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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR Annunziata
-I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 869/2024 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELl'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto e promossa
DA
, (cod. fisc. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.04.1973, e residente ivi, alla Via De Curtis n. 6;
E
, (cod. fisc. ) nato a [...] il 31.011971, Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...],
ed entrambi ivi altresì elettivamente domiciliati alla Via S. Noto n. 10 presso lo studio ELl'avv.
Giuseppe Tesoriero (c.f. non indicato) che li rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
Ricorrenti
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di RR Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note congiunte di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare EL 17.9.2024 le parti hanno reso le seguenti conclusioni: < seguenti condizioni: • a – Confermare l'assegnazione ELla casa coniugale sita in RR EL RE alla
Via De Curtis n. 6 alla sig. che la abiterà unitamente ai figli e • b – Il Parte_1 Per_1 Per_2
sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora CP_1 autosufficienti l'importo di €. 600,00 mensili, e quindi €.300,00 ciascuno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro la fine di ogni mese;
• e – Le spese straordinarie ricadranno in egual misura su entrambi i genitori. In ordine alla natura ELle spese straordinarie si richiama il protocollo di questo Tribunale;
• f – I coniugi si concedono espressamente l'autorizzazione al rilascio EL passaporto per viaggi di lavoro e/o turistici all'estero, nonché al rinnovo ELlo stesso”.
Il PM in data 13.11.2024 ha fatto pervenire parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato il 23.4.2024, e chiedevano Parte_1 Controparte_1
al Tribunale di RR Annunziata di pronunciare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario da loro contratto in RR EL RE (Na) il 3.12.1994 e da cui erano nati due figli, in data 25.12.2000 e in data 9.5.2003, alle condizioni da essi concordate. Per_1 Per_2
A sostegno ELla domanda deducevano di essersi separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale in data 14.4.2022, poi omologate dal Tribunale di RR Annunziata con decreto EL 14.6.2022; di non essersi più riconciliati e che non la separazione da allora era proseguita ininterrotta;
che erano venute meno le premesse per una ricostruzione ELl'unione morale e materiale ELla famiglia.
1.2- Disposta con decreto EL 23.05.2024, in conformità alla richiesta ELle parti, l'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c EL 17.9.2024, con ordinanza in data 17.10.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa acquisizione ELle conclusioni EL P.M..
2.- La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 ELla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente EL Tribunale di RR Annunziata all'udienza EL 14.4.2022 nel procedimento di separazione consensuale poi omologata dal medesimo Tribunale con decreto n. 1121/2022 EL
14.6.2022 e da quella data essendosi protratto ininterrotto lo stato di separazione (come deve presumersi in mancanza di eccezione). Del resto, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
2.- Preliminarmente deve darsi atto che, per quanto dedotto dai ricorrenti ed emergente dal certificato di matrimonio in atti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario (l'atto di matrimonio è stato infatti iscritto in parte II serie A EL Registro degli Atti di Matrimonio), e che pertanto la pronuncia da assumere in questa sede non è quella di scioglimento EL matrimonio, come richiesto dal procuratore ELle parti nelle conclusioni EL ricorso introduttivo (che, nell'intestazione, per vero, reca la dicitura Ricorso per la cessazione degli Effetti EL Matrimonio), bensì di cessazione degli effetti civili EL matrimonio.
3.- In ordine, poi, alle statuizioni accessorie, ritiene il tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi, attinenti al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, poiché non contrari a norme imperative, possono essere senz'altro recepiti e posti a fondamento ELla presente decisione, nei termini indicati in dispositivo.
4.- Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto in cui le stesse restano a carico ELle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da Controparte_1
e con ricorso congiunto depositato il 23.4.2024, così provvede: Parte_1
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto con rito concordatario il
3.12.1994 in RR EL RE (Na) da , nato a [...] il Controparte_1
31.1.1971 e nata a [...] il [...] (atto n. 608, parte II, Parte_1
serie A EL registro degli atti di matrimonio EL comune di RR EL RE, anno 1994) alle condizioni concordate dai coniugi e di seguito trascritte:
1. Confermare l'assegnazione ELla casa coniugale sita in RR EL RE alla Via De
Curtis n. 6 alla sig. che la abiterà unitamente ai figli e Parte_1 Per_1 Per_2
2. Il sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1 maggiorenni ma non ancora autosufficienti l'importo di €. 600,00 mensili, e quindi
€.300,00 ciascuno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro la fine di ogni mese;
3. Le spese straordinarie ricadranno in egual misura su entrambi i genitori. In ordine alla natura ELle spese straordinarie si richiama il protocollo di questo Tribunale;
4. I coniugi si concedono espressamente l'autorizzazione al rilascio EL passaporto per viaggi di lavoro e/o turistici all'estero, nonché al rinnovo ELlo stesso.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura ELla cancelleria, all'Ufficiale ELlo Stato
Civile EL Comune di RR EL RE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento ELlo stato civile ed ai sensi ELl'art. 10 legge
1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
C. Nulla sulle spese.
Così deciso in RR Annunziata, nella camera di consiglio EL 28 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano