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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 345/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 345/2018 promossa da:
nato il [...] a San Giovanni a [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
RICORRENTE/I contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.to AMORELLI GIUSEPPE , giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 19.2.2018 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo:”Riconoscere agli istanti il diritto ad ottenere gli aumenti retributivi così come disposto dagli artt. 39 e 52 del CCNL di settore e successive modifiche, nonché il diritto ad ottenere le somme dovute a tiolo di rimborso chilometrico, lavori disagiati e per festivi lavorati, come previsto rispettivamente agli artt. 54, 53 e 37 ccnl di settore;
Conseguentemente condannare la
[...]
al pagamento in favore dei singoli ricorrenti delle diffe-renze economiche dovute Parte_2
a titolo di aumento retributivo com-plessivo maturate per il periodo 01/12/2010 – 31/05/2017 pari a €.
pagina 1 di 3 3.393,85, oltre alla somma di €. 13.213,20 a titolo di rimborso chilometrico, €. 5.440,08 per lavori disagiati in alta montagna e €. 9.810,00 per festivi lavorati, o, in subordine, condannare l'ente al pagamento in favore dei ricorrenti, della diversa somma che dovesse eventualmente emergere dall'istruttoria, il tutto, ovviamente, previa nomina di C.T.U.; Condannare la
[...]
, in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese, diritti ed Parte_3 onorari del giudizio con attribuzione.”
Si precisa che in data 5.9.2019 i ricorrenti e hanno rinunciato agli Parte_4 Parte_5
atti di causa e il procedimento è stato dichiarato estinto parzialmente nei loro confronti.
Costituitasi la resistente ha controdedotto a quanto sostenuto da parte ricorrente, Parte_2
chiedendo il rigetto della domanda.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Infatti, così come sostenuto da parte resistente, la stessa Corte di Appello di Salerno (cfr Sentenza in atti) ha statuito sulla natura di ente pubblico della resistente, ai sensi dell'art.1 d.lgs Parte_2
n.29/1993.
L'attribuzione della qualifica di ente pubblico della resistente comporta, per quanto riguarda la presente controversia, che si applica anche in favore della disposto dall'art.9 Parte_6
co.1 d.lgs. 78/2010, nonché dall'art.1 co.49 della Legge Regionale n.4/2011 e dell'art. 1 DPR
122/2013.
In base alla normativa sopra richiamata, gli enti pubblici hanno congelato legittimamente il trattamento retributivo dei lavoratori del settore agricolo forestale negli anni compresi tra il 2011 e il 2014; inoltre la resistente ha provato che alla scadenza del periodo di congelamento sono stati Parte_2
comunque corrisposti gli aumenti contrattuali spettante al ricorrente (cfr determina del 1.12.2016 n.431 in atti).
Pertanto alcuna somma è dovuta a titolo di aumento contrattuale.
Per quanto riguarda invece, le somme richieste a titolo di rimborso chilometrico, la Parte_2
ha ampiamente dimostrato mediante documentazione in atti (cfr accordi sindacali e determine nn.103 del 16.3.2017 e n. 81 del 3.5.2013) che tali importi sono stati corrisposti in base agli accordi sindacali sottoscritti dalla Il ricorrente, invero, non ha dimostrato che siano dovute ulteriori Parte_2
somme rispetto quelle versate dalla comunità Infatti ai sensi dell'art. 6, comma 12, ultimo Pt_2
periodo, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122, ha stabilito che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 15 della legge 18 dicembre
1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali pagina 2 di 3 analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”. Pertanto il richiamo al contenuto dell'originario art. 53 del CCNL operato da parte ricorrente è privo di fondamento. Infatti, il riconoscimento dell'indennità chilometrica è rimesso all'organizzazione del singolo ente pubblico, in base a specifici accordi sindacali.
Per quanto concerne, invece, l'indennità per lavori disagiati in alta montagna, la comunità montana ha attestato che non risultano, nel periodo richiesto dal ricorrente, cantieri posizionati in un'altitudine tale da qualificarsi alta montagna (cfr attestazione in atti).
Infine per gli aumenti dovuti per lavoro espletato durante le festività, il ricorrente non ha controdedotto a quanto sostenuto dalla che ha dimostrato, mediante il deposito di attestazioni Parte_2
dell'ente pubblico, che il ricorrente generalmente non ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi principali dell'anno e indicati in ricorso;
dimostrando, altresì, che il ricorrente ha sempre percepito gli aumenti dovuti per le festività.
Quindi il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a.
- manda la cancelleria per le comunicazioni.
Vallo della Lucania, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 345/2018 promossa da:
nato il [...] a San Giovanni a [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
RICORRENTE/I contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.to AMORELLI GIUSEPPE , giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 19.2.2018 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo:”Riconoscere agli istanti il diritto ad ottenere gli aumenti retributivi così come disposto dagli artt. 39 e 52 del CCNL di settore e successive modifiche, nonché il diritto ad ottenere le somme dovute a tiolo di rimborso chilometrico, lavori disagiati e per festivi lavorati, come previsto rispettivamente agli artt. 54, 53 e 37 ccnl di settore;
Conseguentemente condannare la
[...]
al pagamento in favore dei singoli ricorrenti delle diffe-renze economiche dovute Parte_2
a titolo di aumento retributivo com-plessivo maturate per il periodo 01/12/2010 – 31/05/2017 pari a €.
pagina 1 di 3 3.393,85, oltre alla somma di €. 13.213,20 a titolo di rimborso chilometrico, €. 5.440,08 per lavori disagiati in alta montagna e €. 9.810,00 per festivi lavorati, o, in subordine, condannare l'ente al pagamento in favore dei ricorrenti, della diversa somma che dovesse eventualmente emergere dall'istruttoria, il tutto, ovviamente, previa nomina di C.T.U.; Condannare la
[...]
, in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese, diritti ed Parte_3 onorari del giudizio con attribuzione.”
Si precisa che in data 5.9.2019 i ricorrenti e hanno rinunciato agli Parte_4 Parte_5
atti di causa e il procedimento è stato dichiarato estinto parzialmente nei loro confronti.
Costituitasi la resistente ha controdedotto a quanto sostenuto da parte ricorrente, Parte_2
chiedendo il rigetto della domanda.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Infatti, così come sostenuto da parte resistente, la stessa Corte di Appello di Salerno (cfr Sentenza in atti) ha statuito sulla natura di ente pubblico della resistente, ai sensi dell'art.1 d.lgs Parte_2
n.29/1993.
L'attribuzione della qualifica di ente pubblico della resistente comporta, per quanto riguarda la presente controversia, che si applica anche in favore della disposto dall'art.9 Parte_6
co.1 d.lgs. 78/2010, nonché dall'art.1 co.49 della Legge Regionale n.4/2011 e dell'art. 1 DPR
122/2013.
In base alla normativa sopra richiamata, gli enti pubblici hanno congelato legittimamente il trattamento retributivo dei lavoratori del settore agricolo forestale negli anni compresi tra il 2011 e il 2014; inoltre la resistente ha provato che alla scadenza del periodo di congelamento sono stati Parte_2
comunque corrisposti gli aumenti contrattuali spettante al ricorrente (cfr determina del 1.12.2016 n.431 in atti).
Pertanto alcuna somma è dovuta a titolo di aumento contrattuale.
Per quanto riguarda invece, le somme richieste a titolo di rimborso chilometrico, la Parte_2
ha ampiamente dimostrato mediante documentazione in atti (cfr accordi sindacali e determine nn.103 del 16.3.2017 e n. 81 del 3.5.2013) che tali importi sono stati corrisposti in base agli accordi sindacali sottoscritti dalla Il ricorrente, invero, non ha dimostrato che siano dovute ulteriori Parte_2
somme rispetto quelle versate dalla comunità Infatti ai sensi dell'art. 6, comma 12, ultimo Pt_2
periodo, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122, ha stabilito che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 15 della legge 18 dicembre
1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali pagina 2 di 3 analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”. Pertanto il richiamo al contenuto dell'originario art. 53 del CCNL operato da parte ricorrente è privo di fondamento. Infatti, il riconoscimento dell'indennità chilometrica è rimesso all'organizzazione del singolo ente pubblico, in base a specifici accordi sindacali.
Per quanto concerne, invece, l'indennità per lavori disagiati in alta montagna, la comunità montana ha attestato che non risultano, nel periodo richiesto dal ricorrente, cantieri posizionati in un'altitudine tale da qualificarsi alta montagna (cfr attestazione in atti).
Infine per gli aumenti dovuti per lavoro espletato durante le festività, il ricorrente non ha controdedotto a quanto sostenuto dalla che ha dimostrato, mediante il deposito di attestazioni Parte_2
dell'ente pubblico, che il ricorrente generalmente non ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi principali dell'anno e indicati in ricorso;
dimostrando, altresì, che il ricorrente ha sempre percepito gli aumenti dovuti per le festività.
Quindi il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a.
- manda la cancelleria per le comunicazioni.
Vallo della Lucania, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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