TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6368 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso seguito di note ex art 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 27130 del 2024 RGL, avente ad oggetto: differenze retributive, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Alagna Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
(d'ora in poi ) in persona del
[...] CP_2 Direttore p.t., rappresentata e difesa in proprio ex art. 417bis c.p.c. e per il presente giudizio dalla Dr.ssa CP_3
RESISTENTE
LA in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per la ricorrente: Condanna delle resistenti al pagamento della somma di cui al ricorso. Per le resistenti: Rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO Con ricorso del 10 dicembre 2024, la ricorrente in epigrafe agiva nei confronti delle resistenti chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare il diritto del ricorrente a percepire la corretta “indennità di amministrazione” spettante di cui alla seconda Area III– fascia f1- pari ad € 424,80 (quattrocento ventiquattro/80) mensili per le causali di cui in ricorso;
2) per l'effetto condannare le convenute in solido e/o alternativamente al pagamento, della somma di € 5.021,71 per il periodo da marzo 2022 a luglio 2024, per le causali di cui in ricorso, anche ai sensi e per tutti gli effetti di cui all'art. 36 della Costituzione, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare da giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. In punto di fatto allegava di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso ANBSC – Area funzionari – ANBSC – ex III F1, attualmente distaccato, in posizione di comando presso gli Con uffici della Presidenza Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica Amministrativa dove svolgeva, con analogo profilo professionale, mansioni nel Settore Tecnico. Assumeva di avere percepito, sino al 01.03.22, a titolo di indennità di Amministrazione quella erogata in favore dei dipendenti della ed, in particolare, quella corrisposta ai dipendenti del comparto CP_2 Terza Area, fascia retributiva F1 prevista dal CCNL relativo al personale del comparto CP_5 quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 ex art. 31. CP_5 Deduceva che l' aveva comunicato che, in applicazione dell'art. 2 della disposizione CP_2 Direttoriale n. 21311 del 1° aprile 2022, aveva provveduto alla sospensione dell'emolumento accessorio fisso e continuativo a decorrere dal 10 marzo 2022. Assumeva di avere diritto all'indennità di amministrazione di cui all'art 87 del CCNL 2004 in applicazione dell'art. 85 3, del CCNL 2006 – 2009 dei dipendenti della Controparte_4
[...] Si costituivano le resistenti che contestavano in diritto quanto dedotto dalla parte ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda. Le circostanze allegate in fatto risultano pacifiche tra le parti. Ed invero, la ricorrente è stata collocata in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il provvedimento 1880/2015 ed ha percepito, solo sino al 2022, l'indennità di amministrazione riconosciuta al personale dipendente della propria amministrazione che le veniva successivamente sospesa a decorrere dal 10 marzo 2022. Di contro la resistente afferma che la ricorrente avrebbe diritto all'indennità di amministrazione nella misura prevista per il personale alle dipendenze dell'Ente di destinazione e non di provenienza per la connessione dell'emolumento alle attività svolte. Ai fini di un esame della fattispecie, occorre esaminare sia l'istituto del comando che l'indennità rivendicata. Il comando, disciplinato in passato in linea generale dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 56 e 57 è finalizzato a soddisfare unicamente le esigenze della amministrazione di destinazione e per questo non costituisce un atto organizzativo riconducibile al datore di lavoro, in quanto ciò che prevale è l'interesse dell'ente il quale, attraverso il comando, realizza la provvista del personale di cui ha bisogno. Il potere conferito alla amministrazione di destinazione di disporre il comando con atto destinato a incidere su un rapporto del quale non è parte, determinando la scissione del rapporto di servizio rispetto a quello d'ufficio, si giustifica perché il provvedimento attua, sul piano della organizzazione e del fabbisogno di personale, il principio di rilievo costituzionale di buon andamento e di efficienza degli uffici pubblici (Cass.
