Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78 , recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13 .