Parere definitivo 29 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 23 aprile 2025
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- 1. Servizio di noleggio con conducente, potere amministrativo di regolazione e proporzionalità degli oneri impostiA Cura Di Federico Smerchinich · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 6 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2025, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03496/2025REG.PROV.COLL.
N. 01235/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2023, proposto dalla Società G SM Energia Costruzioni Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Abate e Antonio Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via di San Basilio, n. 61;
contro
la Società Gestore dei servizi energetici s.p.a. – G.S.E., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza di Spagna, n. 15;
il Ministero delle imprese e del made in Italy, già Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dell’ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore , del Fallimento OS s.r.l., della Società Alsun s.r.l., e del signor Angelo Padovani, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza stralcio, 4 gennaio 2023, n. 152, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Gestore dei servizi energetici s.p.a. – GSE e del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025, il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Maria Vittoria Ferroni, in sostituzione dell’avvocato Antonio Barone, e l’avvocato Giorgio Vercillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia ha ad oggetto la declaratoria di decadenza dalle tariffe incentivanti accordate alla Società OS s.r.l. ai sensi del quarto conto energia - d.m. 5 maggio 2011 -per due impianti fotovoltaici ubicati, rispettivamente, nel Comune di AS (impianto denominato “LL”) e in quello di NO (impianto denominato “B & figli”), all’esito di altrettanti procedimenti di verifica avviati dalla Società Gestore del servizio per l’energia (d’ora in avanti solo GSE o “il Gestore”) ex art. 42, co. 1, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e d.m. 31 gennaio 2014.
1.1. In punto di fatto occorre precisare che l’attuale appellante, Società G SM Energia Costruzioni Servizi s.r.l. (d’ora in avanti, solo G SM) è subentrata alla Società BG s.r.l a seguito di incorporazione di quest’ultima in virtù di atto di fusione a far data dal 1° gennaio 2020.
La BG a suo tempo, ovvero in data 7 ottobre 2011, aveva siglato con la OS, titolare degli incentivi e firmataria delle convenzioni con il GSE, due contratti della tipologia “chiavi in mano”, finalizzati allo sviluppo e realizzazione, per la successiva consegna, di quattro impianti fotovoltaici a tetto da realizzarsi nella Regione Puglia, tra i quali quelli di cui è controversia. Quanto detto secondo una prassi negoziale che ha mutuato la denominazione dal mondo dell’edilizia (“chiavi in mano”, appunto) e che implica l’impegno a fornire un sistema completo per la produzione di energia elettrica da fonti solari, dalla progettazione all’installazione e alla manutenzione, tutto gestito da un unico fornitore.
1.2. Per quanto consta in atti, i rapporti tra le due Società finivano per deteriorarsi, presumibilmente anche a causa della situazione economica della OS (come dimostrato dai decreti ingiuntivi in forza dei quali la BG avviava un procedimento di pignoramento presso terzi per ottenere l’assegnazione dei crediti medio tempore maturati dalla stessa nei confronti del GSE), sicché solo a seguito di numerose e defatiganti interlocuzioni in data 24 luglio 2013 e 16 settembre 2013 venivano siglati gli atti di cessione delle convenzioni, senza che a ciò facesse seguito l’avvio dell’ iter di cambio di titolarità degli impianti. Solo a seguito di ricorso in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Bologna, adito allo scopo, imponeva tale avvio procedimentale (ovvero al GSE di «[…] comunicare a BG le modalità per venire in possesso delle credenziali (user ID e password) di accesso (finora riferibili all’account di OS) al fine di effettuare il cambio di titolarità delle convenzioni […]), con provvedimento del 16 settembre 2014.
1.3. La comunicazione della sentenza, unitamente ai precedenti carteggi informativi intercorsi tra la BG e il GSE, per rendere quest’ultimo edotto della situazione e finanche compulsarlo ad attivarsi a tutela delle pretese di volturazione, costituiscono il fondamento delle doglianze della Società appellante, che ravvisa in tali circostanze la fonte dell’obbligo da parte del Gestore di interloquire con lei, e non solo o non più con la propria dante causa.
1.4. Il GSE, appurata a seguito di verifiche la discrasia fra titolare dei benefici e titolare degli impianti, dopo aver inoltrato (alla sola OS) apposite comunicazioni di avvio del procedimento rispettivamente in data 5 giugno 2014 e 20 luglio 2014, con i provvedimenti in data 2 febbraio 2015, prot. n. GSE/P20150004835 e prot. N. GSE/P20150004836, dichiarava la OS decaduta dalle tariffe incentivanti, risolvendo di diritto anche le convenzioni n. 042414 e n. 042719, riferite al ritiro dedicato dell’energia. Ciò sull’assunto che « dall’esame del contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie del 14 febbraio 2012, la OS S.r.l., alla data della richiesta di ammissione agli incentivi [9 marzo 2012 per l’Impianto “LL” e 3 febbraio 2012 per l’impianto “B & LI] non [risultava] soggetto titolato alla richiesta di incentivazione »; e ancora: « dall’esame della documentazione in possesso del GSE non si ha evidenza della disponibilità e/o proprietà dell’impianto in oggetto in capo alla società OS », sicché « allo stato la OS S.r.l. non risulterebbe legittimata a percepire le tariffe incentivanti, né tanto meno i corrispettivi a titolo di Ritiro Dedicato dell’Energia ». Al fine, infatti, della corretta erogazione delle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5 maggio 2011, « è indispensabile determinare inequivocabilmente quale soggetto abbia la disponibilità e/o la proprietà dell’impianto fotovoltaico e sia pertanto titolato alla percezione degli incentivi pubblici ».
2. Avverso tali provvedimenti la società BG s.r.l. insorgeva innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
2.1. Con sentenza del 4 gennaio 2023, n. 152, il giudice adito dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo la situazione della Società assimilabile a quella del cessionario di un credito derivante da incentivi, in relazione al quale la giurisprudenza ha da sempre negato la legittimazione ( ex multis , T.a.r. per il Lazio, sez. III ter, 24 gennaio 2017, n. 1239 e 16 marzo 2022, n. 3048). Condizione necessaria per radicarla è infatti la qualità di soggetto responsabile, che ne implica anche la legittimazione a ricevere l’incentivo.
2.2. Quanto detto senza attribuire alcun rilievo all’avvenuto deposito in atti in corso di causa della nota del 10 marzo 2021 con la quale il GSE ha comunicato alla Società G SM Energia Costruzioni Servizi s.r.l., l’avvenuto accoglimento delle richieste di trasferimento, in proprio favore, delle (sole) convenzioni RID.
3. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 3 marzo 2023, la società G SM Energia s.r.l. ha proposto appello avverso ridetta sentenza articolando i motivi di censura di seguito sintetizzati.
3.1. In primo luogo (motivo rubricato sub A) il T.a.r. per il Lazio avrebbe errato nell’assimilare la situazione riveniente da contratti “chiave in mano” a quella del cessionario di un credito da incentivo: gli stessi infatti fondano un diritto a subentrare in toto nelle convenzioni con il GSE già riferite alla OS. Ove infatti tale Società avesse adempiuto ai propri obblighi, come da ultimo riconosciuti anche dal Tribunale di Bologna, l’appellante sarebbe stata titolare anche formalmente dei rapporti con il GSE e sarebbe stata superata la rilevata discrasia tra responsabile/beneficiario e titolare, appunto. D’altro canto, che tale cambio di titolarità le spettasse sarebbe stato da ultimo riconosciuto dallo stesso Gestore che in data 10 marzo 2021 ha comunicato l’accoglimento delle richieste di trasferimento, in favore della G SM Energia, delle convenzioni di ritiro dedicato dell’energia. La conoscenza della complessità dei rapporti tra le due Società e della scorrettezza comportamentale della OS, stigmatizzata, come detto, anche dal giudice ordinario, non consente di dubitare minimamente della circostanza che l’appellante - così come la sua dante causa, ricorrente in primo grado - avevano subito un notevole pregiudizio dagli atti impugnati. Infine, la documentazione prodotta dimostrerebbe che la titolarità – tanto sostanziale, quanto formale – degli impianti e delle convenzioni spettasse, sin dall’origine, alla dante causa della G SM, la cui posizione giuridica è quindi direttamente lesa dai provvedimenti di decadenza delle convenzioni. Non è plausibile che, a causa di evidenti inadempienze della OS s.r.l., il cui comportamento inerte e non collaborativo aveva impedito l’immediato cambio di titolarità delle convenzioni utilizzando il portale web dedicato, a farne le spese debba essere il legittimo proprietario degli impianti fotovoltaici e titolare delle convenzioni con il GSE.
3.2. Con una seconda censura (rubricata sub B e articolata in sottoparagrafi) ha quindi riproposto i motivi di ricorso già avanzati in primo grado e sui quali il T.a.r. per il Lazio non si è pronunciato, ovvero:
i- violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per il mancato coinvolgimento nel procedimento della Società BG s.r.l., eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, adozione dei provvedimenti sulla base di erronei presupposti di fatto e di diritto, palese difetto di istruttoria. La Società BG era soggetto individuato o facilmente individuabile pregiudicato dall’atto che si andava ad adottare e per tale ragione aveva diritto a ricevere la comunicazione di avvio del procedimento, all’esito della quale avrebbe potuto chiarire di essere l’effettiva titolare degli impianti. Tale vizio non può essere considerato meramente formale ex art. 21- octies della l. n. 241/1990, proprio in ragione della possibilità di addivenire a conclusioni diverse, una volta acquisita la posizione della BG. Il cambio di titolarità delle convenzioni di ritiro dedicato disposto dal GSE in data 10 marzo 2021 confermerebbe la ricostruzione proposta;
ii- violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, dell’art. 11 del d.m. 31 gennaio 2014 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. La causa o concausa della rilevata carenza del presupposto della titolarità del bene su cui insiste l’impianto sarebbe addebitabile allo stesso GSE, che non ha consentito la partecipazione della BG al procedimento e la richiesta volturazione della convenzione. Fra l’altro, alla data di presentazione della domanda (3 febbraio 2012) la OS, diversamente da quanto indicato negli atti impugnati, era titolare dell’immobile su cui ubicare l’impianto, in forza di due contratti preliminari di costituzione del diritto di superficie sottoposti a condizione sospensiva risalenti al 19 settembre 2011 e 21 settembre 2011, mediante i quali le veniva ceduto il « diritto di installare e mantenere sul lastrico solare uno o più impianti ». Sull’attualità del requisito a tale data non potrebbe incidere il mutamento della situazione nel periodo successivo, ovvero la circostanza che in data 14 febbraio 2012 la costituzione dei diritti di superficie avveniva non a favore della OS stessa, ma della BG. Coinvolgendo la BG nel procedimento, il GSE avrebbe potuto acclarare quanto descritto e quindi avallare che unico soggetto titolato alla percezione degli incentivi era tale Società, quale dominus dell’intera operazione.
3.4. Con la terza e ultima censura ( sub C) ha lamentato l’omessa pronuncia sull’istanza risarcitoria, riproposta in questa sede. Ne ha quantificato gli importi sulla base della perizia tecnica giurata di parte, depositata agli atti del giudizio di primo grado il 29 settembre 2022, che fa riferimento ai corrispettivi economici spettanti alla OS (e quindi alla BG) in relazione alle due tipologie di convenzioni, ovvero, partitamente, riferite sia alle tariffe incentivanti che al ritiro dedicato.
4. Il GSE e il Ministero dell’industria e del made in Italy si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello.
4.1. Con successiva memoria in controdeduzione il Gestore, dopo aver ribadito che G SM (e prima di lei BG) era del tutto estranea ai rapporti con lo stesso, sicché correttamente ne è stata esclusa la legittimazione a dolersi della decadenza da incentivi accordati ad altro soggetto, nonché ribadito la correttezza dei propri atti, ha chiarito la distinzione e autonomia tra convenzioni per gli incentivi e convenzioni RID. Ciò al fine di escludere che l’accordata volturazione di queste ultime nel 2021 possa avere qualsivoglia impatto nel riconoscimento della pregressa titolarità delle convenzioni.
5. La Società appellante a sua volta ha rimarcato come il GSE ha insistito sul rilievo anche degli effetti di tale volturazione: in data 12 febbraio 2025 è stato depositato il prospetto dei pagamenti effettuati in relazione alle fatture relative al servizio di “Ritiro Dedicato dell’Energia”, il che costituirebbe prova di pieno e spontaneo accoglimento, in corso di causa, delle richieste risarcitorie correlate al (pregresso) omesso pagamento dei corrispettivi dovuti per tali convenzioni. D’altro canto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato in una fattispecie analoga di mancato riconoscimento del cambio di titolarità della convenzione si sarebbe pronunciato a favore della ricorrente ( Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2024, n. 2319). L’asserita autonomia tra decadenza della OS dalle tariffe incentivanti e risoluzione di diritto delle convenzioni RID stipulate con la stessa sarebbe infine sconfessata dal tenore letterale del provvedimento di decadenza impugnato in primo grado, che reca: «[…] non avendo la disponibilità dell’immobile ove è installato l’impianto in oggetto, non era legittimata a richiedere le tariffe incentivanti in qualità di Soggetto responsabile, né tantomeno ad avvalersi del servizio di Ritiro Dedicato dell’Energia [….]».
6. Sono seguite memorie di replica sia da parte dell’appellante che dell’Amministrazione, ciascuna per difendere la propria contrapposta prospettazione.
7. All’udienza pubblica del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio ritiene l’appello infondato.
9. In primo luogo, occorre risolvere la questione della legittimazione della Società beneficiaria di un obbligo negoziale di trasferimento di un impianto fotovoltaico avviato da altri e conseguentemente dei crediti correlati alla sua incentivazione.
10. Va sinteticamente ricordato che, come ribadito in più occasioni dal giudice amministrativo, l’azione di annullamento dinanzi allo stesso, similmente all’azione disciplinata dal codice di procedura civile (di cui mutua le fondamentali caratteristiche anche in virtù del rinvio esterno contemplato dall’art. 39, comma 1, c.p.a.), è contraddistinta dalla presenza di due condizioni, ovvero la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7928). In linea generale, la semplice possibilità di ricavare dall’invocata decisione di accoglimento della richiesta di annullamento dell’atto impugnato una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, ricollegabile in via meramente contingente ed occasionale al corretto esercizio della funzione pubblica censurata, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante, nel senso che siffatto possibile vantaggio ottenibile dalla pronuncia non risulta idoneo a determinare, da solo, il riconoscimento di una situazione differenziata dal QU de LO , fondante la legittimazione al ricorso; occorre, invece, un’ulteriore condizione-elemento che valga a creare l’indicata differenziazione, cui essa condizione-elemento si riferisce, rispetto alla situazione di coloro che avrebbero un generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2016, n. 3829). L’interesse ad agire ( rectius , a ricorrere), invece, di cui all’art. 100 c.p.c., consiste, come noto, nell’utilità personale (in quanto specificamente e direttamente riguardante il ricorrente nella sua qualità di titolare di una posizione differenziata e qualificata e non il generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa), attuale (dovendo sussistere al momento della proposizione del ricorso e sino alla decisione, non essendo sufficiente una mera eventualità di lesione) e concreta (da valutare con riferimento ad una effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente) promanante dalla rimozione del provvedimento amministrativo impugnato e, più in generale, identificantesi (Ad. Plen. n. 9/2014) con il bisogno di tutela giurisdizionale al punto da prospettarsi il ricorso al giudice amministrativo quale rimedio indispensabile per rimuovere lo stato di fatto lesivo, sempreché non sussistano elementi tali da indurre a ritenere che l'azione si traduca in un abuso della tutela giurisdizionale.
10.1. La legittimazione a ricorrere si distingue, quindi, dall’interesse a ricorrere poiché non dipende dai riflessi pratici scaturenti dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale a vantaggio della sfera giuridica di colui il quale abbia agito in giudizio, identificandosi esclusivamente nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva esplicativa di un interesse meritevole di tutela, secondo l’ordinamento giuridico. Il che induce, preliminarmente, ad accertare se l’appellante sia o meno titolare di un interesse qualificato e differenziato legittimante l’azione di annullamento proposta, rilevando i vantaggi dell’eventuale caducazione dei provvedimenti amministrativi impugnati in un secondo momento, allorché risulti comprovata la legittimazione a ricorrere dell’interessato, non potendosi, in mancanza, ascrivere rilievo legittimante soltanto alle utilità pratiche perseguite in giudizio.
10.2. Con riferimento alla posizione del cessionario di crediti da incentivi, copiosa giurisprudenza, soprattutto di prime cure, ha negato la legittimazione ad agire e nel contempo l’ipotizzabilità di una sostituzione soggettiva nell’esercizio della pretesa, in via di surrogazione, atteso che con la contestazione dei presupposti della disposta decadenza viene in rilievo non il mero esercizio del diritto di credito bensì, più complessivamente, l’attivazione di una pretesa di stampo pubblicistico al conseguimento di benefici teleologicamente orientati in una prospettiva di interesse generale (sul punto, v. T.a.r. per il Lazio, sez. III ter, 24 gennaio 2017, n. 1239).
Rileva il Collegio che ciò non possa non valere a maggior ragione per il firmatario di un accordo a contenuto ancora più vasto, che subordina l’operatività della cessione del credito alla sostituzione nel rapporto con il Gestore erogante, presupponendo un’azione del debitore funzionale allo scopo. I profili di assunzione di una garanzia nei rapporti tra privati che trasferiscano diritti connessi all’esercizio di poteri da parte dell’amministrazione, quali ad esempio la presenza dei requisiti per l’accesso a incentivi, si devono risolvere sul piano della disciplina dei rapporti negoziali tra le parti.
E’, infatti, onere di diligenza della parte verificare i presupposti e i requisiti del buon esito delle proprie operazioni negoziali, anche in riferimento al conseguimento dei benefici sperati dall’affare. Ciò anche qualora si sia in presenza di situazioni subordinate all’esercizio del potere amministrativo, in quanto si tratti di beni e attività soggette ad autorizzazioni o permessi o siano oggetto di benefici pubblici.
10.3. Va infine considerato che l’odierna ricorrente non ha messo in discussione il profilo della quantificazione delle somme richieste, limitandosi a formulare censure riguardanti specificamente ed esclusivamente i presupposti sostanziali della disposta decadenza dal beneficio incentivante; quindi limitando l’oggetto del giudizio al rapporto sostanziale di concessione del beneficio pubblico, rapporto rispetto al quale essa è, per definizione, estranea.
11. Ciò detto, a tutto concedere alla tesi dell’appellante, e dunque ammettendo la sussistenza di ridetta condizione dell’azione accedendo ad una visione sostanzialistica della stessa che ne valorizzi la particolarità - recte , il particolare stato di avanzamento - del rapporto negoziale tra le due contendenti, il ricorso va comunque respinto in quanto infondato nel merito.
12. Occorre in primo luogo chiarire che la valutata circostanza che l’atto impugnato, nella parte relativa alla determinazione di decadenza, abbia un’incidenza diretta nella sfera giuridica della Società ricorrente, seppure non titolare del rapporto controverso instaurato tra il GSE ed il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico, non implica automaticamente anche il riconoscimento del diritto della stessa ad essere coinvolta nel relativo procedimento. Vero è, infatti, che l’art. 7 della l. n. 241 del 1990 fa riferimento, oltre che al destinatario dell’atto, anche a colui che possa riceverne pregiudizio, purché individuato o facilmente individuabile. Ma ridetta individuazione non consegue automaticamente alla rappresentazione dei fatti che la BG ha enunciato al GSE per renderlo edotto delle problematiche, finanche di reperimento dei legali rappresentati o referenti della propria dante causa da una certa data in poi, così pretendendo di accollare sul Gestore la cura dei propri interessi a fronte di un partner negoziale liberamente scelto e successivamente rivelatosi inaffidabile. Né la prospettiva cambia in ragione della comunicazione del provvedimento del Tribunale di Bologna, quale giudice naturale – esso sì – delle rivendicazioni civilistiche della BG: a ben guardare, infatti, lo stesso riconosce alla Società il diritto ad ottenere il cambio di titolarità delle convenzioni in adempimento degli obblighi contrattuali della OS, individuando il GSE quale necessario “facilitatore” dell’operazione, che resta di spettanza dei privati operatori economici, mediante la fornitura delle credenziali, non certo sostituendosi agli stessi.
12.1. E comunque appare dirimente il rilievo che le norme in materia di partecipazione procedimentale devono essere intese non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. II, 18 marzo 2020, n. 1925). L’omessa informativa dell’avvio del procedimento di decadenza nel caso di specie non conduce comunque all’annullamento del provvedimento finale giusta le previsioni di cui all’art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241/90, ovvero in quanto trattasi di vizio procedimentale non incidente sulla legittimità sostanziale dell’atto di decadenza. Tale disposizione, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell’atto, mira infatti a garantire una maggiore efficienza all’azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all’attribuzione del bene della vita richiesto dall’interessato.
L’asserita violazione di una tale disposizione procedimentale, da un lato, dunque, risulta inidonea ad influire sul diritto di difesa in sede amministrativa dell’operatore economico, cui la comunicazione non era diretta; dall’altro, é insuscettibile di condizionare il quid della verifica, ancorata alla ricorrenza dei presupposti di ammissione alla pubblica contribuzione.
12.2. Avuto riguardo al caso di specie, a fronte di un atto di decadenza dal contenuto interamente vincolato (come verrà amplius infra osservato), l’informativa preventiva alla Società non avrebbe cioè potuto in alcun modo influire sul contenuto dispositivo del provvedimento in concreto adottato. Quand’anche peraltro, a monte, il GSE avesse istruito la pratica di subingresso nelle convenzioni, come preteso dall’appellante, ammesso e non concesso ve ne fossero già le condizioni, essa non sarebbe potuta andata a buon fine giusta ridetta carenza di presupposti nel dante causa originario richiedente i benefici.
12.2. A ciò consegue il rigetto del primo punto del secondo motivo di ricorso.
13. L’appello è comunque infondato anche in relazione ai contenuti dell’atto impugnato, che il Collegio reputa esenti da mende.
13.1. La normativa di riferimento in materia di incentivazione consente infatti di chiedere e ottenere gli incentivi ai soli soggetti che sono proprietari o, quanto meno, che hanno la disponibilità dell’immobile su cui è - o deve essere - installato l’impianto oggetto della istanza. In assenza di tale requisito, il GSE, nell’ambito dell’esercizio del potere di verifica e controllo ad esso attribuito, è tenuto, non facoltizzato, a disporre la decadenza dagli incentivi di tutti i titolari degli impianti che, ai fini dell’ottenimento delle tariffe, abbiano reso dichiarazioni con dati o informazioni non veritiere e/o siano stati ammessi a beneficiare degli incentivi nonostante l’insussistenza dei requisiti per l’accesso a tale beneficio.
Nel caso di specie la OS:
- ha presentato al GSE la domanda di concessione delle tariffe incentivanti per l’Impianto “LL” in data 9 marzo 2012, dichiarando di disporre dell’autorizzazione scritta alla realizzazione di tale opera rilasciata dal proprietario su cui lo stesso è stato realizzato, nonostante avesse perduto, a far data dal 14 febbraio 2012, la disponibilità dell’immobile su cui l’impianto è installato, posto che con la stipulazione del contratto definitivo di « costituzione di diritto di superficie e di servitù » il proprietario di tale immobile aveva autorizzato la BG – unica titolare del diritto di superficie – a realizzare, a mantenere e a esercitare detto impianto;
- alla stessa data (14 febbraio 2012), in pendenza del procedimento di concessione degli incentivi per l’impianto “B & LI, avviato il 3 febbraio 2012), per le medesime ragioni (stipula del contratto definitivo di « costituzione di diritto di superficie e di servitù » tra la BG e la proprietaria dell’immobile su cui tale impianto è stato installato), aveva perduto la disponibilità anche di quest’ultimo;
- quanto detto ammesso e non concesso le potesse essere riconosciuta ridetta disponibilità originaria, stante che la stessa si basava su un preliminare che la accordava sotto condizione sospensiva, ovvero privo di immediata efficacia all’atto della stipula;
- era stata ammessa a beneficiare delle tariffe di cui al d.m. del 2011 ed aveva stipulato le convenzioni per il ritiro dedicato dell’energia dopo aver fornito al GSE informazioni in ordine al possesso dei requisiti per poter essere ammessa alle tariffe incentivanti rivelatesi, come chiarito, non veritiere;
- la legittimazione della OS a richiedere e a conseguire gli incentivi era quindi quanto meno venuta a mancare prima che il GSE concedesse il beneficio economico richiesto, avendo la BG acquisito la disponibilità dell’area su cui sono ubicati gli impianti LL e BE & LI, nonché l’autorizzazione dei rispettivi proprietari a realizzare, a mantenere e ad esercitare tali impianti con la stipulazione dei contratti definitivi di « costituzione di diritto di superficie e di servitù » del 14 febbraio 2012.
14. Nessun rilievo, infine, può essere attribuito alla circostanza che in data 10 marzo 2021 il GSE ha comunicato la modifica della titolarità in favore dell’appellante delle Convenzioni RID ai fini della rivendicazione del diritto ad ottenere gli incentivi spettanti ad altro soggetto, peraltro venuti meno in ragione della decadenza.
15. Va in primo luogo ricordato che il c.d. ritiro dedicato costituisce soltanto una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1° gennaio 2008. Esso consiste nella cessione al Gestore dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato e non afferisce al rapporto di incentivazione ai sensi del d.m. 2011. Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell’energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell’incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete.
16. La sopravvenienza dell’atto di ammissione al subingresso, dunque, è del tutto estranea al perimetro della controversia, incentrata sulla pretesa demolitoria dell’atto di decadenza cui, al momento della relativa pronuncia, non poteva che conseguire anche la risoluzione di tutte le tipologie di convenzioni in essere col soggetto non titolato a beneficiare degli incentivi, che nel suo specifico caso avevano consentito anche le convenzioni RID. Trattasi, cioè, di un fatto sopravvenuto, appunto, che non assume rilievo ai fini della valutazione della legittimità dell’atto impugnato, a ciò ostando il principio del tempus regit actum , secondo cui la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
17. Di quanto sopra detto è perfettamente consapevole anche la ricorrente, tant’è che lamenta il mancato coinvolgimento nel procedimento non al fine di confutare ridetta ricostruzione, ma per neutralizzarne l’effetto in prospettiva, ovvero alla luce del proprio (futuro) subentro nella titolarità del beneficio. Con ciò pretermettendo che il sistema degli incentivi si basa sul rispetto di regole predeterminate che presuppongono il possesso dei requisiti all’atto della presentazione della domanda, e non in epoca successiva. Rispetto al GSE, infatti:
(i) ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti, il richiedente l’incentivo è titolare di un interesse legittimo pretensivo al suo conseguimento;
(ii) rispetto a un provvedimento amministrativo che dispone la decadenza dalle tariffe incentivanti, il richiedente vanta un interesse legittimo oppositivo alla loro conservazione;
(iii) al fine di stipulare le Convenzioni RID disciplinate dalla delibera ARERA n. 280/07 All. A in applicazione dell’art. 13, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03 e del co. 41 della legge n. 239/04 e/o di ottenerne il trasferimento, il richiedente vanta un diritto soggettivo, posto che le Convenzioni RID, hanno « natura meramente privatistica, ovvero accessiva a provvedimento, delle convenzioni in argomento » e « l’attività di […] verifica dei presupposti e nella manifestazione del consenso necessario al subentro nel rapporto [di una Convenzione RID], non ha natura autoritativa e/o provvedimentale, poiché tale subentro, sussistendone le condizioni, costituisce un diritto
soggettivo della ricorrente » (T.a.r. per il Lazio, Roma, Sez. III-ter, n. 1228/2021, passata in giudicato).
18. Vero è che più correttamente il GSE avrebbe dovuto forse parlare di nuova intestazione, anziché di subingresso, essendo poco plausibile che lo stesso sia possibile in ragione di una convenzione risolta (legittimamente), laddove al contrario ben se ne sarebbe potuta siglare una nuova, a far data dalla richiesta (di subingresso), con l’effettivo titolare dell’impianto. Ma, come detto, trattasi di vicenda sopravvenuta la cui legittimità, opportunità e finanche ampiezza in termini satisfattivi delle richieste in parte qua dell’appellante, esulano dal perimetro dell’odierno giudizio.
19. La ritenuta legittimità dell’atto impugnato, esclude in radice la fondatezza di qualsivoglia pretesa risarcitoria.
20. Per tutto quanto sopra detto, l’appello deve essere respinto.
21. La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Giulio Castriota Scanderbeg |
IL SEGRETARIO