Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 17/01/2022, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00345/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03148/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3148 del 2020, proposto da
PA IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Colalillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pago Veiano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza n. 1844/18 del 23.10.2018, emessa dal Tribunale di Benevento Seconda Sezione Civile, depositata il 26 ottobre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto darsi esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1844/18 del 23.10.2018, emessa dal Tribunale di Benevento Seconda Sezione Civile, depositata il 26 ottobre 2018, con cui il Comune di Pago Veiano - previa revoca del decreto ingiuntivo n° 460/2013 emesso dal Tribunale di Benevento in data 12.06.2013, nei confronti del Comune di Pago Veiano, su richiesta dell’avvocato PA IA per prestazioni d’opera intellettuale rese in favore del predetto Comune - in parziale accoglimento di opposizione da quest’ultimo proposta, per l'effetto, condannava il Comune di Pago Veiano \al pagamento in favore di PA IA, odierno ricorrente, dei seguenti importi: “1) - Euro 2.245,00 per compensi professionali per l'attività difensiva svolta in relazione al giudizio iscritto al R.G. n. 1408/2006 del Tribunale di Benevento, oltre rimborso spese generali, ed oneri accessori., se dovuti, come per legge;- Euro 1.278,00 per compensi professionali per l'attività difensiva svolta in relazione al giudizio iscritto al R.G. n. 3880/2005 del Tribunale di Benevento, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori, se dovuti, come per legge; nonché 2) delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.157,00 (di cui Euro 103,00 per esborsi ed Euro 1.054,00 per compensi professionali) più 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, la nomina di un Commissario ad acta, che provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte dell’Amministrazione intimata e la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni anno di ritardo o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il Comune di Pago Veiano non proponeva alcuna impugnazione avverso la suindicata sentenza che, pertanto, diveniva definitiva, come certificato dalla Cancelleria del Tribunale di Benevento in data 28 novembre 2019.
La sentenza n. 1844/18, munita di formula esecutiva, era notificata all’ente comunale in data 6 dicembre 2019.
Nonostante sia ampiamente trascorso il termine di cui all'art. 14 della legge n. 669 del 2006, ad oggi il Comune di Pago Veiano non ha ancora provveduto a dare ottemperanza al provvedimento giurisdizionale ragion per cui l'odierno ricorrente si è determinato ad agire in ottemperanza nei confronti della predetta Amministrazione per il soddisfacimento dei suoi crediti professionali, instando anche per il riconoscimento degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 dalla data di notificazione del presente ricorso e fino all’effettivo pagamento delle somme dovute;
2 – L’Amministrazione benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
3 – Alla camera di consiglio del 12/01/2022 il ricorso è transitato in decisione.
4 – Preliminarmente occorre precisare, sulla scorta di consolidata giurisprudenza, che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità che scaturisce dalla pronuncia giurisdizionale e che viene illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (per tutte: Cons. Stato 1210/10 n. 7441).
4.1 - Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo la sentenza in questione divenuta definitiva in seguito alla mancata proposizione di impugnazione, come da certificato in atti della competente cancelleria del Tribunale di Benevento.
4.1 - Risulta, inoltre, espletato l’adempimento cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza in relazione ai crediti di danaro: in data 22/12/2015 è stato notificato presso la sede del Comune di Pago Veiano il titolo esecutivo de quo ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997 (ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile);
4.2 - La domanda attorea va quindi accolta e, per l’effetto, va dichiarato l'obbligo del Comune di Pago Veiano di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente della somma ivi quantificata, ove non sia stata, nelle more, erogata o percepita, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
4.3 - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega, che darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente. Il compenso del Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
4.4 - Per quanto riguarda le spese successive al titolo azionato e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate nelle pronunce passate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; T.A.R. Campania Napoli, n. 9145/2005; T.A.R. Campania Napoli, n. 12998/2003; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2490/2001; Cons. Stato, Sez. IV, n. 175/1987).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al titolo azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
4.5 - Va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro che il Collegio reputa di poter corrispondere in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo.
4.6. Riguardo alla ulteriore somma richiesta a titolo di interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 dalla data di notificazione del presente ricorso e fino all’effettivo pagamento delle somme dovute, essi devono ritenersi assorbiti nella penalità di mora riconosciuta al ricorrente che, d’altronde, alcuna prova ha offerto di aver subito un ulteriore e maggior danno.
5 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Comune di Pago Veiano di dare esecuzione al titolo azionato in favore di parte ricorrente nei modi e nei termini di cui in motivazione, con il pagamento alle parti ricorrenti di quanto dovuto, anche eventualmente, ai sensi dell’art. 114 comma 4, lett. e), c.p.a.;
per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Benevento che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo.
Condanna il Comune di Pago Veiano alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre accessori come per legge. C.U. rifuso se ed in quanto effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Cernese | Francesco Gaudieri |
IL SEGRETARIO