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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/09/2024, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. n. 1449/2023 R.G.A.C., promossa da
(nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Largo Peculio nr. 2, C.F. ) rappresentata e difesa, CodiceFiscale_1 per procura in calce, dall'avv. Maria SINAGRA ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Sinagra Via U. Corica nr. 36 (C.F.
[...]
- Telefax # PEC C.F._2 P.IVA_1
, Email_1 ricorrente, contro
(nato a [...] il [...] e ivi res. in Corso Matteotti Controparte_1 nr. 163, C.F. ), CodiceFiscale_3 contumace, Con l'intervento del p.m. presso il Tribunale di Patti;
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
conclusioni: il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale del 13 settembre 2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2023, ha Parte_1 premesso che: dal mese di dicembre 2007, aveva intrapreso una convivenza more uxorio con;
dalla relazione era nato, in data 21 agosto Controparte_1
2008, il figlio regolarmente riconosciuto dal padre;
nel mese di luglio Per_1
2010, la coppia aveva deciso di interrompere la convivenza ed il padre, di conseguenza, aveva smesso di adempiere ai propri doveri genitoriali;
a Per_1 era stato diagnosticato un “disturbo di deficit di attenzione con iperattività di tipo combinato di grado marcato (ADHD) Disturbo da tic con burst s aggressive” a causa del quale il minore era costretto a sottoporsi a frequenti visite mediche e cicli terapeutici a cui il padre non aveva mai contribuito;
con decreto del 29 giugno 2017, il Tribunale di Patti aveva regolamentato le modalità di affidamento del minore, prevedendo un affido condiviso con domicilio prevalente presso la madre ed un assegno di mantenimento a carico del padre pari alla somma di euro 300,00 mensili;
con successivo decreto del 18 febbraio 2019, il Tribunale di Patti aveva disposto che i rapporti dovevano regolamentarsi come da accordo raggiunto dalle parti in udienza, salvo l'an e il quantum del mantenimento che restavano inalterati;
era rimasto inadempiente rispetto alle statuizioni Controparte_1 dell'Autorità giudiziaria sicché la signora si era fatta carico di tutte Pt_1 le spese inerenti al figlio;
a causa delle menzionate condotte, CP_1
era stato condannato in primo e secondo grado di giudizio per il
[...] reato punito e previsto dall'art. 570, comma 2, c.p.; la reiterata assenza del padre aveva avuto un effetto negativo sul figlio anche sotto un profilo morale e affettivo, oltre che economico.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la modifica del provvedimento del
18 febbraio 2019 di regolamentazione delle modalità di affidamento del minore prevedendo l'affido esclusivo del figlio con vittoria di spese Per_1
e compensi.
Ascoltato il minore, il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
La domanda della ricorrente va accolta. Preliminarmente, giova rilevare che va disposto l'affido esclusivo dei figli minori ad uno dei genitori qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dall'altro genitore nei confronti della prole tale che l'affido condiviso possa essere contrario all'interesse del figlio. Il residuale rimedio dell'affidamento esclusivo – ex art. 337 quater c.c. – deve rispecchiare il principio di privilegiare, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare la migliore evoluzione possibile della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord.,
04/07/2023, n. 18828). In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 19/09/2022, n.
27348).
Un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha individuato nella mancanza reiterata e ingiustificata della prestazione dei mezzi di sussistenza da parte del genitore obbligato un elemento sintomatico che può condurre il giudice di merito nell'accertamento dei presupposti per disporre un affidamento esclusivo all'altro genitore (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 11/07/2022, n. 21823, a mente della quale: “Il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affido esclusivo all'altro genitore”). Nella specie, nel giudizio, è emerso che la ricorrente si è sempre occupata in via esclusiva del figlio provvedendo al mantenimento e Per_1 all'educazione del figlio senza la partecipazione del padre, il quale, anche dopo l'emissione del provvedimento del Tribunale del 2019, non ha mai coltivato rapporti di frequentazione e di assistenza con il bambino così da non vederlo o sentirlo anche per mesi e, di converso, destabilizzando l'equilibrio morale e psicologico del minore il quale già presenta patologie che necessitano una continua cura e assistenza (v. dichiarazioni rese dal minore ascoltato nel giudizio).
Più nel dettaglio, in sede di audizione, ha ribadito il disinteresse Per_1 morale ed economico del padre a fronte dell'attenta cura ed assistenza della madre, così consegnando al Tribunale elementi univoci su cui accertare i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo alla ricorrente (cfr. verbale del 21 marzo 2024 ove il minore ha riferito: “ADR: non vedo spesso mio padre. Lui non sempre mi chiama al telefono. Addirittura, per un periodo non l'ho visto per tre anni di seguito, in particolare, durante il periodo della pandemia. Io lo chiamo quando ho bisogno di qualcosa ma non sempre mi dice di sì. Io a volte gli chiedo dei soldi se, ad esempio, devo andare in gita, già pagata da mia mamma;
lui mi dice che contribuirà ma poi non si fa sentire. ADR: di tutte le spese si occupa mia mamma. ADR: mi piacerebbe stare un po' di più con mio papà se lui cambiasse. ADR: io gli dico di contribuire al mantenimento, di dare i soldi a mia mamma ma lui non vuole saperne. ADR: a gennaio sono andato con mia mamma a Milano;
lei organizza tutto per stare insieme. Mio papà invece neanche mi cerca per prendermi e portarmi da Gioiosa a Patti”). Ed ancora, la madre ha provato che ella medesima ha contribuito al pagamento delle continue spese mediche e assistenziali del figlio a causa della sua patologia (cfr. documentazione medica allegata al ricorso); ne deriva un perdurante disinteresse del padre con riferimento anche allo stato di salute del figlio sotto un profilo sia morale che economico così anche da aggravare (o quantomeno non alleviare) il disturbo di Per_1
L'omessa partecipazione al sostentamento del minore risulta, altresì, dalle sentenze penali di condanna per il reato di cui all'art. 570 c.p. (v. docc. 5 e 6 del fascicolo di parte ricorrente).
Di contro, , non costituendosi, non ha dimostrato di avere Controparte_1 compiutamente adempiuto gli oneri assistenziali gravanti sullo stesso quale padre del minore. Sul convenuto, infatti, grava l'onere di provare l'esatto adempimento degli obblighi familiari nei confronti del figlio nell'esercizio della sua responsabilità genitoriale.
Alla luce di tali emergenze processuali, in diritto, va considerato che è ben vero che la giurisprudenza di legittimità è compatta nello statuire che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità con conseguente affidamento dei figli ad entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma, nella specie, l'allegato completo disinteresse del padre ai bisogni sia morali che materiali del minore non avversato da alcuna prova contraria gravante in capo al convenuto, rimasto contumace anche nel presente procedimento, legittima la richiesta della ricorrente di affido esclusivo. Invero, l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che, nella specie, manca del tutto, stante l'inidoneità del padre ad occuparsi in maniera costante del figlio, considerato il mancato esercizio del diritto di visita, l'inottemperanza alle statuizioni contemplate nel provvedimento del 2019 e la mancata cooperazione nel percorso educativo, assistenziale e formativo del bambino. In questo contesto, va precisato che l'affido esclusivo non comporta l'impossibilità per il genitore di vedere i figli, ma ha esclusivamente la funzione di consentire al genitore affidatario esclusivo di esercitare la responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, senza dovere cercare il consenso del padre nella soluzione delle questioni giornaliere, sul presupposto di avere un rapporto consolidato con il figlio e di conoscere e comprendere i suoi bisogni.
A modifica dei precedenti decreti del Tribunale, va, quindi, disposto l'affidamento esclusivo in favore della ricorrente del figlio nato in Per_1 data 21 agosto 2008, con collocazione presso la stessa e con facoltà del padre di telefonare e vederlo quando vorrà previo accordo con la madre e, in caso di disaccordo, tenerlo con sé secondo il calendario predisposto dal precedente provvedimento del 29 giugno 2017, come modificato dal provvedimento del 18 febbraio 2019, i quali per tali statuizioni vanno confermati, così come per l'assegno di mantenimento pari alla somma di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, nonché per le spese straordinarie da dividersi nella misura del cinquanta per cento ciascuno e per tutto quanto non modificato dalla presente sentenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/22
(giudizio ordinario, valore indeterminato, complessità bassa, senza istruttoria, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, dimezzati del 50% ai sensi dell'art. 130 TUSG), vanno poste a carico del convenuto con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1449/2023 R.G.A.C.:
- dispone l'affidamento esclusivo in favore della ricorrente del figlio nato in data [...], con collocazione presso la stessa e con Per_1 facoltà del padre di telefonare e vederlo quando vorrà previo accordo con la madre e, in caso di disaccordo, tenerlo con sé secondo il calendario predisposto dal precedente provvedimento camerale del 29 giugno 2017, come modificato dal provvedimento del 18 febbraio 2019, emessi dal Tribunale di Patti, che conferma per tutto quanto non modificato dalla presente sentenza;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.453,00, per compensi, oltre iva e c.p.a. se dovute e rimborso delle spese generali in misura del 15%, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Patti, il 19 settembre
2024.
Il giudice rel. Il presidente
(Serena Andaloro) (Mario Samperi)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. n. 1449/2023 R.G.A.C., promossa da
(nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Largo Peculio nr. 2, C.F. ) rappresentata e difesa, CodiceFiscale_1 per procura in calce, dall'avv. Maria SINAGRA ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Sinagra Via U. Corica nr. 36 (C.F.
[...]
- Telefax # PEC C.F._2 P.IVA_1
, Email_1 ricorrente, contro
(nato a [...] il [...] e ivi res. in Corso Matteotti Controparte_1 nr. 163, C.F. ), CodiceFiscale_3 contumace, Con l'intervento del p.m. presso il Tribunale di Patti;
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
conclusioni: il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale del 13 settembre 2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2023, ha Parte_1 premesso che: dal mese di dicembre 2007, aveva intrapreso una convivenza more uxorio con;
dalla relazione era nato, in data 21 agosto Controparte_1
2008, il figlio regolarmente riconosciuto dal padre;
nel mese di luglio Per_1
2010, la coppia aveva deciso di interrompere la convivenza ed il padre, di conseguenza, aveva smesso di adempiere ai propri doveri genitoriali;
a Per_1 era stato diagnosticato un “disturbo di deficit di attenzione con iperattività di tipo combinato di grado marcato (ADHD) Disturbo da tic con burst s aggressive” a causa del quale il minore era costretto a sottoporsi a frequenti visite mediche e cicli terapeutici a cui il padre non aveva mai contribuito;
con decreto del 29 giugno 2017, il Tribunale di Patti aveva regolamentato le modalità di affidamento del minore, prevedendo un affido condiviso con domicilio prevalente presso la madre ed un assegno di mantenimento a carico del padre pari alla somma di euro 300,00 mensili;
con successivo decreto del 18 febbraio 2019, il Tribunale di Patti aveva disposto che i rapporti dovevano regolamentarsi come da accordo raggiunto dalle parti in udienza, salvo l'an e il quantum del mantenimento che restavano inalterati;
era rimasto inadempiente rispetto alle statuizioni Controparte_1 dell'Autorità giudiziaria sicché la signora si era fatta carico di tutte Pt_1 le spese inerenti al figlio;
a causa delle menzionate condotte, CP_1
era stato condannato in primo e secondo grado di giudizio per il
[...] reato punito e previsto dall'art. 570, comma 2, c.p.; la reiterata assenza del padre aveva avuto un effetto negativo sul figlio anche sotto un profilo morale e affettivo, oltre che economico.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la modifica del provvedimento del
18 febbraio 2019 di regolamentazione delle modalità di affidamento del minore prevedendo l'affido esclusivo del figlio con vittoria di spese Per_1
e compensi.
Ascoltato il minore, il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
La domanda della ricorrente va accolta. Preliminarmente, giova rilevare che va disposto l'affido esclusivo dei figli minori ad uno dei genitori qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dall'altro genitore nei confronti della prole tale che l'affido condiviso possa essere contrario all'interesse del figlio. Il residuale rimedio dell'affidamento esclusivo – ex art. 337 quater c.c. – deve rispecchiare il principio di privilegiare, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare la migliore evoluzione possibile della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord.,
04/07/2023, n. 18828). In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 19/09/2022, n.
27348).
Un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha individuato nella mancanza reiterata e ingiustificata della prestazione dei mezzi di sussistenza da parte del genitore obbligato un elemento sintomatico che può condurre il giudice di merito nell'accertamento dei presupposti per disporre un affidamento esclusivo all'altro genitore (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 11/07/2022, n. 21823, a mente della quale: “Il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affido esclusivo all'altro genitore”). Nella specie, nel giudizio, è emerso che la ricorrente si è sempre occupata in via esclusiva del figlio provvedendo al mantenimento e Per_1 all'educazione del figlio senza la partecipazione del padre, il quale, anche dopo l'emissione del provvedimento del Tribunale del 2019, non ha mai coltivato rapporti di frequentazione e di assistenza con il bambino così da non vederlo o sentirlo anche per mesi e, di converso, destabilizzando l'equilibrio morale e psicologico del minore il quale già presenta patologie che necessitano una continua cura e assistenza (v. dichiarazioni rese dal minore ascoltato nel giudizio).
Più nel dettaglio, in sede di audizione, ha ribadito il disinteresse Per_1 morale ed economico del padre a fronte dell'attenta cura ed assistenza della madre, così consegnando al Tribunale elementi univoci su cui accertare i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo alla ricorrente (cfr. verbale del 21 marzo 2024 ove il minore ha riferito: “ADR: non vedo spesso mio padre. Lui non sempre mi chiama al telefono. Addirittura, per un periodo non l'ho visto per tre anni di seguito, in particolare, durante il periodo della pandemia. Io lo chiamo quando ho bisogno di qualcosa ma non sempre mi dice di sì. Io a volte gli chiedo dei soldi se, ad esempio, devo andare in gita, già pagata da mia mamma;
lui mi dice che contribuirà ma poi non si fa sentire. ADR: di tutte le spese si occupa mia mamma. ADR: mi piacerebbe stare un po' di più con mio papà se lui cambiasse. ADR: io gli dico di contribuire al mantenimento, di dare i soldi a mia mamma ma lui non vuole saperne. ADR: a gennaio sono andato con mia mamma a Milano;
lei organizza tutto per stare insieme. Mio papà invece neanche mi cerca per prendermi e portarmi da Gioiosa a Patti”). Ed ancora, la madre ha provato che ella medesima ha contribuito al pagamento delle continue spese mediche e assistenziali del figlio a causa della sua patologia (cfr. documentazione medica allegata al ricorso); ne deriva un perdurante disinteresse del padre con riferimento anche allo stato di salute del figlio sotto un profilo sia morale che economico così anche da aggravare (o quantomeno non alleviare) il disturbo di Per_1
L'omessa partecipazione al sostentamento del minore risulta, altresì, dalle sentenze penali di condanna per il reato di cui all'art. 570 c.p. (v. docc. 5 e 6 del fascicolo di parte ricorrente).
Di contro, , non costituendosi, non ha dimostrato di avere Controparte_1 compiutamente adempiuto gli oneri assistenziali gravanti sullo stesso quale padre del minore. Sul convenuto, infatti, grava l'onere di provare l'esatto adempimento degli obblighi familiari nei confronti del figlio nell'esercizio della sua responsabilità genitoriale.
Alla luce di tali emergenze processuali, in diritto, va considerato che è ben vero che la giurisprudenza di legittimità è compatta nello statuire che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità con conseguente affidamento dei figli ad entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma, nella specie, l'allegato completo disinteresse del padre ai bisogni sia morali che materiali del minore non avversato da alcuna prova contraria gravante in capo al convenuto, rimasto contumace anche nel presente procedimento, legittima la richiesta della ricorrente di affido esclusivo. Invero, l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che, nella specie, manca del tutto, stante l'inidoneità del padre ad occuparsi in maniera costante del figlio, considerato il mancato esercizio del diritto di visita, l'inottemperanza alle statuizioni contemplate nel provvedimento del 2019 e la mancata cooperazione nel percorso educativo, assistenziale e formativo del bambino. In questo contesto, va precisato che l'affido esclusivo non comporta l'impossibilità per il genitore di vedere i figli, ma ha esclusivamente la funzione di consentire al genitore affidatario esclusivo di esercitare la responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, senza dovere cercare il consenso del padre nella soluzione delle questioni giornaliere, sul presupposto di avere un rapporto consolidato con il figlio e di conoscere e comprendere i suoi bisogni.
A modifica dei precedenti decreti del Tribunale, va, quindi, disposto l'affidamento esclusivo in favore della ricorrente del figlio nato in Per_1 data 21 agosto 2008, con collocazione presso la stessa e con facoltà del padre di telefonare e vederlo quando vorrà previo accordo con la madre e, in caso di disaccordo, tenerlo con sé secondo il calendario predisposto dal precedente provvedimento del 29 giugno 2017, come modificato dal provvedimento del 18 febbraio 2019, i quali per tali statuizioni vanno confermati, così come per l'assegno di mantenimento pari alla somma di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, nonché per le spese straordinarie da dividersi nella misura del cinquanta per cento ciascuno e per tutto quanto non modificato dalla presente sentenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/22
(giudizio ordinario, valore indeterminato, complessità bassa, senza istruttoria, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, dimezzati del 50% ai sensi dell'art. 130 TUSG), vanno poste a carico del convenuto con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1449/2023 R.G.A.C.:
- dispone l'affidamento esclusivo in favore della ricorrente del figlio nato in data [...], con collocazione presso la stessa e con Per_1 facoltà del padre di telefonare e vederlo quando vorrà previo accordo con la madre e, in caso di disaccordo, tenerlo con sé secondo il calendario predisposto dal precedente provvedimento camerale del 29 giugno 2017, come modificato dal provvedimento del 18 febbraio 2019, emessi dal Tribunale di Patti, che conferma per tutto quanto non modificato dalla presente sentenza;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.453,00, per compensi, oltre iva e c.p.a. se dovute e rimborso delle spese generali in misura del 15%, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Patti, il 19 settembre
2024.
Il giudice rel. Il presidente
(Serena Andaloro) (Mario Samperi)