5.4.2006 n. 7971; cfr. anche C.d.S. 30.1.2001 n. 322 sulla natura discrezionale del potere della amministrazione di destinazione). Nel caso di specie, il distacco operato ha trovato fondamento nella proroga della Unità tecnico amministrativa istituita in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. provvedimento di comando prot. n. 1465 del 30/03/2022 (con decorrenza dal 10/03/2022 fino al 31/12/2023; - prorogato, con nota prot. 602 del 17/02/2023, dal 31/12/2023 e sino 31/12/2025) per far fronte alle situazioni emergenziali in virtù dell'ordinanza del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 ex art 15 comma 7 che così prevede: “Per le medesime esigenze di cui al comma 6, il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è, altresì, autorizzato ad avvalersi, nel limite di 40 unità di:
a) personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando previo assenso degli interessati anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle Amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per le medesime finalità il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 è autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonché' degli oneri contributivi ed assicurativi”. Quanto all'indennità di amministrazione, la stessa è compresa nel trattamento fondamentale della retribuzione. Non si condividono gli orientamenti espressi nelle pronunce di merito prodotte dalla resistente in quanto espressione di un principio superato dalla Corte di legittimità in fattispecie analoghe a quella in esame (Cass n 1996/2016 e ord n 17742/2017). Invero, mentre il datore di lavoro presso cui opera il distacco è beneficiario della prestazione e titolare dei poteri funzionali all'inserimento del personale presso la propria organizzazione, i vincoli ed il potere di soggezione permangono in capo all'ente distaccante. Il dipendente comandato o distaccato non viene, infatti, inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro con l'ente distaccato non viene meno, né muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale. Non vi è, quindi, possibilità di contaminazione tra i trattamenti economici previsti da eventuali diverse discipline negoziali di settore, come è desumibile anche dal fatto che il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 73 commi 1, 3, 4, 5 e 6 bis, come successivamente modificato, ed oggi corrispondente per contenuto all D.Lgs. n. 165 del 2001, rt. 70, pone, al comma 12, a carico dell'ente che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'onere relativo al solo trattamento economico fondamentale. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa, all'amministrazione di appartenenza, l'onere relativo al trattamento fondamentale. Ai fini del riconoscimento del diritto oggi preteso, non rilevano la natura delle mansioni e dei compiti svolti dai lavoratori dipendenti presso l'ente diverso. L'indennità, per il carattere fisso e continuativo della stessa è, infatti, correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti, diversa e distinta, per effetto della disciplina legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi, che ha uno stato giuridico ed economico totalmente diverso, in ragione della fonte della sua regolazione, legale e/o contrattuale (Corte Cost. 92/93; Cass. SSUU 12543/1998 e 49/1999; Cass. 7724/2012, 27885/2009). Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente all'indennità di amministrazione nella misura richiesta prevista per i dipendenti delle . CP_2 In ordine al quantum, parte resistente ha contestato in parte il conteggio evidenziando che dal 10.03.2022 (data di inizio del comando) al 30 ottobre 2022, l'indennità di amministrazione dell' , era pari ad €263,54 mensili e solo a decorrere dal 1° novembre 2022 è stata CP_2 rideterminata sulla base di quanto previsto dal DPCM 23/12/2021 e dal CCNL Comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 in €424,80 mensili e, conseguentemente, l'ammontare complessivamente dovuto dall' sarebbe di €11.029,12 per cui, considerando quanto complessivamente erogato CP_2 dall' € 7.506,20 pari ad € 3.522,92. CP_6 Le contestazioni operate sono corrette in considerazione dell'ammontare dell'indennità previsto dai CCNL vigenti applicabili alla fattispecie e, pertanto, in tale misura va accolto il ricorso. Sulle somme dovute vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo. Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria ex art. 22 co. 36 L n 724/94. Le spese del giudizio seguono la soccombenza
PQM
Così provvede: 1) Dichiara il diritto della ricorrente, nel periodo di comando all'indennità di amministrazione nella misura prevista per il personale dipendente dell' ; CP_2 2) Condanna le resistenti al pagamento di € 3522,92 oltre accessori come in motivazione;
3) Condanna le resistenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €1918,50 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione. Napoli,18 settembre 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi