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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa CA SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1302 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Avezzano alla Via B. Cassinelli 2/a preso lo studio dell'Avv. Cristian
Nicoli (C.F ) che lo rappresenta e difende come da procura in C.F._2
atti.
Attore
E
( con sede in Roma Via del Pescaccio 96/98 R.E.A. CP_1 P.IVA_1
iscrizione al reg. delle Imprese di Roma n. , in persona del suo P.IVA_2 P.IVA_1
Amministratore unico e legale rappresentante Ing. Controparte_2
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Carnevali C.F._3
( con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n. 19, elettivamente C.F._4
domiciliato in Rieti Viale Matteucci n. 3 presso lo studio dell'Avv. Andrea Vella come da procura in atti.
Convenuta
E
( "), con sede in Via Castelli n. 5, Faenza (RA), C.F. - Controparte_3 CP_3
P.I. , in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dott. P.IVA_3
in qualità di società capogruppo e mandataria con rappresentanza Controparte_4
1 dell costituita unitamente alla società rappresentata e difesa, CP_5 Controparte_6
anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Matteo Cerretti del Foro di Milano (C.F.
) e Michele Clemente del Foro di Roma (C.F C.F._5
), giusta procura speciale alle liti, elettivamente domiciliata in C.F._6
Milano, Via dei Bossi 6 presso lo Studio dell'Avv. Matteo Cerretti come da procura in atti.
Terza chiamata
FATTO E DIRITTO
Con atto del 5.12.2019, l'attore conveniva in giudizio la al fine di sentire CP_1 accertare e dichiarare la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti per la somma di Euro 25.597,88.
Deduceva l'attore che, in data 27.02.2018, alle ore 13:15 circa, si trovava alla guida dell'autovettura tg. DJ 116 FG modello FIAT Panda, di proprietà del Sig. Persona_1
sulla SR 578 con direzione di marcia Rieti – Casello Autostradale Valle del
[...]
Salto, quando, giunto al KM 40 + 500, nell'affrontare una curva a destra, a causa di un lastra di ghiaccio presente sul manto stradale, non visibile perché trattasi di tratto di strada curvilineo, perdeva il controllo del veicolo e finiva la corsa fuori dalla sede stradale;
che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di
Borgorose i quali redigevano apposito verbale nel quale confermavano la presenza di ghiaccio sul manto stradale;
che riportava gravi lesioni personali e il giorno successivo veniva ricoverato presso la ASL di Rieti per essere sottoposto a intervento chirurgico.
Si costituiva in giudizio la contestando e impugnando sia in fatto che in CP_1 diritto l'assunto di parte attrice eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e la totale assenza di responsabilità nella causazione del sinistro in quanto il servizio di sgombero neve e spargimento sale sulle strade era stato dato in appalto alla società che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in Controparte_3
causa; nel merito contestava sia il fatto storico e sia la dinamica.
Si costituiva in giudizio la contestando l'an ed il quantum della pretesa Controparte_3
attorea sia sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'effettivo accadimento dell'incidente, la relativa dinamica e il nesso di causalità con i
2 lamentati danni, sia sotto il profilo della determinazione dei danni stessi in conseguenza di una condotta improntata all'imprudenza e all'imperizia.
La causa, veniva istruita con la documentazione in atti, con le prove testimoniali richieste dall'attore e con la CTU medico legale.
La domanda è fondata nei limiti di seguito specificati.
L'attore basa la propria domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. sul presupposto dell'asserito negligente comportamento della nella manutenzione della CP_1
strada.
L'art. 2051 c.c. dispone che: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito".
Per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario, la giurisprudenza più recente della Suprema
Corte, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, ha affermato alcuni importanti principi.
In particolare, sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo e, pertanto, per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
Più precisamente, viene affermato che la presunzione di responsabilità dell'ente proprietario, viene superata quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode
(così Cass. del 29/07/2016, n. 15761).
Venendo alla fattispecie in esame, la , proprietaria della strada teatro CP_7 dell'evento, con Legge regionale 20 maggio 2002, n. 12, ha costituito la società società in house, per la gestione in concessione della intera rete viaria CP_1
regionale e, con Contratto di servizio del 18 luglio 2016, modificato nel 2019, ha
3 conferito alla suddetta società l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie strade e l'attività relativa alla sicurezza della circolazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del codice della Strada.
L'articolo in commento prevede che: “1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.”
Dalla documentazione versata in atti risulta che, per le attività previste alla lettera a) dell'art. 14 citato, la ha stipulato un contratto di appalto con una CP_1
Associazione Temporanea di Imprese la cui società capogruppo è la alla Controparte_3
quale ha affidato il “servizio di sorveglianza stradale, la reperibilità h 24, il pronto intervento h 24, sgombero neve e spargimento sale sul tratto di strada dove si è verificato il sinistro per cui è giudizio.
In particolare, nel contratto di appalto, all'art. 2 è specificato proprio il servizio di
“sgombero neve e spargimento sale”.
Occorre allora stabilire quale sia il soggetto obbligato alla custodia e responsabile dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. nel caso di appalto per la manutenzione di strade pubbliche.
In due inequivocabili pronunce, la Suprema Corte ha chiarito che "il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale, costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell' art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. CP_8
2051 c.c." (Cass. n. 1691/2009; conformi Cass. n. 11511/2009 e Cass. n. 7763/2007) e che "con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove
4 potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente" (Cass. n. 4591/2008).
Nella fattispecie in esame, pertanto, la quale concessionaria per la CP_1 CP_7
Co
del servizio di manutenzione della rete viaria e la quale società
[...] CP_3
appaltatrice del servizio, per andare esenti da responsabilità dovrebbero dimostrare che il sinistro si è verificato a causa di un comportamento dell'utente della strada e non per effetto della pericolosità della cosa oggetto di custodia.
Come rilevato dalla Suprema Corte in numerose pronunce, con specifico riguardo alle strade aperte al pubblico transito, il caso fortuito può essere invocato allorché la situazione di pericolo sia provocata dagli stessi utenti, ovvero da una improvvisa e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa (Cass., 25 luglio 2008, n.
20427).
Occorre, allora, valutare se è stata provata in giudizio una condotta di guida dell'attore che possa aver in qualche modo contribuito alla verificazione dell'evento dannoso e/o se la strada teatro del sinistro fosse in uno stato improvvisamente “alterato” rispetto alla condizione di normalità.
Dalle fotografie prodotte in atti e dal rapporto della autorità intervenuta sul luogo del sinistro, risulta che nella circostanza il tempo era nuvoloso e che in quel tratto di strada vi è una curva senza visuale libera con fondo stradale ghiacciato e senza anomalie.
Dimostrata inequivocabilmente la presenza del ghiaccio sulla strada, occorre valutare la condotta di guida tenuta dall'attore nella circostanza di tempo e luogo in cui si è verificato il sinistro.
Richiamando la regola di prudenza di cui all'art. 141 del codice della strada D.Lgs.
285/1992 a mente del quale bisogna: “…regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” e, al comma 2, prosegue stabilendo che il conducente: “ … deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza.”
Oltre a valutare il comportamento di guida dell'attore, occorre esaminare anche le condizioni di manutenzione della strada che, proprio perché nella stagione invernale,
5 doveva essere attentamente monitorata attraverso continui sopralluoghi da parte della
[...]
. CP_3
Sul punto va ricordato che, “tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a. se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Richiamando il principio di auto responsabilità affermato dalla Corte Costituzionale in materia di insidie stradali e applicabile, in quanto principio generale, anche alle fattispecie relative alla responsabilità per custodia, gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Cfr. Corte Costituzionale n.
156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Tuttavia, nel caso in esame, non è ravvisabile una condotta colposa dell'attore per non aver prestato la dovuta attenzione e prudenza nella conduzione del proprio autoveicolo in quanto, dalla istruttoria è emerso con certezza sia che la strada non era stata adeguatamente trattata con i prodotti utili allo scioglimento della neve e/o del ghiaccio, sia che l'autovettura dell'attore era dotata di pneumatici invernali.
Di contro, la e la non hanno dimostrato lo stato di non pericolosità CP_1 CP_3
della strada nelle circostanze di tempo e luogo del sinistro.
Il contratto di appalto stipulato dalla con la prevedeva l'obbligo, in CP_3 CP_1
capo alla società appaltatrice, di provvedere alla sorveglianza stradale, alla reperibilità, al pronto intervento h 24, allo sgombero neve e spargimento sale oltre ad altri servizi relativi alla manutenzione delle strade.
6 Non risultano documentati passaggi effettuati dalla società appaltatrice precedenti l'orario del sinistro che, diversamente, avrebbero evitato la formazione del ghiaccio e il conseguente stato di pericolosità della strada per gli utenti.
Eppure la società appaltatrice stessa dichiara e documenta che quel giorno la temperatura non era salita sopra lo zero.
Una tale condizione avrebbe richiesto una ricognizione delle condizioni della strada e la necessità di spargere sale chimico soprattutto in considerazione della curva priva di visibilità che non consente di prevenire ed evitare lo sbandamento.
Quanto alla responsabilità dell'evento, si osserva come la disciplina del contratto di appalto, pubblico e privato, preveda l'appaltatore quale unico responsabile dei danni derivati a terzi dalla esecuzione delle opere appaltate.
Egli, infatti, opera in totale autonomia, con propria organizzazione, apprestando i mezzi necessari, obbligandosi verso il committente a fornirgli il risultato della sua opera con conseguente spostamento del rischio, inerente alla cosa oggetto delle opere appaltate, dal committente all'appaltatore.
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento del potere di fatto sulla res e tale potere risulti quindi solo in parte trasferito a terzi, il dovere di custodia e la correlata responsabilità non vengono meno per la P.A. laddove il bene demaniale sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi, atteso che in tale caso l'ente proprietario deve sull'opera continuare ad esercitare la opportuna vigilanza e i necessari controlli (cfr. Cass. n. 20825/2006, Cass. N. 15383/2006).
Nel caso di specie, essendo la strada regionale adibita alla circolazione senza alcuna limitazione, trattandosi del servizio di manutenzione invernale di rimozione neve e spargimento sale, l'ente titolare ha conservato il suo potere di custodia sulla cosa, sia pure insieme all'appaltatore e, di conseguenza, dei danni subiti dall'utente della strada risponderanno entrambi i soggetti a titolo di responsabilità solidale, salvo poi l'eventuale azione di regresso dell'ente proprietario/concessionario nei confronti dell'appaltatore.
Per quanto sopra detto, non essendo stato provato un concorso di colpa dell'attore, si può affermare che la responsabilità per i danni derivati dal sinistro deve essere attribuita alla e alla in solido tra loro. CP_1 Controparte_3
7 Passando alla valutazione e quantificazione delle lesioni subite dall'attore, l'ausiliario incaricato, Dott. è pervenuto a conclusioni che possono essere Persona_2
integralmente condivise da questo Giudice in quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.
L'ausiliario ha sostenuto che l'attore in seguito all'evento traumatico del 27.02.2018 ha riportato “Trauma della spalla dx con frattura ingranata della testa omerale dx. Trauma cranio-facciale con flc arcata sopracciliare dx “; che alla data della visita residuavano postumi invalidanti caratterizzati dagli esiti della frattura omerale osteosintetizzata, con lieve limitazione articolare della spalla dx, arto dominante, e persistenza dei mezzi di sintesi in sede oltre un modesto danno estetico cicatriziale del volto. Il Dott. ha Per_2
poi concluso la sua relazione riconoscendo all'attore un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a giorni 20 (venti), una inabilità temporanea al 75% pari a giorni 30
(trenta), una inabilità temporanea al 50% pari a giorni 20 (venti) e una invalidità permanente parziale nella misura del 8% da riferirsi a danno biologico.
I postumi invalidanti descritti non incidono sulla capacità lavorativa del periziato e sono state riconosciute congrue le spese mediche documentate in atti per la somma di Euro
1.601,00.
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 Cod. Ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.
Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”.
La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale
8 e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate.
Nella fattispecie oggetto del giudizio, il danno alla persona subito dall'attore ammonta a
Euro 23.396,50 di cui Euro 15.758,00 per il danno da invalidità permanente, Euro
6.037,00 per il danno da invalidità temporanea ed Euro 1.601,00 a titolo di danno patrimoniale per le cure mediche.
Deve essere, pertanto, disposta la condanna della e della CP_1 CP_9 in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di
[...]
Euro 23.396.50
Su tale somma, devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata.
Da oggi e fino all'effettivo saldo vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata nella misura già liquidata dal Giudice con ordinanza del 22.09.2023 all'udienza di giuramento del consulente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la in persona del CP_1
legale rappresentante, e la in persona del legale rappresentante, Controparte_3
in solido tra loro al pagamento della somma di Euro 23.396,50 in favore dell'attore oltre interessi;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante, e la CP_1 CP_3
in persona del legale rappresentante, in solido alla refusione delle spese di
[...]
9 lite in favore dell'attore per l'importo di Euro 5.077,00 per compensi professionali oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15%.
