Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 5189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5189 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05189/2025REG.PROV.COLL.
N. 08732/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8732 del 2023, proposto da:
IU PI e IA VI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanna Passiatore e Patrizia PI, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 6241 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025, l’avvocato Giovanna Passiatore;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 6241 in data 11 aprile 2023, con cui il Tar Lazio, sezione seconda, ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 675 del 29 febbraio 2016 recante l’ordine di demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Roma, Via Roberto Lepetit n. 110, int. 10, sul lastrico solare avente destinazione d’uso non residenziale, consistenti nella demolizione di due manufatti in legno e nella ricostruzione degli stessi in muratura, formando una nuova unità immobiliare composta da due vani e un vano wc.
Roma capitale si è costituita depositando memoria con cui ha chiesto la reiezione dell’appello e, con atto successivo, ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Devono essere ripercorse con chiarezza le vicende che hanno interessato l’immobile per cui è causa.
Gli appellanti hanno realizzato sul lastrico solare della loro abitazione, in Roma Via Roberto Lepetit n. 110, int. 10, un immobile formato da due manufatti in legno e altro vano in muratura, colpito da ordine di demolizione annullato con sentenza del Tar Lazio n. 160 del 2009 in quanto adottato in pendenza del termine per richiedere il condono; condono per il quale effettivamente gli appellanti hanno presentato domanda nel 2003, con atto prot. n. 160437/2003.
Successivamente hanno eseguito modifiche e ampliamenti, in particolare hanno demolito i due manufatti in legno e hanno ricostruito gli stessi in muratura, formando una nuova unità immobiliare composta da due vani e un vano wc; essi sostengono di aver poi eliminato tali modifiche riportando l’immobile allo “stato di fatto originario” del momento della richiesta di sanatoria, “con la forma, le dimensioni ed i materiali uguali e conformi a quanto fu realizzato nel 2002”.
Detta circostanza risulta tuttavia smentita dal verbale della Polizia municipale prot. 34444 del 1 giugno 2016, redatto ad altri fini, in cui si attesta che risultava demolito soltanto l’ampliamento.
Il comune, con determinazione dirigenziale n. 675 del 29 febbraio 2016, ha ordinato la demolizione delle suddette opere abusive, che hanno comportato altresì la modifica della destinazione da soffitta a residenziale, in quanto realizzate in assenza di titolo edilizio.
Si tratta della determinazione impugnata nel presente giudizio.
Va dato atto che, successivamente, il comune ha adottato un ordine di demolizione d’ufficio, datato 21 luglio 2016, che è stato annullato con sentenza del Tar n. 4582 del 13 aprile 2017, nella considerazione dell’avvenuta presentazione, nel 2003, di istanza di condono ancora pendente e dell’avvenuto ripristino dello stato di fatto originario quanto a forma, dimensioni e materiali esistenti nel 2002.
3. Il Tar Lazio ha respinto il ricorso in sintesi osservando che l’ordine di demolizione impugnato è legittimo in quanto si riferisce ad un manufatto in muratura e ad uso abitativo che non è quello per il quale è stato chiesto il condono che era in legno e con destinazione non residenziale.
Ha aggiunto il primo giudice che la pendenza della domanda di condono non ancora definita è, dunque, del tutto ininfluente sia perché non è riferibile alla struttura in muratura di cui è stata ordinata la demolizione sia perché ha ad oggetto un manufatto, quello in legno, che ormai non esiste più.
Ha osservato il Tar che non rileva la circostanza che, con sentenza n. 4582 del 13 aprile 2017 sia stato annullato il successivo ordine di demolizione d’ufficio, datato 21 luglio 2016, dal momento che detto annullamento non da una parte non riguarda l’atto presupposto, che è l’ordinanza impugnata nel presente giudizio e, dall’altro, detta sentenza non ha potuto tener conto del fatto, poiché non rappresentato, che esisteva il precedente ordine di demolizione e la pendenza del presente giudizio e che l’istanza di condono riguarda un manufatto non più esistente, non corrispondendo al vero che la struttura sia stata riportata alla conformazione originale del 2002.
4. Gli appellanti hanno formulato due motivi occupati in gran parte dalla trascrizione letterale di interi brani della sentenza impugnata e della precedente sentenza n. 4582 del 13 aprile 2017, con i quali in sintesi sostengono:
- che vi sarebbe conflitto di giudicati e che l’annullamento dell’ordine di demolizione d’ufficio, adottato dopo aver verificato che la demolizione ingiunta con l’ordinanza n. 675 non era stata effettuata, comporterebbe il venir meno anche di quest’ultima (I motivo);
- che l’opera in oggetto non sarebbe una ristrutturazione edilizia che necessiti di titolo bensì un risanamento conservativo mediante realizzazione del cappotto termico.
5. L’appello è infondato.
Come accertato dal comune e condiviso dal Tar, l’immobile di cui è stata ingiunta la demolizione è una struttura in muratura, dotata di bagno e cucina, destinata ad uso abitativo e collegata all’appartamento degli appellanti da una porta, che è stata realizzata in assenza di titolo edilizio previa demolizione della preesistente diversa struttura in legno, di dimensioni inferiori, adibita a soffitta non residenziale.
A questo dato di fatto, peraltro non contestato nella sua oggettività, consegue da una parte che, trattandosi della creazione di nuovi volumi e di modifica della destinazione d’uso con aumento del carico urbanistico, sarebbe stato necessario il previo rilascio del permesso di costruire, come affermato dal comune; dall’altra che la struttura innanzi descritta resta indifferente alle sorti della domanda di condono edilizio del 2003, che riguarda un manufatto totalmente diverso (avente un minore volume, realizzato in legno e con destinazione non residenziale) il quale, per di più, non esiste più, essendo stato demolito per far posto ai nuovi volumi.
L’abuso contestato dunque riguarda la demolizione dei manufatti in legno e la ricostruzione degli stessi in muratura e non la realizzazione originaria di questi.
A fronte della realizzazione ex novo di volumi ad uso abitativo in assenza di permesso di costruire non può trovare spazio la discettazione se si tratti di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, atteso che, entrambe le tipologie di interventi sono riferibili pur sempre ad un immobile legittimamente realizzato in base ad un titolo edilizio.
Nel caso di specie, invece, gli appellanti pretenderebbero di applicare l’istituto della manutenzione straordinaria ad un immobile di per sé abusivo, tanto che ne è stato chiesto il condono, salvo farlo successivamente sparire dal mondo fisico, per effetto di demolizione.
Né vi è traccia in atti, come rilevato dal Tar, di una presunta segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, che la parte ha dichiarato di aver intenzione di presentare.
Infondata è, infine, la pretesa di parte appellante di far discendere dall’annullamento dell’atto successivo (demolizione d’ufficio), anche l’annullamento dell’atto precedente e presupposto (ordine di demolizione), oggetto del presente giudizio.
In disparte il dato, rilevato dal Tar, che l’annullamento dell’atto successivo è stato disposto sulla base di circostanze non correttamente rappresentate, è dirimente la circostanza che le sorti dell’ordinanza di demolizione n. 675 del 29 febbraio 2016 dispendono dall’esito del presente giudizio essendo del tutto irrilevante l’annullamento dell’atto successivo.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante a rifondere a Roma capitale le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO