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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2213 del Ruolo Generale dell'anno 2021
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_1 P.IVA_1
RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ELISA CRIVELLARI,
come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CONTI ALESSANDRO e dell'avv. C.F._2
BONIOTTI FRANCESCA, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 909/2021 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
27/04/2021 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Come da atto di appello:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, adversiis rejectis, previa riforma della sentenza di primo
grado:
Nel merito: in accoglimento dei suesposti motivi di gravame, riformare la sentenza n. 909/2021,
emessa dal Tribunale Civile di Verona, e per l'effetto condannare i convenuti e CP_1
alla restituzione della somma di € 20.601,65 corrisposta loro, da maggiorarsi interessi CP_2
legali.
Vinte le spese.”
Per parte appellata
“Nel merito: respingere le domande tutte di e, comunque, confermarsi Parte_1
integralmente la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione.
In ogni caso: spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi
oltre accessori di legge.
Per tuziorismo difensivo si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo
grado dagli odierni appellati con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione e evocavano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 [...]
[...
[...] dinnanzi al Tribunale di Verona per sentirla condannare al risarcimento di tutti i Controparte_3
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro occorso il 13 agosto 2017
durante le operazioni di imbarco sulla nave Hellenic Spirit. Riferivano di aver acquistato dalla convenuta un biglietto di trasporto navale per un viaggio di andata e ritorno, compreso di trasporto passeggeri e di motociclo, dai porti di Ancona e Igoumenitsa (Grecia); che il giorno della partenza, si stava imbarcando a bordo della nave in sella alla Controparte_1
motocicletta come da indicazioni dell'equipaggio ma, conclusa la discesa dell'ultima rampa di accesso alla stiva, perdeva il controllo della moto e cadeva al suolo a causa di una chiazza composta da acqua e olio situata alla base della rampa di accesso all'area parcheggio;
che veniva quindi trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ancora ove veniva dimesso con diagnosi di trauma al piede sinistro con prognosi di sette giorni e necessità di terapie domiciliari e controlli ambulatoriali;
che il motociclo di proprietà della signora pure danneggiato CP_2
durante la caduta, veniva parcheggiato dal 14 agosto 2017 presso il garage della ditta ES
SE & C. di Ancona;
che nei mesi successivi il signor eseguiva molteplici visite CP_1
ortopediche in ragione delle persistenti difficoltà di deambulazione;
che nel corso delle visite veniva riscontrata la presenza di fratture inizialmente non rilevate e che in data 30 dicembre
2017 veniva riferito un “trauma da schiacciamento al piede destro con fratture del I, II
cuneiforme e IV metatarso, inizialmente misconosciute ed emerse solo ad una approfondita
indagine RMN eseguita alcune settimane dopo il fatto”. Tanto esposto in fatto, gli attori chiedevano che venisse condannata la convenuta al risarcimento dei danni che quantificavano complessivamente in € 11.473,81 per e di € 2.557,49 a favore di Controparte_1 CP_2
[...]
3 2. Con comparsa di risposta si costituiva la quale preliminarmente Parte_1
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'unica ed esclusiva proprietaria e armatrice della nave, ove era asseritamente occorso il sinistro, era società di Controparte_4
diritto greco, rivestendo la convenuta la posizione di agente generale per l'Italia con l'esclusivo compito di commercializzare i prodotti sicché l'unico soggetto che poteva essere Parte_1
qualificato come vettore responsabile dei danni asseritamente patiti era la Controparte_4
Contestava comunque nel merito le pretese attoree, sia in riferimento al nesso causale tra l'evento lesivo e i danni lamentati sia in relazione alla quantificazione degli stessi per come prospettata in atti.
3. Esaurita la fase istruttoria, solo documentale, con la sentenza n. 909/2021 pubblicata il 27
aprile 2021 il Tribunale di Verona accoglieva le domande attoree. Inquadrata la fattispecie in esame quale trasporto internazionale marittimo di persone e richiamata la disciplina applicabile
(in particolare, la Convenzione di Atene del 1974 come modificata dal protocollo di Londra del
2002 e recepita con regolamento CE n. 392/2009), accertava il Giudice la responsabilità di
[...]
sul rilievo che la società convenuta aveva assunto il ruolo di vettore contrattuale Parte_1
ai sensi della predetta Convenzione, per avere la stessa stipulato in nome proprio il contratto di trasporto con gli attori e rilevando sul punto: che il biglietto di viaggio contenente la conferma di prenotazione integrava un contratto di trasposto e conteneva tutti gli elementi necessari ed essenziali;
che detto contratto veniva concluso dagli attori e la società che Parte_1
alcun riferimento alla società era rinvenibile nel documento, sicché Controparte_4
quest'ultima doveva considerarsi estranea al rapporto contrattuale. Così rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta, appurava il Giudice che gli attori
4 avevano puntualmente allegato i fatti posti a fondamento della pretesa e l'inadempimento come richiesto dalla Convenzione e che quanto dedotto non era stato specificamente contestato da e quantificava i danni in: € 8.950,00 a favore di a titolo di danno Parte_1 Controparte_1
non patrimoniale biologico, di cui € 4.000,00 per danno biologico permanente ed € 4.950,00 per danno biologico temporaneo;
€ 500,00 a favore di ciascuno degli attori a titolo di danno non patrimoniale da mancato godimento della vacanza;
€ 2.030,21 a favore di Controparte_1
per danni materiali, oltre interessi legali dalla data di ciascun singolo esborso;
€ 2.557,49 a favore di intestataria del motoveicolo danneggiato, per danni materiali, oltre Controparte_2
interessi legali dalla data di ciascun singolo esborso. Condannava infine la convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello tempestivamente notificato in data 11 novembre 2021
[...]
impugnava la predetta sentenza, non notificata, sulla base dei seguenti motivi di Parte_1
appello.
4.1 Con il primo motivo censurava l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di legittimazione passiva. In primo luogo, ribadiva di rivestire il ruolo di agente generale per l'Italia della società essendo la propria attività limitata alla Controparte_4
commercializzazione dei prodotti e che il natante ove era occorso l'evento lesivo era Parte_1
in proprietà ed armamento della società ellenica. Affermava che il doc. 2 prodotto dagli attori in primo grado costituiva una mera conferma di prenotazione e non il titolo di viaggio, il quale sarebbe stato consegnato solo dopo il check-in. Ad ogni modo, adduceva che ai sensi dell'art. 1,
co. 1, lett. a), il vettore è “la persona dalla quale o per conto della quale è stato concluso un
5 contratto di trasporto”, sicché in ogni caso doveva concludersi che il contratto non era stato concluso dall'appellante in proprio, bensì per conto di In secondo luogo, Parte_1 CP_4
deduceva di essere impossibilitata a fornire la prova liberatoria, atteso che il proprio personale non aveva ingerenza nelle operazioni di imbarco/sbarco, né nell'esecuzione del rapporto. Infine,
evidenziava di non avere la possibilità, per le suesposte ragioni, di stipulare polizza assicurativa per i sinistri all'interno della nave, come invece richiesto dall'art. 4 bis della Convenzione.
4.2 Con il secondo motivo si doleva che il Giudice avesse ritenuto provata la negligenza e colpa del vettore sulla scorta delle fotografie allegate dagli attori e dell'assenza di contestazione dei fatti storici, deducendo sul punto l'impossibilità di contestare l'unico fatto a fondamento della pretesa avversaria (omessa pulizia dell'area ove si è verificato l'incidente), in quanto al personale non era autorizzato a salire a bordo della nave e rammentando che Parte_1
l'onere di contestazione non è prospettabile in relazione a fatti ignoti.
4.3 Con il terzo motivo censurava la pronuncia laddove era stata ritenuta dimostrata la natura e la quantificazione dei danni lamentati sulla base dell'omessa contestazione delle allegazioni attoree, affermando sul punto sia di aver riscontrato che il trauma di schiacciamento al piede lamentato dall'attore non era menzionato nel referto emesso dall'Ospedale di Ancona ma emergeva tre mesi dopo il sinistro, evidenziando inoltre la mancata produzione in atti delle lastre, sia di aver contestato il quantum richiesto.
5. Si costituivano in giudizio gli appellati e Controparte_1 CP_2
che instavano per la conferma della gravata sentenza, contestando integralmente
[...]
l'appello e riproponendo nel merito tutto quanto già dedotto in primo grado. Eccepivano inoltre l'acquiescenza dell'appellante sui capi di condanna relativi alla liquidazione del danno non
6 patrimoniale per la mancata realizzazione della vacanza programmata per € 500,00 ciascuno,
nonché dei danni patrimoniali, riconosciuti per € 2.031,21 per il signor e per € CP_1
2.557,49 per la signora CP_2
6. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 30 gennaio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Con provvedimento presidenziale del 27 aprile
2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per impedimento del Presidente del Collegio e fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 27 marzo 2024 il Collegio
rimetteva la causa sul ruolo, disponendo CTU medico legale alla luce delle contestazioni svolte da sul nesso causale tra evento dannoso e lesioni denunciate e sull'entità stessa delle Parte_1
lesioni. Espletata la CTU ed esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe all'esito dell'udienza cartolare del 16 dicembre
2024, con nuova assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, non avendovi le parti espressamente rinunciato.
Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
7. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
8. Tutti i motivi di appello sono infondati.
8.1 Quanto al primo motivo di gravame, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi informatori della materia e sia giunto condivisibilmente a individuare nell'odierna appellante il soggetto in nome del quale è stato stipulato il contratto di trasporto con
7 i signori e Va, infatti, rammentato anche in questa sede che l'art. 1, commi 1 CP_1 CP_2
e 2 della Convenzione di Atene del 1974 definisce il vettore quale “persona dalla quale o per
conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto che il
trasporto sia eseguito effettivamente da tale persona o da un vettore di fatto” e il contratto di trasporto quale “contratto concluso da un vettore o per conto di un vettore per il trasporto via
mare di un passeggero o, a seconda dei casi, di un passeggero e dei suoi bagagli”. Pertanto, alla luce del testo della Convenzione, ai fini del riconoscimento della qualifica di vettore in capo ad e dell'imputazione di responsabilità contrattuale che ne deriva assume Parte_1
preminente rilievo la disamina della conferma d'ordine prodotta quale documento 2 dagli appellati, la cui natura di contratto definitivo di trasporto è stata dalla società appellante contestata. Ebbene, osserva il Collegio che il predetto documento costituisce a tutti gli effetti il contratto di trasporto e che detto contratto è stato concluso direttamente dall'appellante
[...]
, avendo questi speso il proprio nome e così assumendo la qualifica di vettore Parte_1
contrattuale rilevante ai sensi della normativa succitata, posto che è la stessa Convenzione a richiedere, ai fini dell'individuazione del soggetto negozialmente responsabile, che la stipula si verifichi in nome oppure per conto del vettore contrattuale, non essendo quindi necessaria la concomitanza di tali condizioni (vedasi l'art. 1, comma 1, sopra riportato). A tale conclusione si giunge grazie a una diretta lettura del contratto, che da un lato presenta tutti i requisiti di forma e di completezza di contenuto richiesti per la sua validità, riportando tutti gli elementi negoziali essenziali (nonché le condizioni di vendita) ai fini del perfezionamento dell'accordo, dall'altro non menziona in nessun punto la (e neppure viene fatto cenno alcuno al fatto Controparte_4
che l'appellante rivestisse il ruolo di agente generale per conto di terzi), con la conseguenza che
8 l'omonima società greca deve ritenersi, come già statuito in prime cure, soggetto del tutto estraneo al rapporto negoziale in esame che, per l'effetto, deve ritenersi intercorso solamente tra le odierne parti in causa. Giova a questo punto precisare che la tesi di , secondo Pt_1 Parte_1
cui il biglietto vero e proprio sarebbe stato consegnato dalla società ellenica solo una volta effettuato il check-in, non solo non trova alcun riscontro documentale ma risulta invero smentito dalle clausole riportate nella stessa conferma d'ordine (doc. 2), laddove viene indicato che il
“TITOLO DI VIAGGIO: non è trasferibile […]. Deve essere conservato per l'intera durata del
viaggio ed esibito ad ogni richiesta del personale della società […]. SMARRIMENTO DEL
BIGLIETTO: in caso di smarrimento del biglietto, il passeggero, al check-in, è tenuto a mostrare
il proprio documento di identità al fine di permettere alla Compagnia di verificarne la veridicità
e la corrispondenza con i dati della prenotazione. La Compagnia provvederà alla ristampa del
biglietto smarrito […]”. Dal tenore delle citate condizioni è evidente come tale documento costituisse il biglietto vero e proprio (tanto che, va ulteriormente evidenziato, in caso di smarrimento lo stesso doveva essere ristampato al momento del check-in), quindi l'unico titolo di viaggio validamente emesso per il trasporto. Orbene, sostiene l'appellante che vettore era da considerarsi l'omonima società di diritto ellenico, essendo questa la proprietaria nonché
armatrice della nave, nonché il soggetto materialmente responsabile del trasporto e tenuto a dotarsi di copertura assicurativa (ex art. 4 bis convenzione di Atene). Tuttavia, è la stessa
Convenzione a contemplare l'ipotesi in cui il trasporto sia concretamente eseguito da un soggetto diverso, senza che perciò solo venga meno la responsabilità del vettore contrattuale, sicché la circostanza per cui nel caso in esame fosse il vettore di fatto, ossia “la persona Controparte_4
diversa dal vettore, sia essa il proprietario, il noleggiatore o l'armatore della nave, che esegue
9 effettivamente la totalità o parte del trasporto” (art. 1, comma 1, lettera b, Convenzione) non contrasta affatto, come pretenderebbe l'appellante, con un'imputazione della responsabilità a carico di quest'ultimo per atti e omissioni compiuti dal vettore di fatto e dai suoi sottoposti ed incaricati nell'esercizio delle loro funzioni, e ciò in base all'art. 4, comma 2, della Convenzione
(essendo comunque configurabile un'ipotesi di responsabilità solidale e impregiudicato il diritto di regresso nei confronti del vettore di fatto per atti e/o omissioni a lui imputabili).
8.2 Quanto al secondo motivo di gravame, va constatato che gli odierni appellati hanno assolto all'onere, su di essi incombente in base all'art. 3, comma 2, della Convenzione (“Il
vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un
passeggero per cause diverse da un incidente marittimo se l'evento dannoso è imputabile a sua
colpa o negligenza. L'onere di provare la colpa o la negligenza spetta a chi promuove l'azione
risarcitoria.”), di provare gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ossia la colpa e negligenza del vettore nella causazione dell'evento lesivo, come testimoniato dalle foto che attestano la presenza di una macchia d'olio sul pavimento del garage della nave (allegato n. 3 appellati), nonché il nesso di causalità tra il fatto e i danni riportati. Sotto il primo profilo, va precisato che la deduzione dell'appellante,
secondo cui questi era impossibilitato a contestare il verificarsi del sinistro in quanto all'interno della nave era presente solo il personale del vettore di fatto (ancorché la stessa ha dato atto che nel porto era presente un proprio sottoufficiale, il c.d. sottobordo) non supera il rilievo per cui in qualità di vettore e di soggetto contrattualmente responsabile, avrebbe potuto e Parte_1
dovuto attivarsi interfacciandosi con il personale del vettore di fatto per appurare le dinamiche dell'infortunio. Invero, è la stessa appellante ad aver ammesso che un proprio dipendente era
10 stato messo al corrente del sinistro occorso, tanto che con la seconda memoria istruttoria depositata in primo grado questa chiedeva di verificare che “6) in occasione del sinistro
accaduto al sig. il dipendente – c.d. “sottobordo” - sig. CP_1 Parte_1 Per_1
appresa la necessità di chiamare il mezzo di soccorso, ha provveduto alla chiamata
[...]
dell'autoambulanza; 7) nell'occasione in sig. ha assistito il sig. e la sig.ra Per_1 CP_1
reperendo un albergo per quest'ultima e fornendo la prima assistenza”. Sotto il profilo CP_2
relativo al nesso di causalità tra il fatto e il danno biologico riportato, profilo specificamente contestato dall'appellante, fermo il rilievo per cui la sussistenza di un rapporto eziologico è
ricavabile dal complessivo compendio probatorio, fotografico, documentale e assertivo in atti, si osserva che si è acquisita, in via di integrazione istruttoria nel presente grado di giudizio con la
CTU disposta - alla cui esaustiva e condivisibile disamina si rimanda – definitiva conferma della sussistenza del nesso causale tra la caduta e le lesioni occorse, avendo il consulente concluso che
“Il sig. nel sinistro riportato il 13 agosto 2017 riportava un “trauma Controparte_1
contusivo del piede dx con edema da impatto II e III cuneiforme, scafoide e base del IV
metatarso con frattura ingranata complicatosi da sindrome algodistrofica post-traumatica.”. Il
nesso di causalità materiale tra queste lesioni ed il sinistro deve essere ritenuto provato essendo
le lesioni compatibili con la dinamica riferita essendo altresì intervenuto l'accertamento di
recentezza delle medesime da parte dei Sanitari dell'Ospedale di Ancona prima e poi dai
Sanitari dell'Ospedale Civile Maggiore di Verona. Non vi sono preesistenti stati morbosi
causalmente o concausalmente significativi”. Alla luce delle suesposte ragioni, deve confermarsi la sentenza in punto di accertamento dei presupposti per il risarcimento dei danni richiesto dagli attori in primo grado.
11 8.3 Infine, in relazione alla quantificazione dei danni come operata dal Giudice di prime cure,
va anzitutto rilevato che l'appellante non ha specificamente impugnato la motivazione della sentenza di primo grado in punto di liquidazione di danno materiale e danno non materiale da vacanza rovinata, ne alcunché ha dedotto in argomento, essendo agevole osservare come l'esposizione del terzo motivo di gravame si sia tradotta in una critica volta principalmente a evidenziare l'assenza dei presupposti per il risarcimento del danno biologico (in particolare rimarcando l'assenza di prova in ordina al nesso causale) e a denunciare solo in termini generici l'eccessività della complessiva liquidazione, senza tuttavia contestare specificamente i criteri utilizzati dal Giudice di prime cure nella quantificazione dei ridetti pregiudizi. Pertanto, va senz'altra confermata la liquidazione dei danni materiali e del danno non materiale da vacanza rovinata come individuata nella gravata sentenza. Sotto il profilo della quantificazione del danno biologico, fermo il rilievo già esposto per cui l'assunto censorio si è sostanzialmente risolto in una reiterazione delle deduzioni già svolte in punto di assenza di prova circa l'an della pretesa,
ancorché con la comparsa conclusionale sia stata richiesta una riduzione della somma liquidata in ragione del concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 cc per essere a questi imputabile l'aggravamento della patologia determinata dall'insorgenza di una complicanza algo-distrofica,
va osservato che la CTU non solo ha indicato una liquidazione del danno biologico in linea
(invero, superiore) rispetto a quanto statuito dal primo Giudice, ma ha ben sintetizzato l'intero percorso clinico del da cui emerge che lo stesso si è prontamente attivato (già dal 17 CP_1
agosto 2017) per effettuare le visite mediche necessarie per trovare una terapia adeguata a trattare l'infortunio, sicché in definitiva alcuna colpa è ascrivibile all'odierno appellato, non essendo il peggioramento della patologia dovuto ad una complicanza (complicanza che,
12 comunque, il CTU ha ritenuto prevedibile ma non evitabile con diverso trattamento, cfr. p. 10)
causalmente determinata da un suo comportamento. Ciò posto, deve confermarsi integralmente anche la liquidazione del danno biologico come effettuato in prime cure.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
10. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del disputatum.
11. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della parte appellante soccombente, con condanna di alla rifusione di quanto Parte_1
versato a tale titolo da e Controparte_1 Controparte_2
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore delle Parte_1
parti appellate elle spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
13 presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di con condanna Parte_1
della stessa alla rifusione di quanto versato a tale titolo da e Controparte_1 CP_2
al consulente tecnico, come liquidato in separato decreto.
[...]
