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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/05/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 51/2025 promossa
DA
, C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Allevi Maria
Francesca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio del CP_1 Per_1
22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Salvati Valeria ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 22 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 gennaio 2025 , premettendo che il 21 marzo 2024 Parte_1
l' le aveva comunicato, in relazione al periodo febbraio 2023- gennaio 2024 un pagamento CP_1 indebito di € 7.996,08 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI non dovuta, in quanto titolare di trattamento pensionistico diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. o equiparato, esponeva:
- di esser risultata beneficiaria dell'indennità di disoccupazione NASPI, dal 15/03/2022, a seguito del licenziamento da parte del datore di lavoro;
Parte_2 - di essersi recata, in vista del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia dal I luglio
2024, a gennaio di tale anno al Patronato Sias di Castel di Lama, ove era stata resa edotta dell'omesso versamento dei contributi dal 1981 al 1984, in cui era stata collocata dal datore di lavoro in cassa integrazione guadagni;
- che la posizione contributiva era stata in seguito ricostituita dal datore di lavoro e, in virtù di tale aggiornamento, aveva maturato dal I febbraio 2023 il diritto a percepire la pensione anticipata di vecchiaia, da lei richiesta il 30 gennaio 2024 e riconosciuta dal mese di febbraio del 2024;
- che, alla data della maturazione del diritto alla pensione anticipata, non erano stati versati i contributi per la maturazione di tale provvidenza a causa di un'omissione datoriale;
- che la NASPI ed il trattamento pensionistico erano stati percepiti in periodi temporali non sovrapponibili.
Nel ritenere che la decadenza dalla percezione della NASPI andava rapportata al momento di concreta maturazione del diritto al trattamento pensionistico anticipato e nel sottolineare il proprio contegno improntato a buona fede, insisteva nell'accertamento di illegittimità della pretesa restitutoria dell' e nella condanna dell'istituto a ripetere quanto eventualmente trattenuto sino allo stato CP_1 attuale.
Con memoria difensiva depositata il 17 marzo 2025 si costituiva l' insistendo nella CP_1 reiezione del ricorso.
A tal fine rilevava che:
- dall'aggiornamento della contribuzione derivante dall'accredito dei contributi per C.I.G. negli anni 1982-1984 era derivata la maturazione del diritto alla pensione con decorrenza teorica dal 01/02/2023 e vi era stata sovrapposizione di esso all'indennità di disoccupazione già in godimento;
- era prevista la decadenza dalla fruizione dell'indennità NASPI al momento del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
- il diritto alla pensione anticipata ordinaria si perfezionava nel momento in cui maturava la decorrenza fissata dalla legge, prescindendo dall'esistenza della domanda amministrativa;
- la ricorrente era rimasta inerte ed aveva omesso di chiedere l'aggiornamento della contribuzione tempestivamente;
- alle prestazioni diverse da quelle pensionistiche si applicava unicamente l'art. 2033 c.c.;
- l'indebito era stato rideterminato in € 6.614,03.
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 22 maggio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni in fatto e diritto a sostegno della decisione, a termini dell'art. 429 c.p.c..
In fatto risulta che l' il 21 marzo 2024 ha richiesto a la restituzione CP_1 Parte_1 di € 7.996,08, poi rideterminati in € 6.614,03 a titolo di indebito versamento della NASPI dal I febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.
attinta da licenziamento dall'istituto Suore di carità di Santa Maria il 7 marzo 2022, ha Pt_3 beneficiato dall'indennità NASPI dal 15 marzo 2022 al gennaio 2024 e della pensione anticipata, richiesta a gennaio del 2024 una volta aggiornata la posizione contributiva, dal I giugno 1981 al 31 agosto 1984 in precedenza omessa, dal mese di febbraio del 2024.
La richiesta d'indebito risulta basata sull'astratta fruibilità teorica della pensione anticipata dal I febbraio 2023 a seguito di aggiornamento successivo della posizione contributiva dal 1981 al 1984 conseguente alla segnalazione della del 30 gennaio 2024. Pt_1
In materia incide l'art. 11 lett. D) del d. lgs. n. 22/2015, secondo cui il diritto alla NASpI decade al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, mutuando la stessa regola prevista dall'art. 2 comma 41 della l. n. 92/2012 per 1'AspI.
Nel caso in esame la ricorrente, non essendole stati versati i contributi durante il collocamento in
C.I.G. negli anni 1981-1984 non aveva maturato i requisiti per beneficiare della pensione anticipata da febbraio del 2023, ma aveva potuto fruire della prestazione, sia in astratto che in concreto, solo a seguito dell'aggiornamento della posizione contributiva effettuata su attivazione della stessa il 30 gennaio 2024.
Invero la norma si esprime in termine di raggiungimento dei requisiti, dando rilievo al momento in cui la contribuzione effettivamente versata consente di soddisfare il requisito contributivo, oltre a quello anagrafico, per fruire del beneficio e, nella fattispecie in esame, solo dall'aggiornamento della posizione contributiva a gennaio del 2024, allorquando la ricorrente aveva formalizzato la domanda dopo la segnalazione di omissione contributiva, può dirsi maturata la decadenza dalla percezione della
NASpI.
In sostanza il limite per la fruizione della NASpI e dell'ASpI o Mini ASpI va identificato non con la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì con il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e da quel momento interviene la decadenza dal trattamento di disoccupazione, con correlato obbligo di restituire quanto a tale titolo eventualmente percepito
(Cass. n. 11965/2024).
E ciò nell'ottica di far sì che non beneficino di un'indennità di disoccupazione diretta a sostenere coloro che abbiano perso involontariamente il lavoro e non dispongano di altri redditi, coloro che possano disporre di introiti pensionistici, in aderenza alle forme di sussistenza previste dall'art. 38 Cost. che impone di prevedere che vengano assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita ai lavoratori colpiti da disoccupazione involontaria.
Ebbene nel caso in esame la maturazione dei requisiti per la pensione anticipata è avvenuta da febbraio del 2024, a seguito di aggiornamento della posizione contributiva relativamente al versamento dei contributi figurativi durante la C.I.G. negli anni 1981-1984 non certo imputabile alla ricorrente, che ha riposto legittimo affidamento sulla correttezza del versamento.
Ne deriva che la ricorrente ha tempestivamente agito, maturati i relativi requisiti contributivi, per ottenere la pensione anticipata e che, dunque, la richiesta restitutoria dell' da febbraio del CP_1
2023 a gennaio del 2024 è illegittima, sicché anche l'eventuale trattenuta medio tempore adottata andrà restituita alla Pt_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2024 avuto riguardo a natura previdenziale-assistenziale della controversia ed al suo valore, seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' alla rifusione alla ricorrente, operandone la richiesta distrazione, CP_1 ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. M. F. Allevi dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, accertata l'illegittimità della pretesa restitutoria di € 7.996,08, poi rideterminata in € 6.614,03, avanzata dall' il 21 marzo 2024 nei confronti della ricorrente a titolo di indebita percezione della NASpI CP_1 da febbraio 2023 a gennaio 2024, dichiara che la ricorrente non è tenuta al pagamento di Parte_4 tale importo e che le deve esser restituito quanto eventualmente trattenuto sui ratei pensionistici in godimento.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' alla rifusione a delle spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 1.980,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. M. F. Allevi dichiaratasi antistataria.
Fermo, 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan