Articolo 9 della Legge 2 agosto 1982, n. 528
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 agosto 1982
Art. 9.
Il pagamento delle vincite e' eseguito su presentazione dello scontrino a condizione che questo sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso i centri di elaborazione dati.
Il pagamento e' effettuato conformemente ai criteri contenuti nell'articolo precedente, in base alle poste risultanti dalla registrazione stessa. Se dalla registrazione non risulta che il giocatore ha frazionato l'importo della scommessa in poste tra le diverse sorti, l'importo dell'intera scommessa si intende riferito alla sorte che offre la minor vincita consentita dalla quantita' dei numeri giocati. Qualora l'importo complessivo della scommessa risultante dallo scontrino e dalla registrazione dei dati sia diverso dall'importo frazionato per singole poste, questo deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito onde equipararlo a quello complessivo della scommessa.
Entrata in vigore il 28 agosto 1982
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