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2213 del Ruolo Generale dell'anno 2021
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_1 P.IVA_1
RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ELISA CRIVELLARI,
come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CONTI ALESSANDRO e dell'avv. C.F._2
BONIOTTI FRANCESCA, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 909/2021 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
27/04/2021 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Come da atto di appello:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, adversiis rejectis, previa riforma della sentenza di primo
grado:
Nel merito: in accoglimento dei suesposti motivi di gravame, riformare la sentenza n. 909/2021,
emessa dal Tribunale Civile di Verona, e per l'effetto condannare i convenuti e CP_1
alla restituzione della somma di € 20.601,65 corrisposta loro, da maggiorarsi interessi CP_2
legali.
Vinte le spese.”
Per parte appellata
“Nel merito: respingere le domande tutte di e, comunque, confermarsi Parte_1
integralmente la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione.
In ogni caso: spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi
oltre accessori di legge.
Per tuziorismo difensivo si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo
grado dagli odierni appellati con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione e evocavano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 [...]
[...
[...] dinnanzi al Tribunale di Verona per sentirla condannare al risarcimento di tutti i Controparte_3
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro occorso il 13 agosto 2017
durante le operazioni di imbarco sulla nave Hellenic Spirit. Riferivano di aver acquistato dalla convenuta un biglietto di trasporto navale per un viaggio di andata e ritorno, compreso di trasporto passeggeri e di motociclo, dai porti di Ancona e Igoumenitsa (Grecia); che il giorno della partenza, si stava imbarcando a bordo della nave in sella alla Controparte_1
motocicletta come da indicazioni dell'equipaggio ma, conclusa la discesa dell'ultima rampa di accesso alla stiva, perdeva il controllo della moto e cadeva al suolo a causa di una chiazza composta da acqua e olio situata alla base della rampa di accesso all'area parcheggio;
che veniva quindi trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ancora ove veniva dimesso con diagnosi di trauma al piede sinistro con prognosi di sette giorni e necessità di terapie domiciliari e controlli ambulatoriali;
che il motociclo di proprietà della signora pure danneggiato CP_2
durante la caduta, veniva parcheggiato dal 14 agosto 2017 presso il garage della ditta ES
SE & C. di Ancona;
che nei mesi successivi il signor eseguiva molteplici visite CP_1
ortopediche in ragione delle persistenti difficoltà di deambulazione;
che nel corso delle visite veniva riscontrata la presenza di fratture inizialmente non rilevate e che in data 30 dicembre
2017 veniva riferito un “trauma da schiacciamento al piede destro con fratture del I, II
cuneiforme e IV metatarso, inizialmente misconosciute ed emerse solo ad una approfondita
indagine RMN eseguita alcune settimane dopo il fatto”. Tanto esposto in fatto, gli attori chiedevano che venisse condannata la convenuta al risarcimento dei danni che quantificavano complessivamente in € 11.473,81 per e di € 2.557,49 a favore di Controparte_1 CP_2
[...]
3 2. Con comparsa di risposta si costituiva la quale preliminarmente Parte_1
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'unica ed esclusiva proprietaria e armatrice della nave, ove era asseritamente occorso il sinistro, era società di Controparte_4
diritto greco, rivestendo la convenuta la posizione di agente generale per l'Italia con l'esclusivo compito di commercializzare i prodotti sicché l'unico soggetto che poteva essere Parte_1
qualificato come vettore responsabile dei danni asseritamente patiti era la Controparte_4
Contestava comunque nel merito le pretese attoree, sia in riferimento al nesso causale tra l'evento lesivo e i danni lamentati sia in relazione alla quantificazione degli stessi per come prospettata in atti.
3. Esaurita la fase istruttoria, solo documentale, con la sentenza n. 909/2021 pubblicata il 27
aprile 2021 il Tribunale di Verona accoglieva le domande attoree. Inquadrata la fattispecie in esame quale trasporto internazionale marittimo di persone e richiamata la disciplina applicabile
(in particolare, la Convenzione di Atene del 1974 come modificata dal protocollo di Londra del
2002 e recepita con regolamento CE n. 392/2009), accertava il Giudice la responsabilità di
[...]
sul rilievo che la società convenuta aveva assunto il ruolo di vettore contrattuale Parte_1
ai sensi della predetta Convenzione, per avere la stessa stipulato in nome proprio il contratto di trasporto con gli attori e rilevando sul punto: che il biglietto di viaggio contenente la conferma di prenotazione integrava un contratto di trasposto e conteneva tutti gli elementi necessari ed essenziali;
che detto contratto veniva concluso dagli attori e la società che Parte_1
alcun riferimento alla società era rinvenibile nel documento, sicché Controparte_4
quest'ultima doveva considerarsi estranea al rapporto contrattuale. Così rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta, appurava il Giudice che gli attori
4 avevano puntualmente allegato i fatti posti a fondamento della pretesa e l'inadempimento come richiesto dalla Convenzione e che quanto dedotto non era stato specificamente contestato da e quantificava i danni in: € 8.950,00 a favore di a titolo di danno Parte_1 Controparte_1
non patrimoniale biologico, di cui € 4.000,00 per danno biologico permanente ed € 4.950,00 per danno biologico temporaneo;
€ 500,00 a favore di ciascuno degli attori a titolo di danno non patrimoniale da mancato godimento della vacanza;
€ 2.030,21 a favore di Controparte_1
per danni materiali, oltre interessi legali dalla data di ciascun singolo esborso;
€ 2.557,49 a favore di intestataria del motoveicolo danneggiato, per danni materiali, oltre Controparte_2
interessi legali dalla data di ciascun singolo esborso. Condannava infine la convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello tempestivamente notificato in data 11 novembre 2021
[...]
impugnava la predetta sentenza, non notificata, sulla base dei seguenti motivi di Parte_1
appello.
4.1 Con il primo motivo censurava l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di legittimazione passiva. In primo luogo, ribadiva di rivestire il ruolo di agente generale per l'Italia della società essendo la propria attività limitata alla Controparte_4
commercializzazione dei prodotti e che il natante ove era occorso l'evento lesivo era Parte_1
in proprietà ed armamento della società ellenica. Affermava che il doc. 2 prodotto dagli attori in primo grado costituiva una mera conferma di prenotazione e non il titolo di viaggio, il quale sarebbe stato consegnato solo dopo il check-in. Ad ogni modo, adduceva che ai sensi dell'art. 1,
co. 1, lett. a), il vettore è “la persona dalla quale o per conto della quale è stato concluso un
5 contratto di trasporto”, sicché in ogni caso doveva concludersi che il contratto non era stato concluso dall'appellante in proprio, bensì per conto di In secondo luogo, Parte_1 CP_4
deduceva di essere impossibilitata a fornire la prova liberatoria, atteso che il proprio personale non aveva ingerenza nelle operazioni di imbarco/sbarco, né nell'esecuzione del rapporto. Infine,
evidenziava di non avere la possibilità, per le suesposte ragioni, di stipulare polizza assicurativa per i sinistri all'interno della nave, come invece richiesto dall'art. 4 bis della Convenzione.
4.2 Con il secondo motivo si doleva che il Giudice avesse ritenuto provata la negligenza e colpa del vettore sulla scorta delle fotografie allegate dagli attori e dell'assenza di contestazione dei fatti storici, deducendo sul punto l'impossibilità di contestare l'unico fatto a fondamento della pretesa avversaria (omessa pulizia dell'area ove si è verificato l'incidente), in quanto al personale non era autorizzato a salire a bordo della nave e rammentando che Parte_1
l'onere di contestazione non è prospettabile in relazione a fatti ignoti.
4.3 Con il terzo motivo censurava la pronuncia laddove era stata ritenuta dimostrata la natura e la quantificazione dei danni lamentati sulla base dell'omessa contestazione delle allegazioni attoree, affermando sul punto sia di aver riscontrato che il trauma di schiacciamento al piede lamentato dall'attore non era menzionato nel referto emesso dall'Ospedale di Ancona ma emergeva tre mesi dopo il sinistro, evidenziando inoltre la mancata produzione in atti delle lastre, sia di aver contestato il quantum richiesto.
5. Si costituivano in giudizio gli appellati e Controparte_1 CP_2
che instavano per la conferma della gravata sentenza, contestando integralmente
[...]
l'appello e riproponendo nel merito tutto quanto già dedotto in primo grado. Eccepivano inoltre l'acquiescenza dell'appellante sui capi di condanna relativi alla liquidazione del danno non
6 patrimoniale per la mancata realizzazione della vacanza programmata per € 500,00 ciascuno,
nonché dei danni patrimoniali, riconosciuti per € 2.031,21 per il signor e per € CP_1
2.557,49 per la signora CP_2
6. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 30 gennaio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Con provvedimento presidenziale del 27 aprile
2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per impedimento del Presidente del Collegio e fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 27 marzo 2024 il Collegio
rimetteva la causa sul ruolo, disponendo CTU medico legale alla luce delle contestazioni svolte da sul nesso causale tra evento dannoso e lesioni denunciate e sull'entità stessa delle Parte_1
lesioni. Espletata la CTU ed esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe all'esito dell'udienza cartolare del 16 dicembre
2024, con nuova assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, non avendovi le parti espressamente rinunciato.
Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
7. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
8. Tutti i motivi di appello sono infondati.
8.1 Quanto al primo motivo di gravame, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi informatori della materia e sia giunto condivisibilmente a individuare nell'odierna appellante il soggetto in nome del quale è stato stipulato il contratto di trasporto con
7 i signori e Va, infatti, rammentato anche in questa sede che l'art. 1, commi 1 CP_1 CP_2
e 2 della Convenzione di Atene del 1974 definisce il vettore quale “persona dalla quale o per
conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto che il
trasporto sia eseguito effettivamente da tale persona o da un vettore di fatto” e il contratto di trasporto quale “contratto concluso da un vettore o per conto di un vettore per il trasporto via
mare di un passeggero o, a seconda dei casi, di un passeggero e dei suoi bagagli”. Pertanto, alla luce del testo della Convenzione, ai fini del riconoscimento della qualifica di vettore in capo ad e dell'imputazione di responsabilità contrattuale che ne deriva assume Parte_1
preminente rilievo la disamina della conferma d'ordine prodotta quale documento 2 dagli appellati, la cui natura di contratto definitivo di trasporto è stata dalla società appellante contestata. Ebbene, osserva il Collegio che il predetto documento costituisce a tutti gli effetti il contratto di trasporto e che detto contratto è stato concluso direttamente dall'appellante
[...]
, avendo questi speso il proprio nome e così assumendo la qualifica di vettore Parte_1
contrattuale rilevante ai sensi della normativa succitata, posto che è la stessa Convenzione a richiedere, ai fini dell'individuazione del soggetto negozialmente responsabile, che la stipula si verifichi in nome oppure per conto del vettore contrattuale, non essendo quindi necessaria la concomitanza di tali condizioni (vedasi l'art. 1, comma 1, sopra riportato). A tale conclusione si giunge grazie a una diretta lettura del contratto, che da un lato presenta tutti i requisiti di forma e di completezza di contenuto richiesti per la sua validità, riportando tutti gli elementi negoziali essenziali (nonché le condizioni di vendita) ai fini del perfezionamento dell'accordo, dall'altro non menziona in nessun punto la (e neppure viene fatto cenno alcuno al fatto Controparte_4
che l'appellante rivestisse il ruolo di agente generale per conto di terzi), con la conseguenza che
8 l'omonima società greca deve ritenersi, come già statuito in prime cure, soggetto del tutto estraneo al rapporto negoziale in esame che, per l'effetto, deve ritenersi intercorso solamente tra le odierne parti in causa. Giova a questo punto precisare che la tesi di , secondo Pt_1 Parte_1
cui il biglietto vero e proprio sarebbe stato consegnato dalla società ellenica solo una volta effettuato il check-in, non solo non trova alcun riscontro documentale ma risulta invero smentito dalle clausole riportate nella stessa conferma d'ordine (doc. 2), laddove viene indicato che il
“TITOLO DI VIAGGIO: non è trasferibile […]. Deve essere conservato per l'intera durata del
viaggio ed esibito ad ogni richiesta del personale della società […]. SMARRIMENTO DEL
BIGLIETTO: in caso di smarrimento del biglietto, il passeggero, al check-in, è tenuto a mostrare
il proprio documento di identità al fine di permettere alla Compagnia di verificarne la veridicità
e la corrispondenza con i dati della prenotazione. La Compagnia provvederà alla ristampa del
biglietto smarrito […]”. Dal tenore delle citate condizioni è evidente come tale documento costituisse il biglietto vero e proprio (tanto che, va ulteriormente evidenziato, in caso di smarrimento lo stesso doveva essere ristampato al momento del check-in), quindi l'unico titolo di viaggio validamente emesso per il trasporto. Orbene, sostiene l'appellante che vettore era da considerarsi l'omonima società di diritto ellenico, essendo questa la proprietaria nonché
armatrice della nave, nonché il soggetto materialmente responsabile del trasporto e tenuto a dotarsi di copertura assicurativa (ex art. 4 bis convenzione di Atene). Tuttavia, è la stessa
Convenzione a contemplare l'ipotesi in cui il trasporto sia concretamente eseguito da un soggetto diverso, senza che perciò solo venga meno la responsabilità del vettore contrattuale, sicché la circostanza per cui nel caso in esame fosse il vettore di fatto, ossia “la persona Controparte_4
diversa dal vettore, sia essa il proprietario, il noleggiatore o l'armatore della nave, che esegue
9 effettivamente la totalità o parte del trasporto” (art. 1, comma 1, lettera b, Convenzione) non contrasta affatto, come pretenderebbe l'appellante, con un'imputazione della responsabilità a carico di quest'ultimo per atti e omissioni compiuti dal vettore di fatto e dai suoi sottoposti ed incaricati nell'esercizio delle loro funzioni, e ciò in base all'art. 4, comma 2, della Convenzione
(essendo comunque configurabile un'ipotesi di responsabilità solidale e impregiudicato il diritto di regresso nei confronti del vettore di fatto per atti e/o omissioni a lui imputabili).
8.2 Quanto al secondo motivo di gravame, va constatato che gli odierni appellati hanno assolto all'onere, su di essi incombente in base all'art. 3, comma 2, della Convenzione (“Il
vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un
passeggero per cause diverse da un incidente marittimo se l'evento dannoso è imputabile a sua
colpa o negligenza. L'onere di provare la colpa o la negligenza spetta a chi promuove l'azione
risarcitoria.”), di provare gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ossia la colpa e negligenza del vettore nella causazione dell'evento lesivo, come testimoniato dalle foto che attestano la presenza di una macchia d'olio sul pavimento del garage della nave (allegato n. 3 appellati), nonché il nesso di causalità tra il fatto e i danni riportati. Sotto il primo profilo, va precisato che la deduzione dell'appellante,
secondo cui questi era impossibilitato a contestare il verificarsi del sinistro in quanto all'interno della nave era presente solo il personale del vettore di fatto (ancorché la stessa ha dato atto che nel porto era presente un proprio sottoufficiale, il c.d. sottobordo) non supera il rilievo per cui in qualità di vettore e di soggetto contrattualmente responsabile, avrebbe potuto e Parte_1
dovuto attivarsi interfacciandosi con il personale del vettore di fatto per appurare le dinamiche dell'infortunio. Invero, è la stessa appellante ad aver ammesso che un proprio dipendente era
10 stato messo al corrente del sinistro occorso, tanto che con la seconda memoria istruttoria depositata in primo grado questa chiedeva di verificare che “6) in occasione del sinistro
accaduto al sig. il dipendente – c.d. “sottobordo” - sig. CP_1 Parte_1 Per_1
appresa la necessità di chiamare il mezzo di soccorso, ha provveduto alla chiamata
[...]
dell'autoambulanza; 7) nell'occasione in sig. ha assistito il sig. e la sig.ra Per_1 CP_1
reperendo un albergo per quest'ultima e fornendo la prima assistenza”. Sotto il profilo CP_2
relativo al nesso di causalità tra il fatto e il danno biologico riportato, profilo specificamente contestato dall'appellante, fermo il rilievo per cui la sussistenza di un rapporto eziologico è
ricavabile dal complessivo compendio probatorio, fotografico, documentale e assertivo in atti, si osserva che si è acquisita, in via di integrazione istruttoria nel presente grado di giudizio con la
CTU disposta - alla cui esaustiva e condivisibile disamina si rimanda – definitiva conferma della sussistenza del nesso causale tra la caduta e le lesioni occorse, avendo il consulente concluso che
“Il sig. nel sinistro riportato il 13 agosto 2017 riportava un “trauma Controparte_1
contusivo del piede dx con edema da impatto II e III cuneiforme, scafoide e base del IV
metatarso con frattura ingranata complicatosi da sindrome algodistrofica post-traumatica.”. Il
nesso di causalità materiale tra queste lesioni ed il sinistro deve essere ritenuto provato essendo
le lesioni compatibili con la dinamica riferita essendo altresì intervenuto l'accertamento di
recentezza delle medesime da parte dei Sanitari dell'Ospedale di Ancona prima e poi dai
Sanitari dell'Ospedale Civile Maggiore di Verona. Non vi sono preesistenti stati morbosi
causalmente o concausalmente significativi”. Alla luce delle suesposte ragioni, deve confermarsi la sentenza in punto di accertamento dei presupposti per il risarcimento dei danni richiesto dagli attori in primo grado.
11 8.3 Infine, in relazione alla quantificazione dei danni come operata dal Giudice di prime cure,
va anzitutto rilevato che l'appellante non ha specificamente impugnato la motivazione della sentenza di primo grado in punto di liquidazione di danno materiale e danno non materiale da vacanza rovinata, ne alcunché ha dedotto in argomento, essendo agevole osservare come l'esposizione del terzo motivo di gravame si sia tradotta in una critica volta principalmente a evidenziare l'assenza dei presupposti per il risarcimento del danno biologico (in particolare rimarcando l'assenza di prova in ordina al nesso causale) e a denunciare solo in termini generici l'eccessività della complessiva liquidazione, senza tuttavia contestare specificamente i criteri utilizzati dal Giudice di prime cure nella quantificazione dei ridetti pregiudizi. Pertanto, va senz'altra confermata la liquidazione dei danni materiali e del danno non materiale da vacanza rovinata come individuata nella gravata sentenza. Sotto il profilo della quantificazione del danno biologico, fermo il rilievo già esposto per cui l'assunto censorio si è sostanzialmente risolto in una reiterazione delle deduzioni già svolte in punto di assenza di prova circa l'an della pretesa,
ancorché con la comparsa conclusionale sia stata richiesta una riduzione della somma liquidata in ragione del concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 cc per essere a questi imputabile l'aggravamento della patologia determinata dall'insorgenza di una complicanza algo-distrofica,
va osservato che la CTU non solo ha indicato una liquidazione del danno biologico in linea
(invero, superiore) rispetto a quanto statuito dal primo Giudice, ma ha ben sintetizzato l'intero percorso clinico del da cui emerge che lo stesso si è prontamente attivato (già dal 17 CP_1
agosto 2017) per effettuare le visite mediche necessarie per trovare una terapia adeguata a trattare l'infortunio, sicché in definitiva alcuna colpa è ascrivibile all'odierno appellato, non essendo il peggioramento della patologia dovuto ad una complicanza (complicanza che,
12 comunque, il CTU ha ritenuto prevedibile ma non evitabile con diverso trattamento, cfr. p. 10)
causalmente determinata da un suo comportamento. Ciò posto, deve confermarsi integralmente anche la liquidazione del danno biologico come effettuato in prime cure.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
10. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del disputatum.
11. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della parte appellante soccombente, con condanna di alla rifusione di quanto Parte_1
versato a tale titolo da e Controparte_1 Controparte_2
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore delle Parte_1
parti appellate elle spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
13 presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di con condanna Parte_1
della stessa alla rifusione di quanto versato a tale titolo da e Controparte_1 CP_2
al consulente tecnico, come liquidato in separato decreto.
[...]
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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