Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 170 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 19/03/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc,
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate:
- per parte ricorrente dall'Avv. GRILLO ZINA MARIA la quale ha dedotto “Si aderisce alla richiesta dell' a che venga dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria di spese, diritti ed CP_1 onorari di causa secondo il principio della soccombenza virtuale, Cass civile sez VI dell' 11.08.2022, n. 2414 conf Cass. 29.11.2016, n. 24234, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha dedotto “cessata materia del contendere, si richiede la compensazione delle spese di lite;
si sottolinea che il ricorso non deriva da decreto ingiuntivo o altra iniziativa giudiziaria ma da semplice diffida”; visti gli atti del fascicolo, preso atto delle conclusioni oggi rassegnate delle parti, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 170 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. GRILLO ZINA MARIA giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto nel merito “- ritenere e dichiarare non dovuti dalla ricorrente gli importi richiesti perché l'indebito non sussiste e non è provato, per intervenuta prescrizione , indebito 2002 -2004- lettera 2024, per intervenuta sanatoria ex art 13
l. 412 del 1991 , per violazione del diritto di difesa e per buona fede della ricorrente e della de cuius;
-ritenere
e dichiarare che l' indebito non sussiste e non è provato conseguentemente ordinare la restituzione di quanto già eventualmente trattenuto dall' e di quanto altro eventualmente non erogato.” CP_1
Costituitosi in giudizio l' ha chiesto al Tribunale “ritenere e dichiarare la cessazione della CP_1
materia del contendere con spese compensate” per aver proceduto in autotutela all'”abbandono dell'indebito”. Con le note depositate per l'udienza odierna parte ricorrente ha aderito a tale richiesta chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese di lite a proprio favore.
Secondo i Giudici di Legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con esso, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Pertanto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. nn. 6909/2009, 4034/2007).
A tal uopo, va precisato che la cessazione della materia del contendere è questione a carattere pregiudiziale finanche rispetto a quella di giurisdizione (Cass. SS.UU. 18956/2003) e integra un'ipotesi di estinzione del processo (Cass. nn.8822/03, 3122/03, SS.UU. 226/01).
Allorquando le parti sono d'accordo nell'eliminare la posizione di contrasto tra le stesse insorta, si impone anche d'ufficio la sua declaratoria (Cass. nn. 18195/12, 4883/06, 8086/05,
4384/03) e l'interpretazione delle dichiarazioni fatte dalle parti, in una alla valutazione dell'idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, è riservata al giudice di merito, il quale deve attenersi ai criteri ermeneutici legali nella ricerca dell'effettiva portata sostanziale delle dichiarazioni in questione (Cass. nn. 9332/01, 6002/01,
2180/00, 5097/99).
Ebbene, nel caso di specie l' ha provveduto in autotutela ad abbandonare l'indebito in CP_2
contestazione dandone prova depositando in atti il relativo verbale del 12.02.2025.
Risulta pertanto pienamente soddisfatta la richiesta di parte ricorrente e non residuano punti di contrasto tra le parti
Quanto alle spese del giudizio esse seguono la soccombenza seppure virtuale, e vanno pertanto poste a carico del resistente atteso che l'avvenuto riconoscimento stragiudiziale delle ragioni di parte ricorrente (intervenuto solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio), dimostra di per sé la fondatezza del ricorso.
Tuttavia la circostanza che la ricorrente fosse chiamata a rispondere dell'indebito quale erede di e quindi nei limiti della quota ereditaria, risultando dall'estratto della dichiarazione Per_1 di successione depositata dall' la presenza di altri due coeredi, impone ai fini della CP_1
liquidazione delle spese di rideterminare il valore della controversia in funzione della quota di indebito che sarebbe effettivamente gravata sulla ricorrente, da individuare in mancanza di ulteriori allegazioni sul punto, in 1/3 dell'importo complessivo.
Dette spese si liquidano quindi visto il DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come sopra rideterminato, tenuto conto dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, del mancato espletamento della fase istruttoria della condotta processuale del resistente, in complessivi € 678,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovute da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata:
- dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_1
del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 678,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo