Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott. Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere relatore dott. Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello in sede di riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2314/2022, riservato in decisione alla udienza del 30-5-2024, tenutasi con modalità cartolari, con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di memoria conclusionale
TRA nato in [...], il [...], c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'Avv. MA Lanzilao, che lo rappresenta e difende, per procura allegata telematicamente all'atto di citazione in riassunzione – appellante in riassunzione. E
Controparte_1
di Roma, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato
[...] presso l'Avvocatura Generale dello Stato – appellato in riassunzione, contumace. E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma - intervenuto. Fatto
a riassunto il giudizio a seguito della ordinanza n. 2177.22 depositata il 25- Parte_1
1-2022 con cui la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Appello di
Roma n. 5174/2019 del 29-7-2019 che aveva rigettato il suo appello alla ordinanza del
Tribunale di Roma n. 17842/2017 del 13-7-2017 di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e di altre forme complementari di protezione proposta con ricorso depositato in data 13-3-2017. L'appellante in riassunzione ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria, in subordine della protezione umanitaria.
La riassunzione è stata eseguita con atto di citazione (poi depositato il 21-4-2022), per la udienza di prima comparizione del 20-7-2022, notificato a mezzo p.e.c. alla Amministrazione convenuta presso l'Avvocatura Generale dello Stato in data 21-4-2022. Con atto in data 12-10-2023 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello. Poiché la Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, se ne è dichiarata la contumacia con ordinanza in data 16-11-2023.
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza tenutasi in modalità cartolari del 30-5- 2024 con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di memoria conclusionale;
il ricorrente ha preventivamente precisato le conclusioni con atto in data 13-5-2024, insistendo per l'accoglimento della domanda. Diritto Ha affermato la Suprema Corte con la ordinanza di rinvio del 25-1-2022 che <<….il Collegio giudica i motivi fondati nei sensi espressi dalla motivazione che segue, restando in particolare ferma la statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto la sussistenza di un giudicato interno sul mancato riconoscimento dello status di rifugiato, atteso che tale capo della pronuncia impugnata non risulta in alcun modo censurato dal ricorrente>> [ Pt_1 odierno appellante in riassunzione]; <<…. nella specie, la motivazione della
[...]
R.G. 2314/2022
sentenza impugnata nega la protezione sussidiaria esaminando fonti risalenti al 2016 rispetto al momento della decisione assunta nel 2019, oltre che non qualificate, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, trattandosi di fonte che fornisce dati incompleti e cronologicamente generici, destinate a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale, il cui scopo e funzione non coincidono con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (cfr. Cass. n. 3357 del 2021; Cass. n. 8819 del 2020); inoltre non è stata effettuata alcuna ricerca pertinente rispetto all'esistenza di un “rito della vedovanza” presso il paese di origine del richiedente protezione, essendosi limitata, la Corte territoriale, ad affermate apoditticamente “la scarsa credibilità circa il fatto che egli potesse effettivamente rischiare di essere ucciso dai parenti della moglie in Nigeria”, senza però svolgere alcuna appropriata ricerca in proposito;
infine, i giudici d'appello hanno omesso di effettuare un adeguato giudizio comparativo così come prescritto in materia di protezione umanitaria dalle Sezioni Unite di questa Corte che, innanzitutto (sent. n. 29459 del 2019), hanno condiviso l'orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (indirizzo inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n.
12082 del 2019); successivamente le stesse Sezioni unite (sent. n. 24413 del 2021) hanno precisato che, ai fini di detta valutazione comparativa, occorre attribuire alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno;
le Sezioni unite da ultimo citate hanno anche esemplificativamente affermato che “un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese” è “desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”;
3. conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto esposto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese>>.
Sulla base di tali affermazioni delle Corte Suprema, devono nuovamente esaminarsi le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in data 1-12-2016 davanti alla Parte_1
per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma Controparte_1
(verbale in atti).
Egli ha dichiarato di essere nato a [...] e di essere cresciuto in tale città; ha dichiarato di essere di etnia “yoruba” e di religione musulmana e di avere lascito la Nigeria per le seguenti ragioni: durante il parto del loro secondo figlio, la compagna del ricorrente era deceduta in ospedale il 20-4-2016 e dopo poche ore era morto anche il bambino;
i genitori della sua compagna gli chiesero di portare il corpo della compagna nel villaggio di origine, dove egli non era mai stato, poiché non si erano sposati in maniera tradizionale ed egli non aveva pagato il prezzo del cd. “bride prize” (ovvero la dote), pur avendo avuto un figlio dalla
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compagna quando era ancora in vita;
gli dissero che non era possibile seppellirla fuori dal villaggio e che egli avrebbe dovuto dormire con il cadavere della compagna per sette giorni e fare il matrimonio con il cadavere per poi seppellirlo;
questa era la tradizione del villaggio, chiamato “Enewi (fonetico) in Anambra est”, così nel verbale della audizione;
se egli non avesse accettato, non gli avrebbero permesso di andare via;
per tale ragione, dicendo che non aveva i soldi da dare, chiese di poter aspettare e così riuscì a scappare;
lasciò il primo figlio avuto dalla compagna presso la sorella di questa;
dopo che era tornato a Lagos, i genitori della sua compagna lo minacciarono di morte se non avesse acconsentito di compiere il rito, che il ricorrente ha anche denominato come “rito con l'oracolo”, nel senso che lo minacciarono di portarlo davanti all'oracolo; temendo di essere ricercato dai genitori della compagna, e sentendosi “minacciato dall'oracolo”, il ricorrente partì per la Libia, raggiungendo Tripoli dove si trovava un suo amico e poi l'Italia dopo altre vicissitudini;
il ricorrente ha dichiarato che se i genitori della sua compagna ed i componenti della comunità del villaggio lo trovano, possono ucciderlo.
