Art. 1. Articolo unico.
L'Istituto italiano di credito fondiario, Societa' per azioni con sede in Roma, e' autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o piu' volte, da lire 1080 milioni a lire 2160 milioni.
Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.
L'Istituto italiano di credito fondiario, Societa' per azioni con sede in Roma, e' autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o piu' volte, da lire 1080 milioni a lire 2160 milioni.
Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.