Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 222
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Sentenza 3 giugno 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice Dott. Dario Bernardi del Tribunale Ordinario di Ravenna, con sentenza del 3 giugno 2025, riguarda un'opposizione a una cartella di pagamento per un presunto credito di oltre 577.000 euro. La parte ricorrente ha richiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della cartella e, in via principale, l'accertamento della non debenza della somma richiesta, sostenendo di aver agito in conformità alla normativa vigente e di non aver violato obblighi contributivi. La parte resistente ha contestato le pretese, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione che stabilisce l'obbligo di versare i contributi previdenziali anche in caso di riduzione delle retribuzioni per stati di crisi.

Il Giudice ha respinto il ricorso, argomentando che la normativa vigente impone il rispetto del minimale contributivo, indipendentemente dalle delibere di crisi aziendale. Ha evidenziato che la legge n. 142/2001 e il D.Lgs. n. 423/2021 stabiliscono chiaramente che i contributi devono essere calcolati sulla base di retribuzioni minime, escludendo la possibilità di considerare importi inferiori. Inoltre, ha ritenuto irrilevante la questione di buona fede della parte ricorrente, poiché non vi era stata alcuna contestazione sui crediti accertati. Infine, ha compensato le spese di lite, riconoscendo la complessità della materia trattata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 222
    Giurisdizione : Trib. Ravenna
    Numero : 222
    Data del deposito : 3 giugno 2025

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