Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6099 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG 22273 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22273 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti PISANI EMILIA e SEPE TIZIANA C.F._1
presso le quali elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. IERVOLINO MARIA C.F._2
MARGHERITA presso la quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 chiedeva Parte_1
pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in MARIGLIANO CP_1
il 20/04/1996 (atto n. 15, P. II, S. A, anno 1996), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 20/09/2022, era intervenuta separazione in forza di resa nel procedimento rg. 4120/2022. Pt_2
1
Per_ entrambi maggiorenni e solo anche economicamente indipendente.
All'udienza dell'8/04/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, i coniugi, comparsi personalmente, dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alla pronuncia divorzile, le cui condizioni venivano recepite a verbale:
1. il sig. verserà, a far data dalla pronuncia del sentenza di divorzio, la somma di CP_1
€uro 50,00= (cinquanta/00), in favore della sig.ra , a titolo di assegno Parte_1
divorzile, che annualmente dovrà essere rivalutato, come per legge, in base agli indici ISTAT;
2. il sig. verserà direttamente al figlio l'assegno di mantenimento, pari ad €uro CP_1 Per_2
200,00= (duecento/00), a far data dalla pronuncia della sentenza di divorzio. Tale importo sarà dal padre corrisposto sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figliolo, che annualmente dovrà essere rivalutato, come per legge, in base agli indici ISTAT;
3. Saranno, altresì, a carico del sig. , le spese straordinarie, pari alla giusta metà di CP_1 esse, nell'interesse del figlio, scolastiche, sanitarie anche specialistiche non coperte dal S.S.N., ludico-sportive, di mensa scolastiche, di trasporto scolastico-universitario, purché previamente concordate e debitamente documentate dal figlio;
4. la casa coniugale rimarrà assegnata esclusivamente alla sig.ra la Parte_1
quale vi risiederà con i due figli, e entrambi maggiorenni, fino al raggiungimento Per_1 Per_2
della piena indipendenza economica di Per_2
5. Datio in solutum=Atto notarile di Cessione del Sig. alla sig.ra CP_1 Parte_1
della propria quota pari al 25% dell'immobile in comproprietà ,
[...] Parte_3
individuato nel CF del Comune di San Vitaliano alla via Giovanni Nappi, 36, Fl. 6 P.lla 402 Sub
4/6/7, a fronte di rinuncia al credito maturato dalla sig.ra ad oggi per mancata Parte_1 corresponsione, da parte del sig. , dell'assegno di mantenimento e delle rate di mutuo non CP_1
rimborsate e alla stessa spettante in virtù di decreto di omologa cron. n. 2589/2022 del 23.12.2022
– RG: 4120/2022, portate nell'atto di precetto notificato in data 23 ottobre 2024 al ed oltre CP_1
a quelle intanto maturate.
Inoltre, le parti chiedevano congiuntamente, breve rinvio, al fine di poter depositare istanza congiunta di trasformazione della presente procedura in consensuale, all'esito della formalizzazione notarile dell'accordo sulla cessione della quota da parte del alla secondo l'impegno CP_1 Parte_1
assunto dagli stessi, come da verbale.
A quel punto, il Giudice tentava la conciliazione che non sortiva effetto e, non rilevando la necessità di adottare provvedimenti provvisori urgenti, concedeva rinvio all'udienza cartolare del 12/06/2025.
2 Alla suddetta udienza cartolare del 12/06/2025 con note di udienza, ritualmente depositate, i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la loro volontà di divorziare alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori i quali ne garantivano così la provenienza.
Sulle conclusioni delle parti la causa era rimessa al collegio.
Il Pm concludeva come in atti .
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dal ricorrente una pronuncia di scioglimento del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio concordatario e non quello civile.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle condizioni:
il sig. verserà, a far data dalla pronuncia della sentenza di divorzio, la somma CP_1 di €uro 50,00= (cinquanta/00), in favore della sig.ra , a titolo di assegno Parte_1
divorzile, che annualmente dovrà essere rivalutato, come per legge, in base agli indici ISTAT;
il sig. verserà direttamente al figlio (maggiorenne non autosufficiente) CP_1 Per_2
l'assegno di mantenimento, pari ad €uro 200,00= (duecento/00), a far data dalla pronuncia della sentenza di divorzio. Tale importo sarà dal padre corrisposto sino al raggiungimento della completa autonomia economica del figlio e sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
Per_2
Saranno, altresì, a carico del sig. , le spese straordinarie in misura della metà, CP_1 nell'interesse del figlio scolastiche-universitarie, sanitarie anche specialistiche, non Per_2
coperte dal S.S.N., ludico-sportive, di mensa scolastiche, di trasporto scolastico-universitario, purché previamente concordate e debitamente documentate dal figlio;
la casa coniugale rimarrà assegnata esclusivamente alla sig.ra Parte_1
la quale vi risiederà con i due figli, e entrambi maggiorenni, fino al raggiungimento Per_1 Per_2
della piena indipendenza economica di entrambi, avendo, peraltro, i sigg. Parte_1
e , in data 03.06.2025, sottoscritto atto pubblico per OT , CP_1 Persona_3
Rep. 5444 – Racc. 3862, registrato a NA2 al n. 12525/IT e trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Caserta-Santa Maria Capua Vetere il 5.6.2025 al n. 22822 RG – n. 17928RP, con cui il sig. ha ceduto alla che ha accettato, la propria quota, pari al CP_1 Parte_1
25% (alias 1/4 diritti immobiliari dell'immobile in comproprietà (casa familiare) sito in San
Vitaliano (NA) alla via Giovanni Nappi 32-34, individuato catastalmente nel CF Comune di San
3 Vitaliano al F1 6 particella 402 sub 4/6/7, a fronte di una rinuncia della sig.ra al Parte_1
credito dalla stessa maturato nei confronti del suddetto per mancata corresponsione, a partire dal gennaio 2023, dell'assegno di mantenimento, delle rate di mutuo e di assicurazione non rimborsate alla stessa spettanti in virtù di decreto di omologa di separazione cron. 2589/2022 del 23.12.2022 –
RG: 4120/2022 – Trib. di Nola, II Sez. Civ. – Settore Famiglia.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
e a MARIGLIANO il 20/04/1996 (atto n. 15, P. II, S.
[...] CP_1
A, anno 1996);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARIGLIANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 17.6.25
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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