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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 14126 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1
attrice opponente, con l'avvocato Filippo Polisena
e nella qualità di procuratrice di Controparte_1 [...]
Controparte_2
convenuta opposta, con gli avvocati Mario Vanzo, Francesco Vanzo e Vittorio Vanzo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente rispettivamente alle date del 9 dicembre
2024 (parte opponente) e 28 novembre 2024 (parte opposta)
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 3496/2023 emesso in data 28 settembre 2023 il g. des. del Tribunale di
Brescia, su istanza di (di seguito per semplicità: , che agiva in Controparte_1 CP_1
nome e per conto della società (di seguito per semplicità: CP_1 Controparte_2
), ingiungeva a di pagare in favore della ricorrente la somma capitale di € CP_2 Parte_1 pagina 1 di 6 167.804,53, oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione liquidate in €
2.456,00 per compensi professionali, in euro 406,50 per esborsi ed alle successive occorrende.
Avverso tale decreto, notificato in data 28 settembre 2023, proponeva tempestiva opposizione, con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2023, contestando sotto vari profili la pretesa Parte_1
azionata in via monitoria dalla banca.
L'opponente contestava in particolare i) la mancanza di prova della cessione in blocco da a CP_1
, e comunque della inclusione del credito azionato in via monitoria nella cessione in CP_2
blocco; ii) la mancanza di prova della intervenuta erogazione del finanziamento, non essendo a tale fine sufficiente la produzione dei cc.dd. saldaconto ex art. 50 T.U.B.; iii) la applicazione da parte della del regime finanziario della capitalizzazione composta senza averlo previamente pattuito, con CP_1
conseguente nullità per indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi e rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 177, comma settimo, T.U.B.; iv) la richiesta da parte della degli interessi sugli interessi delle rate a scadere dopo la risoluzione CP_1
del contratto, invece che sulla sola parte capitale.
Tanto premesso, chiedeva l'opponente che il Tribunale revocasse il decreto opposto, dichiarando che nulla era dovuto alla società opposta da parte degli opponenti, ovvero, in subordine, riducesse la misura degli interessi secondo i criteri indicati nella parte motiva;
con condanna della convenuta opposta al pagamento in suo favore delle spese di lite. si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto le eccezioni proposte ex adverso;
CP_1
chiedeva pertanto che il Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, rigettasse l'opposizione; con salvezza delle spese di lite e condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 7 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate con note di precisazione depositate telematicamente in data 9 dicembre 2024 (parte opponente) e in data 28 novembre 2024 (parte convenuta opposta).
2. La mancata prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti sin dalla fase monitoria la convenuta opposta ha fornito la prova che la proposta di contratto di cessione in blocco dei crediti da a in data 6 novembre 2020, alla quale CP_1 CP_2
fa riferimento la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 12 novembre 2020 (cfr. doc. 5 di pagina 2 di 6 parte convenuta) è stata sottoscritta per accettazione da (cfr. doc.
4.3 del fascicolo Testimone_1
monitorio), consigliere delegato della CE TR Company s.r.l. (cfr. doc. 15 di parte convenuta), legale rappresentante della società cessionaria;
che tale contratto al suo art.
2.3.3 fa riferimento all'all.
4, che a sua volta ricomprende al n. 100570 il finanziamento di capitali € 200.000,00 azionato in via monitoria da , per il tramite della procuratrice (cfr. doc. 7 di parte CP_2 CP_1
convenuta).
Tali considerazioni sono peraltro viepiù confortate dal rilievo che lo stesso comportamento processuale della cedente in blocco, che agisce in giudizio per il recupero del credito de quo in nome e per conto della cessionaria in blocco , ha indubbia valenza probatoria, sicuramente idonea a CP_2
fondare il convincimento del giudice circa la inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, e perciò circa la legittimazione attiva di (cfr., ex multis, cfr. Cass. Civ., Sez. CP_2
III, ord. n. 10200 del 16 aprile 2021; cfr. anche Sez. III, ord. n. 17944 del 22 giugno 2023).
Senza contare che la produzione da parte della convenuta dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ex art. 58 TUB, di tenore tale che “gli elementi comuni presi in considerazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. Civ., Sez., ord. n. 17110 del 26 giugno
2019; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4277 del 10 febbraio 2023) – appare sufficiente ad individuare con certezza tra quelli oggetto di cessione in blocco i crediti per cui è causa, in quanto la cessione in blocco aveva per oggetto tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento sorti nel periodo compreso tra il 5 giugno e il 30 settembre 2020, aventi tutte le caratteristiche elencate da 1 a 25 nell'avviso pubblicato sulla G.U. (cfr. fgg. 26-28 dell'estratto G.U. n. 133 del 12 novembre 2020 prodotto da parte convenuta sub all. 5).
