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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8815 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1983, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tanda, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/07/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 4 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto con l'obbligo sino al raggiungimento della maggiore età dei figli e di Per_1 Persona_2 comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine alla propria residenza, domicilio e numero di telefono cellulare.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, mentre, nella quotidianità decideranno disgiuntamente in proporzione ai tempi di permanenza presso ciascuno di essi.
Per decisioni di maggior interesse si specifica che si intendono quelle riguardanti l'educazione ed istruzione, indirizzo religioso, le scelte in ordine alle terapie ed alle visite mediche specialistiche, per eventuali controlli e/o patologie, i viaggi di istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative.
Si precisa che i figli minori, allo stato, manterranno la residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione in Cagliari, Via Alberto Riva Villasanta n. 124, dove vivranno con la madre, riservandosi i coniugi di modificarla non appena l'abitazione verrà venduta e verrà reperito da entrambi altro alloggio consono alla permanenza dei minori.
3) I coniugi dovranno provvedere alla cura, educazione ed istruzione di entrambi i figli e si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i figli e vivranno Per_1 Per_2 prevalentemente con la madre presso l'abitazione di quest'ultima (che sarà la casa familiare in Cagliari, Via Riva Villasanta n. 124, sino alla vendita della stessa) con diritto di visita e di permanenza con il padre secondo le seguenti modalità che potranno essere modificate in base ai turni di lavoro di entrambi i coniugi:
Pag. 2 di 4 - il padre preleverà da scuola entrambi i figli di massima il lunedì, il martedì, il giovedì ed il venerdì, e, in particolare, trascorrerà con loro il pomeriggio del lunedì e del venerdì sino alle 18,00 per poi ricondurli presso l'abitazione materna.
- Nelle giornate del martedì e del giovedì, invece, il padre terrà con sé i minori dall'uscita di scuola sino all'indomani con pernottamento pressa la sua abitazione.
- Il padre potrà comunque vedere i figli ogniqualvolta quest'ultimo lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori e previo accordo con la madre.
5) I figli e trascorreranno la domenica alternativamente con ciascuno Per_1 Per_2 dei genitori, e, nella domenica di spettanza del padre pernotteranno presso quest'ultimo che si occuperà di accompagnarli a scuola l'indomani mattina.
Durante le vacanze natalizie e pasquali verrà ugualmente rispettata, salvo diversi accordi, l'alternanza fra i genitori di modo che i minori possano trascorrere con l'uno o con l'altro almeno il giorno di Natale o quello di Santo Stefano, quello di San Silvestro o quello di Capodanno, la vigilia dell'Epifania o il giorno dell'Epifania e il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
Allo stesso modo concorderanno di volta in volta fra loro la permanenza dei minori e presso il padre durante le vacanze scolastiche estive, in Per_1 Per_2 modo tale che ciascuno dei figli possa comunque trascorrere con il medesimo almeno 7 giorni consecutivi.
6) Considerata l'imminente vendita della casa coniugale di comune proprietà, sita in Cagliari nella Via Riva Villasanta n. 124 piano terra (censita al catasto Fabbricati del Comune di Cagliari alla Sezione Urbana B, Foglio 6, mappale 822, subalterno 2), i coniugi stabiliscono che la stessa non verrà assegnata ad alcuno di loro anche se verrà abitata, fino alla consegna all'acquirente, dalla Signora con i figli minori e Parte_2 Per_1 Per_2
L'abitazione familiare verrà trasferita con i mobili ed arredi ivi presenti ad eccezione di quelli personali la cui divisione è già stata concordata dai medesimi.
Nelle more della suddetta vendita, le rate di mutuo, salvo diversi accordi, verranno corrisposte al 50% da entrambi i coniugi e, pertanto, sino alla stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile, il Signor si impegna a versare Parte_1 alla Signora la metà del rateo di mutuo entro il giorno 5 del Pt_2 corrispondente mese.
7) Quanto al contributo per il mantenimento dei figli minori i genitori provvederanno direttamente alle esigenze di vita di e durante i Per_1 Per_2 giorni di permanenza con ciascuno di essi;
si occuperanno quindi di seguirli nelle attività quotidiane, mentre contribuiranno ciascuno nella misura del 50%
Pag. 3 di 4 alle spese straordinarie preventivamente concordate, salva l'urgenza, facendo riferimento integrale alle linee guida del CNF, che dichiarano di ben conoscere.
Le predette spese andranno rimborsate nel mese successivo all'esborso al genitore che le ha anticipate, previa presentazione dei giustificativi di spesa.
In ogni caso sin d'ora i genitori prevedono che divideranno al 50% le spese mensili relative alle rette scolastiche per e (attualmente pari ad € Per_1 Per_2
240,00 + € 180,00) nonché quelle relative allo sport per ed alla scuola Per_1
d'inglese per (attualmente € 70,00 + € 48,00). Per_2
Pertanto il padre continuerà a versare direttamente in favore dell'asilo “I Pulcini” la somma di € 180,00 al mese quale retta ordinaria di mentre la Per_2 madre proseguirà a corrispondere alla scuola elementare “Laetitia” la somma di € 240,00 per , oltre la somma di € 70,00 mensili per l'attività sportiva Per_1 sempre di quest'ultimo ed € 48,00 per la frequenza della scuola di inglese di
Per_2
Per tale motivo il Signor si impegna fin d'ora a versare alla Signora Parte_1 la somma mensile di € 89,00, quale contributo nella misura del 50% delle Pt_2 spese fisse che quest'ultima provvede mensilmente a versare anticipatamente nell'interesse dei figli.
Il tutto, salvo diversi accordi e modifiche che potranno intervenire nel tempo sulla base delle diverse esigenze dei minori e delle scelte che verranno effettuate congiuntamente dai genitori.
8) Le parti hanno, altresì, concordato di dividere tra loro al 50% l'assegno unico INPS e ciascuno di essi presenterà domanda per percepire la sua quota.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere a nessun titolo l'uno dall'altra.
10) I coniugi, infine, dichiarano di concedersi reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto per motivi turistici.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8815 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1983, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tanda, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/07/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 4 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto con l'obbligo sino al raggiungimento della maggiore età dei figli e di Per_1 Persona_2 comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine alla propria residenza, domicilio e numero di telefono cellulare.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, mentre, nella quotidianità decideranno disgiuntamente in proporzione ai tempi di permanenza presso ciascuno di essi.
Per decisioni di maggior interesse si specifica che si intendono quelle riguardanti l'educazione ed istruzione, indirizzo religioso, le scelte in ordine alle terapie ed alle visite mediche specialistiche, per eventuali controlli e/o patologie, i viaggi di istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative.
Si precisa che i figli minori, allo stato, manterranno la residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione in Cagliari, Via Alberto Riva Villasanta n. 124, dove vivranno con la madre, riservandosi i coniugi di modificarla non appena l'abitazione verrà venduta e verrà reperito da entrambi altro alloggio consono alla permanenza dei minori.
3) I coniugi dovranno provvedere alla cura, educazione ed istruzione di entrambi i figli e si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i figli e vivranno Per_1 Per_2 prevalentemente con la madre presso l'abitazione di quest'ultima (che sarà la casa familiare in Cagliari, Via Riva Villasanta n. 124, sino alla vendita della stessa) con diritto di visita e di permanenza con il padre secondo le seguenti modalità che potranno essere modificate in base ai turni di lavoro di entrambi i coniugi:
Pag. 2 di 4 - il padre preleverà da scuola entrambi i figli di massima il lunedì, il martedì, il giovedì ed il venerdì, e, in particolare, trascorrerà con loro il pomeriggio del lunedì e del venerdì sino alle 18,00 per poi ricondurli presso l'abitazione materna.
- Nelle giornate del martedì e del giovedì, invece, il padre terrà con sé i minori dall'uscita di scuola sino all'indomani con pernottamento pressa la sua abitazione.
- Il padre potrà comunque vedere i figli ogniqualvolta quest'ultimo lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori e previo accordo con la madre.
5) I figli e trascorreranno la domenica alternativamente con ciascuno Per_1 Per_2 dei genitori, e, nella domenica di spettanza del padre pernotteranno presso quest'ultimo che si occuperà di accompagnarli a scuola l'indomani mattina.
Durante le vacanze natalizie e pasquali verrà ugualmente rispettata, salvo diversi accordi, l'alternanza fra i genitori di modo che i minori possano trascorrere con l'uno o con l'altro almeno il giorno di Natale o quello di Santo Stefano, quello di San Silvestro o quello di Capodanno, la vigilia dell'Epifania o il giorno dell'Epifania e il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
Allo stesso modo concorderanno di volta in volta fra loro la permanenza dei minori e presso il padre durante le vacanze scolastiche estive, in Per_1 Per_2 modo tale che ciascuno dei figli possa comunque trascorrere con il medesimo almeno 7 giorni consecutivi.
6) Considerata l'imminente vendita della casa coniugale di comune proprietà, sita in Cagliari nella Via Riva Villasanta n. 124 piano terra (censita al catasto Fabbricati del Comune di Cagliari alla Sezione Urbana B, Foglio 6, mappale 822, subalterno 2), i coniugi stabiliscono che la stessa non verrà assegnata ad alcuno di loro anche se verrà abitata, fino alla consegna all'acquirente, dalla Signora con i figli minori e Parte_2 Per_1 Per_2
L'abitazione familiare verrà trasferita con i mobili ed arredi ivi presenti ad eccezione di quelli personali la cui divisione è già stata concordata dai medesimi.
Nelle more della suddetta vendita, le rate di mutuo, salvo diversi accordi, verranno corrisposte al 50% da entrambi i coniugi e, pertanto, sino alla stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile, il Signor si impegna a versare Parte_1 alla Signora la metà del rateo di mutuo entro il giorno 5 del Pt_2 corrispondente mese.
7) Quanto al contributo per il mantenimento dei figli minori i genitori provvederanno direttamente alle esigenze di vita di e durante i Per_1 Per_2 giorni di permanenza con ciascuno di essi;
si occuperanno quindi di seguirli nelle attività quotidiane, mentre contribuiranno ciascuno nella misura del 50%
Pag. 3 di 4 alle spese straordinarie preventivamente concordate, salva l'urgenza, facendo riferimento integrale alle linee guida del CNF, che dichiarano di ben conoscere.
Le predette spese andranno rimborsate nel mese successivo all'esborso al genitore che le ha anticipate, previa presentazione dei giustificativi di spesa.
In ogni caso sin d'ora i genitori prevedono che divideranno al 50% le spese mensili relative alle rette scolastiche per e (attualmente pari ad € Per_1 Per_2
240,00 + € 180,00) nonché quelle relative allo sport per ed alla scuola Per_1
d'inglese per (attualmente € 70,00 + € 48,00). Per_2
Pertanto il padre continuerà a versare direttamente in favore dell'asilo “I Pulcini” la somma di € 180,00 al mese quale retta ordinaria di mentre la Per_2 madre proseguirà a corrispondere alla scuola elementare “Laetitia” la somma di € 240,00 per , oltre la somma di € 70,00 mensili per l'attività sportiva Per_1 sempre di quest'ultimo ed € 48,00 per la frequenza della scuola di inglese di
Per_2
Per tale motivo il Signor si impegna fin d'ora a versare alla Signora Parte_1 la somma mensile di € 89,00, quale contributo nella misura del 50% delle Pt_2 spese fisse che quest'ultima provvede mensilmente a versare anticipatamente nell'interesse dei figli.
Il tutto, salvo diversi accordi e modifiche che potranno intervenire nel tempo sulla base delle diverse esigenze dei minori e delle scelte che verranno effettuate congiuntamente dai genitori.
8) Le parti hanno, altresì, concordato di dividere tra loro al 50% l'assegno unico INPS e ciascuno di essi presenterà domanda per percepire la sua quota.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere a nessun titolo l'uno dall'altra.
10) I coniugi, infine, dichiarano di concedersi reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto per motivi turistici.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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