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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 3-11-25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. 3043/2025
IL GIUDICE ONORARIO FRANCESCO DONNALOIA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente sentenza Vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso, gli avv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
HI NN EN, attore
Contro
(Partita Iva: ) - Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
Conclusione delle parti: come da verbale che qui si abbia integralmente riportato
Fatto e diritto
L'attore pone a fondamento della sua citazione le seguenti circostanze.
L'11 luglio del 2023 il ricorrente ha ricevuto una richiesta di pagamento della tassa automobilistica per un veicolo targato BE994VD, del tutto sconosciuto al sig. Parte_1 Attivatosi per indagare l'origine di tale richiesta, il ricorrente ha scoperto che risultava registrato presso il PRA un veicolo intestato a suo nome, come da dati qui di seguito elencati:
DATI DEL VEICOLO
Targa BE994VD
Telaio WDB2021931F884570 Fabbrica / Tipo DAIMLERCHRYSLER AG MB 202 C.F._2
In realtà, il sig. mai ha acquistato né posseduto il veicolo in questione ed è, Parte_1 evidentemente, vittima di un mero cd. furto d'identità, di cui non ha alcuna responsabilità. Peraltro, la falsa intestazione riporta un indirizzo di residenza del tutto estraneo al il Parte_1 quale non ha mai risieduto a , anzi, si è trasferito stabilmente in Francia sin dal 1961. CP_1
Essendo decorsi oltre dieci anni dal presunto atto di vendita del veicolo, non risulta più possibile ricercarlo nei pubblici archivi, essendone prevista la distruzione oltre tale termine ex art. 1 della L.
32/1990. Ad ogni buon conto, il sig. in seguito alla – evidentemente illegittima - richiesta di Parte_1 pagamento della tassa automobilistica, ha segnalato l'anomalia a tutte le autorità competenti con nota del 30.08.2023 ed ha sporto denuncia-querela dinanzi alla Stazione dei Carabinieri di Ventimiglia
Principale.
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare che il veicolo targato BE994VD non è di proprietà del ricorrente né è mai stato di sua proprietà e/o possesso dalla data indicata falsamente nella visura ACI;
per l'effetto, ordinare al gestore del Pubblico Registro Automobilistico di provvedere alla cancellazione sin dall'origine della intestazione a nome del ricorrente della proprietà del veicolo targato BE994VD e/o comunque di procedere alla annotazione del predetto accertamento giudiziale. La convenuta rimaneva contumace.
La domanda è fondata e va accolta.
Le iscrizioni dei veicoli al PRA sono solo presuntive, sicchè la effettiva titolarità del veicolo, come pure la mancanza di effettiva titolarità di un veicolo, ben possono essere dimostrate a mezzo di prova Contr testimoniale e la legittimazione passiva a stare in giudizio ricade sull' Ove, pertanto, dette risultanze istruttorie si rivelino favorevoli alle ragioni dell'istante, la domanda giudiziale di accertamento negativo della proprietà del mezzo, come pure quella tesa ad ottenere la cancellazione della trascrizione nel pubblico registro automobilistico, devono essere accolte. A tal proposito gli hanno, innanzitutto, ritenuto necessario ribadire come, ai sensi dell'art. Parte_2
1376 del c.c., il contratto di compravendita di un'automobile non richieda la forma scritta ad substantiam, perfezionandosi con il semplice consenso delle parti validamente manifestato, alla pari di ogni altro bene mobile. L'eventuale forma scritta è, infatti, richiesta soltanto al fine della trascrizione al PRA, la quale, però, non costituisce un requisito di validità e di efficacia del trasferimento, bensì un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere eventuali contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore.
Come, difatti, più volte affermato dalla stessa Corte di legittimità, ai fini dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (cfr. Cass. Civ., n.
8415/2016; Cass. Civ., n. 7771/2016).
Alla luce di tali precisazioni, la Suprema Corte ha, pertanto, dichiarato che la presunzione di proprietà realizzata con la trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico può essere superata attraverso qualsiasi prova che sia, però, attendibile, precisa, completa e non contraddittoria.
Dalla documentazione in atti e in particolare dall'indirizzo di residenza si evince che l'attore risiede in Francia ed iscritto dal 21/10/1996 con i seguenti dati :
Stato ST RA
Circoscrizione consolare MARSIGLIA Città FRONTIGNAN
Indirizzo 16 CAP 34110 Controparte_2
Comune di iscrizione in ANPR - sezione AIRE: CASTELLANETA
Dalla visura al Pra l'indirizzo di residenza è via Scoglio del Tonno 70 in . Tale discrasia CP_1 evidenzia la erroneità della intestazione. Ne consegue che la domanda va accolta con ordine di cancellazione del mezzo al nome dell'attore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto per l'effetto dichiara che il veicolo targato BE994VD non è di proprietà del ricorrente;
2) ordinare al gestore del Pubblico Registro Automobilistico di provvedere alla cancellazione sin dall'origine della intestazione a nome del ricorrente C.F. Parte_1
della proprietà del veicolo targato BE994VD; C.F._1
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1700 per compensi,
€ 264 per spese oltre iva cap e rimb. Forf. 15%
Così deciso in
Taranto, 3-11-25 IL GIUDICE ONORARIO FRANCESCO DONNALOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. 3043/2025
IL GIUDICE ONORARIO FRANCESCO DONNALOIA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente sentenza Vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso, gli avv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
HI NN EN, attore
Contro
(Partita Iva: ) - Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
Conclusione delle parti: come da verbale che qui si abbia integralmente riportato
Fatto e diritto
L'attore pone a fondamento della sua citazione le seguenti circostanze.
