CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 869/2024, avverso la sentenza n.2458/2024 pubblicata il 23.5.2024 dal Tribunale di Bari tra
, elettivamente domiciliato in Turi presso lo studio dell'avv. Pasquale Leogrande, che lo Parte_1 rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di appello
Appellante/Appellato incidentale
e
e , entrambi elettivamente domiciliati in Adelfia presso lo studio dell'avv. Controparte_1 CP_2
BE AS, che li rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Appellati/Appellanti incidentali
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art.703 cpc depositato il 2.8.16 i coniugi e , nel premettere che Controparte_1 CP_2 da quando nel 2003 avevano acquistato due adiacenti fondi rustici alla c.da di Adelfia (fg.19 Parte_2 ptc.330 e 993 del catasto terreni) accedevano ad essi mediante una stradina pedonale interpoderale in terra battuta che partendo dalla s.c. assava tra le due ptc.252 e 294 di proprietà di per Pt_3 Parte_1 poi giungere ai loro fondi attraverso le ulteriori ptc.296, 562, 563 (pure del e 328 (di proprietà degli Pt_1 eredi ), hanno lamentato che il predetto al fine di avviare sulle sue ptc.252 e 294 una Per_1 Pt_1 coltivazione “a tendone” di uva da tavola, tra il dicembre 2015 e il febbraio 2016 dapprima aveva dissodato il tratto di stradina che li attraversava e poi aveva impiantato putrelle in ferro e barbatelle su tutta l'area in modo tale da renderla un'unica uniforme distesa di terreno coltivato, così però impedendo loro di continuare ad esercitare la servitù di passaggio verso i fondi di proprietà, ormai interclusi, servitù nel cui possesso chiedevano di essere reintegrati mediante pronuncia di interdetto nei confronti del volto a ordinargli Pt_1 il ripristino del tratto di passaggio pedonale esistente tra i suoi due fondi.
Si è costituito il e ha contestato l'avversa pretesa, a tal fine deducendo che dalla s.c. ON non Pt_1 era mai esistito in direzione dei fondi un passaggio pedonale tra le ptc.252 e 294 (al cui confine Controparte_3 vi erano solo cippi di separazione tra due vigneti in passato appartenuti a proprietari diversi) ma piuttosto un diverso passaggio (carrabile) tra le ptc.294 e 352, il quale peraltro si aggiungeva ad ulteriori passaggi esistenti da altri lati, sicchè nessuna interclusione era configurabile;
e che comunque al momento della nota scritta
1 del 23.6.16, con cui per la prima volta i gli avevano contestato l'avvenuto spoglio, era ormai Controparte_3 passato più di un anno da ogni possibile condotta lesiva, tenuto conto che da quando nel corso del 2014 egli aveva acquistato dai rispettivi proprietari le due ptc.252 e 294 non aveva mai visto i predetti coniugi attraversare le stesse.
Con ordinanza del 15.11.18 il G.U. adìto, ritenendo provate la tempestività e la fondatezza dell'istanza possessoria alla luce dell'espletata CTU ricostruttiva dello stato dei luoghi e delle dichiarazioni rese dagli informatori, ha ordinato al di reintegrare le controparti nel possesso della servitù di passaggio;
ma con Pt_1 successiva ordinanza collegiale del 17.4.19 il giudice del reclamo, diversamente valutando gli elementi probatori in atti, ha ritenuto indimostrato l'elemento dell'effettivo esercizio del passaggio da parte dei ricorrenti, sicchè ha rigettato la loro domanda e li ha condannati a rifondere al le spese di entrambi i Pt_1 gradi.
