Articolo 1 della Legge 29 dicembre 1956, n. 1527
Versione
1 febbraio 1957
Art. 1. Articolo unico.

L'Istituto italiano di credito fondiario, Societa' per azioni con sede in Roma, e' autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o piu' volte, da lire 1080 milioni a lire 2160 milioni.
Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

Entrata in vigore il 1 febbraio 1957