L'11 luglio del 2023 il ricorrente ha ricevuto una richiesta di pagamento della tassa automobilistica per un veicolo targato BE994VD, del tutto sconosciuto al sig. Parte_1 Attivatosi per indagare l'origine di tale richiesta, il ricorrente ha scoperto che risultava registrato presso il PRA un veicolo intestato a suo nome, come da dati qui di seguito elencati:
DATI DEL VEICOLO
Targa BE994VD
Telaio WDB2021931F884570 Fabbrica / Tipo DAIMLERCHRYSLER AG MB 202 C.F._2
In realtà, il sig. mai ha acquistato né posseduto il veicolo in questione ed è, Parte_1 evidentemente, vittima di un mero cd. furto d'identità, di cui non ha alcuna responsabilità. Peraltro, la falsa intestazione riporta un indirizzo di residenza del tutto estraneo al il Parte_1 quale non ha mai risieduto a , anzi, si è trasferito stabilmente in Francia sin dal 1961. CP_1
Essendo decorsi oltre dieci anni dal presunto atto di vendita del veicolo, non risulta più possibile ricercarlo nei pubblici archivi, essendone prevista la distruzione oltre tale termine ex art. 1 della L.
32/1990. Ad ogni buon conto, il sig. in seguito alla – evidentemente illegittima - richiesta di Parte_1 pagamento della tassa automobilistica, ha segnalato l'anomalia a tutte le autorità competenti con nota del 30.08.2023 ed ha sporto denuncia-querela dinanzi alla Stazione dei Carabinieri di Ventimiglia
Principale.
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare che il veicolo targato BE994VD non è di proprietà del ricorrente né è mai stato di sua proprietà e/o possesso dalla data indicata falsamente nella visura ACI;
per l'effetto, ordinare al gestore del Pubblico Registro Automobilistico di provvedere alla cancellazione sin dall'origine della intestazione a nome del ricorrente della proprietà del veicolo targato BE994VD e/o comunque di procedere alla annotazione del predetto accertamento giudiziale. La convenuta rimaneva contumace.
La domanda è fondata e va accolta.
Le iscrizioni dei veicoli al PRA sono solo presuntive, sicchè la effettiva titolarità del veicolo, come pure la mancanza di effettiva titolarità di un veicolo, ben possono essere dimostrate a mezzo di prova Contr testimoniale e la legittimazione passiva a stare in giudizio ricade sull' Ove, pertanto, dette risultanze istruttorie si rivelino favorevoli alle ragioni dell'istante, la domanda giudiziale di accertamento negativo della proprietà del mezzo, come pure quella tesa ad ottenere la cancellazione della trascrizione nel pubblico registro automobilistico, devono essere accolte. A tal proposito gli hanno, innanzitutto, ritenuto necessario ribadire come, ai sensi dell'art. Parte_2
1376 del c.c., il contratto di compravendita di un'automobile non richieda la forma scritta ad substantiam, perfezionandosi con il semplice consenso delle parti validamente manifestato, alla pari di ogni altro bene mobile. L'eventuale forma scritta è, infatti, richiesta soltanto al fine della trascrizione al PRA, la quale, però, non costituisce un requisito di validità e di efficacia del trasferimento, bensì un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere eventuali contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore.
Come, difatti, più volte affermato dalla stessa Corte di legittimità, ai fini dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (cfr. Cass. Civ., n.
8415/2016; Cass. Civ., n. 7771/2016).
Alla luce di tali precisazioni, la Suprema Corte ha, pertanto, dichiarato che la presunzione di proprietà realizzata con la trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico può essere superata attraverso qualsiasi prova che sia, però, attendibile, precisa, completa e non contraddittoria.
Dalla documentazione in atti e in particolare dall'indirizzo di residenza si evince che l'attore risiede in Francia ed iscritto dal 21/10/1996 con i seguenti dati :
Stato ST RA
Circoscrizione consolare MARSIGLIA Città FRONTIGNAN
Indirizzo 16 CAP 34110 Controparte_2
Comune di iscrizione in ANPR - sezione AIRE: CASTELLANETA
Dalla visura al Pra l'indirizzo di residenza è via Scoglio del Tonno 70 in . Tale discrasia CP_1 evidenzia la erroneità della intestazione. Ne consegue che la domanda va accolta con ordine di cancellazione del mezzo al nome dell'attore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto per l'effetto dichiara che il veicolo targato BE994VD non è di proprietà del ricorrente;
2) ordinare al gestore del Pubblico Registro Automobilistico di provvedere alla cancellazione sin dall'origine della intestazione a nome del ricorrente C.F. Parte_1
della proprietà del veicolo targato BE994VD; C.F._1
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1700 per compensi,
€ 264 per spese oltre iva cap e rimb. Forf. 15%
Così deciso in
Taranto, 3-11-25 IL GIUDICE ONORARIO FRANCESCO DONNALOIA