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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/07/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 3622/ 2022 R.G. vertente TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Pasquale Guastafierro presso il cui studio elettivamente domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20
ricorrente – E
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Doni CP_1 dell'Avvocatura interna, con il quale elett.te domicilia in Treviso al Viale Trento e Trieste n.6
- resistente – FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 27/6/2022, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto l' davanti al Tribunale di Torre Annunziata, deducendo di aver essere titolare CP_1 di pensione Cat. Inv. n. 07334919 in quanto soggetto invalido civ. al 100% dal 20.03.2009 ragion per cui in data 26.05.2021 presentava alla sede di Castellammare di Stabia CP_1 domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione s ex l. 448/2001. Avverso il provvedimento di diniego, presentava ricorso amministrativo Parte_1 senza ottenere alcun riscontro motivo per cui ha adito il Tribunale di Torre Annunziata in funzione del Giudice del Lavoro per vedere riconosciuto il proprio diritto a beneficiare della maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità come prescritto dalla L. 448/2001 e dalla circ. 107 del 23 settembre 2020 in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale CP_1
n. 152/2020 e del D.L. n.104/2020. Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto che la ricorrente non è mai stata Controparte_2 riconosciuta invalida al 100% e, quindi non è titolare di pensione di inabilità, ma di un assegno di invalidità civile parziale a decorrere dal 2005 e per tale motivo non possiede i requisiti per il riconoscimento del beneficio invocato.
All'esito dell'udienza celebrata mediante trattazione scritta e del rituale scambio delle note conclusionale, la causa è giunta alla decisione
*** Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E' noto che la circolare n. 107 del 23 settembre 2020 ha riconosciuto l'incremento “al CP_1 milione” delle pensioni alidità civile totale. L' ha recepito quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 152 del CP_2
23 giugno 2020 e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (all'art.15), che prevedono che il cosiddetto “incremento al milione”, finora spettante solo ai soggetti con più di sessant'anni di età, sia applicato anche ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni. La maggiorazione segue strade diverse a seconda che si tratti della pensione di inabilità assistenziale o previdenziale. Pertanto, fermo restando il possesso dei requisiti sanitari e reddituali prescritti dalla legge,: a) agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità a decorrere dal 20 luglio 2020 è riconosciuta d'ufficio (quindi senza bisogno di presentare domanda); b) i soli titolari di pensione di inabilità previdenziale di cui alla legge n. 222/1984 devono invece presentare domanda. In questo caso, per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Ciò premesso, occorre evidenziare che le motivazioni addotte dall' a sostegno del CP_1 diniego del beneficio in esame non colgono nel segno. In vero, dall'attento scrutinio della documentazione allegata al ricorso introduttivo, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'istituto resistente, è emerso che contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente previdenziale, la ricorrente risulta soggetto invalido civile in misura pari al 100% dal 20.03.2009 (cfr verbale della Commissione medica di prima istanza del 20.03.2009). Inoltre, come si evince dalla documentazione fiscale prodotta in atti (certificato dell'Agenzia delle Entrate e CUD 2021 e 2022), la ricorrente presenta i requisiti reddituali prescritti dalla legge per il godimento del beneficio in parola non essendo titolare di alcun reddito ad eccezione della pensione di invalidità civile e della pensione di reversibilità per la figlia disabile. Pertanto, il ricorso va accolto e per l'effetto va riconosciuto il diritto della ricorrente alla maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, dunque dal 1/06/2021 (la domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale risulta presentata in data 26.05.2021). Spettano poi gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e per i ratei maturati successivamente a tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza tenuto conto della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge 441/2001, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa;
2) condanna l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dei ratei maturati e non CP_1 corrisposti, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° successivo all'insorgenza del diritto, ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate CP_1 complessivamente in euro 2.700,00 dovuti per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge nonché rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si comunichi. Torre Annunziata, 3/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Rocco
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 3622/ 2022 R.G. vertente TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Pasquale Guastafierro presso il cui studio elettivamente domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20
ricorrente – E
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Doni CP_1 dell'Avvocatura interna, con il quale elett.te domicilia in Treviso al Viale Trento e Trieste n.6
- resistente – FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 27/6/2022, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto l' davanti al Tribunale di Torre Annunziata, deducendo di aver essere titolare CP_1 di pensione Cat. Inv. n. 07334919 in quanto soggetto invalido civ. al 100% dal 20.03.2009 ragion per cui in data 26.05.2021 presentava alla sede di Castellammare di Stabia CP_1 domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione s ex l. 448/2001. Avverso il provvedimento di diniego, presentava ricorso amministrativo Parte_1 senza ottenere alcun riscontro motivo per cui ha adito il Tribunale di Torre Annunziata in funzione del Giudice del Lavoro per vedere riconosciuto il proprio diritto a beneficiare della maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità come prescritto dalla L. 448/2001 e dalla circ. 107 del 23 settembre 2020 in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale CP_1
n. 152/2020 e del D.L. n.104/2020. Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto che la ricorrente non è mai stata Controparte_2 riconosciuta invalida al 100% e, quindi non è titolare di pensione di inabilità, ma di un assegno di invalidità civile parziale a decorrere dal 2005 e per tale motivo non possiede i requisiti per il riconoscimento del beneficio invocato.
All'esito dell'udienza celebrata mediante trattazione scritta e del rituale scambio delle note conclusionale, la causa è giunta alla decisione
*** Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E' noto che la circolare n. 107 del 23 settembre 2020 ha riconosciuto l'incremento “al CP_1 milione” delle pensioni alidità civile totale. L' ha recepito quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 152 del CP_2
23 giugno 2020 e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (all'art.15), che prevedono che il cosiddetto “incremento al milione”, finora spettante solo ai soggetti con più di sessant'anni di età, sia applicato anche ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni. La maggiorazione segue strade diverse a seconda che si tratti della pensione di inabilità assistenziale o previdenziale. Pertanto, fermo restando il possesso dei requisiti sanitari e reddituali prescritti dalla legge,: a) agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità a decorrere dal 20 luglio 2020 è riconosciuta d'ufficio (quindi senza bisogno di presentare domanda); b) i soli titolari di pensione di inabilità previdenziale di cui alla legge n. 222/1984 devono invece presentare domanda. In questo caso, per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Ciò premesso, occorre evidenziare che le motivazioni addotte dall' a sostegno del CP_1 diniego del beneficio in esame non colgono nel segno. In vero, dall'attento scrutinio della documentazione allegata al ricorso introduttivo, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'istituto resistente, è emerso che contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente previdenziale, la ricorrente risulta soggetto invalido civile in misura pari al 100% dal 20.03.2009 (cfr verbale della Commissione medica di prima istanza del 20.03.2009). Inoltre, come si evince dalla documentazione fiscale prodotta in atti (certificato dell'Agenzia delle Entrate e CUD 2021 e 2022), la ricorrente presenta i requisiti reddituali prescritti dalla legge per il godimento del beneficio in parola non essendo titolare di alcun reddito ad eccezione della pensione di invalidità civile e della pensione di reversibilità per la figlia disabile. Pertanto, il ricorso va accolto e per l'effetto va riconosciuto il diritto della ricorrente alla maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, dunque dal 1/06/2021 (la domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale risulta presentata in data 26.05.2021). Spettano poi gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e per i ratei maturati successivamente a tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza tenuto conto della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge 441/2001, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa;
2) condanna l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dei ratei maturati e non CP_1 corrisposti, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° successivo all'insorgenza del diritto, ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate CP_1 complessivamente in euro 2.700,00 dovuti per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge nonché rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si comunichi. Torre Annunziata, 3/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Rocco