Il giudizio, su iniziativa dei ricorrenti, è proseguito nel merito mediante acquisizione di ulteriori documenti ed assunzione di varie testimonianze;
quindi con la sentenza appellata il Tribunale di Bari ha accolto la domanda dei e, per l'effetto, ha ordinato al di reintegrare gli stessi nel possesso del passaggio Controparte_3 Pt_1 mediante creazione di un accesso dalla s.c. MO (equivalente al preesistente passaggio ma eventualmente diverso da quello, secondo il criterio del minor aggravio per il fondo servente), con condanna del a restituire ai le spese liquidate in suo favore nella fase sommaria nonchè a Pt_1 Controparte_3 rifondere agli stessi le spese della fase di merito.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il per chiedere, in totale riforma della stessa, dichiararsi Pt_1 la nullità, inammissibilità o infondatezza dell'avversa domanda, con vittoria delle spese dei vari gradi.
Si sono costituiti i e, nel chiedere il rigetto dell'avverso gravame, hanno proposto appello Controparte_4 incidentale avverso la sentenza di primo grado in quanto mancante di un regolamento in loro favore delle spese della fase interdittale.
Assegnati i termini di cui all'art.352 c.p.c., all'udienza del 3.12.25 la causa di appello è stata riservata per la decisione.
*****
Nessuna delle articolate ragioni di doglianza espresse dall'appellante è suscettibile di condivisione. Pt_1
Nell'ambito del primo motivo di appello il lamenta anzitutto che il primo giudice, nel tutelare il Pt_1 possesso di una stradina costituente secondo la CTU uno dei tanti passaggi al fondo dei Persona_2 avrebbe erroneamente accolto una domanda frutto di mutatio libelli rispetto a quella originaria (avente ad oggetto la tutela di una servitù coattiva verso fondi indicati come interclusi) e comunque viziata da indeterminatezza.
La censura di indeterminatezza della domanda appare tuttavia del tutto generica e, a ben vedere, anche incompatibile con il preteso vizio di mutatio libelli, atteso che quest'ultima doglianza presuppone la sufficiente determinatezza di entrambe le domande che pone a confronto per lamentare la novità della seconda rispetto alla prima.
Quanto invece all'invocata mutatio libelli, si osserva che l'interclusione del fondo costituisce circostanza rilevante soltanto sul piano petitorio (al fine di fondare il diritto del proprietario del fondo intercluso alla costituzione in via coattiva di un diritto di servitù di passaggio in suo favore), mentre è del tutto irrilevante ai fini della tutela in via interdittale – chiesta nella specie – dell'esercizio di fatto del corrispondente potere di fatto, essendo quest'ultima un'iniziativa giudiziale sempre possibile, in presenza di atti di spoglio, a prescindere dall'esistenza e dalle modalità di costituzione di un titolo formale corrispondente al possesso esercitato.
A ciò consegue che l'interclusione del fondo dei ricorrenti – inizialmente dedotta dagli stessi – non rientrava tra gli elementi costitutivi della loro azione;
e che quindi il non avere più insistito su tale circostanza non
2 costituisce una mutatio libelli, così come nessuna extrapetizione si configura rispetto al provvedimento giudiziale che – a prescindere da ogni interclusione – tuteli il possesso da parte dei ricorrenti dell'accesso al fondo di proprietà attraverso i terreni della controparte.
Sempre all'interno del primo motivo di appello, il Tarulli ripropone poi la tesi, da lui avanzata a partire dalla fase di merito, secondo cui, in sostanza, l'eventuale tutela del passaggio dei ricorrenti attraverso le ptc.252 e
294 di sua proprietà sarebbe inutiliter data in quanto non consentirebbe comunque agli stessi di raggiungere i fondi di loro proprietà, non potendo in ogni caso i – alla stregua dell'art.1145 c.c. – esercitare Persona_3 un legittimo possesso sul successivo tratto di stradina insistente sulla ptc.328 degli eredi , in Per_1 quanto precedentemente espropriato da un soggetto pubblico (l'ARIF) per farvi passare una servitù di acquedotto interrato.
La doglianza, tuttavia, non tiene conto che oggetto del presente giudizio è la porzione di stradina insistente sui fondi di e non già i tratti successivi, per cui appare improprio ogni richiamo al regime giuridico di Pt_1 questi ultimi, trattandosi piuttosto di valutare se sia dimostrata la materiale percorribilità, in via di fatto, del tratturo per la sua intera estensione (oltre che, ovviamente, l'effettivo utilizzo dello stesso da parte dei ricorrenti, su cui infra).
Valutata in quest'ultima ottica fattuale, la questione posta dal va senz'altro risolta in senso a lui Pt_1 sfavorevole, atteso che proprio le indagini del CTU e la documentazione fotografica ad esse allegata, ivi compresa la fotografia sub E invocata dall'appellante a sostegno della propria tesi, comprovano ampiamente una situazione di agevole percorribilità della stradina interpoderale anche per la porzione ricadente sulla ptc.328, coerentemente del resto con la collocazione sotterranea della tubazione irrigua, e a prescindere dal fatto che il percorso si sviluppi parallelamente al tracciato di quest'ultima o insista al di sopra di essa.
Del pari, la materiale percorribilità del tracciato non può essere esclusa dalla presenza, invocata dal Pt_1 come decisiva in suo favore, di una recinzione metallica posta al confine tra la s.c. ON e i suoi vigneti ed asseritamente idonea ad impedire ai terzi l'accesso alla stradella di cui è causa;
e ciò in quanto la presenza di un siffatto ostacolo insormontabile non si trae né dal contenuto della CTU, né tanto meno dalla fotografia allegata sub A, da cui si coglie al contrario un'interruzione della recinzione, senz'altro idonea a consentire a chiunque di accedere dalla strada comunale ai fondi del e al passaggio ivi presente. Pt_1
Con i restanti sei motivi di appello il censura il percorso motivazionale della sentenza impugnata Pt_1 laddove, anche a causa dell'illegittima decisione istruttoria di non ascoltare più gli ultimi testimoni da lui indicati e già ammessi, ha ritenuto provata sia la tempestività dell'azione possessoria, sia la ricorrenza – nel merito – degli elementi costitutivi della stessa, laddove un migliore governo delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto condurre il primo giudice a concludere in senso contrario, con rigetto dell'istanza di tutela interdittale dei coniugi Controparte_3
Osserva questa Corte, in via generale, che con riguardo ai profili dell'effettiva preesistenza di una stradina interpoderale (che partendo dalla s.c. agliava le due ptc.252 e 294 e attraverso altri fondi giungeva Pt_3 sino alle ptc.330 e 993 di proprietà dei ricorrenti) e della collocazione temporale dei lavori in un'epoca tale da rendere tempestiva la reazione giudiziale dei ricorrenti, la decisione di primo grado trova, a ben vedere, decisivi elementi di riscontro già nell'attività assertiva e probatoria svoltasi nella fase interdittale del presente giudizio.
Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, la tesi difensiva del consistente nel negare radicalmente Pt_1 che una stradina fosse mai esistita e a ipotizzare un'indebita confusione dei ricorrenti con altro diverso tratturo posto al confine tra le ptc.294 e 352, viene smentita già dal CTU.
Quest'ultimo, infatti, dopo avere dato atto che nel sopralluogo da lui effettuato il giorno 25.6.18 le ptc. 252
e 294 si presentavano come un unico appezzamento sormontato da un tendone di uva da tavola e privo al suo interno di attraversamenti, ha acquisito e sottoposto al contraddittorio delle parti immagini aeree e del suolo, prelevate da siti pubblici istituzionali e dagli applicativi Google Earth e Google Street View, da cui si evince che, ancora nei primi due mesi del 2016, si notava nettamente dall'alto, lungo il percorso indicato dai
3 ricorrenti, una striscia di colore più chiaro rispetto a quello del suolo circostante, senz'altro corrispondente ad un tratturo interpoderale;
così come ad altezza di terreno le immagini del luogo (foto A e B) confermavano con chiarezza la presenza di un viottolo tra le ptc.252 e 294, riconoscibile dalle putrelle verticali di colore rosso e dal manufatto a terra a protezione.
Al medesimo esito probatorio si perviene, peraltro, sulla base delle fotografie prelevate dai ricorrenti dall'applicazione Google Maps ed allegate ai nn.
3-4 della loro memoria difensiva del 15.6.17, le quali mostrano dall'alto la presenza tra le due ptc.252 e 294, ancora alla data del 29.8.15, del viottolo in discorso.
Né d'altra parte l'appellante può fondatamente sostenere di essere riuscito a demolire la valenza probatoria di tali documenti disconoscendoli espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art.2712 c.c., tenuto conto che tale disconoscimento non risulta essere stato operato già nelle prime difese successive alla produzione documentale (cfr. sul punto Cass.5755/23), ha avuto un contenuto del tutto generico perché privo dell'allegazione di qualsivoglia elemento da cui desumere la non corrispondenza alla realtà di quanto raffigurato (cfr. sul punto Cass.1220/19) e, comunque, non impedisce a questo giudice di considerare il materiale fotografico come elemento di prova liberamente valutabile ai fini della decisione nel contesto del complessivo compendio probatorio (cfr. Cass.13159/22).
Deve allora concludersi, già alla luce della inequivoca documentazione sin qui richiamata, che vi è in atti prova adeguata non soltanto della preesistenza di un viottolo di passaggio tra le ptc.252 e 294 acquistate nel 2004 dal ma anche della sua persistenza quanto meno sino al 29.8.15, data delle fotografie aeree Pt_1 tempestivamente prodotte dai Controparte_3
Queste ultime comprovano infatti che, nel momento in cui (2.8.16) i hanno depositato il loro Controparte_3 ricorso possessorio, era passato meno di un anno dalla (incontestata) iniziativa del di unificazione delle Pt_1 due particelle in un unico tendone;
dovendosi precisare che l'atto di spoglio, ai fini del decorso del termine annuale di legge, è da individuarsi appunto in tali opere e non già – come sostiene immotivatamente l'appellante – nel semplice acquisto dei vigneti da parte sua nell'anno 2014.
Del resto, nel corso delle istruttorie orali svolte nel giudizio bifasico non sono emersi elementi in grado di sovvertire le conclusioni traibili dalla documentazione in atti, come sopra riportate.
Ciò vale anzitutto per la circostanza della preesistenza di una stradina tra le ptc.252 e 294, posto che l'unica dichiarazione contraria (resa dall'informatore in sede interdittale, il quale ha riferito di non Tes_1 ricordare alcuna stradina tra le due particelle) ha trovato smentita nelle dichiarazioni di tutti gli altri soggetti successivamente escussi, ivi compresi quelli indicati dal i quali hanno tutti sostanzialmente Pt_1 riconosciuto che un siffatto passaggio era senz'altro esistito.
Ma alla medesima conclusione deve giungersi anche rispetto all'epoca di eliminazione di tale passaggio e quindi alla tempestività dell'azione, di cui non ha mai dubitato nessuno dei giudici sino ad oggi investito della relativa questione.
Ed invero va condivisa la valutazione svolta sul punto dall'ordinanza del 15.11.18 (e non smentita in sede di reclamo) secondo cui le variegate indicazioni fornite nella fase interdittale da taluni informatori che avevano Per_ collaborato a vario titolo con il nei lavori di sbancamento ( , e ) si sono rivelate Pt_1 Per_4 Tes_1 discordanti e di scarso peso probatorio, nella misura in cui hanno collocato le opere di sbancamento in un arco temporale particolarmente ampio e comunque comprensivo dell'estate 2015.
Del resto, anche nella fase di merito possessorio la tesi difensiva del non ha trovato riscontri se non Pt_1 nella testimonianza di recedente proprietario della ptc.252, il quale tuttavia ha reso Testimone_2 dichiarazioni del tutto inattendibili, sia perché ha collocato l'esecuzione dei lavori – in contrasto con tutti gli altri dichiaranti – addirittura nel 2014, sia perché ha riferito di non avere visto passare “mai nessuno di lì” ma ha poi fornito una descrizione dello stato dei luoghi (in base alla quale non vi era alcuna stradina ma solo erba incolta che egli si occupava di arare) in contrasto con le sue precedenti dichiarazioni da informatore (in cui aveva riferito della presenza di una stradina utilizzata per l'accesso ai fondi) e con le altre emergenze
4 istruttorie, soprattutto di natura documentale, che dimostrano la presenza, quando egli era ancora proprietario del fondo, di una stradina in terra battuta idonea al passaggio pedonale.
Tale essendo l'univoco quadro emerso dall'istruttoria condotta nelle due fasi in ordine alla tempistica dei lavori, non può trovare accoglimento la censura dell'appellante secondo cui il primo giudice, nel revocare l'ammissione della prova testimoniale chiesta dal a mezzo di e u tale Pt_1 Controparte_5 CP_6 specifico profilo, avrebbe leso il diritto di difesa del resistente, impedendogli di fornire prova delle sue ragioni attraverso mezzi istruttori di cui pure era già stata in precedenza scrutinata l'ammissibilità e rilevanza.
Ed invero con le due ordinanze istruttorie del 21.12.23 e dell'8.1.24 il giudice di prime cure ha dapprima revocato l'ammissione delle ultime due prove testimoniali e poi chiarito che la ragione della revoca risiedeva appunto in una valutazione di sufficienza degli elementi probatori già acquisiti ai fini della decisione della causa;
valutazioni, queste, che da un lato sono senz'altro da condividere (alla luce delle considerazioni sopra svolte), dall'altro non possono considerarsi lesive di alcuna prerogativa processuale, atteso che per costante giurisprudenza della S.C. l'apprezzamento – anche implicito – della superfluità di prove già ammesse rientra nella piena discrezionalità del giudice procedente (cf. Cass.13375/09; 13485/14) e può sostanziarsi nell'esclusione, ai sensi dell'art.209 c.p.c., di testi già ammessi, senza che ciò contrasti con il principio dell'acquisizione processuale (cfr. Cass.6361/00).
Resta ora da valutare se sia adeguatamente provata l'ulteriore circostanza dell'effettivo utilizzo del percorso pedonale, per l'intera sua estensione, da parte dei ricorrenti;
circostanza questa, pure contestata dall'appellante, che è stata l'unica ad essere ritenuta non adeguatamente provata in sede interdittale dal giudice del reclamo, e che ovviamente non può trovare elementi di riscontro nella documentazione fotografica sin qui esaminata.
Anche rispetto a tale elemento, tuttavia, deve condividersi la conclusione del primo giudice secondo il quale
– contrariamente a quanto dedotto dal – l'istruttoria orale svolta sul punto nella fase di merito, Pt_1 disposta proprio al fine di superare le incertezze della fase precedente, ed espletata nella sua interezza (posto che l'intervenuta revoca ha riguardato testi che avrebbero dovuto riferire soltanto sull'epoca dei lavori di realizzazione del tendone), ha fornito idonea prova dell'esercizio della servitù da parte dei ricorrenti.
Centrali, per analiticità di contenuto e credibilità della deposizione, risultano sul punto le testimonianze di e di . Testimone_3 Testimone_4
Il primo, affittuario dei fondi dei ricorrenti per il periodo 2011-2017, e dunque presente sui luoghi con ben maggiore continuità rispetto a molti altri dei soggetti escussi, ha riferito con onestà che lui soleva utilizzare altro percorso (passante sulle ptc.357-359-715) per raggiungere i terreni coltivati, ma ha anche aggiunto che il utilizzava (e gli aveva consigliato) un altro passaggio attraverso i vigneti della ptc.294; e che CP_1 comunque, anche dopo avere affittato i fondi, i coniugi continuavano ad utilizzare Controparte_3 quest'ultimo passaggio pedonale per recarvisi e raccogliere i prodotti dell'orto domestico che avevano mantenuto all'interno della loro proprietà.
