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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 3 giugno 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato RIVERSO ROSALISA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 8 N. R.G. 887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 887/2023 promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
RIVERSO ROSALISA
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con ricorso Parte_1
domandava: “- In via preliminare sospendere, anche in audita altera parte, l'esecutività della cartella di pagamento n. 09320230005528663000 notificata a mezzo pec in data
2.11.2023, emessa dal concessionario nei confronti della cooperativa opponente;
In via principale - accertare e dichiarare che la Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore, C.F./ P.IVA , con
[...] P.IVA_1
sede in Ravenna, alla via Giovanni Bacci, 44 non è tenuta al versamento della pretesa somma di euro 577.326,200 (o altra differente somma) all' , in tutto o in parte, per CP_2
tutti i motivi dedotti nel presente atto sia nell'an che nel quantum;
- accertare e dichiarare che la , in persona del Parte_2
legale rapp.te pro tempore, C.F./ P.IVA , con sede in Ravenna, alla via P.IVA_1
Giovanni Bacci, 44 ha agito secondo il disposto di legge di cui all'art. 6 legge n.
142/2001, facendo affidamento sugli interpelli n. 7/2009 e n. 48/2009, in quanto rispondente alla posizione ufficiale del Ministero del lavoro e dell e non ha CP_3
violato alcuna normativa concernente il versamento dei contributi e premi dovuti all' ; - per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione, accertare e CP_2
dichiarare nulla, annullare, revocare siccome nulla, inammissibile, invalida, illegittima, infondata o come meglio la cartella di pagamento n. 09320230005528663000 notificata
a mezzo pec in data 2.11.2023, emessa dal concessionario nei confronti della ditta attrice. In via subordinata, - In ogni caso si chiede di dichiarare la legittimità dell'operazione di applicazione del minimale legale per il periodo di tempo, anche minore, per il quale l'Ill.mo Sig. Giudice adito riterrà sussistenti i presupposti della crisi temporanea, con conseguente riduzione della pretesa dell' per capitale, CP_2
sanzioni ed accessori. - In ogni caso, ai sensi della legge 388/2000 art. 116, si chiede
l'esclusione o riduzione delle sanzioni (e degli accessori) in ragione dello stato di incertezza dell'obbligo contributivo e del comportamento della he ha prestato CP_4
ossequio a quanto deliberato dall e dal Ministero del Lavoro”. CP_3
resisteva al ricorso. CP_2
pagina 3 di 8 La causa (successivamente all'apertura della procedura di LCA della ricorrente, la conferma dei difensori e la volontà di proseguire nella controversia) veniva posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
In sintesi, con ricorso depositato il 12.12.2023,
[...]
proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_2
pagamento n. 09320230005528663000 e relativa ad un preteso credito per totali CP_2
€ 577.326,200, domandando in via principale e per quanto qui rileva l'annullamento della stessa.
Il credito derivava da un verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021001802
emesso in data 12 aprile 2022 ed in particolare dalla circostanza che CP_5
gli enti previdenziali ed ispettivi avevano ritenuto che la non fosse Parte_2
esentata dalla contribuzione relativa alle voci retributive contrattualmente previste in capo ai lavoratori, ma il cui pagamento era stato escluso in base ad una serie di delibere dichiarative dello stato di crisi aziendale adottate ai sensi dell'art. 6, lettera d) della L. n.
142/2001 negli anni dal 2015 al 2021.
Il verbale accertava, pertanto, un imponibile contributivo non dichiarato nelle comunicazioni ad , determinando, relativamente agli anni 2015-2021, un credito CP_3
pari ad € 3.442.376,24 a titolo di contributi dovuti. CP_3
La – che svolge servizi di facchinaggio, magazzinaggio e deposito Parte_2
merci, anche in area portuale – evidenziava la propria natura storica (la costituzione data
1974) ed il radicamento nel territorio, prendeva le distanze dalle cooperative spurie, delle quali aveva subito e subiva la concorrenza sleale e rappresentava di avere dovuto, nel tempo, ricorrere ad una serie di delibere ex art. 6, lettera d) della L. n. 142/2001 a causa di un periodo di crisi durato alcuni anni, peraltro sfociato in data 7.3.2023 in una iniziativa di composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art. 12 del CCII.
La rappresentava di avere garantito il trattamento salariale previsto dal Parte_2
1° comma dell'art. 1 della L. n. 389/1989, ma non quello previsto dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi previsto dal 2° comma sempre dell'art. 1.
pagina 4 di 8 Secondo il verbale di accertamento, le decurtazioni applicate dalla Parte_2
avevano in particolare riguardato:
1. 4 ore mensili di permessi rol e permessi per ex festività soppresse agli operai soci e
2,4 ore agli operai non soci per gli anni 2015, 2016, 2017; 4 ore mensili di permessi rol e permessi per ex festività soppresse agli operai soci e 1,35 ore agli operai non soci per gli anni 2018, 2019, 2020; 4 ore mensili di permessi rol e permessi per ex festività soppresse agli operai soci per l'anno 2021;
2. l'importo corrispondente alla retribuzione di 10 ore di lavoro mensili a titolo di apporto economico stato di crisi per i soli operai soci per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015; 6 ore di lavoro mensili a titolo di apporto economico stato di crisi per i soli operai soci per il periodo seguente.
3. la tredicesima e quattordicesima per operai soci e non soci: nel 2015 non erogata ai soci;
erogata nella misura dell'80 % ai non soci;
per coloro che cessavano il rapporto di lavoro al 30.11.2015 la quattordicesima è stata retribuita al 60 %; per l'anno 2016 ai soci tredicesima e quattordicesima venivano retribuite al 20% ai soci;
ai non soci per intero la tredicesima e la quattordicesima al 60 %; per l'anno 2017 tredicesima e quattordicesima retribuite ai soci nella misura del 26 %; ai non soci la tredicesima per intero e la quattordicesima al 60 %; per gli anni 2018, 2019 e 2020, tredicesima e quattordicesima retribuite ai soci nella misura del 26 %; ai non soci la tredicesima e quattordicesima per intero;
per il 2021 tredicesima ai soci nella misura del 26 %, quattordicesima ai soci in misura del 30 %; ai non soci la tredicesima e quattordicesima per intero.
4. le giornate festive per gli operai soci non sono retribuite se non coincidono con il sabato o la domenica (con l'eccezione che nel 2018 non sono retribuite nemmeno le giornate festive coincidenti con il sabato;
con l'eccezione che nel 2019 e 2021 sono retribuite alcune festività non coincidenti con il sabato).
resisteva evidenziando che la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva CP_2
stabilito il principio in base al quale erano stati emessi il verbale di accertamento e la cartella esattoriale;
rappresentava che il quantum era stato determinato dal certificato pagina 5 di 8 di variazione del 15/06/2022, notificato alla controparte il 15/06/2022 ed era CP_2
relativo a:
- premi EURO 366.309,08 (soci lavoratori euro 363.076,62, lavoratori non soci euro 3.232,46);
- sanzioni civili EURO 141.701,31 (soci lavoratori euro 139.931,57, lavoratori non soci euro 1.769,74);
- interessi di mora EURO 7.443,02 (soci lavoratori euro 7.350,12, lavoratori non soci euro 92,90).
Tanto premesso il motivo principale di ricorso va respinto, sulla base dell'orientamento costante della S.C. in materia, in base al quale “19. Anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142 del 2001, la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in I. n. 389 del 1989, e non ai minori importi concretamente erogati” (Cass. n.
15172/2019; Cass. n. 16464/2023).
Pur non essendo questa l'unica interpretazione sostenibile (ed infatti il Ministero del lavoro aveva sostenuto la tesi opposta), risulta nel caso di specie comunque decisiva la circostanza che la normativa sopravvenuta ed in particolare il D.Lgs. n. 423/2021
(“Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142”) ha previsto, all'art. 3, 4° comma, che “A decorrere dal 1 gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989”.
La disposizione in questione, evidentemente successiva alla L. n. 142 (che anzi ne ha previsto la genesi, contenendo una specifica delega legislativa), risulta più specifica rispetto alle previsioni di cui agli artt. 4, 1° comma e 6 della L. n. 142 e, dunque, vale pagina 6 di 8 sicuramente ad escludere la possibilità (che quel combinato disposto poteva in effetti condurre a consentire) di calcolare i contributi sui trattamenti erogati in ipotesi (qui in rilievo) di delibere relative a stati di crisi.
L'ambito applicativo di questo D.Lgs. è indicato nell'art. 1: “…degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999”.
La disposizione in questione, tra le varie attività, prevede proprio quella di
“)Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attivita' preliminari e conplementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: a) … facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Ne risulta che, comunque, per quanto riguarda la ricorrente, non vi è mai stata questione, sin dal 2007, della possibilità di evitare il minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l.
n. 338 del 1989, conv. in I. n. 389 del 1989.
Ciò esclude qualsiasi rilevanza ad una prospettabile questione di costituzionalità dell'assetto stabilito dal diritto vivente in relazione all'art. 1 D.L. n. 338/1989 nei rapporti con gli artt. 4 e 6 L. n. 142/2001.
Sempre nel merito, il credito di risulta dal certificato di variazione del CP_2 CP_2
15/06/2022, notificato alla controparte il 15/06/2022, non oggetto di impugnazione, né di contestazione.
Le sanzioni e gli accessori non possono essere rivisti (diminuiti od esclusi) in quanto la normativa in tema di cooperative di facchini prevede sin dal 2007 l'ineludibilità del minimale contributivo.
Ne consegue che alcuna buona fede può essere rivendicata in questa sede, al netto –
pagina 7 di 8 peraltro – della circostanza che essa è irrilevante nell'alternativa secca tra lettere a) e b) del comma 8 dell'art. 116 della L. n. 388/2000 (Cass. n. 17970/2022).
Quello che in questa sede evidentemente rileva è la circostanza oggettiva che i DM siano stati compilati con riferimento ad una retribuzione diversa da quella inderogabile di legge e che ciò fosse evidentemente connaturale al pagamento di un importo inferiore al dovuto a titolo di contributi.
La buona fede da incertezza amministrativa potrebbe rilevare in base ad altre disposizioni (art. 116 commi 10 e 15, lett. a), qui tuttavia inapplicabili, posto che i maggiori contributi per cui è causa non sono mai stati pagati.
Le spese di lite vanno compensate attesa la complessità del caso di specie e le particolarità della normativa in tema di cooperative, nonché la sua interpretazione (con le problematiche esaminate in motivazione ed alle quali si rinvia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Ravenna, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 3 giugno 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato RIVERSO ROSALISA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 8 N. R.G. 887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 887/2023 promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
RIVERSO ROSALISA
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con ricorso Parte_1
domandava: “- In via preliminare sospendere, anche in audita altera parte, l'esecutività della cartella di pagamento n. 09320230005528663000 notificata a mezzo pec in data
2.11.2023, emessa dal concessionario nei confronti della cooperativa opponente;
In via principale - accertare e dichiarare che la Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore, C.F./ P.IVA , con
[...] P.IVA_1
sede in Ravenna, alla via Giovanni Bacci, 44 non è tenuta al versamento della pretesa somma di euro 577.326,200 (o altra differente somma) all' , in tutto o in parte, per CP_2
tutti i motivi dedotti nel presente atto sia nell'an che nel quantum;
- accertare e dichiarare che la , in persona del Parte_2
legale rapp.te pro tempore, C.F./ P.IVA , con sede in Ravenna, alla via P.IVA_1
Giovanni Bacci, 44 ha agito secondo il disposto di legge di cui all'art. 6 legge n.
142/2001, facendo affidamento sugli interpelli n. 7/2009 e n. 48/2009, in quanto rispondente alla posizione ufficiale del Ministero del lavoro e dell e non ha CP_3
violato alcuna normativa concernente il versamento dei contributi e premi dovuti all' ; - per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione, accertare e CP_2
dichiarare nulla, annullare, revocare siccome nulla, inammissibile, invalida, illegittima, infondata o come meglio la cartella di pagamento n. 09320230005528663000 notificata
a mezzo pec in data 2.11.2023, emessa dal concessionario nei confronti della ditta attrice. In via subordinata, - In ogni caso si chiede di dichiarare la legittimità dell'operazione di applicazione del minimale legale per il periodo di tempo, anche minore, per il quale l'Ill.mo Sig. Giudice adito riterrà sussistenti i presupposti della crisi temporanea, con conseguente riduzione della pretesa dell' per capitale, CP_2
sanzioni ed accessori. - In ogni caso, ai sensi della legge 388/2000 art. 116, si chiede
l'esclusione o riduzione delle sanzioni (e degli accessori) in ragione dello stato di incertezza dell'obbligo contributivo e del comportamento della he ha prestato CP_4
ossequio a quanto deliberato dall e dal Ministero del Lavoro”. CP_3
resisteva al ricorso. CP_2
pagina 3 di 8 La causa (successivamente all'apertura della procedura di LCA della ricorrente, la conferma dei difensori e la volontà di proseguire nella controversia) veniva posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
In sintesi, con ricorso depositato il 12.12.2023,
[...]
proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_2
pagamento n. 09320230005528663000 e relativa ad un preteso credito per totali CP_2
€ 577.326,200, domandando in via principale e per quanto qui rileva l'annullamento della stessa.
Il credito derivava da un verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021001802
emesso in data 12 aprile 2022 ed in particolare dalla circostanza che CP_5
gli enti previdenziali ed ispettivi avevano ritenuto che la non fosse Parte_2
esentata dalla contribuzione relativa alle voci retributive contrattualmente previste in capo ai lavoratori, ma il cui pagamento era stato escluso in base ad una serie di delibere dichiarative dello stato di crisi aziendale adottate ai sensi dell'art. 6, lettera d) della L. n.
142/2001 negli anni dal 2015 al 2021.
Il verbale accertava, pertanto, un imponibile contributivo non dichiarato nelle comunicazioni ad , determinando, relativamente agli anni 2015-2021, un credito CP_3
pari ad € 3.442.376,24 a titolo di contributi dovuti. CP_3
La – che svolge servizi di facchinaggio, magazzinaggio e deposito Parte_2
merci, anche in area portuale – evidenziava la propria natura storica (la costituzione data
1974) ed il radicamento nel territorio, prendeva le distanze dalle cooperative spurie, delle quali aveva subito e subiva la concorrenza sleale e rappresentava di avere dovuto, nel tempo, ricorrere ad una serie di delibere ex art. 6, lettera d) della L. n. 142/2001 a causa di un periodo di crisi durato alcuni anni, peraltro sfociato in data 7.3.2023 in una iniziativa di composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art. 12 del CCII.
La rappresentava di avere garantito il trattamento salariale previsto dal Parte_2
1° comma dell'art. 1 della L. n. 389/1989, ma non quello previsto dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi previsto dal 2° comma sempre dell'art. 1.
pagina 4 di 8 Secondo il verbale di accertamento, le decurtazioni applicate dalla Parte_2
avevano in particolare riguardato:
1. 4 ore mensili di permessi rol e permessi per ex festività soppresse agli operai soci e
2,4 ore agli operai non soci per gli anni 2015, 2016, 2017; 4 ore mensili di permessi rol e permessi per ex festività soppresse agli operai soci e 1,35 ore agli operai non soci per gli anni 2018, 2019, 2020; 4 ore mensili di permessi rol e permessi per ex festività soppresse agli operai soci per l'anno 2021;
2. l'importo corrispondente alla retribuzione di 10 ore di lavoro mensili a titolo di apporto economico stato di crisi per i soli operai soci per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015; 6 ore di lavoro mensili a titolo di apporto economico stato di crisi per i soli operai soci per il periodo seguente.
3. la tredicesima e quattordicesima per operai soci e non soci: nel 2015 non erogata ai soci;
erogata nella misura dell'80 % ai non soci;
per coloro che cessavano il rapporto di lavoro al 30.11.2015 la quattordicesima è stata retribuita al 60 %; per l'anno 2016 ai soci tredicesima e quattordicesima venivano retribuite al 20% ai soci;
ai non soci per intero la tredicesima e la quattordicesima al 60 %; per l'anno 2017 tredicesima e quattordicesima retribuite ai soci nella misura del 26 %; ai non soci la tredicesima per intero e la quattordicesima al 60 %; per gli anni 2018, 2019 e 2020, tredicesima e quattordicesima retribuite ai soci nella misura del 26 %; ai non soci la tredicesima e quattordicesima per intero;
per il 2021 tredicesima ai soci nella misura del 26 %, quattordicesima ai soci in misura del 30 %; ai non soci la tredicesima e quattordicesima per intero.
4. le giornate festive per gli operai soci non sono retribuite se non coincidono con il sabato o la domenica (con l'eccezione che nel 2018 non sono retribuite nemmeno le giornate festive coincidenti con il sabato;
con l'eccezione che nel 2019 e 2021 sono retribuite alcune festività non coincidenti con il sabato).
resisteva evidenziando che la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva CP_2
stabilito il principio in base al quale erano stati emessi il verbale di accertamento e la cartella esattoriale;
rappresentava che il quantum era stato determinato dal certificato pagina 5 di 8 di variazione del 15/06/2022, notificato alla controparte il 15/06/2022 ed era CP_2
relativo a:
- premi EURO 366.309,08 (soci lavoratori euro 363.076,62, lavoratori non soci euro 3.232,46);
- sanzioni civili EURO 141.701,31 (soci lavoratori euro 139.931,57, lavoratori non soci euro 1.769,74);
- interessi di mora EURO 7.443,02 (soci lavoratori euro 7.350,12, lavoratori non soci euro 92,90).
Tanto premesso il motivo principale di ricorso va respinto, sulla base dell'orientamento costante della S.C. in materia, in base al quale “19. Anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142 del 2001, la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in I. n. 389 del 1989, e non ai minori importi concretamente erogati” (Cass. n.
15172/2019; Cass. n. 16464/2023).
Pur non essendo questa l'unica interpretazione sostenibile (ed infatti il Ministero del lavoro aveva sostenuto la tesi opposta), risulta nel caso di specie comunque decisiva la circostanza che la normativa sopravvenuta ed in particolare il D.Lgs. n. 423/2021
(“Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142”) ha previsto, all'art. 3, 4° comma, che “A decorrere dal 1 gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989”.
La disposizione in questione, evidentemente successiva alla L. n. 142 (che anzi ne ha previsto la genesi, contenendo una specifica delega legislativa), risulta più specifica rispetto alle previsioni di cui agli artt. 4, 1° comma e 6 della L. n. 142 e, dunque, vale pagina 6 di 8 sicuramente ad escludere la possibilità (che quel combinato disposto poteva in effetti condurre a consentire) di calcolare i contributi sui trattamenti erogati in ipotesi (qui in rilievo) di delibere relative a stati di crisi.
L'ambito applicativo di questo D.Lgs. è indicato nell'art. 1: “…degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999”.
La disposizione in questione, tra le varie attività, prevede proprio quella di
“)Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attivita' preliminari e conplementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: a) … facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Ne risulta che, comunque, per quanto riguarda la ricorrente, non vi è mai stata questione, sin dal 2007, della possibilità di evitare il minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l.
n. 338 del 1989, conv. in I. n. 389 del 1989.
Ciò esclude qualsiasi rilevanza ad una prospettabile questione di costituzionalità dell'assetto stabilito dal diritto vivente in relazione all'art. 1 D.L. n. 338/1989 nei rapporti con gli artt. 4 e 6 L. n. 142/2001.
Sempre nel merito, il credito di risulta dal certificato di variazione del CP_2 CP_2
15/06/2022, notificato alla controparte il 15/06/2022, non oggetto di impugnazione, né di contestazione.
Le sanzioni e gli accessori non possono essere rivisti (diminuiti od esclusi) in quanto la normativa in tema di cooperative di facchini prevede sin dal 2007 l'ineludibilità del minimale contributivo.
Ne consegue che alcuna buona fede può essere rivendicata in questa sede, al netto –
pagina 7 di 8 peraltro – della circostanza che essa è irrilevante nell'alternativa secca tra lettere a) e b) del comma 8 dell'art. 116 della L. n. 388/2000 (Cass. n. 17970/2022).
Quello che in questa sede evidentemente rileva è la circostanza oggettiva che i DM siano stati compilati con riferimento ad una retribuzione diversa da quella inderogabile di legge e che ciò fosse evidentemente connaturale al pagamento di un importo inferiore al dovuto a titolo di contributi.
La buona fede da incertezza amministrativa potrebbe rilevare in base ad altre disposizioni (art. 116 commi 10 e 15, lett. a), qui tuttavia inapplicabili, posto che i maggiori contributi per cui è causa non sono mai stati pagati.
Le spese di lite vanno compensate attesa la complessità del caso di specie e le particolarità della normativa in tema di cooperative, nonché la sua interpretazione (con le problematiche esaminate in motivazione ed alle quali si rinvia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Ravenna, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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