3. La mancata prova dell'an debeatur.
L'eccezione è infondata.
Ed invero nel presente giudizio di opposizione la convenuta opposta ha prodotto, in allegato alla comparsa di costituzione, la prova dell'avvenuta erogazione della somma sul conto corrente riferibile a con codice IBAN “I T 9 2 F 0 1 0 3 0 6 9 7 2 0 0 0 0 0 6 1 2 5 5 8 2 9”) acceso presso la Parte_1
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cfr. docc. 11 e 12 di parte convenuta); ha inoltre allegato che dopo avere pagato le dodici rate di preammortamento, e poi le prime tredici rate, fino Parte_1
alla data del 15 ottobre 2022, aveva cessato ogni pagamento (cfr. doc. 13 di parte convenuta).
pagina 3 di 6 Ciò premesso, l'attrice non ha specificamente contestato le circostanze allegate dalla convenuta, ed in
Contr particolare di avere ricevuto l'importo del finanziamento presso (ciò che facilmente avrebbe potuto fare con la semplice produzione dell'estratto di tale conto) e di avere pagato ben venticinque rate di tale finanziamento – ciò che conferma che, contrariamente a quanto contestato da parte opponente, il finanziamento era stato effettivamente erogato.
4. La nullità contrattuale per l'adozione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi, con conseguente necessità di eliminazione dell'effetto anatocistico da essa derivante.
L'infondatezza dell'eccezione, e della conseguente domanda restitutoria, è patente.
Quanto alla lamentata lesione del principio di trasparenza, basti osservare che l'utilizzo del piano di ammortamento “alla francese” non ha causato alcuna lesione alla parte utilizzatrice, che ha avuto fin dalla nascita del rapporto un chiaro prospetto delle obbligazioni derivantile dal contratto, atteso che è stata indicata la somma totale oggetto dell'obbligo di restituzione, l'esatto importo delle spese accessorie, il numero delle rate e l'importo di ciascuna rata, il criterio per l'indicizzazione del capitale residuo medio dopo il decorso di ciascun trimestre.
Peraltro la questione circa la infondatezza delle censure avanzate dalla parte resistente ha trovato da ultimo autorevole conferma nel recentissimo arresto SS.UU. n. 15130 del 29 maggio 2024 (dettato proprio per il caso di mutuo bancario), secondo il cui insegnamento, quanto alla questione relativa all'effetto anatocistico che deriverebbe dalla applicazione del piano di ammortamento alla francese, i giudici di legittimità, nel citato arresto n. 15130/2024, hanno affermato che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati – da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti”
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario
a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto (ammortamento che peraltro la pronuncia citata valuta del tutto legittimo, sul presupposto che il credito per interessi matura giorno per giorno come corrispettivo del godimento del capitale, godimento del quale il mutuatario può giovarsi interamente sin dal momento della erogazione del mutuo, e che le parti sono pienamente libere di concordare la esigibilità periodica degli interessi pagina 4 di 6 medesimi) … in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato”.
Da tutto quanto sopra illustrato discende la inammissibilità della ctu richiesta dalla parte attrice, e il rigetto della eccezione proposta (anche) a tale titolo.
5. L'erroneità del calcolo degli interessi.
Anche in questo caso la censura è manifestamente infondata.
Ed invero il semplice esame del conteggio analitico del credito richiesto dalla convenuta opposta sub doc. 24 (peraltro non fatto oggetto di specifiche contestazioni ex adverso) rende palese la circostanza che la creditrice ha chiesto la sola quota capitale delle rate a scadere successivamente alla revoca del finanziamento, e gli interessi moratori sulle sole rate scadute alla data della revoca medesima.
6. Conclusioni.
Da tutto quanto sopra esposto discende il rigetto della opposizione, e la integrale conferma dell'opposto decreto, restando assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attrice opponente andrà quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi €
14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. della attrice opponente, atteso che solo in corso di causa le
SS.UU. hanno posto fine ad un contrasto giurisprudenziale che rendeva opinabile la decisione su uno dei punti controversi.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in Parte_1
data 28 settembre 2023 al n. 3496/2023, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta della Controparte_2
pagina 5 di 6 somma di € 14.103,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 14 febbraio 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 14126 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1
attrice opponente, con l'avvocato Filippo Polisena
e nella qualità di procuratrice di Controparte_1 [...]
Controparte_2
convenuta opposta, con gli avvocati Mario Vanzo, Francesco Vanzo e Vittorio Vanzo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente rispettivamente alle date del 9 dicembre
2024 (parte opponente) e 28 novembre 2024 (parte opposta)
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 3496/2023 emesso in data 28 settembre 2023 il g. des. del Tribunale di
Brescia, su istanza di (di seguito per semplicità: , che agiva in Controparte_1 CP_1
nome e per conto della società (di seguito per semplicità: CP_1 Controparte_2
), ingiungeva a di pagare in favore della ricorrente la somma capitale di € CP_2 Parte_1 pagina 1 di 6 167.804,53, oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione liquidate in €
2.456,00 per compensi professionali, in euro 406,50 per esborsi ed alle successive occorrende.
Avverso tale decreto, notificato in data 28 settembre 2023, proponeva tempestiva opposizione, con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2023, contestando sotto vari profili la pretesa Parte_1
azionata in via monitoria dalla banca.
L'opponente contestava in particolare i) la mancanza di prova della cessione in blocco da a CP_1
, e comunque della inclusione del credito azionato in via monitoria nella cessione in CP_2
blocco; ii) la mancanza di prova della intervenuta erogazione del finanziamento, non essendo a tale fine sufficiente la produzione dei cc.dd. saldaconto ex art. 50 T.U.B.; iii) la applicazione da parte della del regime finanziario della capitalizzazione composta senza averlo previamente pattuito, con CP_1
conseguente nullità per indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi e rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 177, comma settimo, T.U.B.; iv) la richiesta da parte della degli interessi sugli interessi delle rate a scadere dopo la risoluzione CP_1
del contratto, invece che sulla sola parte capitale.
Tanto premesso, chiedeva l'opponente che il Tribunale revocasse il decreto opposto, dichiarando che nulla era dovuto alla società opposta da parte degli opponenti, ovvero, in subordine, riducesse la misura degli interessi secondo i criteri indicati nella parte motiva;
con condanna della convenuta opposta al pagamento in suo favore delle spese di lite. si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto le eccezioni proposte ex adverso;
CP_1
chiedeva pertanto che il Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, rigettasse l'opposizione; con salvezza delle spese di lite e condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 7 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate con note di precisazione depositate telematicamente in data 9 dicembre 2024 (parte opponente) e in data 28 novembre 2024 (parte convenuta opposta).
2. La mancata prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti sin dalla fase monitoria la convenuta opposta ha fornito la prova che la proposta di contratto di cessione in blocco dei crediti da a in data 6 novembre 2020, alla quale CP_1 CP_2
fa riferimento la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 12 novembre 2020 (cfr. doc. 5 di pagina 2 di 6 parte convenuta) è stata sottoscritta per accettazione da (cfr. doc.
4.3 del fascicolo Testimone_1
monitorio), consigliere delegato della CE TR Company s.r.l. (cfr. doc. 15 di parte convenuta), legale rappresentante della società cessionaria;
che tale contratto al suo art.
2.3.3 fa riferimento all'all.
4, che a sua volta ricomprende al n. 100570 il finanziamento di capitali € 200.000,00 azionato in via monitoria da , per il tramite della procuratrice (cfr. doc. 7 di parte CP_2 CP_1
convenuta).
Tali considerazioni sono peraltro viepiù confortate dal rilievo che lo stesso comportamento processuale della cedente in blocco, che agisce in giudizio per il recupero del credito de quo in nome e per conto della cessionaria in blocco , ha indubbia valenza probatoria, sicuramente idonea a CP_2
fondare il convincimento del giudice circa la inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, e perciò circa la legittimazione attiva di (cfr., ex multis, cfr. Cass. Civ., Sez. CP_2
III, ord. n. 10200 del 16 aprile 2021; cfr. anche Sez. III, ord. n. 17944 del 22 giugno 2023).
Senza contare che la produzione da parte della convenuta dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ex art. 58 TUB, di tenore tale che “gli elementi comuni presi in considerazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. Civ., Sez., ord. n. 17110 del 26 giugno
2019; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4277 del 10 febbraio 2023) – appare sufficiente ad individuare con certezza tra quelli oggetto di cessione in blocco i crediti per cui è causa, in quanto la cessione in blocco aveva per oggetto tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento sorti nel periodo compreso tra il 5 giugno e il 30 settembre 2020, aventi tutte le caratteristiche elencate da 1 a 25 nell'avviso pubblicato sulla G.U. (cfr. fgg. 26-28 dell'estratto G.U. n. 133 del 12 novembre 2020 prodotto da parte convenuta sub all. 5).
3. La mancata prova dell'an debeatur.
L'eccezione è infondata.
Ed invero nel presente giudizio di opposizione la convenuta opposta ha prodotto, in allegato alla comparsa di costituzione, la prova dell'avvenuta erogazione della somma sul conto corrente riferibile a con codice IBAN “I T 9 2 F 0 1 0 3 0 6 9 7 2 0 0 0 0 0 6 1 2 5 5 8 2 9”) acceso presso la Parte_1
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cfr. docc. 11 e 12 di parte convenuta); ha inoltre allegato che dopo avere pagato le dodici rate di preammortamento, e poi le prime tredici rate, fino Parte_1
alla data del 15 ottobre 2022, aveva cessato ogni pagamento (cfr. doc. 13 di parte convenuta).
pagina 3 di 6 Ciò premesso, l'attrice non ha specificamente contestato le circostanze allegate dalla convenuta, ed in
Contr particolare di avere ricevuto l'importo del finanziamento presso (ciò che facilmente avrebbe potuto fare con la semplice produzione dell'estratto di tale conto) e di avere pagato ben venticinque rate di tale finanziamento – ciò che conferma che, contrariamente a quanto contestato da parte opponente, il finanziamento era stato effettivamente erogato.
4. La nullità contrattuale per l'adozione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi, con conseguente necessità di eliminazione dell'effetto anatocistico da essa derivante.
L'infondatezza dell'eccezione, e della conseguente domanda restitutoria, è patente.
Quanto alla lamentata lesione del principio di trasparenza, basti osservare che l'utilizzo del piano di ammortamento “alla francese” non ha causato alcuna lesione alla parte utilizzatrice, che ha avuto fin dalla nascita del rapporto un chiaro prospetto delle obbligazioni derivantile dal contratto, atteso che è stata indicata la somma totale oggetto dell'obbligo di restituzione, l'esatto importo delle spese accessorie, il numero delle rate e l'importo di ciascuna rata, il criterio per l'indicizzazione del capitale residuo medio dopo il decorso di ciascun trimestre.
Peraltro la questione circa la infondatezza delle censure avanzate dalla parte resistente ha trovato da ultimo autorevole conferma nel recentissimo arresto SS.UU. n. 15130 del 29 maggio 2024 (dettato proprio per il caso di mutuo bancario), secondo il cui insegnamento, quanto alla questione relativa all'effetto anatocistico che deriverebbe dalla applicazione del piano di ammortamento alla francese, i giudici di legittimità, nel citato arresto n. 15130/2024, hanno affermato che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati – da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti”
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario
a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto (ammortamento che peraltro la pronuncia citata valuta del tutto legittimo, sul presupposto che il credito per interessi matura giorno per giorno come corrispettivo del godimento del capitale, godimento del quale il mutuatario può giovarsi interamente sin dal momento della erogazione del mutuo, e che le parti sono pienamente libere di concordare la esigibilità periodica degli interessi pagina 4 di 6 medesimi) … in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato”.
Da tutto quanto sopra illustrato discende la inammissibilità della ctu richiesta dalla parte attrice, e il rigetto della eccezione proposta (anche) a tale titolo.
5. L'erroneità del calcolo degli interessi.
Anche in questo caso la censura è manifestamente infondata.
Ed invero il semplice esame del conteggio analitico del credito richiesto dalla convenuta opposta sub doc. 24 (peraltro non fatto oggetto di specifiche contestazioni ex adverso) rende palese la circostanza che la creditrice ha chiesto la sola quota capitale delle rate a scadere successivamente alla revoca del finanziamento, e gli interessi moratori sulle sole rate scadute alla data della revoca medesima.
6. Conclusioni.
Da tutto quanto sopra esposto discende il rigetto della opposizione, e la integrale conferma dell'opposto decreto, restando assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attrice opponente andrà quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi €
14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. della attrice opponente, atteso che solo in corso di causa le
SS.UU. hanno posto fine ad un contrasto giurisprudenziale che rendeva opinabile la decisione su uno dei punti controversi.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in Parte_1
data 28 settembre 2023 al n. 3496/2023, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta della Controparte_2
pagina 5 di 6 somma di € 14.103,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 14 febbraio 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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