Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERE in esito all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 34 di RACL dell'anno 2022, proposta da:
nato a [...] il giorno 11.07.1961, ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1 gli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano per delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado del 06/06/2018
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del direttore regionale in carica, rappresentato e difeso, in forza di procura
[...] generale alle liti conferita con rogito del notaio in data 05/04/2016, repertorio n. 12428, dagli Per_1
Avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, presso i quali è elettivamente domiciliato in Cagliari alla via Nuoro
50
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'appellante: la Corte “in totale riforma dell'appellata sentenza: 1) Accerti la natura professionale della patologia alla colonna lombare da cui è affetto l'appellante e per l'effetto dichiari il suo diritto all'indennizzo per il relativo danno biologico, nella misura e con la decorrenza che verrà accertata in corso di causa, da conglobarsi con le preesistenze già indennizzate. 2) Per l'effetto, condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con CP_1 gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, dal 121mo giorno dopo la domanda o da quell'altra decorrenza che dovesse risultare in corso di causa. 3) Con vittoria di spese legali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori anticipatari. 4) In caso di reiezione della domanda, si chiede che le spese giudiziali non vengano comunque poste a carico dell'Appellante, in quanto il suo reddito non supera i limiti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., così come modificato dal D.L. n.
269\03, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti”.
Per l'appellato: Voglia la Corte “respingere l'appello perché infondato, condannando l'appellante al pagamento delle spese di questo grado.”
Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, per dedurre di avere lavorato, e di lavorare ancora dal 1976, come carrozziere alle dipendenze di diverse ditte, esposto alla movimentazione manuale di carichi pesanti, a posture incongrue della colonna e del collo ed a vibrazioni al collo ed al sistema mano braccio.
In particolare, ha esposto di aver lavorato da agosto 1976 a marzo 2000 alle dipendenze della “ CP_2
”, da dicembre 2004 a agosto 2010 presso la società “L.S.D. & C. s.n.c.” e da luglio 2011 a gennaio
[...]
2014 presso la “Ditta Lai Sergio”, per la quale aveva ripreso ad operare da gennaio 2016 a tutt'oggi, occupandosi quotidianamente, per tre/quattro ore, di movimentare manualmente componenti di lamiera del peso variabile di alcune decine di chilogrammi, da smontare, raddrizzare o sostituire, verniciare e rimontare sul veicolo (cofani, sportelli, paraurti), procedendo a bloccare i veicoli in riparazione su un banco (carbenk) mediante l'uso di speciali barre in acciaio, dette traverse, del peso di circa quaranta chilogrammi, che l'operatore doveva inserire manualmente sotto la scocca del veicolo per bloccarlo, inserendo poi dime di acciaio del peso di quaranta chilogrammi circa necessarie a restituire la forma originaria alla lamiera del veicolo da riparare, movimentando tali componenti con l'aiuto di un collega. Co Alle dipendenze delle ditte e Lai, inoltre, aveva eseguito ed eseguiva ancora interventi sulla meccanica degli autoveicoli, esposto per tre/quattro ore al giorno alla movimentazione manuale di pesi gravosi ovvero frizioni, parti di motore, cambi e componenti delle trasmissioni, impianti frenanti e sospensioni, pneumatici con e senza cerchioni, testate di motori, con conseguente sovraccarico della colonna, esposto ad una prolungata postura piegata della schiena, con il collo rivolto verso il basso e prolungatamente verso l'alto quando il veicolo si trovava sollevato sul ponte ed era tenuto ad operare sotto di esso, cosa che accadeva in particolare durante le attività di ispezione, smontaggio e montaggio dei veicoli in riparazione.
Nel corso di tale attività aveva, inoltre, utilizzato strumenti vibranti come la pistola pneumatica, che trasmette intense vibrazioni al collo ed al sistema mano-braccio, per effettuare lo smontaggio ed il successivo serraggio dei bulloni e delle viti dei diversi mezzi.
Ritenendo di avere contratto, nell'esercizio di tali lavorazioni, lesioni alla colonna di origine professionale, CP_ in data 15/12/2016 aveva presentato all domanda di indennizzo, senza esito alcuno, dal momento che sia la domanda che la successiva opposizione erano state respinte, tanto che si era trovato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della denunciata malattia professionale ed il conseguente indennizzo di legge, in misura corrispondente al danno biologico risultante in causa, di cui ha domandato anche il conglobamento con la rendita già in godimento nella misura del 16% dal 1° CP_ gennaio 2017, di cui 9% per angioneurosi e 8% per ipoacusia bilaterale, di cui l' aveva invece riconosciuto la natura professionale. CP_ L' si è costituito in giudizio per rilevare l'infondatezza della domanda proposta da già peraltro Pt_1 formulata e respinta nel 2012 con motivazione analoga, ovvero l'assenza di una qualsivoglia esposizione al rischio di contrarre la malattia denunziata a fronte di attività di carico e di posture incongrue del tutto sporadiche, episodiche e prive di incisività ed ha anche contestato le mansioni svolte e le modalità delle stesse descritte in ricorso, “restando in attesa della loro rigorosa prova, che incombe a controparte”, richiamando infine la relazione medica in atti in data 05.09.2018.
*
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1352 del 14.12.2021, ha rigettato la domanda formulata da Pt_1
aderendo alle valutazioni conclusive del CTU nominato, che lo aveva ritenuto affetto da
[...]
“spondilodiscoartrosi lombare” di cui aveva escluso l'origine professionale, rilevando come la stessa non potesse ascriversi all'attività lavorativa svolta quale carrozziere, neanche sotto il profilo concausale e fosse, invece, da ricondurre a malattia comune e a fenomeni di normale invecchiamento biologico.
Il primo giudice aveva inizialmente istruito la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, ma si era successivamente determinato ad ammettere la prova testimoniale dedotta dal ricorrente perché il consulente aveva negato la natura professionale della patologia alla colonna denunciata da ritenendo insufficienti gli elementi di prova sottoposti al suo esame, non risultando Pt_1 provato che il ricorrente avesse svolto lavorazioni che lo avevano esposto alla movimentazione manuale non occasionale di carichi ed a posture incongrue della colonna.
In esito all'esame di alcuni testimoni aveva, quindi, richiamato a chiarimenti l'ausiliario nominato, che aveva ribadito il proprio giudizio negativo spiegando che “i dati raccolti attraverso le prove testimoniali qui prese in esame, avuto riguardo ai parametri indicati da tutti i metodi approvati dal mondo scientifico, non forniscono elementi sufficienti, da un punto di vista scientifico, per ammettere condizioni di rischio che vadano oltre la normale usura cui sono sottoposte le strutture dell'apparato locomotore nell'eseguire lavori manuali”.
Il consulente d'ufficio aveva poi specificato che nonostante i dati raccolti fossero “sufficienti in ordine alla durata dell'esposizione alle condizioni ritenute a rischio”, tuttavia, mancavano “indispensabili riscontri adeguati ad ammettere un rischio abnorme in ordine all'attività svolta, in ordine alle caratteristiche dei gravi che vengono mobilizzati, in ordine alle modalità e frequenza con la quale avviene la movimentazione. Manca qualsivoglia evidenza nella Letteratura scientifica dedicata che, sulla base delle notizie qui disponibili, permetta di riconoscere condizioni che, per probabilità e gravità del danno, configurino un rischio per la salute da m.m.c. oltre quello fisiologico. E anche a voler considerare un semplice ruolo concausale efficiente in concorrenza con altri fattori extralavorativi, quali possono essere i semplici fenomeni di invecchiamento biologico legati all'età, non sono qui soddisfatte le condizioni per ammettere tale circostanza.”
Il Tribunale, preso atto di tali conclusioni dell'ausiliario, che aveva ritenuto adeguatamente motivate e prive di vizi logici, ha quindi dichiarato non sussistenti le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto al godimento di prestazioni assicurative, respingendo il ricorso, esonerando benché soccombente, dalle spese di lite avendo egli allegato, mediante Pt_1
“dichiarazione sostitutiva di certificazione (cfr. dichiarazione aggiornata del 6.12.2021), la titolarità di redditi non superiori ai limiti previsti dalla legge ai fini dell'esonero”. CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello cui ha resistito l' Parte_1
Motivi della decisione
che ha espressamente domandato il rinnovo delle operazioni peritali, ha censurato la Parte_1 sentenza perché fondata su una acritica adesione da parte del primo giudice alla errata valutazione del consulente tecnico d'ufficio, che aveva escluso l'origine professionale della spondilodiscopatia lombare riscontrata, benché il lavoratore fosse stato esposto in modo continuativo a movimentazione manuale di carichi e posture obbligate della colonna, formulando i due motivi di appello di seguito riportati.
“I omessa valorizzazione delle risultanze istruttorie ed erronea violazione del principio di elevata probabilità e di equivalenza causale”.
Il Tribunale aveva accolto acriticamente le conclusioni della ausiliario, senza esaminare le risultanze della prova testimoniale espletata e le difese di parte attrice, omettendo di motivare sulle stesse, senza considerare che il consulente era partito da un presupposto palesemente erroneo, subordinando l'esito del giudizio causale al fatto che l'assicurato fosse tenuto a dare prova di dati tecnici (come quelli reperibili da un DVR), “obiettivi certi e circostanziati in ordine alle caratteristiche dei gravi, alle modalità e frequenza con le quali avveniva la movimentazione”, ulteriori rispetto a quelli già forniti dai testi, sufficientemente esaustivi sia riguardo ai pesi movimentati (i testi avevano riferito di pesi movimentati da 15/20 chilogrammi a
50/70 chilogrammi a seconda dei pezzi oggetto di lavorazione) che alla frequenza, descritta come quotidiana per circa quarant'anni.
Si trattava, ha rilevato di una prova non esigibile dal lavoratore, e neppure necessaria quando il Pt_1 ricorrente, come nel caso di specie, avesse dimostrato l'adibizione quotidiana a lavorazioni che lo avevano esposto e lo esponevano ancora alla movimentazione manuale dei carichi ed a posture viziate della colonna (piegata in torsione), elementi necessari e sufficienti per esprimere un giudizio medico legale di verosimiglianza, ovvero di elevato grado di probabilità in linea con i principi affermati dalla Suprema
Corte, i cui criteri erano stati disapplicati dalla sentenza impugnata, che non aveva valorizzato “le caratteristiche proprie della lavorazione svolta, escludendo in maniera apodittica finanche un ruolo concausale della noxa lavorativa, in aperto contrasto con il principio di equivalenza causale”.
Il giudice è, infatti, “tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass. 10/4/2018, n. 8773).
Né il Tribunale aveva tenuto conto del fatto che “la patologia diagnosticata dal perito, spondilodiscopatia del tratto lombare, rientrava tra le malattie da agenti fisici (movimentazione manuale di carichi) contemplate dal D.M.
12/9/14, lista I 2.03, la cui origine lavorativa è considerata di “elevata probabilità”.
A nulla rilevava, poi, ha proseguito l'appellante, quanto obiettato dal CTU riguardo al fatto che il suddetto elenco fosse stato redatto al preminente fine epidemiologico-statistico-prevenzionale, dal momento che il giudizio sull'origine lavorativa era fondato su studi epidemiologici e statistici riferiti non a specifiche lavorazioni, ma ad agenti causali, nel caso di specie rappresentati dalla movimentazione manuale di carichi, sufficientemente provata da con le testimonianze agli atti. Pt_1
“II Sulle precipue caratteristiche delle lavorazioni svolte dall'appellante e sugli studi scientifici concernenti l'esposizione a rischio dei carrozzieri, non considerati dal CTU”. L'appellante ha, inoltre, censurato la sentenza rilevando che la bibliografia citata dal consulente tecnico d'ufficio nei chiarimenti resi era del tutto inconferente, richiamando un manuale operativo per l'applicazione del decreto legislativo n. 81/2008, rivolto principalmente al datore di lavoro al fine di supportarlo nella valutazione dei relativi rischi, problematica ben diversa da quella oggetto di causa.
E, ha proseguito l'appellante, poiché, l'argomento concerneva aspetti prettamente tecnici, si era determinato ad acquisire un parere del Prof. , specialista in medicina del lavoro ed Persona_2 epidemiologia, che aveva redatto una relazione nella quale, dopo aver illustrato dettagliatamente le caratteristiche delle lavorazioni svolte dal ricorrente e citato le fonti legislative, le indicazioni operative Part della la bibliografia specifica in materia, aveva concluso per un ruolo quantomeno concausale del lavoro da lui svolto come autocarrozziere in officine artigiane, fin dall'età di quindici anni, nell'insorgenza della spondilopatia del rachide lombare da cui era affetto.
In particolare, lo specialista, dopo avere esaminato nel dettaglio le dichiarazioni dei testi sentiti (datori di lavoro di nel tempo), aveva rilevato che “il rischio di patologie muscolo-scheletriche da sovraccarico Pt_1 biomeccanico, associato al trasporto, trascinamento e sollevamento di carichi pesanti, costituisce un aspetto importante della sicurezza negli ambienti di lavoro delle autocarrozzerie (…) ed impone l'adozione di adeguate misure organizzative, quali, ad esempio, l'acquisizione di strumenti di sollevamento e trasporto meccanici (…).
Secondo le dichiarazioni testimoniali, tale rischio era presente anche nelle operazioni quotidiane svolte dal signor
. Peraltro, nella maggior parte delle officine artigiane, le varie fasi lavorative (smontaggio, battitura, Parte_1 montaggio, stuccatura, carteggiatura, verniciatura, lucidatura) sono tutte a carico dell'unico operatore. Solo nelle officine di maggiori dimensioni, i lattonieri o lamieristi sono addetti esclusivamente alla lavorazione delle lamiere, mentre i verniciatori curano la preparazione e finitura. Le stesse dichiarazioni testimoniali chiariscono che, nel periodo lavorativo compreso tra il 1976 ed il 2000, il signor divideva il suo tempo lavorativo tra tutte Parte_1 queste operazioni, mentre a partire dal 2004, la sua attività principale era quella di lamierista”.
Quanto alla frequenza delle attività considerate a rischio, nella relazione in oggetto era precisato che “la concentrazione delle operazioni di sollevamento di carichi in alcune ore (2-3) di una giornata lavorativa tipo, nelle quali sono eseguiti movimenti ripetitivi con una discreta frequenza, è peraltro considerata un elemento aggravante rispetto alla continuità, che, entro certi limiti, conduce ad un progressivo rafforzamento dei distretti muscolari impegnati e ad una maggiore tolleranza dello sforzo. La letteratura scientifica definisce un lavoro come frequente se richiede almeno 25 movimenti sollevamento al giorno di pesi non inferiori a 10 libbre (4.53 Kg.)”.
Mentre relativamente all'incidenza del fattore anagrafico, nella relazione era spiegato che, seppur vero che gli episodi di lombalgia acuta sono relativamente comuni anche nella popolazione non esposta a sovraccarico biomeccanico, interessando circa il 4% della popolazione, con maggiore frequenza nella popolazione maschile (5.6% nei maschi vs 3.4%nelle femmine), con una netta tendenza all'aumento in relazione all'età, tuttavia, dopo correzione per età ed indice di massa corporea, la probabilità di soffrire di crisi di lombalgia acuta e di ernie discali del tratto lombare aumenta fino a tre volte in relazione ad attività comportanti movimentazione manuale di carichi. E nel corso della sua vita Parte_1 lavorativa, aveva concluso il consulente di parte, era stato “costantemente esposto fin dall'età adolescenziale a sovraccarico biomeccanico da movimentazione manuale di carichi, in misura tale da rendere plausibile un suo ruolo concausale nella comparsa della spondilodiscopatia del rachide lombare da lui sofferta fin dall'età di 48 anni”. Da tali complessive considerazioni, ha concluso l'appellante, discendeva, quindi, la necessaria riforma della sentenza impugnata.
*
L'appello è fondato.
La Corte, poiché i motivi d'appello hanno investito anche questioni di carattere medico legale, ha ritenuto necessario rinnovare la consulenza, che ha affidato al Dr. specialista in ortopedia e Persona_3 traumatologia, già noto al Collegio, cui ha domandato di accertare se la patologia della colonna lombare da cui è affetto potesse trovare origine nell'attività di carrozziere svolta dal 1976. Parte_1
Il CTU nominato, all'esito di una attenta anamnesi lavorativa e patologica e dell'esame obiettivo svolto, nonché di una approfondita valutazione della documentazione medica prodotta e delle dichiarazioni testimoniali acquisite, ha concluso ritenendo affetto da “plurime degenerazioni discali lombari con Pt_1 protrusione degli stessi che, in L2/L3, impegnano i forami neurali che risultano ridotti in ampiezza”, che ha ricondotto ad origine professionale, con criterio di verosimiglianza scientifica.
L'ausiliario ha premesso che “le patologie discali lombari, nella stragrande maggioranza dei casi, sono suggestivamente ricollegabili all'attività lavorativa del soggetto e che è noto il ruolo dei traumi piccoli e ripetuti di natura essenzialmente professionale”, senza “dimenticare peraltro che, perché si instauri la patologia, il fattore meccanico (traumatico, professionale) di per sé non è sufficiente, sempre occorrendo il concorso del fattore terreno”, rilevando che “l'uso della forza manuale per il trasferimento di oggetti è ravvisato dalla letteratura medica come elemento di sovraccarico meccanico del rachide lombare” e che si tratta “di nozione talmente consolidata da aver spinto la Comunità Europea ad emanare specifiche norme tese a condizionare, entro livelli accettabili, l'impiego della forza manuale nelle operazioni lavorative di movimentazione dei carichi”.
Durante le operazioni di movimentazione, ha proseguito il consulente, si determinano infatti “forze compressive sulle strutture del rachide lombare (dischi, limitanti vertebrali, articolazioni intrapofisarie) che o singolarmente, o più che altro ripetute, possono condurre a microlesioni e lesioni delle strutture stesse”, ed “anche il mantenimento protratto di posizioni di lavoro, assise o erette, sostanzialmente fisse, può, tra le altre cose, interferire con il processo nutritivo dei dischi intervertebrali lombari innestandone una precoce tendenza alla degenerazione”.
Per tale motivo le patologie della colonna vertebrale, ha precisato l'ausiliario, rappresentano “una delle condizioni più frequenti nella popolazione attiva ed interessano quasi tutti i settori produttivi che comportino un lavoro ad elevato costo energetico o di notevole impegno ergonomico“, ed in questi settori andava certamente inquadrato il lavoro di operaio carrozziere svolto da fin dall'età di quindici anni e per oltre Pt_1 quarant'anni, esposto a microtraumatismi, posizioni incongrue e sovraccarico funzionale del rachide lombare, con la conseguenza che il rischio di malattia derivante da naturale predisposizione non valeva da escludere del tutto il rischio professionale, perché un ruolo di concausa doveva essere attribuito anche ad un minimo fattore di accelerazione o aggravamento, ove se ne fosse riconosciuta l'incidenza negativa, evidente nel caso di specie.
L'ausiliario ha, quindi, concluso nel senso che “sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione medica contenuta in atti quali le testimonianze rese in sede di giudizio di primo grado sulle modalità di svolgimento del lavoro, dall'esame anamnestico e clinico condotto sul Sig. è da ritenere che, all'epoca della presentazione Pt_1 della domanda amministrativa del 15-12-2016, il Lavoratore presentasse una patologia ricollegabile all'attività lavorativa svolta dall'anno 1976” ovvero una “patologia vertebrale lombare (degenerazione e protrusione discale con impegno dei neuri forami) con deficit funzionale ai gradi estremi delle escursioni articolari, con sfumati disturbi trofico sensitivi ed assenza di disturbi motori”, da cui era derivato un danno biologico, indennizzabile CP_ dall' quantificabile nella percentuale del 6%, calcolata facendo riferimento alle voci 193 e 213 delle tabelle di cui al D. lgs. n. 38/2000, con conseguente danno complessivo conglobato del 21%, decorrente dal 01.01.2017, tenendo conto della rendita al 16% già in godimento da quella data per altre patologie coesistenti.
E da tali conclusioni del consulente, dettagliatamente motivate ed esenti da vizi logici, in quanto frutto di una corretta valutazione dell'esposizione a rischio dell'appellante nelle mansioni di operaio o carrozziere svolte fin dal 1976, delle risultanze istruttorie, ma anche del principio di elevata probabilità e di equivalenza causale invocati dall'appellante, peraltro recepite dalle parti senza alcuna contestazione o rilievo critico, il collegio non ha motivo per discostarsi.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da va in conclusione accolto. Parte_1
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente riformata, accogliendo il ricorso proposto da Pt_1
dichiarando che egli è affetto da “plurime degenerazioni discali lombari con protrusione degli stessi che,
[...] in L2/L3, impegnano i forami neurali che risultano ridotti in ampiezza” derivate dall'attività lavorativa svolta dal 1976, e quindi di origine professionale, dalle quali è derivato un danno biologico pari al 6% e ha, perciò, diritto di percepire, un complessivo indennizzo in rendita nella misura del 21%, ottenuto all'esito del conglobamento con quello già in godimento per altre patologie, in misura del 16%, dal mese di gennaio 2017 (decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 15.12.2016). CP_ L' deve essere, quindi, condannato alla costituzione della predetta rendita, nella misura e con la decorrenza sopra evidenziata, nonché al pagamento in suo favore delle differenze sui ratei maturati e scaduti, tra la misura della rendita percepita (16%) e quella spettante del 21% dal 1° gennaio 2017, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della causa (scaglione compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro, come da parcella in atti) ed in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55 del 2014, come successivamente modificato, in rapporto all'attività processuale svolta, quantificate quanto al giudizio di primo grado facendo riferimento alle tabella che regola le cause in materia di previdenza, considerando la fase istruttoria perché realmente svolta (qui, peraltro, incrementando i valori minimi per tale fase del 25%, dato che il primo giudice ha proceduto anche all'audizione di testi) e, quanto al presente grado del giudizio, facendo riferimento alla tabella per le controversie dinanzi alla corte d'appello con istruttoria (che si è risolta nel solo rinnovo delle operazioni peritali). CP_ Le stesse seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell con distrazione in favore dei difensori dell'appellante, che ne hanno dichiarato l'anticipazione, così come restano CP_ definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica d'ufficio per i due gradi del giudizio, già liquidate a carico dell'istituto, definitivamente per il giudizio di primo grado e provvisoriamente in questa fase del giudizio, con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Parte_1 sezione lavoro, n. 1352 del 14.12.2021 e, in totale riforma della stessa, dichiara che già titolare Parte_1 di indennizzo in rendita in misura del 16% per altre patologie dal 01.01.2017, è altresì affetto da patologia vertebrale lombare (“plurime degenerazioni discali lombari con protrusione degli stessi con impegno, in L2/L3 dei forami neurali ridotti in ampiezza”), di verosimile origine professionale, dalla quale è derivato un danno biologico del 6%, con conseguente danno complessivo conglobato del 21% dal 01.1.2017 e ha perciò diritto di percepire da tale data il conseguente indennizzo in rendita nella misura del 21%. CP_ Condanna, perciò, l alla costituzione del predetto indennizzo in rendita in suo favore, rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 21% ed al pagamento delle differenze sui ratei maturati e scaduti nel medesimo periodo, con la decorrenza sopra precisata, oltre maggior misura tra interessi e rivalutazione come per legge. CP_ Condanna l alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio in favore di che liquida Parte_1 in complessivi 2.905,00 euro quanto al giudizio di primo grado e in complessivi euro 2.904,5 quanto alla presente fase del giudizio, per entrambi i gradi oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge, disponendo la loro distrazione in favore dei suoi difensori anticipatari. CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza già liquidate provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
Cagliari, 28 febbraio 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa