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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. rg n. 1152/2024
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Addì 21.5.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
vista l'ordinanza dell'8.1.2025;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 14.10, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES
nella causa civile iscritta al n. 1152/2024 R. G.
promossa da
, Parte_1 Parte_2
(C. F. - P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo Via Maggiore Pietro Toselli n.87 presso lo studio dell'avv.
Dora Corsaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE ATTRICE -
contro
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Cefalù Controparte_1 C.F._1 nella via Giovanni XXIII n. 7 presso lo studio dell'avv. Stefano Botindari, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE CONVENUTA-
e contro , (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
n. 59, presso l'avv. Marco Di Gloria, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
-TERZO PIGNORATO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice : Parte_1
Come da note conclusive depositate in atti in data 14.5.2025.
Per la parte convenuta Controparte_1
Come da comparsa di costituzione depositata in data 21.5.2025.
Per la parte convenuta Controparte_2
Come da comparsa di costituzione depositata in data 15.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di citazione notificato in data 22.5.2024 conveniva Parte_3
in giudizio presso il Tribunale di Termini Imerese il sig. al fine di far dichiarare Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione da quest'ultimo proposta, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., avverso l'azione esecutiva avviata in proprio danno (proc. n.r.g. 157/2024).
Segnatamente, in data 31.1.2024, l' notificava al sig. Parte_3 CP_1 in qualità di debitore principale, nonché all' quale terzo pignorato, atto di pignoramento ai CP_2 sensi dell'art. 72 bis, D.P.R. 29.9.1973 n. 602, per il pagamento della somma complessivamente pari ad € 8.704,29, a sua volta derivante da undici cartelle di pagamento. Avverso tale atto, come anticipato sopra, il debitore principale proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2,
c.p.c., chiedendo dichiararsi l'illegittimità e l'inefficacia del pignoramento perché afferente all'integralità delle indennità mensili di disoccupazione NASpI dovute dall' , con conseguente CP_2 violazione dell'art. 38, comma 2, Cost. e dell'art. 545 c.p.c.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in data 13.4.2024, sospendeva la procedura esecutiva in oggetto, assegnando alle parti termine fino al 22.5.2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 22.5.2024 l' , in ottemperanza ai Parte_3
termini di cui sopra, avviava il presente giudizio di merito, contestando tutte le doglianze mosse dal debitore e chiedendo la revoca e/o nullità della predetta ordinanza nonché la conferma dell'efficacia esecutiva del pignoramento attivato. L'odierna attrice, in particolare, osservava come, contrariamente da quanto suggerito dall'opponente, il pagamento dell'anticipazione dell'indennità Naspi, trattandosi di prestazione avente connotazione di contributo finanziario per l'avvio di attività lavorativa autonoma e non più di sostegno al reddito, è assoggettata agli obblighi di verifica e comunicazione di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, con conseguente pignorabilità dell'intero ammontare aggredito.
Con decreto reso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. in data 28.8.2024, il Giudice istruttore, stante la regolarità delle notifiche eseguite, dichiarava la contumacia delle parti convenute, differendo l'udienza fissata nella citazione e rinviando la comparizione delle parti alla data del 6.11.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.10.2024 si costituiva in giudizio l' terzo CP_2 pignorato, il quale, da un lato, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e, dall'altro lato, evidenziava che “La circolare del MEF n. 22 del 2008, nel fornire chiarimenti sulla previsione normativa di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, ha confermato l'obbligo dei controlli ex art. 48 bis anche sulle somme di cui all'art. 545 c.p c., mantenendo tuttavia per le stesse il limite del pignoramento nelle misura di un quinto. Inoltre, l , da ultimo con messaggio Hermes n. CP_2
3348 del 2014 - nel confermare che i trattamenti temporanei di sostegno al reddito sono esclusi dai controlli di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 - ha chiarito che sia il pagamento dell'anticipazione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 223 dei 1991 che il pagamento dell'anticipazione dell'indennità ASPI di cui all'art. 2, comma 19 della legge
2012, trattandosi di prestazioni aventi connotazione di contributo finanziario per l'avvio di attività lavorativa autonoma e non più di sostegno al reddito, devono invece essere assoggettate alla disposizione di cui all'art. 48 bis, con la conseguenza della pignorabilità dell'intero ammontare” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione).
