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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20967/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Giletti Monica, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Druento il Parte_1 Parte_2
02/09/1990.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 7.01.1995 e il 03.10.2003. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DRUENTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la FI è maggiorenne ma non Persona_3 economicamente autosufficiente, poiché in attesa di occupazione e ha scelto di stabilire la propria residenza con la madre presso la casa familiare;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Rubiana (To), Borgata Ratta n. 9, di proprietà esclusiva del SI. contraddistinta dai seguenti estremi catastali: N.C.E.U. Parte_2
Comune di Rubiana, Foglio 43, Particella 1867, Subalterno 2; Foglio 43, Particella 1867, Subalterno 5 resta nella disponibilità della SI.ra fino a quando la FI non diventerà Pt_1 Per_2 economicamente autosufficiente, ovvero fino a quando la medesima non lascerà la casa coniugale per andare a vivere altrove. Verificatasi una delle suddette condizioni la SI.ra dovrà lasciare la casa Pt_1 coniugale e riconsegnarla al SI. . Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'arredo della casa è interamente assegnato alla SI.ra , ad Pt_1 eccezione del tavolo di noce sito nel locale mansardato della casa coniugale che verrà prelevato dal SI.
nel momento in cui lascerà la casa coniugale. Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. lascerà la casa coniugale entro e non oltre i 15 giorni Pt_2 successivi all'udienza di separazione.
DISPONE che il SI. corrisponda quale contributo al mantenimento per la FI la Pt_2 Per_2 somma di € 250,00 mensili, fino a che la medesima non sarà economicamente autosufficiente. Le spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa vigente ed applicato presso il Tribunale di Torino saranno a carico di entrambi i genitori, in proporzione del 50 % ciascuno. In ogni caso, per essere rimborsate, tutte le spese dovranno essere documentate;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla SI.ra
; Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. si obbliga al pagamento nella misura del 50% delle Pt_2 utenze della casa coniugale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. si obbliga a mettere in vendita la casa coniugale Pt_2 quando la FI avrà lasciato la casa stessa. Egli si obbliga, altresì, a corrispondere nella misura Per_2
pagina 2 di 3 del 10% la somma residua ricavata dalla vendita della casa al netto delle spese di estinzione del mutuo ipotecario e di cancellazione della relativa ipoteca;
Per_ DÀ ATTO che le parti dichiarano che le spese di mantenimento dei cani ” e ” sono Parte_3 interamente a carico del SI. . Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. potrà Vedere il proprio cane “Don TO in Pt_2 qualsiasi momento, previo appuntamento telefonico con la FI , compatibilmente con gli Per_2 impegni lavorativi della medesima e della SI.ra . Pt_1
DÀ ATTO che ciascuno dei coniugi dichiara che provvederà autonomamente al proprio mantenimento ed avendo già definito ogni altro rapporto economico con separato accordo, rinunciano ad ogni vicendevole pretesa;
DÀ ATTO che, con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente alla separazione, nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e pertanto di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20967/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Giletti Monica, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Druento il Parte_1 Parte_2
02/09/1990.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 7.01.1995 e il 03.10.2003. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DRUENTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la FI è maggiorenne ma non Persona_3 economicamente autosufficiente, poiché in attesa di occupazione e ha scelto di stabilire la propria residenza con la madre presso la casa familiare;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Rubiana (To), Borgata Ratta n. 9, di proprietà esclusiva del SI. contraddistinta dai seguenti estremi catastali: N.C.E.U. Parte_2
Comune di Rubiana, Foglio 43, Particella 1867, Subalterno 2; Foglio 43, Particella 1867, Subalterno 5 resta nella disponibilità della SI.ra fino a quando la FI non diventerà Pt_1 Per_2 economicamente autosufficiente, ovvero fino a quando la medesima non lascerà la casa coniugale per andare a vivere altrove. Verificatasi una delle suddette condizioni la SI.ra dovrà lasciare la casa Pt_1 coniugale e riconsegnarla al SI. . Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'arredo della casa è interamente assegnato alla SI.ra , ad Pt_1 eccezione del tavolo di noce sito nel locale mansardato della casa coniugale che verrà prelevato dal SI.
nel momento in cui lascerà la casa coniugale. Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. lascerà la casa coniugale entro e non oltre i 15 giorni Pt_2 successivi all'udienza di separazione.
DISPONE che il SI. corrisponda quale contributo al mantenimento per la FI la Pt_2 Per_2 somma di € 250,00 mensili, fino a che la medesima non sarà economicamente autosufficiente. Le spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa vigente ed applicato presso il Tribunale di Torino saranno a carico di entrambi i genitori, in proporzione del 50 % ciascuno. In ogni caso, per essere rimborsate, tutte le spese dovranno essere documentate;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla SI.ra
; Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. si obbliga al pagamento nella misura del 50% delle Pt_2 utenze della casa coniugale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. si obbliga a mettere in vendita la casa coniugale Pt_2 quando la FI avrà lasciato la casa stessa. Egli si obbliga, altresì, a corrispondere nella misura Per_2
pagina 2 di 3 del 10% la somma residua ricavata dalla vendita della casa al netto delle spese di estinzione del mutuo ipotecario e di cancellazione della relativa ipoteca;
Per_ DÀ ATTO che le parti dichiarano che le spese di mantenimento dei cani ” e ” sono Parte_3 interamente a carico del SI. . Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. potrà Vedere il proprio cane “Don TO in Pt_2 qualsiasi momento, previo appuntamento telefonico con la FI , compatibilmente con gli Per_2 impegni lavorativi della medesima e della SI.ra . Pt_1
DÀ ATTO che ciascuno dei coniugi dichiara che provvederà autonomamente al proprio mantenimento ed avendo già definito ogni altro rapporto economico con separato accordo, rinunciano ad ogni vicendevole pretesa;
DÀ ATTO che, con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente alla separazione, nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e pertanto di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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