Alla udienza di primo grado del 12-6-2017 il ricorrente ha confermato di essere fuggito dal suo Paese il 27-4-2016 perché non aveva accettato il rito della vedovanza;
ha dichiarato di non essersi rivolto alla Polizia perché questa non interviene quando si tratta di questioni legate alla tradizione;
teme, tornando in Nigeria, di subire ritorsioni.
Lagos, dove il ricorrente è nato ed è cresciuto, è città densamente popolata, è la capitale economica della Nigeria (www . . it / Perché così tanti nigeriani partono dalla Nigeria, Ema_1
21-2-2018), ed è situata a sud/ovest della Nigeria. La Nigeria è infatti uno Stato federale composto di 36 stati interni. Il ricorrente ha tuttavia fatto riferimento al cd. “rito della vedovanza” esercitato nei suoi confronti nella comunità di Enewi, in Anambra est, villaggio di origine della sua compagna deceduta. Anambra “è uno dei 36 stati della Nigeria, situato nel centro-sud della Nigeria con capitale Awka” ed i nomi di (corrispondenti secondo la Per_1 Per_2 trascrizione del verbale di audizione alla località citata dal ricorrente) appartengono a due diverse città di questo Stato interno della Nigeria (Wikipedia, 29-10-2024, sito web). Riguardo al cd. “rito della vedovanza”, si è potuto accertare che effettivamente in Nigeria vengono praticati illeciti rituali, però ai danni delle donne rimaste vedove. Risulta infatti quanto segue: in alcune zone del sud della Nigeria molte vedove, dopo la morte dei mariti, sono soggette
a una serie di pratiche, alquanto terribili. Recluse per settimane, private di cibo e costrette a vivere in condizioni poco igieniche, queste donne sono viste come “sporche” pertanto necessitano di rituali depuratori: piangere sulla tomba del defunto alle 2 del mattino senza fare troppo rumore, tagliarsi unghie, peli del pube, dell'ascella e i capelli che poi vengono tutti bruciati. Finito tutto questo venivano obbligate a sposare un parente del marito o un altro uomo della comunità o addirittura scegliere il proprio figlio. In molti casi dove il marito muore in giovane età, la moglie è spesso sospettata e quindi viene forzata a bere l'acqua con cui si è lavata[o] il corpo o dormire con il corpo o i resti del marito, per dimostrare la propria innocenza. Quelle che si rifiutano, vengono accusate di assassinio, lapidate con cibo ed espulse dalla comunità. Nel 2015 lo stato della Nigeria ha emanato una legge che prevedeva una pena detentiva di due anni o una pena pecuniaria di circa 1,366 $ per chi praticava questi riti e abusava delle vedove. Nonostante questa legge, in molte zone rurali, la pratica è ancora ben presente perciò membri del ministero incoraggiano le donne a denunciare questi abusi e soprusi. Lo stato conta circa 2 milioni di vedove e il 25% di queste sono soggette a queste pratiche, ma secondo il ministero dei diritti delle donne, i casi registrati e quindi effettivamente denunciati sono davvero pochi;
infatti molte delle famiglie che lo praticano restano impunite e spesso si nascondono dietro al nome delle pratiche culturali per vendicarsi dei cari morti, contro le loro mogli, ancora peggio se il matrimonio è
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misto e quindi non ben accetto. Dopo aver subito così tante umiliazioni, il destino di molte di queste donne se hanno un background povero si muove spesso verso la contemplazione del suicidio perché una giovane donna vedova non riesce mai da sola a combattere la famiglia del defunto morto. Abusi fisici e diseredazione delle famiglie sono una delle tante ingiustizie che molte donne in Nigeria affrontano dopo la morte dei mariti, eppure la società non è gentile nei loro confronti ( Voice, I riti subiti dalle vedove in Nigeria, 29-3- Parte_2
2020, sito web).
Il ricorrente ha fatto riferimento ad uno di tali riti ma in quanto esercitato ai suoi danni dai familiari della propria compagna deceduta spalleggiati dai membri della comunità del villaggio. Non sono state trovate notizie circa tradizioni e pratiche in uso in Nigeria anche nel caso rimanga vedovo il marito o il compagno della deceduta (e non soltanto nel caso rimanga vedova la moglie). Deve allora escludersi la configurabilità della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 19-11-2007 n. 251, che invece richiede il concreto pericolo di condanne letali o trattamenti punitivi inumani ovvero degradanti contro il richiedente protezione (peraltro il rito della vedovanza, che si è accertato essere pratica contro le donne vedove, è punito come illecito dall'ordinamento statuale della Nigeria), ovvero richiede la minaccia ed il concreto pericolo di un grave danno alla incolumità del richiedente a causa della violenza indiscriminata di un conflitto armato interno o internazionale.
Sembra piuttosto che le minacce esercitate ai danni del ricorrente da parte dei familiari della compagna deceduta, nonché dai membri della comunità locale, in un contesto sociale in cui contro le donne rimaste vedove soltanto, per radicata e riconosciuta tradizione locale, esistono rituali violenti ed illeciti, possa fondare il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione umanitaria, a causa della condizione di personale e soggettiva sofferenza del ricorrente che per tale ragione ha lasciato il suo Paese. Si aggiunga che i è positivamente integrato sul territorio nazionale. Parte_1
Risulta infatti dalla documentazione tempestivamente allegata in questo grado che egli in data 24-10-2020 ha concluso un contratto con OO s.r.l. (utilizzatrice del marchio
GLOVO) in virtù del quale ha prestato attività lavorativa di corriere con mezzo proprio
(bicicletta, autoveicolo, veicolo) per la consegna di beni acquistati dai consumatori, sino al 31-12-2021 e con tacito rinnovo, ai sensi del CCNL per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto altrui svolta da lavoratori autonomi (cd. Rider); ha stipulato in data 7-1- 2022 un contratto di cessione di locazione in proprio favore per l'immobile ad uso abitativo sito in Roma, via Marentino n. 96 (non è allegato il contratto originario di locazione;
il contratto di cessione è stato registrato alla Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 21-1-2022); ha allegato la propria certificazione unica 2022 relativa all'anno 2021 da cui risulta che in questo anno ha ricevuto da OO s.r.l. compensi al lordo pari ad euro 17.983,80; ha allegato la propria dichiarazione persone fisiche 2023 relativa al periodo d'imposta 2022 da cui risulta che ha avuto in tale anno, a seguito di componenti positivi di reddito in regime forfettario pari ad euro 15.684,00, reddito lordo di euro 10.508,00 (al netto della imposta sostitutiva di euro 525,00 pari ad euro 9.983,00); ha conseguito in data 20-2-2023 la patente di guida italiana con validità sino al 6-4-2033; ha stipulato in data 9-4-2024 contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato con Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro
- s.p.a. di Torino, con durata sino al 9-10-2024, in virtù del quale, secondo la disciplina del CCNL Alimentari – Industria alimentare, ha prestato attività lavorativa quale operaio (livello 6), a tempo pieno, presso Di MA AD s.r.l. corrente in Guidonia Montecelio quale ditta utilizzatrice. E' pertanto dimostrata una positiva integrazione nella società italiana raggiunta dall'appellante.
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Sulla base di tutti queste considerazioni, si impone di riconoscere in favore dell'appellante in riassunzione la condizione di vulnerabilità soggettiva propria della protezione umanitaria, in ragione del pregiudizio che gli può derivare nel caso di ritorno in Nigeria.
Deve quindi accordarsi la protezione umanitaria di cui agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 28-1-
2008 n. 25 e 5, comma 6, d.lgs. 25-7-1998 n. 286; ritiene infatti questa Corte di merito che le norme sulla protezione umanitaria introdotte con il d.l. 4-10-2018 n. 113 conv. nella l. 1-
12-2018 n. 132 non si applicano alle domande di riconoscimento della protezione umanitaria proposte anteriormente alla entrata in vigore delle da ultimo citate norme di legge, ovvero anteriormente al 5-10-2018 (Cass. n. 4890 del 19-2-2019). Sussistono i presupposti per l'accertamento in favore dell'appellante dei requisiti per la protezione umanitaria, che preclude la espulsione e prevede l'accoglienza; essa dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno biennale (art. 1, comma 9, d.l. n. 113/2018); la
Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 4890 del 2019, ha stabilito che < normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge. Tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del
2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge>>. Quindi, all'accertamento della sussistenza dei requisiti per la protezione umanitaria seguirà il provvedimento del competente Questore. In ragione dell'esito complessivo della causa, si devono compensare le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio, compreso il giudizio di legittimità, tenuto conto che se per un verso l'appellante in riassunzione ottiene il riconoscimento della protezione umanitaria, per altro verso è rimasta esclusa la applicabilità della protezione internazionale e si è confermato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio, in parziale accoglimento dell'appello, rigettato nel resto, ed in parziale riforma dell'ordinanza appellata, confermata nel resto, così dispone:
1. riconosce in favore di nato in [...] il [...], la protezione Parte_1 umanitaria;
2. accerta in favore di nato in [...] il [...], la sussistenza dei Parte_1 presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, cui farà seguito il rilascio da parte del competente Questore di un permesso di soggiorno della durata di due anni contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
3. compensa tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.
Roma 20-2-2025
Il Consigliere estensore Il Presedente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 2314/2022