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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13844/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]2 con l'Avv. Laura Maria Lucia Nencioni presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]2
pagina 1 di 5 con l'Avv. Nicolò Perfetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano in data 6 febbraio 1999, atto n. 90 parte 2 serie A, vol. R01, anno 1999, in regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare, sita a Milano (MI), in Via Stromboli 23/2, di cui è proprietaria esclusiva la signora rimane assegnata alla signora che vi rimarrà a vivere con le figlie e Pt_1 Pt_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente autonome;
3) il signor , secondo gli accordi presi, è uscito dalla casa di via Stromboli 23/2 il 20 ottobre Pt_2
2024, asportando tutte le cose di sua proprietà e i suoi effetti personali che si trovano nella casa, nella cantina, ed ha provveduto, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso congiunto a restituire alla moglie tutte le chiavi in suo possesso della casa, della cantina e delle parti comuni per il tramite del proprio avvocato. Il signor si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica presso la Pt_2 nuova abitazione di cui si impegna a comunicare alla moglie l'indirizzo. La moglie avvertirà il marito tramite le figlie della corrispondenza e/o di quant'altro verrà recapitato a nome suo, con urgenza in caso di raccomandate.
4) il signor si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento delle figlie studenti e Pt_2 non economicamente autonome la somma di euro 260,00 per ciascuna figlia, che verserà direttamente alle stesse, entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese, somma da rivalutarsi ogni anno in base agli indici
Istat ex lege (prima rivalutazione ad ottobre 2025), e ad accollarsi i costi delle utenze telefoniche-wifi in uso alle stesse figlie che ammontano ad Euro 50,00 circa. Le piattaforme Netflix e Spotify, che utilizzano e sono intestate al signor che ne sostiene i costi pari a complessivi Per_1 Per_2 Pt_2 euro 36.00 euro. Lo stesso continuerà a sostenerne in via esclusiva i costi fino a quando rimarranno attive.
5) il signor provvederà inoltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie per le figlie Pt_2 Per_1
e con le modalità e la tempistica indicate nelle “Linee Guida delle spese extra assegno” Per_2 approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017. Il 40% delle suddette spese sempre con le modalità indicate sarà a carico della Sig.ra e quindi: Pt_1
- spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
pagina 2 di 5 - spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; b) centro ricreativo estivo (campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) babysitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- in relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta da parte dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Inoltre, il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro 30 giorni;
il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla richiesta.
I coniugi riconoscono che il costo dell'università privata di (IED sede di Milano) è stato Per_2 concordato tra loro, così come hanno concordato il costo della facoltà di filosofia che sta Per_1 frequentando presso l'Università Sorbona a Parigi, comprensive del canone di locazione dell'appartamento in cui abita a Parigi e dove rimarrà fino alla laurea, canone pari ad euro Per_1
1.100,00 al mese, di cui euro 660,00 a carico del signor (quota pari al 60%), che lo stesso si Pt_2 impegna a far avere direttamente alla signora prima della scadenza mensile concordata con la Pt_1 proprietà. I coniugi si impegnano a contribuire alle spese dell'eventuale laurea magistrale di Per_2 suddividendone i costi sempre secondo i criteri e le modalità previsti dalle linee guida del Protocollo del Tribunale di Milano summenzionato.
6) la signora al fine di far fronte alle elevate spese condominiali della casa in cui rimarrà ad Pt_1 abitare con le figlie in assenza di contributo da parte del marito, si attiverà per locare a terzi una parte dell'appartamento di Via Stromboli. Tale entrata non potrà essere considerata quale incremento del reddito ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione. pagina 3 di 5 7) le spese legali sono compensate tra le parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Milano in data 06.02.1999;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]2 con l'Avv. Laura Maria Lucia Nencioni presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]2
pagina 1 di 5 con l'Avv. Nicolò Perfetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano in data 6 febbraio 1999, atto n. 90 parte 2 serie A, vol. R01, anno 1999, in regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare, sita a Milano (MI), in Via Stromboli 23/2, di cui è proprietaria esclusiva la signora rimane assegnata alla signora che vi rimarrà a vivere con le figlie e Pt_1 Pt_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente autonome;
3) il signor , secondo gli accordi presi, è uscito dalla casa di via Stromboli 23/2 il 20 ottobre Pt_2
2024, asportando tutte le cose di sua proprietà e i suoi effetti personali che si trovano nella casa, nella cantina, ed ha provveduto, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso congiunto a restituire alla moglie tutte le chiavi in suo possesso della casa, della cantina e delle parti comuni per il tramite del proprio avvocato. Il signor si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica presso la Pt_2 nuova abitazione di cui si impegna a comunicare alla moglie l'indirizzo. La moglie avvertirà il marito tramite le figlie della corrispondenza e/o di quant'altro verrà recapitato a nome suo, con urgenza in caso di raccomandate.
4) il signor si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento delle figlie studenti e Pt_2 non economicamente autonome la somma di euro 260,00 per ciascuna figlia, che verserà direttamente alle stesse, entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese, somma da rivalutarsi ogni anno in base agli indici
Istat ex lege (prima rivalutazione ad ottobre 2025), e ad accollarsi i costi delle utenze telefoniche-wifi in uso alle stesse figlie che ammontano ad Euro 50,00 circa. Le piattaforme Netflix e Spotify, che utilizzano e sono intestate al signor che ne sostiene i costi pari a complessivi Per_1 Per_2 Pt_2 euro 36.00 euro. Lo stesso continuerà a sostenerne in via esclusiva i costi fino a quando rimarranno attive.
5) il signor provvederà inoltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie per le figlie Pt_2 Per_1
e con le modalità e la tempistica indicate nelle “Linee Guida delle spese extra assegno” Per_2 approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017. Il 40% delle suddette spese sempre con le modalità indicate sarà a carico della Sig.ra e quindi: Pt_1
- spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
pagina 2 di 5 - spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; b) centro ricreativo estivo (campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) babysitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- in relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta da parte dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Inoltre, il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro 30 giorni;
il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla richiesta.
I coniugi riconoscono che il costo dell'università privata di (IED sede di Milano) è stato Per_2 concordato tra loro, così come hanno concordato il costo della facoltà di filosofia che sta Per_1 frequentando presso l'Università Sorbona a Parigi, comprensive del canone di locazione dell'appartamento in cui abita a Parigi e dove rimarrà fino alla laurea, canone pari ad euro Per_1
1.100,00 al mese, di cui euro 660,00 a carico del signor (quota pari al 60%), che lo stesso si Pt_2 impegna a far avere direttamente alla signora prima della scadenza mensile concordata con la Pt_1 proprietà. I coniugi si impegnano a contribuire alle spese dell'eventuale laurea magistrale di Per_2 suddividendone i costi sempre secondo i criteri e le modalità previsti dalle linee guida del Protocollo del Tribunale di Milano summenzionato.
6) la signora al fine di far fronte alle elevate spese condominiali della casa in cui rimarrà ad Pt_1 abitare con le figlie in assenza di contributo da parte del marito, si attiverà per locare a terzi una parte dell'appartamento di Via Stromboli. Tale entrata non potrà essere considerata quale incremento del reddito ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione. pagina 3 di 5 7) le spese legali sono compensate tra le parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Milano in data 06.02.1999;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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