Rieti, 16 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa CA SI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa CA SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1302 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Avezzano alla Via B. Cassinelli 2/a preso lo studio dell'Avv. Cristian
Nicoli (C.F ) che lo rappresenta e difende come da procura in C.F._2
atti.
Attore
E
( con sede in Roma Via del Pescaccio 96/98 R.E.A. CP_1 P.IVA_1
iscrizione al reg. delle Imprese di Roma n. , in persona del suo P.IVA_2 P.IVA_1
Amministratore unico e legale rappresentante Ing. Controparte_2
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Carnevali C.F._3
( con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n. 19, elettivamente C.F._4
domiciliato in Rieti Viale Matteucci n. 3 presso lo studio dell'Avv. Andrea Vella come da procura in atti.
Convenuta
E
( "), con sede in Via Castelli n. 5, Faenza (RA), C.F. - Controparte_3 CP_3
P.I. , in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dott. P.IVA_3
in qualità di società capogruppo e mandataria con rappresentanza Controparte_4
1 dell costituita unitamente alla società rappresentata e difesa, CP_5 Controparte_6
anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Matteo Cerretti del Foro di Milano (C.F.
) e Michele Clemente del Foro di Roma (C.F C.F._5
), giusta procura speciale alle liti, elettivamente domiciliata in C.F._6
Milano, Via dei Bossi 6 presso lo Studio dell'Avv. Matteo Cerretti come da procura in atti.
Terza chiamata
FATTO E DIRITTO
Con atto del 5.12.2019, l'attore conveniva in giudizio la al fine di sentire CP_1 accertare e dichiarare la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti per la somma di Euro 25.597,88.
Deduceva l'attore che, in data 27.02.2018, alle ore 13:15 circa, si trovava alla guida dell'autovettura tg. DJ 116 FG modello FIAT Panda, di proprietà del Sig. Persona_1
sulla SR 578 con direzione di marcia Rieti – Casello Autostradale Valle del
[...]
Salto, quando, giunto al KM 40 + 500, nell'affrontare una curva a destra, a causa di un lastra di ghiaccio presente sul manto stradale, non visibile perché trattasi di tratto di strada curvilineo, perdeva il controllo del veicolo e finiva la corsa fuori dalla sede stradale;
che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di
Borgorose i quali redigevano apposito verbale nel quale confermavano la presenza di ghiaccio sul manto stradale;
che riportava gravi lesioni personali e il giorno successivo veniva ricoverato presso la ASL di Rieti per essere sottoposto a intervento chirurgico.
Si costituiva in giudizio la contestando e impugnando sia in fatto che in CP_1 diritto l'assunto di parte attrice eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e la totale assenza di responsabilità nella causazione del sinistro in quanto il servizio di sgombero neve e spargimento sale sulle strade era stato dato in appalto alla società che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in Controparte_3
causa; nel merito contestava sia il fatto storico e sia la dinamica.
Si costituiva in giudizio la contestando l'an ed il quantum della pretesa Controparte_3
attorea sia sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'effettivo accadimento dell'incidente, la relativa dinamica e il nesso di causalità con i
2 lamentati danni, sia sotto il profilo della determinazione dei danni stessi in conseguenza di una condotta improntata all'imprudenza e all'imperizia.
La causa, veniva istruita con la documentazione in atti, con le prove testimoniali richieste dall'attore e con la CTU medico legale.
La domanda è fondata nei limiti di seguito specificati.
L'attore basa la propria domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. sul presupposto dell'asserito negligente comportamento della nella manutenzione della CP_1
strada.
L'art. 2051 c.c. dispone che: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito".
Per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario, la giurisprudenza più recente della Suprema
Corte, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, ha affermato alcuni importanti principi.
In particolare, sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo e, pertanto, per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
Più precisamente, viene affermato che la presunzione di responsabilità dell'ente proprietario, viene superata quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode
(così Cass. del 29/07/2016, n. 15761).
Venendo alla fattispecie in esame, la , proprietaria della strada teatro CP_7 dell'evento, con Legge regionale 20 maggio 2002, n. 12, ha costituito la società società in house, per la gestione in concessione della intera rete viaria CP_1
regionale e, con Contratto di servizio del 18 luglio 2016, modificato nel 2019, ha
3 conferito alla suddetta società l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie strade e l'attività relativa alla sicurezza della circolazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del codice della Strada.
L'articolo in commento prevede che: “1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.”
Dalla documentazione versata in atti risulta che, per le attività previste alla lettera a) dell'art. 14 citato, la ha stipulato un contratto di appalto con una CP_1
Associazione Temporanea di Imprese la cui società capogruppo è la alla Controparte_3
quale ha affidato il “servizio di sorveglianza stradale, la reperibilità h 24, il pronto intervento h 24, sgombero neve e spargimento sale sul tratto di strada dove si è verificato il sinistro per cui è giudizio.
In particolare, nel contratto di appalto, all'art. 2 è specificato proprio il servizio di
“sgombero neve e spargimento sale”.
Occorre allora stabilire quale sia il soggetto obbligato alla custodia e responsabile dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. nel caso di appalto per la manutenzione di strade pubbliche.
In due inequivocabili pronunce, la Suprema Corte ha chiarito che "il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale, costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell' art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. CP_8
2051 c.c." (Cass. n. 1691/2009; conformi Cass. n. 11511/2009 e Cass. n. 7763/2007) e che "con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove
4 potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente" (Cass. n. 4591/2008).
Nella fattispecie in esame, pertanto, la quale concessionaria per la CP_1 CP_7
Co
del servizio di manutenzione della rete viaria e la quale società
[...] CP_3
appaltatrice del servizio, per andare esenti da responsabilità dovrebbero dimostrare che il sinistro si è verificato a causa di un comportamento dell'utente della strada e non per effetto della pericolosità della cosa oggetto di custodia.
Come rilevato dalla Suprema Corte in numerose pronunce, con specifico riguardo alle strade aperte al pubblico transito, il caso fortuito può essere invocato allorché la situazione di pericolo sia provocata dagli stessi utenti, ovvero da una improvvisa e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa (Cass., 25 luglio 2008, n.
20427).
Occorre, allora, valutare se è stata provata in giudizio una condotta di guida dell'attore che possa aver in qualche modo contribuito alla verificazione dell'evento dannoso e/o se la strada teatro del sinistro fosse in uno stato improvvisamente “alterato” rispetto alla condizione di normalità.
Dalle fotografie prodotte in atti e dal rapporto della autorità intervenuta sul luogo del sinistro, risulta che nella circostanza il tempo era nuvoloso e che in quel tratto di strada vi è una curva senza visuale libera con fondo stradale ghiacciato e senza anomalie.
Dimostrata inequivocabilmente la presenza del ghiaccio sulla strada, occorre valutare la condotta di guida tenuta dall'attore nella circostanza di tempo e luogo in cui si è verificato il sinistro.
Richiamando la regola di prudenza di cui all'art. 141 del codice della strada D.Lgs.
285/1992 a mente del quale bisogna: “…regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” e, al comma 2, prosegue stabilendo che il conducente: “ … deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza.”
Oltre a valutare il comportamento di guida dell'attore, occorre esaminare anche le condizioni di manutenzione della strada che, proprio perché nella stagione invernale,
5 doveva essere attentamente monitorata attraverso continui sopralluoghi da parte della
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Sul punto va ricordato che, “tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a. se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Richiamando il principio di auto responsabilità affermato dalla Corte Costituzionale in materia di insidie stradali e applicabile, in quanto principio generale, anche alle fattispecie relative alla responsabilità per custodia, gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Cfr. Corte Costituzionale n.
156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Tuttavia, nel caso in esame, non è ravvisabile una condotta colposa dell'attore per non aver prestato la dovuta attenzione e prudenza nella conduzione del proprio autoveicolo in quanto, dalla istruttoria è emerso con certezza sia che la strada non era stata adeguatamente trattata con i prodotti utili allo scioglimento della neve e/o del ghiaccio, sia che l'autovettura dell'attore era dotata di pneumatici invernali.
Di contro, la e la non hanno dimostrato lo stato di non pericolosità CP_1 CP_3
della strada nelle circostanze di tempo e luogo del sinistro.
Il contratto di appalto stipulato dalla con la prevedeva l'obbligo, in CP_3 CP_1
capo alla società appaltatrice, di provvedere alla sorveglianza stradale, alla reperibilità, al pronto intervento h 24, allo sgombero neve e spargimento sale oltre ad altri servizi relativi alla manutenzione delle strade.
6 Non risultano documentati passaggi effettuati dalla società appaltatrice precedenti l'orario del sinistro che, diversamente, avrebbero evitato la formazione del ghiaccio e il conseguente stato di pericolosità della strada per gli utenti.
Eppure la società appaltatrice stessa dichiara e documenta che quel giorno la temperatura non era salita sopra lo zero.
Una tale condizione avrebbe richiesto una ricognizione delle condizioni della strada e la necessità di spargere sale chimico soprattutto in considerazione della curva priva di visibilità che non consente di prevenire ed evitare lo sbandamento.
Quanto alla responsabilità dell'evento, si osserva come la disciplina del contratto di appalto, pubblico e privato, preveda l'appaltatore quale unico responsabile dei danni derivati a terzi dalla esecuzione delle opere appaltate.
Egli, infatti, opera in totale autonomia, con propria organizzazione, apprestando i mezzi necessari, obbligandosi verso il committente a fornirgli il risultato della sua opera con conseguente spostamento del rischio, inerente alla cosa oggetto delle opere appaltate, dal committente all'appaltatore.
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento del potere di fatto sulla res e tale potere risulti quindi solo in parte trasferito a terzi, il dovere di custodia e la correlata responsabilità non vengono meno per la P.A. laddove il bene demaniale sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi, atteso che in tale caso l'ente proprietario deve sull'opera continuare ad esercitare la opportuna vigilanza e i necessari controlli (cfr. Cass. n. 20825/2006, Cass. N. 15383/2006).
Nel caso di specie, essendo la strada regionale adibita alla circolazione senza alcuna limitazione, trattandosi del servizio di manutenzione invernale di rimozione neve e spargimento sale, l'ente titolare ha conservato il suo potere di custodia sulla cosa, sia pure insieme all'appaltatore e, di conseguenza, dei danni subiti dall'utente della strada risponderanno entrambi i soggetti a titolo di responsabilità solidale, salvo poi l'eventuale azione di regresso dell'ente proprietario/concessionario nei confronti dell'appaltatore.
Per quanto sopra detto, non essendo stato provato un concorso di colpa dell'attore, si può affermare che la responsabilità per i danni derivati dal sinistro deve essere attribuita alla e alla in solido tra loro. CP_1 Controparte_3
7 Passando alla valutazione e quantificazione delle lesioni subite dall'attore, l'ausiliario incaricato, Dott. è pervenuto a conclusioni che possono essere Persona_2
integralmente condivise da questo Giudice in quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.
L'ausiliario ha sostenuto che l'attore in seguito all'evento traumatico del 27.02.2018 ha riportato “Trauma della spalla dx con frattura ingranata della testa omerale dx. Trauma cranio-facciale con flc arcata sopracciliare dx “; che alla data della visita residuavano postumi invalidanti caratterizzati dagli esiti della frattura omerale osteosintetizzata, con lieve limitazione articolare della spalla dx, arto dominante, e persistenza dei mezzi di sintesi in sede oltre un modesto danno estetico cicatriziale del volto. Il Dott. ha Per_2
poi concluso la sua relazione riconoscendo all'attore un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a giorni 20 (venti), una inabilità temporanea al 75% pari a giorni 30
(trenta), una inabilità temporanea al 50% pari a giorni 20 (venti) e una invalidità permanente parziale nella misura del 8% da riferirsi a danno biologico.
I postumi invalidanti descritti non incidono sulla capacità lavorativa del periziato e sono state riconosciute congrue le spese mediche documentate in atti per la somma di Euro
1.601,00.
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 Cod. Ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.
Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”.
La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale
8 e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate.
Nella fattispecie oggetto del giudizio, il danno alla persona subito dall'attore ammonta a
Euro 23.396,50 di cui Euro 15.758,00 per il danno da invalidità permanente, Euro
6.037,00 per il danno da invalidità temporanea ed Euro 1.601,00 a titolo di danno patrimoniale per le cure mediche.
Deve essere, pertanto, disposta la condanna della e della CP_1 CP_9 in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di
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Euro 23.396.50
Su tale somma, devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata.
Da oggi e fino all'effettivo saldo vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata nella misura già liquidata dal Giudice con ordinanza del 22.09.2023 all'udienza di giuramento del consulente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la in persona del CP_1
legale rappresentante, e la in persona del legale rappresentante, Controparte_3
in solido tra loro al pagamento della somma di Euro 23.396,50 in favore dell'attore oltre interessi;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante, e la CP_1 CP_3
in persona del legale rappresentante, in solido alla refusione delle spese di
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9 lite in favore dell'attore per l'importo di Euro 5.077,00 per compensi professionali oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15%.
Rieti, 16 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa CA SI
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