TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/09/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 823/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. GOVERNATORI FRANCESCO;
elettivamente domiciliato in VIA ARIOSTO A 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. ROCHIRA VALERIO;
elettivamente domiciliato in Roma, v. Federico Cesi n. 21, Roma, , presso il difensore;
, C.F. ; Controparte_2 C.F._3
, C.F. ; CP_3 C.F._4 entrambi assistiti dall'avv. ROCHIRA GIUSEPPE, elett.te dom.ti in Milano, v. Uberto Visconti di Modrone n.3, presso il difensore;
con l'intervento di
C.F. ; CP_4 C.F._5 assistito dall'avv. GENNARI MANOLO;
elettivamente domiciliato in VIA SANTA LUCIA, 1 74024 MANDURIA, presso il difensore;
OGGETTO: impugnazione testamento - nullità - lesione di legittima
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 27.6.2025;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- In via preliminare, pur riconoscendo la veste di legittimario dell'attore -ai sensi dell'art. 536 c.c.- coì come richiesto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di Parte_1
(attore, figlio di , de cuius deceduta il 15.9.19) intesa alla dichiarazione di nullità Persona_1 delle di lei disposizioni testamentarie per atto pubblico del notar dr. l 16.7.14. Per_2
1.1- Nel caso di specie l'attore, legittimario pretermesso dalle disposizioni testamentarie sopra richiamate, non ha preventivamente esercitato, per come invece tenuto in virtù della proposta domanda di nullità del testamento (Cass n. 7178/2018), l'azione di riduzione, sebbene richiamata nell'atto introduttivo (p. 9 “…qualora il SP OS risultasse vittorio dalla proposizione dell'azione di riduzione e quindi acquisisse la qualifica di erede, la divisione effettuata dal testatore risulterebbe nulla…”), non viene espressamente riporta nelle conclusioni;
infatti, l'esercizio dell'azione di riduzione, diversamente da come asserito dall'attore, non può essere dedotto implicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto dell'atto come neppure dallo scopo pratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudiziaria, dovendo essere formulata espressamente a pena di inammissibilità della successiva azione di nullità testamentaria (Cass. n. 14473/2011 “…il legittimario che agisca per conseguire la legittima ha
l'onere di proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima …"; Cass. n. 4005/1974 “…l'azione di riduzione […] involgendo il compimento di particolari attività (determinazione della porzione disponibile;
determinazione della quota spettante a ciascun erede ecc.) e producendo rilevanti effetti giuridici, deve essere proposta in modo esplicito…”).
1.2- Per effetto di quanto sopra vanno respinte tutte le altre domande dell'attore
(dichiarazione di apertura della successione legittima con conseguente scioglimento della comunione ereditaria) dipendenti dall'accoglimento dell'azione di nullità del testamento.
2- Nel merito, infondata, e quindi da respingersi, la domanda riconvenzionale avanzata da
(figlia della defunta ) intesa all'accertamento del credito maturato in CP_1 Persona_1 euro 140.000,00 nei confronti della defunta e quindi della massa ereditaria, per l'assistenza prestata a titolo asseritamente oneroso in favore di quest'ultima da giugno 2012 fino al
15.09.2019 (20.000,00 euro per ciascun anno di assistenza), come da dedotto accordo verbale pagina 2 di 8 intervenuto con de cuius; somma che la parte sostiene essere stata “…garantita da almeno uno dei due immobili oggetto di divisione testamentaria”.
2.1- Parimenti infondata, e quindi da respingersi, la domanda riconvenzionale avanzata da e (nipoti di , figli di Controparte_2 CP_3 Persona_1 Controparte_5 intervenuta volontariamente ed erede legittimaria perchè anch'ella figlia della de cuius), intesa all'accertamento del credito maturato dalla sola prima per euro 88.150,00, quale importo versato per conto della de cuius in favore di (collaboratrice domestica di quest'ultima), nel Parte_2 periodo dal 2015 al 15.09.2019.
2.2- Infatti, nel primo caso (punto 2) manca la prova dell'esistenza di un simile accordo intervenuto tra e la;
nel secondo (punto 2.1) manca la prova del CP_1 Persona_1 pagamento effettuato da alla collaboratrice domestica. Controparte_2
2.3- Circa la carenza probatoria va osservato che i capitoli di prova -identici- articolati dai convenuti e dai fratelli sulle circostanze di cui al punto 2 e 2.1., sono stati CP_1 CP_2 respinti in quanto inammissibili;
in particolare, i capitoli: f) “La RA prestava tale Parte_3 assistenza alla RA a titolo oneroso, mediante riconoscimento della somma Persona_1 annua di € 20.000,00 garantita dagli immobili di proprietà della stessa ?”, Persona_1 CP_ dell'interpello di intervenuta) e (convenuta) e e (convenuti) CP_4 Controparte_2 CP_3 perché -non solo necessitante di forma scritta ad substantiam involgendo un bene immobile- ma anche non inteso alla confessione i capp. e) “Dal mese di giugno 2012 e fino alla data del suo decesso la RA è stata sempre assistita per l'intera giornata dalla RA Persona_1
” g) “Il Signor OS prestava assistenza alla RA ?” l) CP_1 CP_1 Persona_1
“La RA ha prestato assistenza alla RA in aiuto a Parte_2 Persona_1 [...] dal mese di gennaio 2015 fino al 15.09.2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni CP_1 dell'anno percependo da la somma oraria di € 10.00 e giornaliera di € 40,00 dal Controparte_2 lunedì al sabato e di € 80,00 le domeniche e i festivi?” q) “Negli anni dal 2012 fino alla data del decesso della RA , la RA e il Signor hanno Persona_1 CP_2 CP_3 contribuito ad assistere la RA anche partecipando alle spese del suo Persona_1 mantenimento?”; generico il cap. h) “La RA e il Signor Controparte_2 CP_3 prestavano assistenza alla RA ”; prova per testi: inammissibili i capp.
2.c) “La Persona_1
RA prestava assistenza alla RA a titolo oneroso, mediante Parte_3 Persona_1 riconoscimento della somma annua di € 20.000,00 garantita dagli immobili di proprietà della
pagina 3 di 8 stessa ?”,
3.b) “La RA prestava tale assistenza alla RA Persona_1 Parte_3
a titolo oneroso, mediante riconoscimento della somma annua di € 20.000,00 Persona_1 garantita dagli immobili di proprietà della stessa ?”,
3.f) “Il Signor Persona_1 Parte_1 riceveva mensilmente l'intero importo della pensione della RA ”,
4.b) “La Persona_1
RA prestava tale assistenza alla RA a titolo oneroso, Parte_3 Persona_1 mediante riconoscimento della somma annua di € 20.000,00 garantita dagli immobili di proprietà della stessa ?”, di rilievo documentale o relativi a documenti non contestati;
Persona_1 generici i capp.
2.g) ” Il Signor riceveva mensilmente l'intero importo della pensione Parte_1 della RA ?”,
3.b) “La RA prestava tale assistenza alla Persona_1 Parte_3
RA a titolo oneroso, mediante riconoscimento della somma annua di € Persona_1
20.000,00 garantita dagli immobili di proprietà della stessa ?”,
3.f) “Il Signor Persona_1
riceveva mensilmente l'intero importo della pensione della RA Parte_1 Persona_1
”; su circostanze irrilevanti i capitoli
2.b) “Dal mese di giugno 2012 e fino alla data del suo
[...] decesso la RA è stata sempre assistita per l'intera giornata dalla RA Persona_1
”,
2.d) “Il Signor prestava assistenza alla RA ?”, CP_1 Parte_1 Persona_1
2.e) “La RA prestava assistenza alla RA ?”,
2.f) “La CP_4 Persona_1
RA e il Signor prestavano assistenza alla RA Controparte_2 CP_3 Persona_1
e partecipavano economicamente al suo mantenimento?”,
2.l) “La RA ha
[...] Parte_2 prestato assistenza alla RA in aiuto a dal mese di gennaio Persona_1 CP_1
2015 fino al 15.09.2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni dell'anno percependo da
la somma oraria di € 10.00 e giornaliera di € 80,00 dal lunedì al sabato e di € Controparte_2
80,00 le domeniche e i giorni festivi?”,
3.a) “Dal mese di giugno 2012 e fino alla data del decesso la RA è stata sempre assistita per l'intera giornata dalla RA Persona_1 [...]
,
3.c) “Il Signor prestava assistenza alla RA ?”, 3d) “La CP_1 Parte_1 Persona_1
RA prestava assistenza alla RA ?”,
3.e) “La RA CP_4 Persona_1
e il Signor prestavano assistenza alla RA ?”, Controparte_2 CP_3 Persona_1
3.g) “Lei ha prestato assistenza alla RA in aiuto a dal mese di Persona_1 CP_1 gennaio 2015 fino al 15.09.2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni dell'anno percependo da la somma oraria di € 10.00 e giornaliera di € 40,00 dal lunedì al Controparte_2 sabato e di € 80,00 le domeniche e i giorni festivi?”,
4.a) “Dal mese di giugno 2012 e fino alla data del decesso la RA è stata sempre assistita per l'intera giornata dalla Persona_1
pagina 4 di 8 RA ”,
4.c) “Il Signor prestava assistenza alla RA CP_1 Parte_1 Persona_1
”,
4.d) “La RA prestava assistenza alla RA ?”, 4.e)
[...] CP_4 Persona_1
“La RA e il Signor prestavano assistenza alla RA Controparte_2 CP_3
?”,
4.i) “La RA ha prestato assistenza alla RA Persona_1 Parte_2 Persona_1 in aiuto a dal mese di gennaio 2015 fino al 15.09.2019 dalle ore 15.00 alle
[...] CP_1 ore 19.00 di tutti i giorni dell'anno percependo da la somma oraria di € 10.00 e Controparte_2 giornaliera di € 40,00 dal lunedì al sabato e di € 80,00 le domeniche e i giorni festivi?”: delibazione che viene confermata anche con questo provvedimento.
3- Infondata anche la domanda dell'interveniente, intesa alla restituzione di CP_4 euro 30.381,00 quale importo asseritamente sostenuto per migliorie apportate all'immobile, parte dell'asse ereditario della sito a NO AR, via Friuli n. 93, censito al catasto dei CP_6 fabbricati alla sez. 1, fg. 5, part. 357, sub. 2, cat. A/2, vani 7,5 e 357 sub. 4, cat. C/6, assegnato dalla ai figli della richiedente ( e . CP_6 Controparte_2 CP_3
3.1- A prescindere dall'accertamento della corretta qualificazione dell'intervento eseguito dalla sull'immobile -miglioria o riparazione straordinaria-, va accolta l'eccezione di CP_1 prescrizione sollevata dall'attore.
Infatti, la parte ed i convenuti che sostengono la medesima tesi non hanno allegato, e neppure dedotto, alcun atto interruttivo anteriore alla data del 24.09.2019, epoca di maturazione della prescrizione decennale che decorre dalle singole date di pagamento che risultano dalle rispettive distinte al 26.01.2009, 19.02.2009,11.03.2009, 07.05.2009 e del 24.09.2009.
3.2 - Ove si dovesse ritenere che poichè a non viene riconosciuta la qualità di Parte_1 erede non ha legittimazione ad agire per conto della massa (debitrice degli importi richiesti da
, va osservato che non risulta dalla allegazione delle fatture commerciali e del CP_4 computo metrico che si tratti di migliorie, riconducendosi invece le lavorazioni evidenziate in quei documenti a mera manutenzione straordinaria (tinteggiatura pareti, lavaggio, carteggiatura, montaggio ponteggi, fornitura e posa in opera di pietra grezza per soglie delle finestre).
4- In fatto, con testamento pubblico del 16.07.2014, nominava eredi Persona_1 universali per la quota di 1/2 (figlia) e per la restante quota e CP_1 Controparte_2 CP_3
(nipoti per essere figli di altra figlia della de cuius. La testatrice scrive di
[...] Persona_3
“…aver soddisfatto in vita le ragioni di legittima del figlio e della figlia Parte_1 CP_4
e contestualmente assegna a l'immobile sito a NO AR, via Friuli
[...] CP_1
pagina 5 di 8 n. 93, censito al catasto dei fabbricati alla sez. 1, fg. 5, part. 357, sub. 1, cat. A/2, vani 7,5 e 357 sub. 3, cat. C/6; ad ed in pari quota l'immobile sito a NO Controparte_2 CP_3
AR, via Friuli n. 93, censito al catasto dei fabbricati alla sez. 1, fg. 5, part. 357, sub. 2, cat.
A/2, vani 7,5 e 357 sub. 4, cat. C/6.
4.1- Premesso che la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto in vita il legittimario non ha nessun valore;
rilevato che nel caso di specie le parti neppure deducono donazioni in favore di consegue il riconoscimento della qualità di legittimario di CP_4 quest'ultima.
4.2- Deve quindi procedersi alla riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 c.c.
Incontestato il complessivo valore di euro 608.000,00 dei beni immobili, di seguito meglio identificati, come indicato dai convenuti e a mezzo CTP geom. , CP_3 CP_2 Per_4 secondo quotazione dell'agenzia delle entrate (valori OMI):
1) abitazione civile, NO AR (MC), Via Friuli, Piano T, foglio 1, part. 357, sub. 1, cat. A/2 euro 256.000,00, attribuito in testamento in proprietà piena esclusiva ad CP_1
2) garage, NO AR (MC), Via Friuli, Piano S1, foglio 1, part. 357, sub. 3, cat. C/6, euro 48.000,00, attribuito in testamento in proprietà esclusiva ad CP_1
3) abitazione civile, NO AR (MC), Via Friuli, Piano 1, foglio 1, part. 357, sub. 2, cat. A/2, euro 256.000,00, attribuito in testamento in piena proprietà in favore di e Controparte_7
ciascuno per ½; CP_3
4) garage, NO AR (MC), Via Friuli, Piano S1, foglio 1, part. 357, sub. 3, cat. C/6, euro 48.000,00, attribuito in testamento in piena proprietà in favore di e Controparte_7 CP_3 ciascuno per 1/2.
4.3 - Non risulta la prova di donazioni -che integrano il relictum dei beni appena sopra descritti- in quanto non emerge prova della consegna all'attore di lire 112.500.000 pari al ricavato dalla vendita dell'immobile in NO AR, in Traversa di Via Sicilia, censito al catasto di detto Comune al fg. 7, part. 194, sub. 13, Z.C.1, cat. A/3; e neppure emerge la prova che il medesimo abbia ricevuto gli importi della pensione della madre.
4.3.1 - Quanto alla prima: irrilevanti le dichiarazioni scritte allegate in giudizio a firma del terzo acquirente secondo le quali ha versato “…l'itera somma di 112.500.00,00 delle vecchie lire in mani di Suo fratello che ha curato tutte le trattative per l'acquisto, ha incassato Parte_1
l'acconto in contanti…”. Siffatta dichiarazione non può essere assimilata ad una confessione pagina 6 di 8 stragiudiziale ex art. 2935 c.c., non solo perchè rese da soggetto estraneo al giudizio, ma anche perchè non relative a circostanze a sè sfavorevoli. In ogni caso la dichiarazione dell'acquirente contrasta con quella della testatrice resa dinnanzi al notaio e risultante nell'art. 5 dell'atto pubblico di compravendita (“…il prezzo della presente vendita è stato convenuto in lire
112.500.000 […] somma che, peraltro, dichiara la venditrice [ndr. ] di aver già Persona_1 ricevuto dall'acquirente…”).
4.3.2 - Altresì destituita di prova l'ultima dedotta circostanza: viene allegato un mero prospetto di pagamento senza indicazione del conto di accredito che risulti che CP_8 dall'eventuale conto di accredito le somme siano state versate all'attore o da questi siano state prelevate.
5- Sui debiti ereditari, risulta la sola prova che ha provveduto al pagamento CP_1 di spese funebri di euro 974,00; non può invece includersi nei debiti della massa la somma di euro 2.450,00 per servizio funebre, in quanto la relativa fattura risulta intestata a terzi estranei al giudizio ( ) e ne risulta il pagamento per cassa. Persona_5
6- FORMAZIONE DELLA MASSA EREDITARIA euro 604.576,00 (euro 608.000,00 a cui sottrarre i debiti ereditari di euro 974,00 e quello di euro 2.450,00 per servizio funebre), di cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 537 co. 2 c.c., euro 201.525,33 di quota disponibile (pari ad 1/3 di
604.576,00), ed euro 403.050,66 (pari a 2/3 604.576,00) di quota indisponibile che andrà devoluta agli eredi legittimari, (già erede in virtù dell'istituzione disposta dalla de CP_1 cuius in testamento) e (erede in conseguenza dell'esperita azione di riduzione), CP_4 ciascuno per la quota complessiva di 1/3, con esclusione del legittimario , al quale Parte_1 non può riconoscersi la prefata qualità in mancanza della vocazione ereditaria e per l'inammissibilità dell'impugnativa testamentaria. Infatti, l'attore non è stato istituto erede nel testamento come neppure ha ritualmente esperito la relativa azione di nullità.
La disponibile invece verrà devoluta a e , eredi testamentari non Controparte_2 CP_2 legittimari.
6.1- DETERMINAZIONE DELLE QUOTE CP_ SP : euro 201.525,33 (pari ad 1/3 della massa ereditaria); euro 201.525,33 (pari ad 1/3 della massa ereditaria). CP_4
e 201.525,33 (pari alla disponibile ereditaria). Controparte_2 CP_3
7- RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE ai sensi dell'art. 554 c.p.c.
pagina 7 di 8 8.1- Quota SP : euro 201.525,33 CP_1
- quota dei valori immobiliari relitti attribuiti in testamento euro 304.000,00
TOTALE da conferire euro 102.474,66
8.2- Quota e euro 201.525,33 CP_3 CP_2
- quota dei valori immobiliari relitti già ripartiti euro 304.000,00
TOTALE da conferire alla massa ereditaria euro 102.474,67; quota totale conferita alla massa euro 204.949,32
8.3- Quota SP euro 201.525,33 CP_4 residuo per pagamento debiti massa euro 3.423,99 di cui euro 974,00 a ed euro 2.450,00 per spese funebri. CP_1 CP_ SP conguaglio dare euro 102.474,67
e conguaglio dare euro 102.474,67 CP_3 CP_2
SP onguaglio avere euro 201.525,33 CP_4
9- Così definita la composizione dell'asse, e la determinazione delle quote, la causa deve proseguire per la verifica della volontà delle parti di procedere alle operazioni divisionali.
10- La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza.
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti, DICHIARA aperta la successione di in data 15.9.2019; DICHIARA inammissibile l'azione di Persona_1 nullità delle disposizioni testamentarie proposta da respinge le domande Parte_1 riconvenzionali avanzate da e da e in accoglimento della CP_1 CP_3 CP_2 domanda di riduzione avanzata da dichiara eredi di , CP_4 Persona_1 CP_1
, e e le prime due nella quota di un terzo ciascuna e
[...] CP_4 CP_3 CP_2 gli altri due nella quota di un terzo complessiva;
rimette le parti innanzi al giudice come da separata ordinanza;
spese alla sentenza definitiva.
Macerata, 12 settembre 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 823/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. GOVERNATORI FRANCESCO;
elettivamente domiciliato in VIA ARIOSTO A 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. ROCHIRA VALERIO;
elettivamente domiciliato in Roma, v. Federico Cesi n. 21, Roma, , presso il difensore;
, C.F. ; Controparte_2 C.F._3
, C.F. ; CP_3 C.F._4 entrambi assistiti dall'avv. ROCHIRA GIUSEPPE, elett.te dom.ti in Milano, v. Uberto Visconti di Modrone n.3, presso il difensore;
con l'intervento di
C.F. ; CP_4 C.F._5 assistito dall'avv. GENNARI MANOLO;
elettivamente domiciliato in VIA SANTA LUCIA, 1 74024 MANDURIA, presso il difensore;
OGGETTO: impugnazione testamento - nullità - lesione di legittima
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 27.6.2025;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- In via preliminare, pur riconoscendo la veste di legittimario dell'attore -ai sensi dell'art. 536 c.c.- coì come richiesto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di Parte_1
(attore, figlio di , de cuius deceduta il 15.9.19) intesa alla dichiarazione di nullità Persona_1 delle di lei disposizioni testamentarie per atto pubblico del notar dr. l 16.7.14. Per_2
1.1- Nel caso di specie l'attore, legittimario pretermesso dalle disposizioni testamentarie sopra richiamate, non ha preventivamente esercitato, per come invece tenuto in virtù della proposta domanda di nullità del testamento (Cass n. 7178/2018), l'azione di riduzione, sebbene richiamata nell'atto introduttivo (p. 9 “…qualora il SP OS risultasse vittorio dalla proposizione dell'azione di riduzione e quindi acquisisse la qualifica di erede, la divisione effettuata dal testatore risulterebbe nulla…”), non viene espressamente riporta nelle conclusioni;
infatti, l'esercizio dell'azione di riduzione, diversamente da come asserito dall'attore, non può essere dedotto implicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto dell'atto come neppure dallo scopo pratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudiziaria, dovendo essere formulata espressamente a pena di inammissibilità della successiva azione di nullità testamentaria (Cass. n. 14473/2011 “…il legittimario che agisca per conseguire la legittima ha
l'onere di proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima …"; Cass. n. 4005/1974 “…l'azione di riduzione […] involgendo il compimento di particolari attività (determinazione della porzione disponibile;
determinazione della quota spettante a ciascun erede ecc.) e producendo rilevanti effetti giuridici, deve essere proposta in modo esplicito…”).
1.2- Per effetto di quanto sopra vanno respinte tutte le altre domande dell'attore
(dichiarazione di apertura della successione legittima con conseguente scioglimento della comunione ereditaria) dipendenti dall'accoglimento dell'azione di nullità del testamento.
2- Nel merito, infondata, e quindi da respingersi, la domanda riconvenzionale avanzata da
(figlia della defunta ) intesa all'accertamento del credito maturato in CP_1 Persona_1 euro 140.000,00 nei confronti della defunta e quindi della massa ereditaria, per l'assistenza prestata a titolo asseritamente oneroso in favore di quest'ultima da giugno 2012 fino al
15.09.2019 (20.000,00 euro per ciascun anno di assistenza), come da dedotto accordo verbale pagina 2 di 8 intervenuto con de cuius; somma che la parte sostiene essere stata “…garantita da almeno uno dei due immobili oggetto di divisione testamentaria”.
2.1- Parimenti infondata, e quindi da respingersi, la domanda riconvenzionale avanzata da e (nipoti di , figli di Controparte_2 CP_3 Persona_1 Controparte_5 intervenuta volontariamente ed erede legittimaria perchè anch'ella figlia della de cuius), intesa all'accertamento del credito maturato dalla sola prima per euro 88.150,00, quale importo versato per conto della de cuius in favore di (collaboratrice domestica di quest'ultima), nel Parte_2 periodo dal 2015 al 15.09.2019.
2.2- Infatti, nel primo caso (punto 2) manca la prova dell'esistenza di un simile accordo intervenuto tra e la;
nel secondo (punto 2.1) manca la prova del CP_1 Persona_1 pagamento effettuato da alla collaboratrice domestica. Controparte_2
2.3- Circa la carenza probatoria va osservato che i capitoli di prova -identici- articolati dai convenuti e dai fratelli sulle circostanze di cui al punto 2 e 2.1., sono stati CP_1 CP_2 respinti in quanto inammissibili;
in particolare, i capitoli: f) “La RA prestava tale Parte_3 assistenza alla RA a titolo oneroso, mediante riconoscimento della somma Persona_1 annua di € 20.000,00 garantita dagli immobili di proprietà della stessa ?”, Persona_1 CP_ dell'interpello di intervenuta) e (convenuta) e e (convenuti) CP_4 Controparte_2 CP_3 perché -non solo necessitante di forma scritta ad substantiam involgendo un bene immobile- ma anche non inteso alla confessione i capp. e) “Dal mese di giugno 2012 e fino alla data del suo decesso la RA è stata sempre assistita per l'intera giornata dalla RA Persona_1
” g) “Il Signor OS prestava assistenza alla RA ?” l) CP_1 CP_1 Persona_1
“La RA ha prestato assistenza alla RA in aiuto a Parte_2 Persona_1 [...] dal mese di gennaio 2015 fino al 15.09.2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni CP_1 dell'anno percependo da la somma oraria di € 10.00 e giornaliera di € 40,00 dal Controparte_2 lunedì al sabato e di € 80,00 le domeniche e i festivi?” q) “Negli anni dal 2012 fino alla data del decesso della RA , la RA e il Signor hanno Persona_1 CP_2 CP_3 contribuito ad assistere la RA anche partecipando alle spese del suo Persona_1 mantenimento?”; generico il cap. h) “La RA e il Signor Controparte_2 CP_3 prestavano assistenza alla RA ”; prova per testi: inammissibili i capp.
2.c) “La Persona_1
RA prestava assistenza alla RA a titolo oneroso, mediante Parte_3 Persona_1 riconoscimento della somma annua di € 20.000,00 garantita dagli immobili di proprietà della
pagina 3 di 8 stessa ?”,
3.b) “La RA prestava tale assistenza alla RA Persona_1 Parte_3
a titolo oneroso, mediante riconoscimento della somma annua di € 20.000,00 Persona_1 garantita dagli immobili di proprietà della stessa ?”,
3.f) “Il Signor Persona_1 Parte_1 riceveva mensilmente l'intero importo della pensione della RA ”,
4.b) “La Persona_1
RA prestava tale assistenza alla RA a titolo oneroso, Parte_3 Persona_1 mediante riconoscimento della somma annua di € 20.000,00 garantita dagli immobili di proprietà della stessa ?”, di rilievo documentale o relativi a documenti non contestati;
Persona_1 generici i capp.
2.g) ” Il Signor riceveva mensilmente l'intero importo della pensione Parte_1 della RA ?”,
3.b) “La RA prestava tale assistenza alla Persona_1 Parte_3
RA a titolo oneroso, mediante riconoscimento della somma annua di € Persona_1
20.000,00 garantita dagli immobili di proprietà della stessa ?”,
3.f) “Il Signor Persona_1
riceveva mensilmente l'intero importo della pensione della RA Parte_1 Persona_1
”; su circostanze irrilevanti i capitoli
2.b) “Dal mese di giugno 2012 e fino alla data del suo
[...] decesso la RA è stata sempre assistita per l'intera giornata dalla RA Persona_1
”,
2.d) “Il Signor prestava assistenza alla RA ?”, CP_1 Parte_1 Persona_1
2.e) “La RA prestava assistenza alla RA ?”,
2.f) “La CP_4 Persona_1
RA e il Signor prestavano assistenza alla RA Controparte_2 CP_3 Persona_1
e partecipavano economicamente al suo mantenimento?”,
2.l) “La RA ha
[...] Parte_2 prestato assistenza alla RA in aiuto a dal mese di gennaio Persona_1 CP_1
2015 fino al 15.09.2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni dell'anno percependo da
la somma oraria di € 10.00 e giornaliera di € 80,00 dal lunedì al sabato e di € Controparte_2
80,00 le domeniche e i giorni festivi?”,
3.a) “Dal mese di giugno 2012 e fino alla data del decesso la RA è stata sempre assistita per l'intera giornata dalla RA Persona_1 [...]
,
3.c) “Il Signor prestava assistenza alla RA ?”, 3d) “La CP_1 Parte_1 Persona_1
RA prestava assistenza alla RA ?”,
3.e) “La RA CP_4 Persona_1
e il Signor prestavano assistenza alla RA ?”, Controparte_2 CP_3 Persona_1
3.g) “Lei ha prestato assistenza alla RA in aiuto a dal mese di Persona_1 CP_1 gennaio 2015 fino al 15.09.2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni dell'anno percependo da la somma oraria di € 10.00 e giornaliera di € 40,00 dal lunedì al Controparte_2 sabato e di € 80,00 le domeniche e i giorni festivi?”,
4.a) “Dal mese di giugno 2012 e fino alla data del decesso la RA è stata sempre assistita per l'intera giornata dalla Persona_1
pagina 4 di 8 RA ”,
4.c) “Il Signor prestava assistenza alla RA CP_1 Parte_1 Persona_1
”,
4.d) “La RA prestava assistenza alla RA ?”, 4.e)
[...] CP_4 Persona_1
“La RA e il Signor prestavano assistenza alla RA Controparte_2 CP_3
?”,
4.i) “La RA ha prestato assistenza alla RA Persona_1 Parte_2 Persona_1 in aiuto a dal mese di gennaio 2015 fino al 15.09.2019 dalle ore 15.00 alle
[...] CP_1 ore 19.00 di tutti i giorni dell'anno percependo da la somma oraria di € 10.00 e Controparte_2 giornaliera di € 40,00 dal lunedì al sabato e di € 80,00 le domeniche e i giorni festivi?”: delibazione che viene confermata anche con questo provvedimento.
3- Infondata anche la domanda dell'interveniente, intesa alla restituzione di CP_4 euro 30.381,00 quale importo asseritamente sostenuto per migliorie apportate all'immobile, parte dell'asse ereditario della sito a NO AR, via Friuli n. 93, censito al catasto dei CP_6 fabbricati alla sez. 1, fg. 5, part. 357, sub. 2, cat. A/2, vani 7,5 e 357 sub. 4, cat. C/6, assegnato dalla ai figli della richiedente ( e . CP_6 Controparte_2 CP_3
3.1- A prescindere dall'accertamento della corretta qualificazione dell'intervento eseguito dalla sull'immobile -miglioria o riparazione straordinaria-, va accolta l'eccezione di CP_1 prescrizione sollevata dall'attore.
Infatti, la parte ed i convenuti che sostengono la medesima tesi non hanno allegato, e neppure dedotto, alcun atto interruttivo anteriore alla data del 24.09.2019, epoca di maturazione della prescrizione decennale che decorre dalle singole date di pagamento che risultano dalle rispettive distinte al 26.01.2009, 19.02.2009,11.03.2009, 07.05.2009 e del 24.09.2009.
3.2 - Ove si dovesse ritenere che poichè a non viene riconosciuta la qualità di Parte_1 erede non ha legittimazione ad agire per conto della massa (debitrice degli importi richiesti da
, va osservato che non risulta dalla allegazione delle fatture commerciali e del CP_4 computo metrico che si tratti di migliorie, riconducendosi invece le lavorazioni evidenziate in quei documenti a mera manutenzione straordinaria (tinteggiatura pareti, lavaggio, carteggiatura, montaggio ponteggi, fornitura e posa in opera di pietra grezza per soglie delle finestre).
4- In fatto, con testamento pubblico del 16.07.2014, nominava eredi Persona_1 universali per la quota di 1/2 (figlia) e per la restante quota e CP_1 Controparte_2 CP_3
(nipoti per essere figli di altra figlia della de cuius. La testatrice scrive di
[...] Persona_3
“…aver soddisfatto in vita le ragioni di legittima del figlio e della figlia Parte_1 CP_4
e contestualmente assegna a l'immobile sito a NO AR, via Friuli
[...] CP_1
pagina 5 di 8 n. 93, censito al catasto dei fabbricati alla sez. 1, fg. 5, part. 357, sub. 1, cat. A/2, vani 7,5 e 357 sub. 3, cat. C/6; ad ed in pari quota l'immobile sito a NO Controparte_2 CP_3
AR, via Friuli n. 93, censito al catasto dei fabbricati alla sez. 1, fg. 5, part. 357, sub. 2, cat.
A/2, vani 7,5 e 357 sub. 4, cat. C/6.
4.1- Premesso che la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto in vita il legittimario non ha nessun valore;
rilevato che nel caso di specie le parti neppure deducono donazioni in favore di consegue il riconoscimento della qualità di legittimario di CP_4 quest'ultima.
4.2- Deve quindi procedersi alla riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 c.c.
Incontestato il complessivo valore di euro 608.000,00 dei beni immobili, di seguito meglio identificati, come indicato dai convenuti e a mezzo CTP geom. , CP_3 CP_2 Per_4 secondo quotazione dell'agenzia delle entrate (valori OMI):
1) abitazione civile, NO AR (MC), Via Friuli, Piano T, foglio 1, part. 357, sub. 1, cat. A/2 euro 256.000,00, attribuito in testamento in proprietà piena esclusiva ad CP_1
2) garage, NO AR (MC), Via Friuli, Piano S1, foglio 1, part. 357, sub. 3, cat. C/6, euro 48.000,00, attribuito in testamento in proprietà esclusiva ad CP_1
3) abitazione civile, NO AR (MC), Via Friuli, Piano 1, foglio 1, part. 357, sub. 2, cat. A/2, euro 256.000,00, attribuito in testamento in piena proprietà in favore di e Controparte_7
ciascuno per ½; CP_3
4) garage, NO AR (MC), Via Friuli, Piano S1, foglio 1, part. 357, sub. 3, cat. C/6, euro 48.000,00, attribuito in testamento in piena proprietà in favore di e Controparte_7 CP_3 ciascuno per 1/2.
4.3 - Non risulta la prova di donazioni -che integrano il relictum dei beni appena sopra descritti- in quanto non emerge prova della consegna all'attore di lire 112.500.000 pari al ricavato dalla vendita dell'immobile in NO AR, in Traversa di Via Sicilia, censito al catasto di detto Comune al fg. 7, part. 194, sub. 13, Z.C.1, cat. A/3; e neppure emerge la prova che il medesimo abbia ricevuto gli importi della pensione della madre.