Il secondo, guardia campestre, e quindi anch'egli frequentatore abituale dei luoghi almeno sino al 2009, ha confermato di avere talvolta visto, a partire dal 2003, i coniugi recarsi nei fondi di loro Controparte_3 proprietà (verosimilmente per raccogliere prodotti, tanto che tornavano portando con loro dei secchi) attraverso la stradina pedonale che sino al novembre 2015 separava i vigneti di proprietà Pt_1
Tali dichiarazioni appaiono sostanzialmente coerenti al proprio interno e tra loro, non valendo a sovvertire tale conclusione le plurime censure di incongruenza puntigliosamente svolte dal tutte afferenti a Pt_1 profili secondari della vicenda litigiosa e spiegabili con lo scolorirsi della memoria dei luoghi e dei fatti a distanza di anni dall'inizio della stessa.
Del resto, tali dichiarazioni hanno trovato conferma nel loro nucleo centrale, sia pure in termini più generici, nelle dichiarazioni dei testi e dell'informatore , e risultano Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 pure congruenti – come osservato dal primo giudice – rispetto ad alcuni particolari riferiti da entrambi, quali
5 l'indicazione della lunghezza della stradina (2-300 metri) e le modalità di accesso ad essa (i coniugi lasciavano l'auto in uno slargo della s.c. ON per poi proseguire a piedi attraverso il tratturo interpoderale).
Inidonee a sovvertire un siffatto quadro probatorio risultano, peraltro, le dichiarazioni degli altri soggetti escussi nel corso del giudizio.
Il teste e gli informatori , ed , infatti, hanno Testimone_8 Tes_9 Tes_1 Controparte_5 frequentato l'area soltanto in occasione di specifici lavori, sicchè la loro affermazione di non avere visto transitare i due coniugi non può valere ad escludere che, in altri momenti, e magari anche ad ampi intervalli di tempo, gli stessi esercitassero la servitù di passaggio tra le due particelle.
Ciò, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è sufficiente a giustificare la reazione dei Parte_4 in sede possessoria, posto che per la configurabilità del possesso non si richiedono necessariamente
[...] continui atti di esercizio del potere di fatto corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale, essendo sufficiente la possibilità concreta di esplicare sul bene tutte le ingerenze che rientrano nel contenuto di quel diritto.
Quanto poi alla testimonianza di algono le considerazioni già in precedenza svolte circa Testimone_2 la sua sostanziale inattendibilità.
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello di va dunque rigettato, con conferma delle parti Parte_1 della sentenza di primo grado da lui impugnate.
Va invece accolto l'appello incidentale proposto dai per lamentare l'omesso regolamento, da Controparte_3 parte del primo giudice, delle spese del doppio grado della fase interdittale.
Risulta per tabulas infatti che la sentenza appellata, mentre ha ordinato al di restituire ai Pt_1 Parte_4 quanto da loro versato in suo favore in esecuzione dell'ordinanza di accoglimento del reclamo
[...] proposto dal medesimo non ha poi provveduto a liquidarle nuovamente (anche solo richiamando la Pt_1 liquidazione operata in proposito all'esito di quella fase) né comunque a regolarne il carico tra le parti in causa.
In proposito ritiene questa Corte che le spese di entrambi i gradi della fase interdittale, liquidate nella misura indicata in dispositivo (corrispondente alla liquidazione operata in quella sede), e comprensive dei costi di
CTU, vadano poste a carico del in base al criterio della soccombenza. Pt_1
Il soccombente va altresì condannato a rifondere alla controparte le spese del presente grado nella Pt_1 misura di cui al dispositivo.
Si dà atto, infine, che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , nonché sull'appello incidentale proposto da e Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n.2458/2024 emessa dal Tribunale di Bari il 23.5.2024, disattesa o assorbita ogni
[...] altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1
anche le spese sopportate in entrambi i gradi della fase sommaria, che liquida per il primo CP_2 grado in € 5.535,00 e per il secondo grado in € 2.500,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge, ponendo altresì definitivamente a carico di i costi della CTU come liquidati con decreto del Parte_1
14.9.18;
3) condanna altresì a rifondere a e le spese del presente grado Parte_1 Controparte_1 CP_2 di merito, che liquida in € 3.400,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge.
6 4) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte di , dell'ulteriore contributo unificato di cui Parte_1 all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 3.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
7