Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/2025, n. 29746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29746 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
- ricorrente -
contro CU SPV S.R.L. con sede legale in Roma, alla Via Curtatone n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 14978561000, numero REA RM 1559585, e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale e mandataria, AN RT SERVICING S.P.A., con sede legale in Roma, alla Via Curtatone n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 10581450961, in persona del Civile Sent. Sez. 1 Num. 29746 Anno 2025 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: AMATORE ROBERTO Data pubblicazione: 11/11/2025 2 Dr. TE MAFFEI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Pietro Davide SARTI del Foro di Roma, in virtù di mandato alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla Via Giovanni Paisiello n. 15.
- controricorrente -
contro NEMO SPV S.r.l., con unico socio, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4, mandante di ALGOS S.r.l., con sede legale in Milano, via Agnello n.c. 1/6, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 10756420963, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Camussi, con studio in Piacenza (PC), Via Roma n. 48, in forza di procura speciale alle liti in atti.
- controricorrente -
contro Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Igea Bellaria Marina (RN), Comune di Castelleone (CR), Comune di Offanengo (CR), Comune di Rimini, Comune di Roma, Comune di Treviglio (BG), Comune di Padenghe sul Garda (BS), Consorzio Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio Ges Adda Serio, Marathon SPV S.r.l., MPS - Siena NPL 2018 S.r.l., Sciumè - Avvocati e Commercialisti, Condominio di Padenghe.
- intimati -
avverso la sentenza n. 1873/2023, deliberata dalla Corte d’Appello di Brescia in camera di consiglio in data 15 novembre 2023 nell’ambito del giudizio R.G. n. 537/2023 e pubblicata in data 19 dicembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2025 dal Consigliere dott. ER OR;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, AN De Matteis, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avv. Fabio Marelli, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
3 uditi, per le controricorrenti EV spv s.r.l. e Nemo s.r.l., rispettivamente l’Avv. Pietro Davide Sarti e l’Avv. Lorenzo Camussi, che hanno chiesto respingersi l’avverso ricorso. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, decidendo sul reclamo proposto da CU SPV S.R.L. e per essa AN RT SERVICING S.P.A. ed accogliendolo, ha revocato l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da FA TI. 2. L’odierna ricorrente propose, infatti, un piano di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 67 CCII. 3. Con la sentenza n. 12/2023, pubblicata il 5 maggio 2023, il Tribunale di Cremona omologava il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da EF LE, con l’assistenza degli avvocati Cristiano Duva e SA Boschiroli del Foro di Cremona, gestori della crisi nominati dall’O.C.C. dell’Ordine degli Avvocati di Cremona, secondo gli importi e la scansione temporale dei pagamenti contenuti negli schemi prodotti e l’aggiornamento contenuto nell’allegato 1 alle note di replica alle osservazioni dei creditori, nonché secondo quanto disposto nella parte motiva in relazione agli ulteriori importi riconosciuti come ricompresi nel piano;
impartiva le ulteriori disposizioni di cui all’art 70 CCII. 4. Con il reclamo avverso l’omologazione del piano del consumatore, l’allora reclamante, odierna controricorrente, contestò la qualifica di consumatore in capo alla debitrice. 4.1 La Corte di appello di Brescia accolse il reclamo perché: (i) i debiti principali derivavano da fideiussioni prestate a favore di due società, di cui la parte istante era socia di maggioranza (circa l’80% nella prima e il 60% nella seconda) e in cui aveva ricoperto ruoli di amministratore per anni;
(ii) le fideiussioni erano state rilasciate poco dopo la cessazione - da parte della ricorrente - degli incarichi amministrativi nelle società, ma quando ancora era socia di maggioranza;
(iii) la gran parte dei debiti non erano “estranei” alla sua attività imprenditoriale, piuttosto essendo direttamente collegati alle garanze prestate. 4 5. La sentenza, pubblicata il 19 dicembre 2023, è stata impugnata da EF LE con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui CU SPV S.R.L. e NEMO SPV S.r.l. hanno resistito con controricorso. Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Igea Bellaria Marina (RN), Comune di Castelleone (CR), Comune di Offanengo (CR), Comune di Rimini, Comune di Roma, Comune di Treviglio (BG), Comune di Padenghe sul Garda (BS), Consorzio Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio Ges Adda Serio, Marathon SPV S.r.l., MPS - Siena NPL 2018 S.r.l., Sciumè - Avvocati e Commercialisti, Condominio di Padenghe, intimati, non hanno svolto difese. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria. La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale AN De Matteis, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. e) e 67 CCII, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.” nella parte in cui la Corte territoriale aveva adottato un’interpretazione eccessivamente restrittiva della qualifica di “consumatore” ai fini dell’ammissione alla procedura di cui all’art. 67 CCII, ritenendo sussistente uno strettissimo collegamento della garanzia di cui rispondeva con l’attività imprenditoriale, senza considerare la più ampia definizione vigente di cui all’art. 2 CCII né gli scopi effettivamente perseguiti con il rilascio delle garanzie in favore di EV per le due società ormai inattive e prossime al fallimento. 2. Con il secondo mezzo si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. e) e 67 CCII, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, sempre nella parte in cui la Corte territoriale aveva adottato un’interpretazione eccessivamente restrittiva della qualifica di “consumatore” ai fini dell’ammissione alla procedura di cui all’art. 67 CCII, senza considerare la sua attività svolta nel presente, in particolare al momento del deposito del ricorso. 5 3. Il terzo mezzo denuncia “omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” 4. Il quarto, invece, articola vizio di “nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 329, comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”. 5.1 I primi due motivi - che possono essere trattati congiuntamente - sono infondati. La ricorrente deduce, anzitutto, che la Corte territoriale avrebbe ritenuto irrilevanti gli ulteriori elementi della fattispecie da sussumere nella nozione di “consumatore”, che erano stati invece dedotti nel giudizio di reclamo: (i) sia per quanto riguardava l’inerenza dei debiti all’attività imprenditoriale, posto che, fino al rinnovo delle due fideiussioni, pur rivestendo cariche amministrative, rispondeva dei debiti sociali in via ereditaria;
(ii) sia per quanto riguardava gli scopi dalla stessa perseguiti al momento del rilascio delle due fideiussioni, rinnovate quando la sua attività imprenditoriale era cessata (essendo le due società ormai inattive e prossime alla liquidazione e al fallimento) e per evitare azioni esecutive sul proprio patrimonio personale per debiti ereditari;
(iii) sia per quanto riguardava, infine, l’attività svolta al momento della presentazione del ricorso, posto che ormai un decennio addietro le cariche amministrative erano cessate e le due società fallite. 5.2 Occorre ricordare, a fini ricostruttivi, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia, pur superando l’automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, ha affermato che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. Pertanto, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che “Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, 6 del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società” (cfr. Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras). 5.3 Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte, proprio muovendo da tali assunti, con l’ordinanza del 27 febbraio 2023, n. 5868, hanno spiegato che “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il “debitore garantito”. La giurisprudenza di legittimità, già in altre occasioni aveva preso atto delle citate decisioni della Corte di giustizia europea (cfr. anche: Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018). Ritiene la Corte che tale menzionato orientamento giurisprudenziale merita di essere qui confermato, in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate ove dovesse ritenersi che il garante di un professionista, sia in sé e per definizione, a sua volta, qualificabile come “non consumatore”. Tuttavia, tali decisioni, da condividere e applicare anche per il principio della primazia degli orientamenti della giurisprudenza eurounitaria, conducono a confermare, nella specie, la conclusione del giudice di merito che ha negato la qualifica di consumatore in capo all’odierna ricorrente. Va infatti evidenziato che proprio dagli assunti della giurisprudenza comunitaria - che comunque rinvia all’accertamento di merito del giudice nazionale - emergono due presupposti che devono essere oggetto di valutazione, anche in questo contesto decisorio: (i) l’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore e (ii) la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società. Sul punto, merita pertanto di essere ribadito l’insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui “in tema di contratti del consumatore, ai fini della 7 identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell’art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all’attività imprenditoriale o professionale” (Cass. n. 8419 del 2019). In realtà, il consumatore è colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, ma ciò non significa che se tale attività sia svolta da altri l’assunzione del debito, in sé, sia coerente con lo statuto del consumatore. La prestazione di garanzia se rafforza l’attività d’impresa altrui ed intercetta un interesse diverso da un mero sostegno esterno rientra nella nozione unionale di ‘collegamento funzionale’ (così, Corte Giustizia, C-534/15, cit. supra). 5.4 Così la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, in fattispecie simili a quella oggi qui in esame, che occorreva escludere la qualità di “consumatore”, stante il cumulo assunto, nella vicenda affrontata, dai fideiussori di soci ed amministratori della società garantita (Cass. n. 17638 del 2025); ha ritenuto che, in ipotesi di contratto di fideiussione concluso da congiunto in favore dell’impresa di famiglia, fossero esclusi i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica, stante l’interessamento all’attività sociale in ragione del rapporto familiare, a prescindere dall’entità della partecipazione al capitale sociale, nonché dall’aver ricoperto incarichi gestionali nella compagine sociale (Cass. n. 23533 del 2024); ha confermato una pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la 8 fideiussione e lo svolgimento dell’attività professionale (così, Cass. n. 32225 del 2018). Così deve ritenersi che il rilascio di fideiussione costituisce vero e proprio atto strumentale all’attività del debitore ove il garante sia coinvolto nell’effettiva gestione dell’impresa (Cass., Sez. 1, n. 429 del 2023). 5.5 Nell’odierna vicenda, la Corte territoriale ha svolto un accertamento in fatto, puntuale e argomentato, in ordine alla sussistenza di elementi positivi e concreti, per ritenere che l’odierna ricorrente avesse sottoscritto le fideiussioni oggetto di causa per scopi chiaramente estranei alla sua sfera privata, in quanto contratte, invece, nell’interesse di due società commerciali di cui la stessa - come accertato sempre dalla Corte di merito - era stata per lungo tempo socia, in una anche di maggioranza e di cui aveva ricoperto, fino a pochissimi giorni prima del rilascio delle fideiussioni, la carica di amministratrice. Da tali elementi la Corte distrettuale ha tratto la corretta valutazione secondo la quale emergeva, in modo inequivoco, la sussistenza dello strettissimo collegamento delle garanzie alla stessa attività della menzionata società, così dovendosi escludere che si fosse trattato di contratti a fini privati, conclusi, cioè, dalla odierna ricorrente come consumatore. Ne consegue che i requisiti soggettivi per l’applicazione della “disciplina consumeristica” alla ricorrente sono stati motivatamente esclusi, proprio in ragione della sua peculiare “posizione” nella vicenda societaria sopra descritta, dovendosi negare, nella fattispecie in esame, che la ricorrente avesse stipulato le garanzie in parola nella qualità di consumatore, al contrario avendolo fatto invece nell’esclusivo interesse delle due società. Tali fideiussioni, pertanto, si presentavano come a quelle società strettamente “funzionali”. 5.6 Né la decisione di conferma del provvedimento qui impugnato potrebbe essere diversamente orientata, ragionando sull’asserita differenza definitoria, contenuta nel nuovo CCII, del requisito della qualificazione soggettiva di consumatore. Come già chiarito da questa Corte in sede di declaratoria di inammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. richiesto dalla Corte di appello 9 di Firenze (cfr. ord. Prima Presidente, n. 22699/2023), la lettera della norma che definisce il consumatore nel CCII (art. 2, comma 1, lett. e) è solo “minimamente cambiata” rispetto all’analoga disposizione contenuta nell’art. 6, comma 2, lett. b) della l. n. 3/2012 e succ. modd., in tema di sovraindebitamento. Invero, la l. n. 3/2012 ravvisava nel consumatore “la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (art. 6, comma 2, lett. b)). Il nuovo codice della Crisi ridefinisce la nozione di “consumatore” come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, …”. (art. 2, comma 1, lett. e) CCII). Deve pertanto ritenersi che la definizione di consumatore dell’art. 2 CCII, salva la precisazione aggiunta relativa ai soci, non differisce, nella sostanza, da quella dettata dalla n. 3/2012, ricalcando peraltro la precedente del codice del consumo, art. 3 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”). In realtà, nella relazione al CCII si esplicita che si è trattato di una scelta consapevole e mirata, avendo il legislatore inteso “riprendere” “in assoluta coerenza” la nozione del codice del consumo, come peraltro confermato anche da autorevoli voci in dottrina. 5.7 Ne consegue che il corredo interpretativo maturato sotto l’egida applicativa delle precedenti leggi sul sovraindebitamento e sul codice del consumo, risulta ancora attuale e qui applicabile anche in relazione al profilo soggettivo del socio fideiussore, dovendosi ritenere “consumatore” solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere 10 strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8419 del 26/03/2019; Sez. 6 - 1, Ord. n. 742/2020, cit. supra;
Sez. U., n. 5868/2023, cit. supra). 5.8 Va peraltro ricordato che l’art. 67, 2 comma, lett. c, CCII, prescrive espressamente al debitore di elencare “gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni”. Ciò conferma, implicitamente, che la composizione finale del suo passivo deve riflettere un criterio “ordinario” di assunzione degli impegni - al di fuori, poi, della colpa grave, mala fede e frode di cui all’art.69, primo comma, CCII -, e cioè coerente con una dimensione di spesa versata su esigenze personali e familiari, e dunque nel pieno perimetro applicativo delimitato dal sopra ricordato art. 2, lett. e), norma che - per quanto già detto - non esclude l’indebitamento del consumatore che sia anche socio, ma che separa l’imputazione funzionale dei debiti. 5.8 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Non corrisponde infatti al vero che la Corte di appello avesse omesso l’esame delle circostanze indicate dalla parte ricorrente nel motivo di ricorso qui ora in esame. È vero, invece, che la Corte di merito: (i) ha escluso, nello specifico, che gli ingenti debiti della ricorrente fossero da qualificare come ereditari (v. pag. 17, 2° cpv. della sentenza); (ii) ha accertato che la ricorrente deteneva rilevanti partecipazioni nelle due società garantite e che aveva ricoperto cariche sociali fino al 9.2.2012 (a fronte di garanzie prestate in data 17.2.2012). Le doglianze così proposte si risolvono pertanto in una richiesta di rivisitazione della quaestio facti, come tale inammissibile nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8054/2014). 5.9 Il quarto e quinto motivo sono anch’essi inammissibili per le ragioni ben evidenziate dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta, perché non colgono la ratio decidendi e, comunque, palesemente infondati, essendo tutto il reclamo impostato sulla strumentalità del rilascio delle fideiussioni da parte della ricorrente, con la conseguenza che la Corte di appello - nel rilevare “Da tali elementi emerge, in modo inequivoco, la sussistenza dello strettissimo 11 collegamento della garanzia alla attività imprenditoriale della LE, gestita attraverso le due società” (pag. 18 della sentenza) - non ha proceduto, invero, ad alcun rilievo officioso, né ha violato il cd. giudicato interno predicato nel ricorso. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 14.10.2025 Il Consigliere estensore ER OR Il Presidente IM ER