del 5.2.2019, ma comunicato il 4.2.2020) in conseguenza dell'emissione di sentenza;
− erano infondati tutti i motivi di gravame, risultando peraltro confermato – dall'istruttoria espletata – che l'odierno appellante aveva occupato e continuava ad occupare tutto l'immobile.
2.2.1) La sig.ra ha quindi concluso nei termini ricordati in epigrafe. CP_1
6 3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello debba essere dichiarato inammissibile, essendo fondata l'eccezione di tardività del gravame sollevata da parte appellata.
3.1) In proposito va infatti rilevato che:
a) il giudizio di prime cure è stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., all'epoca vigente;
b) nel giudizio in questione non è mai stato emesso alcun provvedimento di mutamento del rito, con passaggio dal rito sommario al rito ordinario e dovendosi in proposito evidenziare che:
▪ non è fondata l'allegazione di parte appellante secondo cui “Con provvedimento del 05/02/2019 il primo Giudicante del giudizio di primo grado disponeva il mutamento di rito della causa da speciale sommario in ordinario”, dal momento che l'atto datato 5.2.2019 (ma dimesso in cancelleria telematica in data 5.2.2020) risulta essere un atto a firma di un assistente giudiziario del Tribunale di Pistoia, intitolato “Mutato rito e integrazione contributo unificato” ed in cui è indicato che “...a seguito del mutato rito e così come prescritto dall'art. 702 bis e ter occorre procedere all'integrazione del contributo unificato nella misura di euro 118,50...”;
▪ tale atto, all'evidenza, non ha alcuna matrice giurisdizionale, non è stato emesso dal giudice avanti al quale era incardinato il giudizio e risulta financo sconosciuto nelle sue modalità di adozione, riportando una data di emissione (5.2.2019) incongruente con quella di deposito (5.2.2020) e non facendo alcun riferimento all'atto con cui sarebbe stato mutato il rito nel procedimento de quo;
i. sul punto, peraltro, è ipotizzabile (anche se ciò non incide in alcun modo sulle valutazione da trarre nella presente sede) che tale atto riporti una data errata e sia stato effettivamente dimesso all'esito della pronuncia della sentenza impugnata, nell'erronea convinzione
(da parte del personale amministrativo incaricato) che l'emissione di un provvedimento avente tale natura formale implicasse l'avvenuto mutamento di rito;
▪ ne consegue come l'atto in questione non possa in alcun modo assurgere a provvedimento di mutamento di rito ex art. 702 ter c.p.c.;
c) il fatto che il procedimento in questione sia stato erroneamente deciso con sentenza non produce effetti ai fini dell'individuazione dei termini di impugnazione applicabili, rilevando come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso
7 che “L'errato "nomen juris" di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta (o rigettata) una domanda proposta ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., all'esito di un giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinario, non comporta l'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., restando comunque l'appello soggetto al regime suo proprio di cui all'art. 702-quater c.p.c.” (così Cass. 30850 del 26.11.2019) ed osservando come nel caso di specie non risulti alcun elemento suscettibile di essere preso in considerazione onde desumere la “consapevole scelta” del giudice di prime cure di qualificare in modo diverso l'azione o di convertire il rito, non potendo del resto ciò desumersi, in modo sostanzialmente apodittico, dalla mera adozione della forma della sentenza in luogo di quella dell'ordinanza, al fine della decisione della causa;
d) al rito sommario di cognizione disciplinato dagli art. 702 bis e ss originariamente vigenti non era applicabile, con riferimento al gravame proponibile contro il provvedimento decisorio, l'art. 327 c.p.c., come indicato dalla giurisprudenza di legittimità laddove è stato ritenuto che “In tema di procedimento sommario di cognizione, non è applicabile, limitatamente all'appello, l'art. 327, comma 1,
c.p.c., poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell'ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell'art. 702 quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima” (così Cass. 14478 del 6.6.2018);
e) la sentenza in oggetto è stata resa a verbale d'udienza del 4.2.2020, con lettura del dispositivo ed immediato deposito della motivazione;
f) lo stesso odierno appellante ha formalmente allegato che la sentenza in questione è stata “pubblicata in data 04/02/2020, nella causa R.G. n. 2019/2017 (Rep. N.
210/2020 del 04/02/20202) e comunicata in pari data (v. doc. all.), non notificata ai fini dell'appello”;
g) la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “In tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l'ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell'udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a
"comunicazione" ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.” (così Cass. 14478 del
6.6.2018).
8 3.2) Le considerazioni svolte nel paragrafo che precede inducono dunque a concludere che, nel caso di specie, è irrilevante – ai fini dell'individuazione dei termini per la proposizione del gravame – che il procedimento di prime cure sia stato deciso con sentenza, invece che con ordinanza, e che il gravame avrebbe quindi dovuto essere proposto entro il termine di 30 giorni a decorrere dal 4.2.2020, essendo in tale data non solo letta in udienza, ma anche pubblicata e comunicata la sentenza in oggetto.
Il fatto che l'atto di citazione sia stato notificato in data 4.11.2020 (tale essendo la data indicata nella relata di notifica “a mani”) comporta dunque la tardività del gravame in esame.
3.2.1) Va peraltro rilevato come, in ogni caso ed al netto della valenza assorbente dei rilievi che precedono, l'appello in oggetto debba ritenersi tardivo anche nell'ottica applicativa dell'art. 327 c.p.c.
Dal momento infatti che:
→ la sentenza è stata pubblicata in data 4.2.2020 (per stessa ammissione di parte appellante);
→ l'appello è stato notificato in data 4.11.2020 (come risulta dalla relata); ne consegue come al momento della notifica in questione fosse comunque decorso anche il termine semestrale di cui all'art. 327, 1° comma, c.p.c., pur considerando la sospensione feriale dei termini.
3.3) Il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa, ed in aderenza anche alle indicazioni operate nella nota di iscrizione a ruolo) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 95/2020 del Tribunale di Pistoia, così statuisce: Parte_1
1) dichiara inammissibile l'appello, per essere stato tardivamente proposto;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compenso, di
[...] cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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