Con comparsa del 6.11.2024 si costituiva il sig. , reiterando le medesime difese Controparte_1 già svolte in sede esecutiva ed insistendo, dunque, nell'asserita impignorabilità dell'indennità di disoccupazione Naspi. Segnatamente, parte convenuta evidenziava che l'importo complessivo dell'indennità di disoccupazione NASpI dal 15.11.23 al 01.01.25 (13 mesi) era pari ad € 8.704,29, per cui la somma mensilmente a lui spettante a titolo di indennità di disoccupazione NASpI non avrebbe potuto superare la cifra di € 1.000,00 (€ 8.704,29:13 mesi = € 669,56 mensili), con conseguente impossibilità per la stessa di costituire oggetto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 545 c.p.c. o comunque entro i limiti da quest'ultimo posti.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 6.11.2024 il Giudice istruttore concedeva termini per controdedurre alla costituzione del debitore esecutato avvenuta nella medesima udienza e rinviava la causa all'8.1.2025.
All'udienza dell'8.1.2025, esaminate le memorie e le note depositate dalle parti, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale della stessa, rinviava all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sulla legittimazione passiva dell' CP_2
Prima di procedere all'esame del merito, giova preliminarmente soffermarsi sull'eccezione proposta dal terzo convenuto relativamente al proprio difetto di legittimazione passiva.
Segnatamente, in sede di costituzione, l' ha affermato che “'Istituto non potrebbe articolare CP_2
alcuna valida difesa in riferimento ad attività e provvedimenti (atto di pignoramento) compiuti da soggetti terzi (i concessionari per la riscossione -Agenzia delle entrate riscossione s.p.a.)”, sussistendo la propria legittimazione passiva “soltanto relativamente ai giudizi di opposizione a ruolo proposti entro il termine di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito, giudizi fra i quali non rientra quello odierno, relativo ad un successivo atto di esecuzione (pignoramento mobiliare) da parte dell' ” (cfr. pag. 3 della propria comparsa Parte_4
di costituzione).
La presente eccezione non può trovare accoglimento.
A tal proposito, invero, occorre in primo luogo evidenziare che l'odierno giudizio trae origine da un pignoramento presso terzi, nel cui ambito il terzo pignorato – – in quanto debitore del CP_2 sig. , è stato chiamato a versare, direttamente al creditore Controparte_1 Parte_3
, i crediti da quest'ultimo vantati nei confronti del debitore principale.
[...]
Ebbene, in materia, deve richiamarsi l'orientamento ormai costante in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, secondo cui in ipotesi di opposizione all'esecuzione promossa avverso il pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, in quanto titolare di una serie di obblighi conseguenti all'atto esecutivo, non può considerarsi ad esso estraneo, assumendo pertanto sempre la qualifica di litisconsorte necessario, stante “un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva […] quale che dovesse l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento” (cfr. ex multis, Cass. civ., 18 maggio 2021, n. 13533).
Ne discende che, seppur in punto di fatto il terzo ben possa non aver interesse all'esito dell'opposizione, sul piano giuridico, nondimeno, sussiste comunque un interesse del terzo tanto ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva, quanto ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio, indipendentemente dall'atteggiamento assunto successivamente all'avvio del pignoramento (cfr. in tal senso Cass., civ., 21/03/2022, n. 9000).
Ne deriva che l' non possa invocare, in seno al presente procedimento, per le Controparte_3
ragioni sopra esposte, alcuna carenza di legittimazione passiva in proprio capo, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata.
III. Sui motivi dell'opposizione
Come evidenziato in premessa, il presente giudizio trae origine dal pignoramento presso terzi promosso dall' nei confronti del sig. . Parte_3 Controparte_1
Avverso il pignoramento, il debitore, odierno convenuto, ha proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., invocando l'impignorabilità dell'indennità di disoccupazione.
Segnatamente, secondo la tesi di parte convenuta, il creditore avrebbe sottoposto ad esecuzione forzata l'importo complessivo delle indennità mensili di disoccupazione NASpI dovute dall' CP_2 al sig. dal 15.11.2023 all'1.1.2025 in violazione dell'art. 545 c.p.c. comma 7 c.p.c., CP_1
“atteso che la somma di € 8.704,29, dovuta a titolo di NASpI, mensilmente determinata sarebbe inferiore “al doppio della misura mensile dell'assegno sociale con un minimo di 1.000,00 euro”, così come prescritto dall'art. 545 c.p.c.”.
