Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5491/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5491/2022 promossa da:
con sede legale in Roma, in Via Giuseppe Parte_1
Grezar n. 14, cod. fisc. e P. Iva in persona del procuratore , in P.IVA_1 Parte_2
virtù dei poteri conferiti giusta procura speciale autenticata per atto Notaio - Persona_1
Roma Rep. n. 177893 Racc. n. 11776 del 28.4.2022, elettivamente domiciliata in Gragnano (NA) alla via San Sebastiano n. 62, presso lo studio dell'avv. Elvira Longobardi
( ) che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello C.F._1
-APPELLANTE contro
( ), residente in [...], ed CP_1 C.F._2 elett.te dom.to in Nocera Superiore (SA) alla Via Matteotti, 21b, presso lo studio dell'avv. Enrico
Valcalcer ( ) C.F._3
-APPELLATO
nonché
pagina 1 di 9
Santa Lucia
-APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sent. n. 5329/2022, resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva, con due atti di citazione ritualmente notificati, dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, nei confronti dell' edella Parte_1
opposizione avverso due estratti di ruolo compresi nella cartella di Controparte_2 pagamento 07120110245940360000 - ruolo n. 13434/2011 e n. 13440/2011- (tassa automobilistica), notificata in data 11.9.2013, eccependo la prescrizione triennale del credito esattoriale.
L'Agente della Riscossione si è costituita in giudizio eccependo la regolare notifica sia della cartella di pagamento n. 07120110245940360000, sia degli avvisi di intimazione n.
0712015099448605000, notificato in data 14.1.2016, e n. 07120189029425614000, notificato in data 20.9.2018, chiedendo la riunione dei due procedimenti ed eccependo la debenza della pretesa tributaria. Il procedimento iscritto al n. di RG 6595/2021 veniva riunito al procedimento iscritto al n. di RG 6597/2021. Il g.d.p. qualificando la domanda dell'attore come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, affermando la propria giurisdizione, così pronunciava:
“l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio l'avviso di intimazione del 2015, con frontespizio di relata di notifica negativa, per assenza del destinatario, del 29.12.2015, con elenco racc.te presentate all'Uff, postale, e avviso di deposito atti presso la casa comunale, nonché copia fronte di cartolina di ricevimento di racc.ta A/R con dicitura “Restituita al mittente per compiuta giacenza”, il 18.1.2016, e atto di intimazione di pagamento con retro di cartolina di ricevimento di racc.ta A/R poste private Nexive, consegnata a soggetto qualificatosi moglie del destinatario il
20.12.2019 ma siccome l'opponente ha disconosciuto la conformità all'originale ha ritenuto assente la produzione della documentazione attestante la notifica della cartella di pagamento e pagina 2 di 9 degli atti successivi interruttivi della prescrizione e, quindi, non provata la loro notifica. Inoltre, ha rilevato che alla data di notifica della cartella di pagamento il credito era prescritto, risalendo i fatti all'anno 2007”, accogliendo, pertanto, l'opposizione dichiarando non dovute le somme indicate negli impugnati estratti di ruolo, alle partite n. 13434/2011 e 13440/2021 entrambe contenute nella cartella esattoriale nr. 07120110245940360000, e condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
Proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: “sentir dichiarare CP_3 inammissibile ed improcedibile la domanda di primo grado per non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo;
nel merito, sentirla rigettare;
dichiarare il diritto di Controparte_4
a riscuotere le somme di cui alla cartella di pagamento n. 07120140441893733000.
[...]
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.” Si costituiva il a sua volta CP_1
eccependo: 1) inammissibilità dell'appello per inesistenza della procura alle liti e conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
2) violazione del principio di sinteticità e chiarezza dell'appello-inammissibilità dell'atto per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; 3) violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove in appello –art. 345 c.p.c.; 4) assoluta infondatezza del difetto di giurisdizione del giudice di primo grado;
5) inappellabilità della sentenza ex art. 339 , 3° co. c.p.c.; 6) sussistenza interesse ad agire alla base dell'azione avanzata in primo grado;
7) fondatezza della domanda di primo grado;
prescrizione estintiva triennale del credito portato dalla cartella esattoriale impugnata. Chiedeva, pertanto: “In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Controparte_5
per inesistenza della procura alle liti;
Sempre in via preliminare, dichiarare
[...]
l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti specificatamente richiamati dalla richiamata normativa a “pena di inammissibilità” ovvero la inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339, 3° co. C.p.c.; Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.”
Rimaneva contumace la Controparte_2
L'appello va accolto nel merito, stante il mancato decorso del termine prescrizionale erroneamente dichiarato dal giudice di primo grado.
pagina 3 di 9 Preliminarmente è da ritenersi infondata l'eccezione avanzata dalla difesa del , CP_1 concernente l'asserita mancanza di sottoscrizione digitale della parte nella procura alle liti versata in atti.
A questo scopo si ricorda che la necessarietà della procura all'interno del processo civile è prescritta nel nostro ordinamento dall'art. 83 c.p.c., il quale dispone che, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. Con l'avvento del processo civile telematico la procura alle liti è stata prevista – come nel caso di specie – anche in versione digitale, dall'art. 10 d.P.R. n. 123/2001, recepito poi nel co. 3 dell'art. 83 c.p.c., e successivamente riformato dall'art. 45 co. 9 l. n. 69/2009. Nel caso di specie, la procura può considerarsi correttamente apposta in calce all'atto d'appello cui si riferisce, in quanto inserita come allegato del messaggio pec con cu l'atto viene notificato ed all'interno della medesima busta telematica con cui l'atto è stato altresì depositato, nonché correttamente firmata sia dalla parte
(dott. ) sia dal procuratore (Avv.ssa Longobardi). Pertanto, la relativa eccezione va Parte_2 rigettata.
In ordine all'ulteriore eccezione preliminare sollevata dalla difesa del , va osservato CP_1 che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
pagina 4 di 9 Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Fondata si rivela, invece, l'eccezione afferente la violazione del divieto previsto all'art. 345
c.p.c. In particolare, nella comparsa di risposta depositata il 2.09.2021, (odierna appellante) CP_3 eccepiva unicamente la corretta notifica della cartella impugnata e degli altri atti interruttivi della prescrizione, da cui l'infondatezza della richiesta attorea di dichiarazione della prescrizione del credito stante l'applicazione della normativa Covid di proroga dei termini prescrizionali della cartella oggetto d'impugnazione. Aggiungendo la difesa di quale ulteriore eccezione la CP_3 responsabilità dell'attore ex art. 96 c.p.c. per via della proposizione di due distinte domande giudiziali a diversi. Dunque, le diverse eccezioni in questa sede sollevate per la prima volta ovvero sul difetto di giurisdizione, e sull'inammissibilità della impugnazione dell'estratto ruolo sono da dichiararsi inammissibili in quanto avanzate in violazione del divieto di ius novorum in appello ex art. 345 c.p.c.
Si rileva, invece, l'infondatezza dell'eccezione inerente la violazione dell'art. 339 c.p.c., che al comma terzo recita “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. Invero, nel caso di specie, l'appellante lamenta, tra i diversi motivi di impugnazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. norma relativa alla necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tale norma può sicuramente qualificarsi quale “norma relativa al procedimento”, pertanto l'appello proposto risulta conforme all'art. 339 c.p.c. pagina 5 di 9 Alla luce di quanto sinora descritto, il thema decidendum va circoscritto alla verifica della correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto maturata la prescrizione della pretesa esattoriale. Al riguardo, si osserva quanto segue.
Preliminarmente si rileva come l'odierna appellante deduca che il , nel giudizio di CP_1
primo grado, si è limitato a contestare, avvalendosi dell'art. 214 c.p.c., la conformità delle relate di notifica degli avvisi di intimazione prodotte in giudizio per il solo fatto che si trattava di una fotocopia, non specificando alcunché sugli elementi di presunta difformità tra queste e gli originali.
A tal proposito, va richiamato il disposto dell'art. 2719 c.c., il quale attribuisce la stessa efficacia di quelle autentiche alle copie fotografiche di scrittura privata, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Sul disconoscimento va rammentato quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità per cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” e più recentemente “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 23426/2020, nonché Cass. civ, n. 25445/2010). Nel caso di specie, la difesa del si è limitata, nell'atto introduttivo, a CP_1 contestare la difformità delle copie prodotte da deducendo che i documenti “non CP_3 riproducevano in maniera chiara e leggibile la sottoscrizione e la data di presunta notifica” (cfr. produzioni in atti) non specificando nè quale fosse la sottoscrizione viziata, né quali fossero i precipui documenti contenenti tali lacune. Dunque, data la genericità della contestazione, la stessa va dichiarata infondata. pagina 6 di 9 L' coglie, invero, nel segno allorché lamenta l'errore del primo giudice nel non Pt_1 aver ritenuto applicabile (ben vero senza alcuna motivazione) nel calcolo del periodo rilevante ai fini della prescrizione la normativa emergenziale, segnatamente l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (cd.
Decreto Sostegni) il quale aveva previsto una proroga di 24 mesi sia dei termini di prescrizione sia dei termini di decadenza con riferimento a tutti gli affidamenti in carico a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa.
A questo proposito, si sottolinea che il periodo emergenziale è stato caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dall'
8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche delle entrate locali. La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) e dispone la sospensione per ben
542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
L'art. 68 al comma 1 prevedeva che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”; al comma 2 che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni pagina 7 di 9 durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
La prescrizione prorogata dall'articolo 68 è unicamente quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione. In tal caso si applica il duplice meccanismo visto sopra che fa capo al comma 1
e al comma 2 dell'art. 68. In sostanza, i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, come nel caso di specie, beneficiano ex lege della proroga al
31 dicembre del 2023 (ad esempio, una ingiunzione di pagamento notificata nel 2016 che, in assenza di attività intermedie, avrebbe raggiunto la prescrizione breve nel 2021, vede la prescrizione prorogata al 31.12.2023).
Dunque, nel caso che occupa la prescrizione invocata non può considerarsi maturata in quanto in considerazione della data di notifica dell'ultima intimazione di pagamento, avvenuta in data 14.09.2018, la prescrizione sarebbe maturata, per decorso del termine triennale (in quanto avente ad oggetto tasse automobilistiche) in data 14.09.2021. Tuttavia, per quanto sinora descritto, tale termine beneficia della proroga biennale sopra citata, e dunque sarebbe effettivamente decorso solo in data 14.09.2023. Pertanto, alla data di proposizione dell'azione, non risultava affatto spirato il termine prescrizionale, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado.
Tanto premesso l'appello va accolto ed in riforma della sentenza di primo grado l'opposizione deve essere rigettata.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito pagina 8 di 9 tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 come modificati con
D.M. 147/2022 (per lo scaglione di valore da € 0 ad € 1.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello rigetta l'opposizione proposta dal in primo CP_1
grado;
2) condanna alla corresponsione delle spese di entrambi i gradi di giudizio CP_1
in favore dell' e per essa in favore del procuratore antistatario avv. Elvira CP_3
Longobardi liquidate per il primo grado in euro 346,00 per compensi come per legge, e per il presente grado di giudizio in euro 662,00 per compensi come per legge.
Torre Annunziata, 16.01.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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