4.3.1 - Quanto alla prima: irrilevanti le dichiarazioni scritte allegate in giudizio a firma del terzo acquirente secondo le quali ha versato “…l'itera somma di 112.500.00,00 delle vecchie lire in mani di Suo fratello che ha curato tutte le trattative per l'acquisto, ha incassato Parte_1
l'acconto in contanti…”. Siffatta dichiarazione non può essere assimilata ad una confessione pagina 6 di 8 stragiudiziale ex art. 2935 c.c., non solo perchè rese da soggetto estraneo al giudizio, ma anche perchè non relative a circostanze a sè sfavorevoli. In ogni caso la dichiarazione dell'acquirente contrasta con quella della testatrice resa dinnanzi al notaio e risultante nell'art. 5 dell'atto pubblico di compravendita (“…il prezzo della presente vendita è stato convenuto in lire
112.500.000 […] somma che, peraltro, dichiara la venditrice [ndr. ] di aver già Persona_1 ricevuto dall'acquirente…”).
4.3.2 - Altresì destituita di prova l'ultima dedotta circostanza: viene allegato un mero prospetto di pagamento senza indicazione del conto di accredito che risulti che CP_8 dall'eventuale conto di accredito le somme siano state versate all'attore o da questi siano state prelevate.
5- Sui debiti ereditari, risulta la sola prova che ha provveduto al pagamento CP_1 di spese funebri di euro 974,00; non può invece includersi nei debiti della massa la somma di euro 2.450,00 per servizio funebre, in quanto la relativa fattura risulta intestata a terzi estranei al giudizio ( ) e ne risulta il pagamento per cassa. Persona_5
6- FORMAZIONE DELLA MASSA EREDITARIA euro 604.576,00 (euro 608.000,00 a cui sottrarre i debiti ereditari di euro 974,00 e quello di euro 2.450,00 per servizio funebre), di cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 537 co. 2 c.c., euro 201.525,33 di quota disponibile (pari ad 1/3 di
604.576,00), ed euro 403.050,66 (pari a 2/3 604.576,00) di quota indisponibile che andrà devoluta agli eredi legittimari, (già erede in virtù dell'istituzione disposta dalla de CP_1 cuius in testamento) e (erede in conseguenza dell'esperita azione di riduzione), CP_4 ciascuno per la quota complessiva di 1/3, con esclusione del legittimario , al quale Parte_1 non può riconoscersi la prefata qualità in mancanza della vocazione ereditaria e per l'inammissibilità dell'impugnativa testamentaria. Infatti, l'attore non è stato istituto erede nel testamento come neppure ha ritualmente esperito la relativa azione di nullità.
La disponibile invece verrà devoluta a e , eredi testamentari non Controparte_2 CP_2 legittimari.
6.1- DETERMINAZIONE DELLE QUOTE CP_ SP : euro 201.525,33 (pari ad 1/3 della massa ereditaria); euro 201.525,33 (pari ad 1/3 della massa ereditaria). CP_4
e 201.525,33 (pari alla disponibile ereditaria). Controparte_2 CP_3
7- RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE ai sensi dell'art. 554 c.p.c.
pagina 7 di 8 8.1- Quota SP : euro 201.525,33 CP_1
- quota dei valori immobiliari relitti attribuiti in testamento euro 304.000,00
TOTALE da conferire euro 102.474,66
8.2- Quota e euro 201.525,33 CP_3 CP_2
- quota dei valori immobiliari relitti già ripartiti euro 304.000,00
TOTALE da conferire alla massa ereditaria euro 102.474,67; quota totale conferita alla massa euro 204.949,32
8.3- Quota SP euro 201.525,33 CP_4 residuo per pagamento debiti massa euro 3.423,99 di cui euro 974,00 a ed euro 2.450,00 per spese funebri. CP_1 CP_ SP conguaglio dare euro 102.474,67
e conguaglio dare euro 102.474,67 CP_3 CP_2
SP onguaglio avere euro 201.525,33 CP_4
9- Così definita la composizione dell'asse, e la determinazione delle quote, la causa deve proseguire per la verifica della volontà delle parti di procedere alle operazioni divisionali.
10- La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza.
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti, DICHIARA aperta la successione di in data 15.9.2019; DICHIARA inammissibile l'azione di Persona_1 nullità delle disposizioni testamentarie proposta da respinge le domande Parte_1 riconvenzionali avanzate da e da e in accoglimento della CP_1 CP_3 CP_2 domanda di riduzione avanzata da dichiara eredi di , CP_4 Persona_1 CP_1
, e e le prime due nella quota di un terzo ciascuna e
[...] CP_4 CP_3 CP_2 gli altri due nella quota di un terzo complessiva;
rimette le parti innanzi al giudice come da separata ordinanza;
spese alla sentenza definitiva.
Macerata, 12 settembre 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 8 di 8