Tale doglianza è stata integralmente contestata dal creditore oggi attore, secondo il quale il pignoramento promosso sarebbe stato del tutto legittimo poiché il sussidio in esame avrebbe non già natura pensionistica, bensì di sostegno del reddito richiesto, da versarsi, peraltro, non in rate mensili ma mediante anticipazione dell'intero importo, al fine di sostenere le spese occorrenti per l'avvio di una nuova un'attività lavorativa.
Ciò posto, così ricostruite sinteticamente le tesi proposte, paiono opportune le seguenti considerazioni.
Il merito dell'odierno giudizio verte, principalmente, sulla natura giuridica del credito vantato dal debitore convenuto, sig. nei confronti dell' pari ad € 8.704,29 e corrispondente CP_1 CP_2 all'indennità denominata "Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego" (in proseguo “NASpI”), prevista dall'art. 8 del d.l.gs 4 marzo 2015, n. 22.
Più precisamente, onde verificare la fondatezza o meno dell'opposizione proposta, occorre determinare se tale somma possa essere o meno inclusa nel novero delle prestazioni assistenziali, in quanto fondata sullo stato di disoccupazione involontaria del beneficiario e dunque volta a costituire uno strumento di sostegno al reddito, con conseguente relativa impignorabilità nei limiti di cui all'art. 545, co. 4, c.p.c.
A tal fine, risulta necessario procedere, in primo luogo, alla disamina della normativa operante in materia, segnatamente all'art. 8 , D.lgs. n. 22/2015, a tenore del quale il presente istituto costituisce un "Incentivo all'autoimprenditorialità", volto "all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio".
In particolare, in forza del suo comma 1, “ Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”.
In altri termini ancora, quindi, la somma in esame è corrisposta non come sussidio retributivo o assistenziale, bensì come incentivo per favorire l'imprenditorialità e l'avvio, da parte del beneficiario, di una propria attività lavorativa, come del resto anche confermato sia dal secondo comma della medesima disposizione, secondo cui "l'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NAsPI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare", sia, soprattutto, dal successivo quarto comma, ai sensi del quale "il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NA. è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale". Tale ultimo obbligo restitutorio, infatti, ha la “specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa”, sicché l'eventuale
“instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica" (cfr. Corte cost. 14.10.2021, n 194).
Pari conclusioni risultano altresì espresse dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, la quale, già nella vigenza del precedente art. 3, comma 2, D.M. 17 febbraio 1993, n. 142
(Regolamento di attuazione dell'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223) applicabile in materia di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, nonché dell'art. 4, comma 2, D.M.
29 marzo 2013 n. 73380, recante "Erogazione in unica soluzione dell'indennità ASPI e mini-ASPI di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92", ha in più occasioni precisato come il trattamento in esame abbia la funzione di indirizzare ed incentivare il lavoratore disoccupato e posto in mobilità verso attività autonome, sostenendo il medesimo nelle spese inziali per il suo avvio (ex plurimis, Cass. civ., 25.5.2010 n. 12746; Cass. 18.9.2007 n. 19338; Cass.
21.7.2004 n. 13562; Cass. 28.1.2004 n. 1587; Cass. 10.9.2003 n. 13272; Cass. 20.6.2002 n. 9007; il medesimo indirizzo è stato altresì sposato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui
"l'erogazione in un'unica soluzione in via anticipata dei vari ratei dell'indennità non [era] più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, cosicché l'indennità perdeva la connotazione tipica - che le (era) propria - di prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio (ovvero associandosi a una cooperativa) nell'obiettivo perseguito dalla citata disposizione legislativa (configurante un'ipotesi tipica di legislazione promozionale) di creare i presupposti affinché i nuovi soggetti assumano l'iniziativa di attività di natura imprenditoriale o professionale" (cfr. ex multis Trib. Modena, sez. III,
20.4.2023; Trib. Forlì, 18.10.2021).
Trattasi dunque, in sostanza, di una forma di legislazione promozionale volta a favorire il reimpiego del lavoratore disoccupato in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, così riducendo la pressione sul mercato del lavoro al fine di favorire, in prospettiva di medio-lungo periodo, la possibile insorgenza di nuove occasioni lavorative per lo stesso mercato (cfr. in tal senso Trib.
