Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica in persona del giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nelle causa iscritta al n. 14057 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente tra
(avv. Matteo Iannello); Parte_1
attrice contro n.q. impresa designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada (avv. Enrico Gentile);
(avv. Giuseppe Emanuele Greco); Controparte_2
convenuti nonché
; CP_3
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto la Parte_1
condanna di n.q. Impresa designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro occorsole a Palermo in data
04/01/2019 deducendo che, mentre era intenta ad attraversare la carreggiata di via
Strasburgo, sulle apposite strisce pedonali, veniva investita dal motociclo Piaggio
Liberty tg. AD21724 (sprovvisto di regolare copertura assicurativa) di proprietà di e condotto da . A seguito dell'impatto, l'attrice Controparte_2 CP_3
riportava gravi lesioni.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito il concorso Controparte_1
di colpa dell'attrice. 1
pretesa e ha eccepito che la circolazione del motociclo era avvenuta prohibente domino.
*****
L'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita è infondata, risultando la lettera di invito alla stipula della convenzione regolarmente ricevuta dal convenuto . CP_2
Non convince l'assunto del convenuto, secondo cui l'invito averebbe dovuto essere comunicato non già alla parte personalmente ma al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c..
Invero, l'art. 170 c.p.c. disciplina le notificazioni e le comunicazioni degli atti endoprocessuali, prevedendo che dopo la costituzione “tutte le notificazioni e le comunicazioni” si facciano al procuratore costituito “salvo che la legge disponga altrimenti”.
L'art. 3 del D.L. 132/2014 prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Nessuna norma, invece, prevede la possibilità o la necessità che l'invito sia notificato al procuratore costituito.
Nel merito, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, ritiene che siano emersi i presupposti di cui all'art. 2054 c.c. per affermare la responsabilità del conducente dello scooter, per l'incidente occorso all'attrice.
In punto di fatto si rileva che, il fatto storico del sinistro non è stato oggetto di specifiche contestazioni ed è stato confermato dai testi , Testimone_1 Tes_2
e (che devono ritenersi attendibile in ragione della
[...] Testimone_3
intrinseca coerenza delle loro dichiarazioni, e dell'assenza di qualsiasi elemento di prova di segno contrario a quanto da loro dichiarato). In particolare il teste Tes_1
ha riferito che "Ricordo che la Signora stava attraversando la strada sulle strisce dirigendosi verso il pecora , quando ad un certo punto ho visto una moto che mi passava davanti ed ho sentito un botto. Io non ho visto l'impatto ma, ribadisco, ho sentito l'urto". Il teste “Ricordo di avere visto un rider che viaggiava poco davanti a me (non so Tes_2
quantificare la distanza), che ad un certo punto è rovinato per terra. Io mi sono precipitato per soccorrerlo e ricordo che lui disse subito “la signora, la signora”. Alzato lo sguardo, mi
2 sono accorto che a pochi metri di distanza giaceva per terra una signora priva di sensi. Io ho chiamato l'ambulanza, che di lì a poco è sopraggiunta. Anzi, ne sono sopraggiunte due”. Il teste ha affermato che “Io non ho assistito all'investimento della signora, perché Tes_3
quando sono sopraggiunto il fatto era appena successo. C'era la signora per terra, ma io non mi sono neppure avvicinato”.
Quanto al dedotto concorso di colpa del pedone che, secondo le allegazioni della convenuta compagnia assicuratrice, avrebbe violato l'art. 190 CdS, si rileva che sul luogo del sinistro, come dichiarato dal teste , erano Testimone_1
presenti strisce pedonali e la danneggiata stava attraversando la strada sulle stesse.
In particolare il teste ha riferito che "Ricordo che la Signora stava Tes_1
attraversando la strada sulle strisce dirigendosi verso il , quando ad un certo Parte_4 punto ho visto una moto che mi passava davanti ed ho sentito un botto” (v. verbale d'udienza del 24/01/2024).
Tali dichiarazioni trovano riscontro negli accertamenti svolti nell'immediatezza dalla P.M., la quale ha appurato che i frammenti e gli scarti alimentari (il motociclo trasportava alimenti) si trovavano in un'area circoscritta, nelle immediate vicinanze di un attraversamento pedonale.
In mancanza di ulteriori elementi idonei a ricostruire la dinamica del sinistro e ad accertare le rispettive colpe di conducente e pedone, la presunzione di 'esclusiva' responsabilità del conducente del veicolo, come dettata dal primo comma dell'art. 2054 c.c., non può ritenersi superata.
Ne consegue che ha diritto all'integrale risarcimento dei Parte_1
danni che ha dimostrato esser stati provocati dall'investimento del 04/01/2019.
Dalla documentazione sanitaria prodotta dall'attore e dalla c.t.u. medico legale espletata nel processo è emerso che in conseguenza del sinistro Parte_1
ha riportato “Esiti di trauma cranico commotivo;
esiti cicatriziali di intervento
[...]
chirurgico per duplice ernia diaframmatica post-traumatica in paziente politraumatizzata;
frattura della grande ala sfenoidea di sn;
frattura composta arco anteriore III-IV-V-VI-VII-
VIII costa dx e III-IV-V sn;
frattura acetabolare bilaterale e branche ischio-pubiche bilaterali;
esiti di frattura piurima del sacro;
esiti di frattura processo trasverso sn di L2-L3-L4. I quadri neurologici e/o psichici, come sottoscritto dallo specialista psichiatra, non sono riconducibili al sinistro stradale”: i postumi permanenti sono stati valutati dal c.t.u. medico legale nella misura del 36% mentre è stato riconosciuto un periodo di inabilità
3 temporanea così suddiviso: totale 67 giorni;
parziale al 75% 30 giorni;
parziale al
50% 20 giorni;
parziale al 25% 20 giorni.
Quanto alla responsabilità di , proprietario del veicolo Controparte_2
danneggiante, appare infondata l'eccezione, dallo stesso sollevata, secondo cui la circolazione del motociclo sarebbe avvenuta prohibente domino. A fondamento dell'eccezione il ha dedotto che «il veicolo coinvolto nel sinistro, proprio CP_2
perché privo di copertura assicurativa, la sera dell'accaduto non era stato portato fuori dal garage e messo, insieme agli altri veicoli, davanti al locale “pronto all'utilizzo”» e che le chiavi dello stesso «erano state conservate nel cassetto di un mobile (dunque, messe al di fuori della portata di chiunque)» (v. pag. 9 della comparsa conclusionale di
). CP_2
Al riguardo è sufficiete ricordare che, per pacifica giurisprudenza, il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto (Cass. 22449/2017).
La Suprema Corte ha chiarito che il proprietario di un veicolo risponde dei danni cagionati dalla circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l'impiego, anche abusivo, del mezzo da parte di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse escludersi la responsabilità del proprietario, il quale, pur esigendo che l'uso del suo veicolo da parte di terzi avvenisse previa sua autorizzazione, ne custodiva le chiavi in luogo noto ed accessibile a tutti) (Cass. 1820/2016).
Nel caso di specie, la circostanza che il veicolo si trovasse nel garage e che le chiavi fossero custodite in un cassetto non è sufficiente ad escludere la responsabilità del proprietario, considerato che, all'evidenza, il garage era accessibile e il luogo in cui le chiavi erano riposte era noto a chi le ha prelevate.
4 Pertanto, e n.q. di impresa Controparte_2 Controparte_1
designata dal F.G.V.S. devono essere condannate in solido al risarcimento dei danni derivati a dal sinistro per cui è processo. Parte_1
Per quanto concerne il danno biologico, lo stesso deve determinarsi nella misura di invalidità temporanea e permanente accertata dal c.t.u., nella relazione logica e lineare, fondata su principi scientifici condivisibili oltre che sui documenti agli atti, le cui conclusioni pertanto si condividono.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo
Tribunale adotta, conformemente alle pronunzie della Corte di Cassazione in materia, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano 2024 (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass.
Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011 ).
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr. Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn.
26972, 26973, 26974 e 26975)- devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Infatti nelle predette sentenze la Suprema Corte ha precisato che “nel caso di ricorso alle note tabelle, il giudice dovrà procedere a una personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Nel caso in esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (36%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (66 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma di € 139.130,00, ricavata ponendo a
5 fondamento della determinazione il valore punto di € 5.725,51 ed il coefficiente di abbattimento per l'età (0,825), l'invalidità temporanea deve, invece, liquidarsi considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u. in € 12.017,50= (liquidando euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta), per un totale complessivo di € 151.147,50=.
Non si ritiene di applicare alcun aumento personalizzato, non risultando allegate né provate circostanze o condizioni che giustifichino esigenze di adeguamento ad personam.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit" (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (in motivazione, Cass. 2788/2019); ancora “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. 28988/2019).
Nessuna somma può essere liquidata a titolo di danno morale, non avendo il danneggiato allegato le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
Invero, in tema di risarcimento del danno alla persona, il danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, può essere liquidato a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria. Ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni
6 di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Ordinanza n. 23469/2018); con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come rilevato dal giudice a quo nel caso di specie - a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo (Cass. 6444/2023).
La somma sopra indicata devalutata all'epoca del sinistro ammonta ad €
127.550,63.
Quanto al danno patrimoniale, deve essere liquidata la somma di € 311,00 per spese mediche e per l'acquisto degli occhiali, in quanto documentate.
Quanto al rimborso delle spese di ctp, giova ricordare che, per pacifica giurisprudenza, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte espletata nell'ambito del processo, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013;
Cass. n. 3380/2015).
La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. n. 2605/2006; Cass. 4357/2003). Ai fini di dar prova delle spese assunte o degli esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte, non rilevano comunque le norme che prevedono le preclusioni, anche di ordine cronologico, relative alle deduzioni istruttorie nel processo civile, le quali riguardano, piuttosto, i documenti in senso proprio, e cioè quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova di fatti posti a fondamento delle domande ovvero delle eccezioni delle parti, ovvero inerenti al "thema decidendum" dibattuto nel giudizio (Cass. 24188/2021).
7 Quanto alle spese stragiudiziali, sia legali che di consulenza tecnica, di cui l'attrice ha chiesto il rimborso, giova ricordare che per costante giurisprudenza il rimborso delle spese stragiudiziali ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase precontenziosa. Ne deriva che la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. Sez. U - n. 16990/2017; n. 9548 del 2017).
Alla luce di tali principi di diritto deve escludersi la ripetizione delle spese sostenute dall'attrice per la consulenza tecnica di parte stragiudiziale e per quella svolta nel processo, in quanto non documentate e nemmeno quantificate.
Sulle somme sin qui liquidate si devono calcolare, in ragione del ritardo con cui vengono corrisposte ai danneggiati e stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, applicando gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
Pertanto all'attrice deve riconoscersi la somma di € Parte_1
166.200,93= oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, si pongono definitivamente a carico dei convenuti in solido, stante la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede: condanna e n.q. impresa Controparte_2 Controparte_1
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido, al pagamento in favore di della somma di € 166.200,93=, oltre interessi come Parte_1
per legge dalla data della decisione al soddisfo;
8 condanna e n.q. impresa Controparte_2 Controparte_1
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice che si liquidano in complessivi € 8.161,00, di cui € 545,00, per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, che si distraggano in favore del procuratore di parte attrice, avv. Matteo Iannello;
pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dei convenuti in solido.
Palermo, 31 marzo 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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