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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4159/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g 4159/2024 promosso da: con il patrocinio degli avv.ti Gaetini Laura e La Rosa Roberta, in virtù Parte_1 di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Bianciotto Sabrina, in virtù di procura speciale in atti;
CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente come da note scritte d'udienza depositate il 25.02.2025
Per il P.M.: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.03.2024 adiva il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica del provvedimento emesso da questo Tribunale in data 20.03.2023 limitatamente al regime di visita padre-figlio.
Con comparsa depositata il 17.04.2024 si costitutiva in giudizio CP_1 opponendosi alle domande formulate da controparte e chiedendo la conferma del decreto emesso dal Tribunale di Torino il 20.03.2023; in via subordinata, chiedeva disporsi l'affidamento congiunto del minore, collocazione e residenza anagrafica presso di sé, un regime visita padre-figlio secondo il calendario indicato in comparsa, un contributo al mantenimento del minore a carico del padre nella misura di E. 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie
All'udienza del 22.04.204, avanti al GOP, le parti raggiungevano un accordo.
All'udienza del 08.05.2024, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite. All'esito, il Giudice provvedeva in via provvisoria ed urgente in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e richiedeva al Servizio Sociale relazioni di aggiornamento, rinviando l'udienza a data successiva per disamina delle relazioni sociali.
All'udienza del 09.10.2024 avanti al Giudice Relatore le parti chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Nelle more le parti davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo e l'udienza in presenza, su istanza congiunta delle stesse, veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Nel termine assegnato ex art. 127 ter cpc le parti rassegnavano conclusioni conformi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in esatta conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto, anche alla luce delle risultanze sociali.
Le spese di lite sono compensate in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, in parziale modifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 20.03.2023, così provvede:
CONFERMA l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore con collocazione Per_1 prevalente ed anagrafica presso la madre;
CONFERMA il contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente a norma degli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre il 50% delle spese straordinarie per la cui qualificazione si richiama integralmente quanto disposto dal protocollo dell'intestato Tribunale;
Dà ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale, sarà percepito al 100 % della madre;
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio, salvo diversi più ampi accordi, secondo le seguenti modalità:
Sino al 03.05.2025, come concordato tra le parti all'udienza del 22.04.2024:
− A fine settimana alternati o il sabato o la domenica dalle ore 9,30 alle ore 20,00, il padre curerà il prelievo e l'accompagnamento presso il domicilio materno;
− durante la settimana il padre lo terrà con sé il lunedì e il giovedì dalle 17,00 (prelevandolo presso i nonni) sino alle 20,00 allorché il padre curerà il prelievo e l'accompagnamento presso il domicilio materno;
il padre si impegna a fornire alla madre all'inizio di ogni anno la programmazione dell'attività agonistica che segue e a calendarizzare i suoi impegni sportivi in modo tale da tenere con sé il figlio, (avendo cura di precisare a quali gare parteciperà o meno);
− le parti concordano che nei fine settimana entrambi i genitori abbiano con il minore una breve videochiamata quotidiana in orario pre-pranzo; − durante le altre festività, cosiddetti ponti e compleanno del minore ad anni alterni;
− durante le vacanze di Natale ad anni alterni il 25 o il 26 dicembre e il 31 dicembre o il 1° gennaio;
− il Natale 2024 la madre ha tenuto con sé il 25 dicembre e il padre il 26 dicembre;
Per_1
Dal 03.05.2025, come concordato tra le parti all'udienza del 22.04.2024:
− il minore inizierà a pernottare presso il padre che lo terrà a fine settimana alternati, dalle 10,00 del sabato alle 20,00 della domenica, con l'accordo che nelle fasi iniziali dell'introduzione del pernottamento, il padre in caso di forte disagio del minore si impegna a riportarlo presso l'abitazione materna;
− le parti concordano che nei fine settimana entrambi i genitori abbiano con il minore una breve videochiamata quotidiana in orario pre-pranzo;
− durante la settimana il padre lo terrà con sé il lunedì e il giovedì dalle 17,00 (prelevandolo presso i nonni) sino alle 20,00 il padre curerà il prelievo e l'accompagnamento presso il domicilio materno;
Le parti concordano altresì:
Festività natalizie 2025:
− il padre terrà con sé il minore dalle ore 17,00 della Vigilia di Natale con riaccompagnamento presso il domicilio materno alle ore 20,00 del 25 dicembre;
− il 25 dicembre sera e il 26 dicembre, il minore pernotterà presso la madre;
− 31 dicembre e 1° gennaio pernottamento presso la madre;
− 5 gennaio (compleanno del minore) prelievo presso il domicilio materno alle ore 10,00 con pernottamento dal padre e riaccompagnamento presso il domicilio materno alle ore 20,00 del 6 gennaio (Epifania);
− Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni;
− festività nazionali infrasettimanali in alternanza con la madre (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre).
− Durante le vacanze estive 2025 il padre trascorrerà con una settimana a luglio o ad Per_1 agosto, in tempi da concordarsi entro 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo il padre terrà con sé la figlio i primi 7 giorni di agosto negli anni pari ed i secondi 7 giorni negli anni dispari, conseguentemente permarrà con la madre i secondi 7 giorni di agosto negli anni Per_1 pari ed i primi 7 giorni di agosto negli anni dispari.
− Le parti si impegnano a concordare la rispettiva spettanza delle festività ad inizio di ogni anno, in ogni caso, curando l'alternanza.
Dal 03.05.2026 starà con il padre: Per_1
− a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 17,00 o dall'uscita da scuola, fino alla domenica alle ore 20,00, curando il prelievo e l'accompagnamento presso il domicilio materno;
− il fine settimana in cui starà con il padre, due giorni infrasettimanali, di cui il lunedì dalle Per_1 ore 17,00 o dall'uscita dalla scuola, con pernottamento, sino alla mattina successiva, curando l'accompagnamento del minore a scuola;
il giovedì, dalle ore 17,00 o dall'uscita dalla scuola, sino alle ore 20,00, curando il prelievo e l'accompagnamento presso il domicilio materno;
− il fine settimana in cui starà con la madre, due giorni infrasettimanali, di cui il martedì Per_1 dalle ore 17,00 o dall'uscita dalla scuola, con pernottamento, sino alla mattina successiva, curando l'accompagnamento del minore a scuola;
il giovedì, dalle ore 17,00 o dall'uscita dalla scuola, sino alle ore 20,00, curando il prelievo e l'accompagnamento presso il domicilio materno;
− nel periodo di sospensione della frequenza scolastica l'orario di accompagnamento del minore potrà essere posticipato entro le ore 21,00;
− durante le festività natalizie alternativamente un anno dal 24 al 30 dicembre con successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso il compleanno del minore (5 gennaio) nella settimana di competenza;
− Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni;
− festività infrasettimanali nazionali in alternanza con la madre (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
− durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé due settimane, anche non Per_1 consecutive, in tempi da concordarsi entro 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo padre terrà con sé la figlio i primi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i secondi 15 giorni negli anni dispari conseguentemente la stessa permarrà con la madre i secondi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i primi 15 giorni di agosto negli anni dispari. Le parti concordano altresì che, al di fuori dei rispettivi periodi estivi di competenza, ogni anno potrà trascorrere con ciascuno Per_1 di loro ulteriori due settimane complessive, anche non consecutive, nel mese di giugno o luglio con sospensione durante il periodo del calendario ordinario;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a concordare la rispettiva spettanza delle festività ad inizio di ogni anno, in ogni caso, curando l'alternanza.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g 4159/2024 promosso da: con il patrocinio degli avv.ti Gaetini Laura e La Rosa Roberta, in virtù Parte_1 di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Bianciotto Sabrina, in virtù di procura speciale in atti;
CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente come da note scritte d'udienza depositate il 25.02.2025
Per il P.M.: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.03.2024 adiva il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica del provvedimento emesso da questo Tribunale in data 20.03.2023 limitatamente al regime di visita padre-figlio.
Con comparsa depositata il 17.04.2024 si costitutiva in giudizio CP_1 opponendosi alle domande formulate da controparte e chiedendo la conferma del decreto emesso dal Tribunale di Torino il 20.03.2023; in via subordinata, chiedeva disporsi l'affidamento congiunto del minore, collocazione e residenza anagrafica presso di sé, un regime visita padre-figlio secondo il calendario indicato in comparsa, un contributo al mantenimento del minore a carico del padre nella misura di E. 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie
All'udienza del 22.04.204, avanti al GOP, le parti raggiungevano un accordo.
All'udienza del 08.05.2024, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite. All'esito, il Giudice provvedeva in via provvisoria ed urgente in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e richiedeva al Servizio Sociale relazioni di aggiornamento, rinviando l'udienza a data successiva per disamina delle relazioni sociali.
All'udienza del 09.10.2024 avanti al Giudice Relatore le parti chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Nelle more le parti davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo e l'udienza in presenza, su istanza congiunta delle stesse, veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Nel termine assegnato ex art. 127 ter cpc le parti rassegnavano conclusioni conformi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in esatta conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto, anche alla luce delle risultanze sociali.
Le spese di lite sono compensate in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, in parziale modifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 20.03.2023, così provvede:
CONFERMA l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore con collocazione Per_1 prevalente ed anagrafica presso la madre;
CONFERMA il contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente a norma degli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre il 50% delle spese straordinarie per la cui qualificazione si richiama integralmente quanto disposto dal protocollo dell'intestato Tribunale;
Dà ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale, sarà percepito al 100 % della madre;
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio, salvo diversi più ampi accordi, secondo le seguenti modalità:
Sino al 03.05.2025, come concordato tra le parti all'udienza del 22.04.2024:
− A fine settimana alternati o il sabato o la domenica dalle ore 9,30 alle ore 20,00, il padre curerà il prelievo e l'accompagnamento presso il domicilio materno;
− durante la settimana il padre lo terrà con sé il lunedì e il giovedì dalle 17,00 (prelevandolo presso i nonni) sino alle 20,00 allorché il padre curerà il prelievo e l'accompagnamento presso il domicilio materno;
il padre si impegna a fornire alla madre all'inizio di ogni anno la programmazione dell'attività agonistica che segue e a calendarizzare i suoi impegni sportivi in modo tale da tenere con sé il figlio, (avendo cura di precisare a quali gare parteciperà o meno);
− le parti concordano che nei fine settimana entrambi i genitori abbiano con il minore una breve videochiamata quotidiana in orario pre-pranzo; − durante le altre festività, cosiddetti ponti e compleanno del minore ad anni alterni;
− durante le vacanze di Natale ad anni alterni il 25 o il 26 dicembre e il 31 dicembre o il 1° gennaio;
− il Natale 2024 la madre ha tenuto con sé il 25 dicembre e il padre il 26 dicembre;
Per_1
Dal 03.05.2025, come concordato tra le parti all'udienza del 22.04.2024:
− il minore inizierà a pernottare presso il padre che lo terrà a fine settimana alternati, dalle 10,00 del sabato alle 20,00 della domenica, con l'accordo che nelle fasi iniziali dell'introduzione del pernottamento, il padre in caso di forte disagio del minore si impegna a riportarlo presso l'abitazione materna;
− le parti concordano che nei fine settimana entrambi i genitori abbiano con il minore una breve videochiamata quotidiana in orario pre-pranzo;
− durante la settimana il padre lo terrà con sé il lunedì e il giovedì dalle 17,00 (prelevandolo presso i nonni) sino alle 20,00 il padre curerà il prelievo e l'accompagnamento presso il domicilio materno;
Le parti concordano altresì:
Festività natalizie 2025:
− il padre terrà con sé il minore dalle ore 17,00 della Vigilia di Natale con riaccompagnamento presso il domicilio materno alle ore 20,00 del 25 dicembre;
− il 25 dicembre sera e il 26 dicembre, il minore pernotterà presso la madre;
− 31 dicembre e 1° gennaio pernottamento presso la madre;
− 5 gennaio (compleanno del minore) prelievo presso il domicilio materno alle ore 10,00 con pernottamento dal padre e riaccompagnamento presso il domicilio materno alle ore 20,00 del 6 gennaio (Epifania);
− Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni;
− festività nazionali infrasettimanali in alternanza con la madre (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre).
− Durante le vacanze estive 2025 il padre trascorrerà con una settimana a luglio o ad Per_1 agosto, in tempi da concordarsi entro 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo il padre terrà con sé la figlio i primi 7 giorni di agosto negli anni pari ed i secondi 7 giorni negli anni dispari, conseguentemente permarrà con la madre i secondi 7 giorni di agosto negli anni Per_1 pari ed i primi 7 giorni di agosto negli anni dispari.
− Le parti si impegnano a concordare la rispettiva spettanza delle festività ad inizio di ogni anno, in ogni caso, curando l'alternanza.
Dal 03.05.2026 starà con il padre: Per_1
− a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 17,00 o dall'uscita da scuola, fino alla domenica alle ore 20,00, curando il prelievo e l'accompagnamento presso il domicilio materno;
− il fine settimana in cui starà con il padre, due giorni infrasettimanali, di cui il lunedì dalle Per_1 ore 17,00 o dall'uscita dalla scuola, con pernottamento, sino alla mattina successiva, curando l'accompagnamento del minore a scuola;
il giovedì, dalle ore 17,00 o dall'uscita dalla scuola, sino alle ore 20,00, curando il prelievo e l'accompagnamento presso il domicilio materno;
− il fine settimana in cui starà con la madre, due giorni infrasettimanali, di cui il martedì Per_1 dalle ore 17,00 o dall'uscita dalla scuola, con pernottamento, sino alla mattina successiva, curando l'accompagnamento del minore a scuola;
il giovedì, dalle ore 17,00 o dall'uscita dalla scuola, sino alle ore 20,00, curando il prelievo e l'accompagnamento presso il domicilio materno;
− nel periodo di sospensione della frequenza scolastica l'orario di accompagnamento del minore potrà essere posticipato entro le ore 21,00;
− durante le festività natalizie alternativamente un anno dal 24 al 30 dicembre con successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso il compleanno del minore (5 gennaio) nella settimana di competenza;
− Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni;
− festività infrasettimanali nazionali in alternanza con la madre (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
− durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé due settimane, anche non Per_1 consecutive, in tempi da concordarsi entro 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo padre terrà con sé la figlio i primi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i secondi 15 giorni negli anni dispari conseguentemente la stessa permarrà con la madre i secondi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i primi 15 giorni di agosto negli anni dispari. Le parti concordano altresì che, al di fuori dei rispettivi periodi estivi di competenza, ogni anno potrà trascorrere con ciascuno Per_1 di loro ulteriori due settimane complessive, anche non consecutive, nel mese di giugno o luglio con sospensione durante il periodo del calendario ordinario;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a concordare la rispettiva spettanza delle festività ad inizio di ogni anno, in ogni caso, curando l'alternanza.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento