Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Proc N° 886 / 2018 R G
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G. Nel procedimento iscritto al n. RG 886/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Alberto Stagno d'Alcontres, nell'interesse della convenuta;
dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Carianni, nell'interesse dell'attore , sulla scorta del decreto Parte_1 di regolamentazione dell'udienza del 2.05.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 04.10.2024, fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento del 04.10.2024, pronuncia la seguente SENTENZA Tra
, (c.f. , P. Iva , Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 titolare dell'omonima ditta individuale, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], il quale interviene anche quale datore d'ipoteca, rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe Carianni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Patti, Corso Giacomo Matteotti, n. 146/F, giusto mandato in atti -attore– Contro con sede legale in Torino, P.zza San Carlo, 156, Controparte_1 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino
quale società incorporante di già avente P.IVA_2 Controparte_2 sede legale in AL, alla via G. Cusmano, 56, codice fiscale e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di AL , in forza P.IVA_3 dell'atto di fusione per incorporazione con atto in data 22 marzo 2018 , rep. n. 40855, racc. n. 13004, Notaio di Milano, in persona del Persona_1 suo Procuratore, dr. , in virtù di procura conferitagli in Controparte_3 data 16 aprile 2018 con atto a rogito del Notaio di Milano, Persona_1 rep. n. 41042 e racc. n. 13122, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 23 aprile 2018 al n. 12960, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres, in forza di procura speciale in atti.
-convenuta- Oggetto: bancario.
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SVOLGIMENTO DEI FATTI
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 22.05.2018 con cui l'attore dopo aver premesso di aver stipulato in data 26 aprile 2010 con Controparte_2
(oggi ) un contratto di mutuo e intrattenuto con la stessa CP_1 CP_1 banca una relazione connotata dal conto corrente ordinario affidato n. 861/191204 chiedeva: “in merito al contratto di mutuo: A. Accertare e dichiarare la nullità inerente la clausola di determinazione degli interessi anche ex art. 117 co. 6 tub, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo, per erronea indicazione nello stesso dell'ISC; B. Accertare se l'istituto di credito abbia applicato tassi d'interessi, commissioni ed oneri che hanno travalicato ab origine il tasso soglia e/o durante il rapporto bancario in parola, abbia superato i tassi soglia ratione temporis applicati, come indicati dai D.M. di rilevazioni pubblicati;
C. Accertare e dichiarare che il mutuo in parola sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione siano stati convenuti interessi corrispettivi, interessi moratori e costi-oneri accessori, che (in quanto rientranti nel TEG) travalicano il tasso soglia usura di riferimento;
D. Accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevedeva che gli interessi di mora fossero computati anche sugli interessi corrispettivi nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata e non sul mero capitale. E. Ritenere che, per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p. e dell'art. 1815 c.c. secondo comma, il mutuo de quo è da considerarsi usurario e non sono dovuti interessi. F. Accertare la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento (violazione del principio dell'equivalenza dei tassi) e in generale nel rapporto contrattuale tra le parti con tutte le conseguenze di legge anche ai sensi dell'art. 1283 e 1284 del c.c.; G. Accertare e dichiarare l'annullamento parziale del contratto di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e per difformità tra tasso contrattuale (indicato agli atti) e quello effettivo di ammortamento, con tutte le conseguenze di legge;
H. Rideterminare, previa declaratoria di nullità parziale o totale del contratto di mutuo, l'effettivo dare avere tra le parti a seguito delle anomalie accertate nel contratto di finanziamento, con esclusione degli interessi convenzionali, delle spese e degli oneri pattiziamente convenuti e se il caso compensare quanto acclarato con il debito residuo;
I. Ritenere
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che l'attore non è debitore di alcunché a titolo di interessi, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;
J. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di floor, ai sensi dell'art. 1419 co 2 c.c., con conseguente sostituzione del tasso convenzionale con quello legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c. K. Accertare e dichiarare il diritto dell'attore a riottenere tutte le somme indebitamente pagate, per i motivi in narrativa dedotti e conseguentemente disporre l'immediata restituzione/compensazione della somma di €. 14.864,97 o della diversa somma che emergerà dalla disponenda CT, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 del c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo. L. Soppesare, pertanto, che per effetto delle indicate somme, l'attore ha diritto ad una restituzione degli interessi non dovuti o ad una compensazione tra quanto accertato in perizia o acclarato dalla disponenda CT e quanto preteso dalla
, secondo un ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti;
M. In via gradata, CP_2 per effetto dell'usurarietà dei tassi applicati al mutuo, ricalcolare i tassi da applicare, purché entro la soglia prevista dai DM ratione temporis applicati;
N. In via gradata ed in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora) delibare comunque che in caso di ritardato pagamento il succitato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi oltre che su ogni remunerazione prevista in rata. O. Riconoscere una somma determinata anche in via equitativa dal Giudicante, a titolo di risarcimento del danno, secondo le causali di cui in narrativa. P. Rimborsare a parte attrice tutte le somme sostenute per far fronte all'odierno Giudizio, tra cui le spese di perizia di parte e le spese di mediazione e le successive occorrende. In merito al contratto di conto corrente:
1. Accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e CP_2 buona fede nella esecuzione del complesso rapporto bancario intercorso con parte attrice, con ogni conseguenza di legge.
2. Accertare e dichiarare la nullità dei contratti per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, con ogni conseguenza di legge.
3. Accertare e dichiarare, per i motivi sopra illustrati, la nullità di tutti i contratti oggetto di causa per violazione dell'art. 117 TUB.
4. Accertare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di conto corrente impugnato relativamente alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente.
5. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
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1283, 2697 e 1418 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, del contratto e delle condizioni generali del contratto impugnato relativamente alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi in rapporto in esame. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni (Commissioni massimo scoperto, Corrispettivo sull'Accordato) comunque prive di causa negoziale.
7. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale.
8. Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
9. Accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità del contratto impugnato, previa rettifica del saldo contabile e delle risultanze peritali, l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta. 10. Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con ogni conseguenza di legge, tra cui l'applicazione dell'art. 1815 c.c. senza applicazione di interesse alcuno o degli artt. 1339 e 1419, 2 c.c., con l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione. 11. Accertare e dichiarare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese. 12. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Banca, con la propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura oggettiva, così come contemplato dall'art. 644 c.p.; 13. Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura. 14. Verificare le risultanze dell'elaborato peritale di parte e Stornare nel conto corrente a favore di parte attrice, le poste indebite accertate corrispondenti
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alla capital somma di euro 47.783,35 oltre interessi dal dovuto al soddisfo oppure della diversa somma, maggiore o minore, che emergerà dalla disponenda CT. 15. In generale, Accertare il complessivo dare-avere tra le parti e, conseguentemente, Stornare tutte le annotazioni indebite e, conseguentemente, ridurre l'attuale situazione debitoria su c/c in oggetto e/o Consentire una maggiore disponibilità di CP_4 concesso e/o se necessario Passare il conto in attivo. 16. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltreché di quelle necessarie per la procedura di mediazione. In via istruttoria: … Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Con comparsa del 10.01.2018 si costituiva la chiedendo: “1. in Controparte_1 rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di 2. nel Controparte_1 merito, RIGETTARE TUTTE le domande formulate dal sig. con l'atto Parte_1 di citazione introduttivo del giudizio, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”. All'udienza del 14.01.2019 erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc e con provvedimento del 10.07.2021 il Giudice così disponeva: “Impregiudicata ogni altra decisione, rigetta le istanze istruttorie e rinvia per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 9.05.2022”. Con istanza datata 15.10.2021 parte attrice chiedeva: “modificare l'ordinanza del 10 luglio 2021 ed ammettere la consulenza Tecnica d'Ufficio, con i quesisti articolati nella memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2, o con i diversi quesiti ritenuti opportuni”. Con provvedimento del 30.04.2023 il Giudice revocava ogni precedente provvedimento di fissazione udienza di precisazione delle conclusioni e disponeva CT contabile, nominando all'uopo il dott. che, in Persona_2 data 02.05.2023, accettava l'incarico prestando giuramento di rito e in data 20.12.2023 depositava relazione finale. Successivamente, all'udienza del 04.03.2024 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 04.10.2024 e poi anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 02.05.2025. Alla udienza del 02.05.2025 - svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e, considerate le richieste delle parti finalizzate alla decisione con l'accoglimento delle reciproche domande ed il rigetto di quelle di controparte, era incamerata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
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Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. Preliminarmente si rileva che la richiesta di rinvio al fine di “tentare di definire transattivamente il contenzioso” avanzata da parte attrice, nelle note di trattazione scritta, datate 30.04.2025, non può essere accolta da questo giudicante non sussistendo elementi tali da far presumere l'avvio di un tentativo di bonario componimento tra le parti, atteso che solo in dette note per la prima volta parte attrice chiede un rinvio per tale adempimento. Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta, si osserva. Parte convenuta rileva: “ quale incorporante di Controparte_1 CP_2
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per effetto di quanto
[...] disposto dall'art. 3, co. 1 lett. c), L. 99/2017 (c.d. Decreto Legge Banche Venete), che ha disciplinato il procedimento di liquidazione della Controparte_5
al cui gruppo faceva riferimento anche la medesima Il
[...] Controparte_2
Decreto Legge Banche Venete ha previsto la scomposizione dell'attivo e del passivo delle banche coinvolte nella procedura di liquidazione coatta amministrativa in due insieme aggregati: (i) il primo (c.d. good bank) che ha costituito oggetto di cessione all'acquirente prefigurato – ossia;
(ii) il secondo (c.d. Controparte_6
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bad bank), che, invece, è stato destinato a permanere nel patrimonio delle banche in liquidazione coatta amministrativa e, nel nostro caso, nel patrimonio di
[...]
il L.C.A.”. Precisando che: “Il D.L. summenzionato, nel disporre, Controparte_5 infatti, a favore del cessionario prefigurato il Controparte_7 trasferimento degli assets della (e tra essi anche le Controparte_5 azioni delle quali era titolare la banca sottoposta alla liquidazione Controparte_2 coatta amministrativa), ha precisato che non possono essere trasferiti al cessionario prefigurato «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività (art. 3, co. 1, D.L. 99/2017)”. Dal canto suo parte attrice sostiene che il contratto di mutuo ed il rapporto di conto corrente n. 191204 fossero in itinere al momento dell'instaurazione del giudizio essendo “i rapporti continuati con sino al 22 marzo 2018, Controparte_2 quando a seguito dell'atto di fusione per incorporazione è Controparte_1 subentrata in tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata”. La giurisprudenza maggioritaria di merito è concorde nel ritenere che “la disciplina dettata dal D.L. 99/2017 convertito con legge 121/17 riguarda l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_8
e di nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno a
[...] Parte_2 queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato…” (trib. AL sentenza n. 27/2020; trib. AL n.2616/2021). Ed infatti, occorre precisare che, per disciplinare la liquidazione coatta delle sia stato emesso il d. l. 99/2017, in considerazione del quale è CP_9 stato stipulato il successivo contratto di cessione con cui i commissari straordinari della e di hanno Controparte_8 Parte_2 ceduto le attività e passività aziendali a Intesa San Paolo s.p.a. In questa cessione non possono ritenersi inclusi i rapporti oggetto della presente controversia, atteso che è soggetto diverso dalle cedenti. CP_2
Inoltre, dalla documentazione versata in atti, emerge che in data 22.03.2018 Intesa San Paolo e abbiano sottoscritto atto di fusione per Controparte_2 incorporazione. Consegue che i rapporti oggetto di causa sono stati trasferiti alla Intesa San Paolo s.p.a. e, quindi, la legittimazione di quest'ultima nella presente controversia deriva dalla fusione per incorporazione e non dal d.l. n. 99/2017 (nello stesso senso cfr. Corte di Appello di Reggio Calabria n. 346/2025). Inoltre, occorre rilevare che parte convenuta all'atto di costituzione in giudizio ha versato in atti copia del contratto di conto corrente e di mutuo intercorsi tra CP_2
e l'attore a riprova del subentro della stessa nei rapporti della incorporata.
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Ciò detto, passando all'esame dei singoli rapporti si osserva. Con riferimento al contratto di mutuo rep. n. 69660 Racc. 8748 stipulato il 26 aprile 2010, di euro 110.000,00, con scadenza originaria del finanziamento al 30/06/2017, parte attrice lamenta: “il negozio giuridico prevede un tasso annuo contrattuale 3,300% ed un tasso di mora, che al momento della stipula era pari al 5,300%, palesemente superiore ab origine al tasso soglia usura fissato al 3,945%”. Precisando che: “Dall'analisi peritale di parte, … sono emerse anomalie ed irregolarità nel rapporto con l'istituto bancario. In particolare, il tecnico ha evidenziato che al momento della redazione della perizia (avvenuta in data 27 aprile 2018), sulla scorta dei pagamenti effettuati, parte finanziata, sul capitale erogato, ha già corrisposto al mutuante la complessiva somma di € 93.528,59. Tale importo risultava dalla somma della Quota Capitale + Quota Interessi. Ha, inoltre, rilevato che: ➢ Il tasso di mora contrattuale (5,300%) supera il Tasso Soglia di Usura (3,945%). ➢ Il TEG del finanziamento (3,958%) supera il Tasso Soglia di Usura (3,945%). ➢ Il TEG in caso di Estinzione Anticipata (28,078%) supera il Tasso Soglia di Usura (3,945%). ➢ Il TEG del costo complessivo (3,991%) supera il Tasso Soglia di Usura (3,945%). Utilizzo Tasso Legale (interessi legali) applicazione art. 1346 c.c. (indeterminatezza) in quanto sono state rilevate le seguenti anomalie: ➢ Nel contratto è previsto un tasso alternativo indeterminato;
➢ Il contratto prevede una clausola floor, che induce a sostenere l'esistenza di un derivato implicito;
➢ L'ISC (3,855%) dichiarato nel contratto è inferiore all'ISC verificato (4,036%). Sulla base delle risultanze peritali, quindi, è emerso non solo la violazione delle speciali norme del testo Unico Bancario e quelle generali del codice civile ma anche la violazione di norme penali (art. 644 c.p.)”. Dal canto suo la Banca convenuta sostiene che “i calcoli che controparte sviluppa sono stati effettuati con chiara disapplicazione delle regole previste da Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM…”. In diritto. Ai sensi della L. 108/96, ai fini dell'applicazione delle sanzioni civili e penali di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. L'usura si concretizza nei casi in cui il tasso pattuito tra le parti superi il tasso soglia come determinato dalla legge al momento della pattuizione. Assume, pertanto, rilievo la distinzione tra usura originaria e usura sopravvenuta. La prima, ai fini della valutazione dell'usurarietà degli interessi, assume come rilevante il solo momento in cui essi sono convenuti. L'usura sopravvenuta,
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invece, si configura in due ipotesi: quando gli interessi regolarmente pattuiti prima della l. 108 del 1996 si rivelino ex post, per effetto dell'entrata in vigore di detta norma;
nonché in relazione ai contratti, stipulati nella vigenza ed in conformità della l. 108/96, i cui tassi diventino usurari nel corso del rapporto. ll legislatore è intervenuto con la norma di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, nella quale è stato chiarito che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell' art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Esclusa l'applicabilità della l. 108/96 ai casi di usura cd. sopravvenuta, dunque, il giudizio di usurarietà investe esclusivamente il momento della pattuizione degli interessi. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 19.10.2017 n. 24675 ha statuito che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996 non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula”. La pronuncia citata, escludendo la configurabilità dell'usura sopravvenuta ha espresso un principio di diritto che la successiva giurisprudenza di merito ritiene applicabile anche al di fuori dei rapporti di mutuo. Infatti, “sebbene tale sentenza abbia ad oggetto un contratto di mutuo, essa applica un principio generale in materia di usura che deriva da un'interpretazione sistematica della norma autentica ex art.644 s.p. ed ex art.1, 1 d.l. n. 394 19.12.2000, convertito nella L.n.24 del 28.2.2001 e tali norme sono riferibili anche ai rapporti di c/c” (Tribunale di Trapani sentenza n. 936 dell'08.11.2022). Alla luce delle esposte argomentazioni l'usura deve essere valutata solo al momento della pattuizione. Un tasso pattuito legittimamente non diventa illegittimo per la successiva variazione al ribasso dei tassi soglia. Resta comunque l'onere per il correntista allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello
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L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146). Nel caso de quo, il nominato CT ha descritto analiticamente il contratto di mutuo. Nella relazione si legge: “Il Contratto di finanziamento ipotecario n. repertorio 69660 del 26.04.2010, individuato dall'Istituto di Credito con il n. 054/6074061, prevede l'erogazione di un capitale di euro 110.000,00 da restituire in 180 rate mensili, con l'applicazione di un tasso di interesse variabile pattuito al momento della stipula nella misura del 3,330% nominale annuo. Per le rate successive alla prima, il tasso di interesse stabilito è pari all'Euribor a 3 mesi lettera rilevato rispettivamente per valuta il 15 dicembre, 15 marzo, 15 giugno e 15 settembre, maggiorato di uno spread di 2,500 punti percentuali. Il tasso di mora viene pattuito pari a due punti percentuali in più del tasso applicato al mutuo nel momento in cui dovesse verificarsi la mora. Pertanto, alla data della stipula del contratto il tasso di mora è pari al 5,300%. Inoltre, l'Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) alla data di stipula del contratto è pari al 3,855% annuo e vengono addebitate spese di istruttoria pari ad € 1.100,00, spese incasso rata pari ad € 2,00 e spese per la perizia dell'immobile pari ad €. 260,00 nonché i costi assicurativi pari ad €. 400,81. Rispetto a questi due ultimi oneri il C.T.U. non è stato in grado di accertare l'effettivo addebito. Il C.T.U., altresì, rappresenta che il rimborso del capitale mutuato è stato effettuato predisponendo un piano di ammortamento alla francese con rata costante. Infine, il sottoscritto consulente rappresenta che al momento della stipula del contratto non è possibile quantificare con precisione gli interessi che verranno effettivamente addebitati dall'istituto di credito in quanto le parti hanno pattuito l'applicazione di un tasso d'interesse variabile” (cfr. relazione pag. 9,10 e 11). Il CT ha, quindi, accertato che: “In riferimento alla verifica del rispetto della normativa sull'usura del contratto di Finanziamento Ipotecario, si rimanda successive verifiche relative a tale rapporto, le cui risultanze sono riassunte nell'ALLEGATO 7. In tale sede, si anticipa che il sottoscritto C.T.U. ha accertato che al momento della stipula del contratto di finanziamento i tassi risultano non usurari” (cfr. relazione pag. 16). Ed ancora il CT precisa: “… Da quanto sopra esposto si evince che: • il T.A.N. (3,300%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (5,300%); • il Tasso di mora (5,300%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura, maggiorato di 2,1 punti percentuali in ossequio al disposto della Sentenza della Corte di cassazione, SS.UU., n. 16303 del 20.06.2018 (7,095%); • il tasso corrispettivo effettivo determinato (3,884%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (3,945%). In particolare, il sottoscritto C.T.U. ha rilevato che al momento della stipula del contratto i tassi risultano non usurari e che il TAEG è pari al 3,884%. Le risultanze delle superiori verifiche sono
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riassunte nell'ALLEGATO n.
7. Per quanto concerne il contratto di finanziamento il C.T.U. evidenza che la perizia di parte ha preso a riferimento nei propri conteggi per la determinazione del TEG oneri e spese (imposta sostitutiva, spese per comunicazioni obbligatorie periodiche ed oneri per le certificazioni periodiche), che in aderenza alle istruzioni di non rientrano nel novero delle componenti di costo da tenere in Pt_3 considerazione. Infine, il C.T.U. ha accertato che il C.T.P. ha effettuato delle ulteriori ricostruzioni del TEG includendo anche oneri e spese, quali la commissione di estinzione anticipata, che non sono state effettivamente addebitate dall'istituto di credito” (cfr. relazione pag. 27, 28). Pertanto, il CT così conclude: “il T.A.N. (3,300%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (5,300%); il Tasso di mora (5,300%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura, maggiorato di 2,1 punti percentuali in ossequio al disposto della Sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 16303 del 20.06.2018 (7,095%); il tasso corrispettivo effettivo determinato (3,884%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (3,945%). Pertanto, il sottoscritto C.T.U. ha rilevato che al momento della stipula del contratto i tassi risultano non usurari e che il TAEG è pari al 3,884%. Il sottoscritto consulente, altresì, rappresenta che al momento della stipula del contratto non è possibile quantificare con precisione gli interessi che verranno effettivamente addebitati dall'istituto di credito in quanto le parti hanno pattuito l'applicazione di un tasso d'interesse variabile” (cfr. relazione pag. 45). In relazione alle osservazioni del C.T. di parte attrice, dott. , il Persona_3 nominato CT ha ribadito che: “Alla stregua di quanto osservato e riportato, appare evidente che le conclusioni cui giunge il C.T.P. nella sua relazione, non possono essere condivise da un punto di vista tecnico, e non sono supportate neanche dalla maggioritaria giurisprudenza, poiché appare incontrovertibile che il tasso d'interesse applicato su ciascuna rata sia sempre lo stesso (e non un interesse composto) e che l'interesse su ciascuna rata venga determinato esclusivamente sul debito residuo del capitale ovvero che gli interessi delle singole rate sono calcolate sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo degli interessi, ciò escludendo ogni forma di anatocismo. Infatti, la particolarità dell'ammortamento francese è o quella di avere una rata costante nel tempo (in cui l'aumento della quota del capitale è inversamente proporzionale alla quota di interesse), oppure quella di avere un tasso variabile, quando il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante). Il quantum che il cliente deve alla banca, quindi, non è frutto di operazione anatocistica ma del metodo di calcolo proprio dell'ammortamento francese” (cfr. relazione da pag. 29 a pag. 39).
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Alla luce delle superiori considerazioni tutte le domande formulate da parte attrice in merito al contratto di mutuo sono infondate e vanno rigettate, ivi compresa quella indicata alla lettera J) delle conclusioni dell'atto introduttivo volta ad ottenere la dichiarazione di “…nullità della clausola di floor, ai sensi dell'art. 1419 co 2 c.c., con conseguente sostituzione del tasso convenzionale con quello legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c.” la stessa è infondata e va rigettata. La clausola “floor” è una previsione contrattuale che stabilisce un limite minimo al tasso di interesse applicato a un mutuo a tasso variabile. La presenza della clausola floor, per giurisprudenza costante, è ammessa a condizione che essa sia contenuta in una specifica clausola contrattuale, sia stata approvata dal cliente per iscritto e sia redatta in modo chiaro e ben comprensibile. In presenza di queste tre condizioni, la clausola è lecita e non comporta alcuna indeterminatezza del tasso di interesse da applicarsi. Nel contratto di mutuo oggetto di giudizio all'art. 3 si legge: «… La Parte Finanziata accetta che il tasso applicato al presente finanziamento non sia mai inferiore al 2,50% (tasso minimo, cosiddetto “floor”), anche nell'ipotesi in cui, per effetto delle variazioni di mercato del valore dell'indice Euribor, quest'ultimo aumentato dello 0,10, come sopra rilevato e maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo», previsione che appare sufficiente a conferire alla clausola floor piena validità in quanto non solo perché redatta per iscritto ma anche essendo, la sua redazione chiara e ben comprensibile. Al riguardo, giova il richiamo alla ordinanza n. 1942 del 28.01.2025, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha statuito: “la clausola floor è valida e non può essere considerata vessatoria se: è chiaramente illustrata nel contratto di mutuo;
Il mutuatario era consapevole della sua presenza e del suo funzionamento al momento della sottoscrizione;
La formulazione della clausola è chiara e comprensibile”, sottolineando che “la clausola floor attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, per questo, è esclusa dal controllo di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo”. Scaturisce quindi il rigetto della domanda poiché infondata. Con riferimento al conto corrente affidato n. 191204, le domande di parte attrice sono in parte fondate e vanno accolte nei limiti di seguito esposti. L'attore lamenta: “Al correntista non sono stati consegnati, al Parte_1 momento della sottoscrizione, i contratti originari, né le modifiche intervenute nel tempo, né gli estratti conto dall'inizio del rapporto. L'attore, infatti, ha avuto modo di prendere visione degli estratti degli ultimi 10 anni solo ed esclusivamente a seguito di
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rituale richiesta ex art. 119 tub alla , che ha consegnato la parziale CP_2 documentazione allegata… La , infatti, non solo ha applicato tassi di interessi CP_2 passivi ultralegali in alcuni trimestri maggiori di quelli originariamente pattuiti, con addebito e capitalizzazione di commissioni nonché di spese, per altro anch'esse variate in senso sfavorevole al cliente senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva, ma ha, altresì, “tollerato” scoperture ben più elevate di quelle concesse contrattualmente e sostenibili dall'attore”. Chiedendo: “La dovrà, quindi, CP_2 provvedere all'immediato ricalcolo dell'effettivo saldo, depurare gli addebiti nulli e non dovuti e ripristinare le effettive somme indebitamente portate in negativo”. Ma le conseguenti domande formulate ai punti: 1) “Accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione CP_2 del complesso rapporto bancario intercorso con parte attrice, con ogni conseguenza di legge”; 2) “Accertare e dichiarare la nullità dei contratti per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, con ogni conseguenza di legge”; 3) Accertare e dichiarare, per i motivi sopra illustrati, la nullità di tutti i contratti oggetto di causa per violazione dell'art. 117 TUB” dell'atto introduttivo del giudizio sono infondate. Il Testo unico bancario impone alle banche, nello svolgimento della propria attività professionale, il rispetto di obblighi di correttezza e buona fede in tutte le fasi del rapporto banca-cliente. Sul punto: “la buona fede oggettiva impone alle parti di comportarsi secondo lealtà e le impegna al compimento di azioni/atti necessari alla salvaguardia dell'interesse/utilità della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a proprio carico: “il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass., Sez. Un., 25.11.2008, n. 28056; conf. Cass. 23033/2011; Cass. 22819/2010; Cass. 1618/2009; Cass. 10669/2008; Cass. 13345/2006; Cass. 14605/2004). Uno dei principi fondamentali nel rapporto tra gli istituti di credito e i loro clienti è il principio di trasparenza bancaria, ossia la divulgazione di informazioni chiare e complete riguardo ai prodotti e ai servizi offerti dalle banche. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, emerge che le condizioni contrattuali dei due rapporti oggetto di giudizio erano conosciute dal
[...]
. Parte_1
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Nella relazione di CT si legge: “Dall'esame della documentazione prodotta in atti è stato appurato che il rapporto di conto corrente è regolamentato con contratto stipulato in data 15.11.2007 e regolarmente sottoscritto dal correntista, le cui condizioni sono di seguito indicate…” (cfr. relazione pag. 6). Ed ancora: “… è presente nel fascicolo di causa un contratto di affidamento per elasticità di cassa pari ad euro 20.000,00, regolarmente sottoscritto dal correntista in data 10.12.2007 e canalizzato sul rapporto di conto corrente in esame” (cfr. relazione pag. 7). Il CT ha precisato: “non è stata rilevata la nullità degli stessi, considerato che le lettere contratto risultano sottoscritte dal correntista e nelle stesse i tassi sono regolarmente pattuiti. Pertanto, non è applicabile l'art. 117 T.U.B” (cfr. relazione pag. 17). Le domande sono quindi infondate e vanno rigettate. Le domanda formulate ai punti 4) “Accertare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di conto corrente impugnato relativamente alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente”; 12)
“Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Banca, con la propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura oggettiva, così come contemplato dall'art. 644 c.p.;” e 13) “Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura” sono infondate e vanno rigettate. Il CT dopo aver analizzato il rapporto di conto corrente ordinario n. 861/191204 sottoscritto il 15.11.2017 ha esposto che “…Dall'esame della documentazione prodotta in atti è stato appurato che il rapporto di conto corrente è regolamentato con contratto stipulato in data 15.11.2007 e regolarmente sottoscritto dal correntista, le cui condizioni sono di seguito indicate: - tipo di capitalizzazione TRIMESTRALE dare/avere; - tasso creditore 0,0100%; - tasso debitore nominale entro fido 14,750%; - tasso debitore nominale oltre fido 14,750%; - tasso debitore utilizzo SBF 9,000%; - (Commissione di Massimo Scoperto) entro/oltre fido 1,3000% (ma non risulta CP_10 nessuna opportuna indicazione che dia evidenza dei criteri di determinazione e della periodicità di addebito della suddetta commissione)…” (cfr. relazione da pag. 6 a pag. 9) accertando che: “si rappresentano nell'ALLEGATO n. 5 le risultanze dell'analisi condotta per verificare l'usurarietà delle condizioni economiche pattuite al momento della stipula dei contratti presenti in atti e oggetto di causa (usura bancaria
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originaria). L'analisi condotta ai fini della verifica dell'usura originaria non ha fatto emergere la pattuizione di tassi di interessi usurari per i rapporti di conto corrente. Inoltre, procedendo alla successiva verifica trimestrale del tasso soglia individuando il criterio di calcolo del TEG applicato dall'istituto di credito sulla base delle modalità di calcolo individuate attraverso le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Nell'ALLEGATO n. 6 si riporta la tabella di calcolo, nella quale son state evidenziate trimestre per trimestre le risultanze dell'analisi condotta. In particolare, è emerso che il tasso effettivo non è usurario in nessun trimestre del periodo osservato” (cfr. relazione pag. 15). Anche tali domande, pertanto, vanno rigettate. La domanda di cui al punto 6) “Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni (Commissioni massimo scoperto, Corrispettivo sull'Accordato) comunque prive di causa negoziale” è fondata e va accolta. Nel periodo antecedent0e all'entrata in vigore dell'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo la prevalente giurisprudenza, le clausole relative alle Commissioni di Massimo scoperto (C.M.S.) individuavano la “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (Cass. 18.1.2006 n. 870) e dovevano essere riconosciute solo se espressamente pattuite, nella misura convenuta e con esclusione della capitalizzazione trimestrale (Cass.n. 11772/2002). Con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 è stato sancito che la commissione di massimo scoperto vada riconosciuta soltanto in presenza delle condizioni indicate dalla norma, dovendo altrimenti essere considerata nulla e disapplicata. Ed invero l'art. 2 bis, cosi dispone “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e
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alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”. Sul punto recentemente la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5359/2024 ha ribadito il principio consolidato secondo il quale
“in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”. Nel caso di specie il CT ha accertato che “in ordine al rapporto di conto corrente in esame, ne consegue, che la clausola della commissione di massimo scoperto non può ritenersi sufficientemente determinata, dato che nel contratto è indicato solo un tasso percentuale, senza ulteriori indicazioni circa i criteri di calcolo, la periodicità dell'addebito, la base di computo e senza nemmeno una specifica clausola che indichi la facoltà della banca di imporre tali commissioni” (cfr. relazione pag. 20). La domanda, quindi, merita accoglimento. Quelle di cui a punti 5), 7), 8), 10) e 11) delle conclusioni dell'atto introduttivo relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, anatocismo, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto di conto corrente sono infondate e vanno rigettate. Come è noto, le clausole di un contratto bancario che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente devono reputarsi (alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 9-17.10.2000 n. 425) nulle, ai sensi dell'art. 117, comma 6, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 in comb. disp. con l'art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. e ciò con riferimento ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000. Siffatto principio è stato confermato in maniera inequivoca dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 21095 del 4.11.2004 che ha affermato l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti per anatocismo, in quanto le relative clausole precedenti al 1999, non rispondono ai principi dell'ordinamento giuridico normativo, ma attengono ad un uso prettamente negoziale. Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito “il declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo, ha reso nulle, per contrasto con l'art. 1283 c.c., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicché, una volta dichiarata nulla la clausola di
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capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 09 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., sez., 1, 24156/2017; 24153/2017, 17150/2016). Con l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, in deroga al divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 cod. civ., è stato previsto che: in tutti i rapporti deve essere indicato non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Nel caso de quo, il CT ha accertato con riferimento al predetto rapporto di conto corrente: “In ordine ai rilievi formulati dal C.T. di parte attrice il sottoscritto C.T.U. rappresenta quanto segue: Anatocismo: Il C.T.U. ritiene che l'entrata in vigore del regime di capitalizzazione annuale, introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 147 del 2013, abbia trovato applicazione dalla data del 01.10.2016 ovvero dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del 14.02.2016. Per tale ragione non ritiene di potere accogliere i rilievi formulati dal Dott. . Spesa per servizi di Persona_3 affidamento in corso: Il C.T.U. ritiene che tale onere sia stato correttamente pattuito con la lettera/contratto stipulata in data 26.02.2010, contrariamente da quanto asserito dal C.T. di parte attrice, in quanto sono state regolati i criteri di determinazione ed i periodi di determinazione di tale spesa. In tal senso, il C.T.U. precisa che tali spese non sono state comunque riaddebitate per la determinazione del saldo finale del conto corrente ordinario, in quanto applicate dall'istituto di credito in periodo in cui è stata accertata l'usurarietà delle condizioni economiche pattuite con la lettera/contratto del 10.12.2007. Per tale ragione non ritiene di potere accogliere i rilievi formulati dal Dott. . Spesa per utilizzo oltre o assenza di fido: Il Persona_3
C.T.U. ritiene che tale onere sia stato correttamente pattuita con la lettera/contratto stipulata in data 26.02.2010, contrariamente da quanto asserito dal C.T. di parte attrice, in quanto sono state regolati i criteri di determinazione ed i periodi di determinazione di tale spesa. Per tale ragione non ritiene di potere accogliere i rilievi formulati dal Dott. ”(cfr relazione da pag. 40 a pag. 43). Parte_4
Per quanto concerne le domande di cui ai punti: 9) “Accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità del contratto impugnato, previa rettifica
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del saldo contabile e delle risultanze peritali, l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta”; 14) Verificare le risultanze dell'elaborato peritale di parte e Stornare nel conto corrente a favore di parte attrice, le poste indebite accertate corrispondenti alla capital somma di euro 47.783,35 oltre interessi dal dovuto al soddisfo oppure della diversa somma, maggiore o minore, che emergerà dalla disponenda CT”; 15) “In generale, Accertare il complessivo dare- avere tra le parti e, conseguentemente, Stornare tutte le annotazioni indebite e, conseguentemente, ridurre l'attuale situazione debitoria su c/c in oggetto e/o Consentire una maggiore disponibilità di concesso e/o se necessario Passare il CP_4 conto in attivo”, esse appaiono fondate nei limiti di cui si dirà. In seguito alle risultanze peritali, il nominato CT ha concluso: “in ordine al rapporto di conto corrente n. 861/191204, intrattenuto dal sig. presso Parte_1
si rappresenta che il saldo ricostruito al 31.12.2017 ammonta Controparte_1 ad €. 22.086,88, a favore della , in luogo del saldo rilevato dalla lista movimenti CP_2 alla stessa data, pari ad €. 41.551,24 a favore della Per quanto attiene alla CP_2 verifica delle risultanze della consulenza tecnica di parte attrice, il C.T.U. rappresenta che il confronto non è effettuabile in quanto il metodo di utilizzato dal suddetto C.T.P. non può essere ritenuto attendibile perché sviluppato sui numeri debitori e non sui singoli movimenti registrati nell'estratto conto, così come invece fatto dal sottoscritto consulente nella presente relazione tecnica. Il criterio utilizzato da parte attrice si è infatti rivelato forfettario e non in grado di determinare puntualmente il saldo finale del conto corrente ordinario, atteso che il C.T.U. ha accertato l'assenza di pattuizioni usuraria originarie e sopravvenute e la legittimità delle condizioni economiche pattuite ad esclusione della C.M.S.” (cfr. relazione pag. 43). Infine, si rileva che la richiesta reiterata da parte attrice, da ultimo, nelle note di trattazione scritta datate 30.04.2025, di rinnovazione della CT, è infondata e va rigettata non risultando sopravvenienze tali da giustificare la rimessione della causa sul ruolo. Per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in
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sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. civ. ordinanza n. 20264 del 29.06.2022; Cass. civ. ordinanza n. 2832/21). Sul punto: “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. civ, sentenza n. 20227 del 24.09.2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03.04.2007; Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 17906 del 25.11.2003). Nel caso di specie la relazione peritale appare condivisibile per le motivazioni esposte e le conclusioni appaiono coerenti non solo con le operazioni peritali svolte ma anche con i principi giurisprudenziali ai quali si aderisce. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Sulle spese. Considerata l'entità del parziale accoglimento delle domande attoree unitamente al rigetto delle eccezioni preliminari di parte convenuta, si ritiene che concorrano motivi per dichiararne la compensazione integrale fra le parti anche ai sensi dell'art. 92 cpc comma 2
considerato che
le decisioni adottate sono determinate anche da mutamenti giurisprudenziali. Il regime delle spese della CT segue la stessa regola e sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. 886/2018 R. G., così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta
Intesa San Paolo;
2) Rigetta tutte le domande avanzate da parte attrice in relazione al contratto di mutuo rep. n. 69660 Racc. 8748 stipulato il 26 aprile 2010, ivi compresa la domanda di accertamento della nullità della clausola di
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floor per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Rigetta le domande formulate ai punti 1), 2), 3) delle conclusioni dell'atto introduttivo relative alla violazione da parte della CP_2
Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nonché delle norme sulla trasparenza bancaria per le ragioni di cui in parte motiva;
4) Rigetta le domande di cui ai punti 4), 12) e 13) delle conclusioni dell'atto introduttivo relative all'usurarietà delle condizioni generali del contratto di conto corrente per quanto esposto in parte motiva;
5) Accoglie la domanda di cui al punto 6) delle conclusioni dell'atto introduttivo volta ad: “Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni (Commissioni massimo scoperto, Corrispettivo sull'Accordato) comunque prive di causa negoziale” per le ragioni di cui in parte motiva;
6) Rigetta le domande di cui a punti 5), 7), 8), 10), 11) delle conclusioni dell'atto introduttivo relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, anatocismo, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto di conto corrente;
7) In accoglimento delle domande di cui ai punti 5), 9), 14) e 15) accerta il complessivo dare-avere tra le parti in ordine al rapporto di conto corrente n. 861/191204, intrattenuto dal sig. presso Parte_1
al 31.12.2017, in €. 22.086,88, a favore della Controparte_1
giusta relazione di CT da considerarsi parte integrante di CP_2
questa sentenza;
8) Rigetta le altre domande;
9) Compensa interamente le spese tra le parti;
10) Le spese di CT vengono compensate, con obbligo di rimborso verso
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la parte anticipataria dell'intero.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 19.05.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico got Francesco Montera
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