Sentenza 14 dicembre 1971
Massime • 1
A norma dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1969 n 1038, interpretativo dell'art 45 del RD 30 dicembre 1923 n 3270 ( tu delle leggi tributarie sulla successioni), gli eredi, ai fini della deducibilita dall'asse ereditario dei debiti nascenti dai saldi passivi di conti correnti bancari, possono, nell'ipotesi in cui non sia stato ancora definito il debito d'imposta di successione, documentare le somme risultanti dai suddetti saldi passivi mediante dichiarazione autenticata dell'istituto di credito, estratto notarile, contenente la dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore all'apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto, ed originale o copia autentica degli assegni emessi, con indicazione degli estremi delle annotazioni operate sui libri di commercio dell'istituto di credito.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/12/1971, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1971 |
Testo completo
A norma dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1969 n 1038, interpretativo dell'art 45 del RD 30 dicembre 1923 n 3270 ( tu delle leggi tributarie sulla successioni), gli eredi, ai fini della deducibilita dall'asse ereditario dei debiti nascenti dai saldi passivi di conti correnti bancari, possono, nell'ipotesi in cui non sia stato ancora definito il debito d'imposta di successione, documentare le somme risultanti dai suddetti saldi passivi mediante dichiarazione autenticata dell'istituto di credito, estratto notarile, contenente la dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore all'apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto, ed originale o copia autentica degli assegni emessi, con indicazione degli estremi delle annotazioni operate sui libri di commercio dell'istituto di credito.*