Torino, 14.5.2024, n. 2859).
Tale diversa natura dell'indennità in oggetto è resa infine evidente dalla stessa posizione assunta sul punto dall' quale ente deputato all'erogazione della misura, il quale, con la circolare n. CP_2
62 del 19.3.2015, ha precisato che l'erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità ASpI o mini ASpI – a differenza di quando viene effettuata mensilmente - non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, assumendo, piuttosto, la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in disoccupazione svolge.
Alla richiamata deve circolare deve poi aggiungersi il messaggio n. 3348 del 2014, mediante il quale il predetto istituto previdenziale, pronunciandosi in ordine all'operatività dell'art. 48 bis,
D.P.R. n. 602 del 1973 (il quale prevede l'obbligo per i soggetti pubblici - prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 5.000,00 - di verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo, non procedendo, in caso affermativo, al pagamento richiesto e segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero delle somme iscritte a ruolo), ha chiarito che la predetta normativa deve trovare applicazione non solo per il pagamento dell'anticipazione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 223 dei 1991
e per il pagamento dell'anticipazione dell'indennità ASPI di cui all'art. 2, comma 19 della legge
2012, ma anche in riferimento alla prestazione Naspi erogata in forma anticipata ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 22 del 2015.
In definitiva quindi, alla luce della normativa e delle pronunce sopra citate, poiché il credito dipendente dall'anticipazione della NASpI di cui al D.lgs n. 22/2015 e, in particolare, del suo art. 8, ha natura di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali necessarie per l'avvio, da parte del lavoratore in mobilità, di un'attività autonoma, ne discende che lo stesso, proprio in considerazione di tale specifica finalità allo stesso assegnata, perda la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, con conseguente necessaria esclusione dei limiti imposti dall'art. 545 c.p.c.
Orbene, volendo a questo punto applicare i principi sopra esposti alla fattispecie in oggetto, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che le somme oggetto del pignoramento siano state richieste dal sig. “a titolo di anticipazione di indennità di CP_1 disoccupazione NASpI”, come dal medesimo riconosciuto nella propria comparsa nonché risultante dalle produzioni in atti, ove viene richiamato il sopra citato art. 8, comma 4, D.LGS n. 22/2015 prevendendosi che, “qualora instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità già corrisposta in forma anticipata, l'indennità anticipata dovrà essere restituita, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale” (cfr. documento di cui all'allegato n. 3 alla comparsa di costituzione del debitore).
Di conseguenza, ritenendo di aderire agli insegnamenti sopra citati e poste le circostanze del caso specifico (nel cui ambito, come poc'anzi visto, il credito pignorato ha riguardato un importo derivante dall'anticipazione dell'indennità in questione per il complessivo importo di € 13.424,00), ne discende la pignorabilità integrale delle somme attinte dall'azione esecutiva del creditore, costituendo le stesse non già un sussidio equiparabile ad una prestazione previdenziale, bensì un contributo finanziario previsto dal legislatore in favore dei lavoratori intenzionati all'avvio di attività autonome.
Deve, pertanto, ed in conclusione, respingersi l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig.
, sussistendo, nella fattispecie in esame ed alla luce della natura del credito Controparte_1
pignorato, il diritto di parte attrice di procedere ad esecuzione forzata per il suo intero importo.
IV Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza, il debitore convenuto deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare al creditore parte attrice le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M.
08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia “da € 5.200,01 a € 26.000,00” con esclusione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in l'applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare complessità delle questioni trattate:
€ 500,00 per la fase di studio della controversia;
€ 400,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 900,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 1.800,00 da rifondere all' , oltre alle spese Parte_3
documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Quanto invece alla posizione del terzo pignorato considerata l'assenza di contestazioni a CP_2
suo carico e la connessa ridotta attività svolta (sostanziatasi, di fatto, nella richiesta di accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva), appare equo che le spese del presente giudizio siano integralmente compensate.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Rigetta l'opposizione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. promossa dal sig. Controparte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui all'art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973, notificato dall' in data 31.1.2024. Parte_3
Condanna, per l'effetto, a rimborsare ad Controparte_1 [...]
le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Parte_3
€ 1.800,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge ed alle spese documentate.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei confronti di CP_2
Così deciso in Termini Imerese, in data 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi