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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/07/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Feriale
Il Tribunale nelle persone dei magistrati
Dott. Bruno Casciarri Presidente rel.
Dott. Leonardo Bianco Giudice
Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 128-1/2025, ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
(P. IVA ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Salzano (VE) alla via Villetta 40/C, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Biagioli
- ricorrente nei confronti di
C.F. e P.IVA ) con sede legale a San Biagio di Callalta (TV), CP_1 P.IVA_2
via Prati, n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Leone
- resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha domandato l'apertura della Parte_1
procedura di liquidazione giudiziale di allegando (tra l'altro): CP_1
1.1 di essere creditrice per l'importo di E. 36.081,91 in forza di ordinanza 702 quater cpc definitiva;
1.2 di aver notificato atto di precetto per E. 54.382,39;
1.3 che il pignoramento presso terzi dava esito negativo;
1 1.4 che la debitrice è insolvente, non avendo depositato bilanci e risultando inattiva;
2. la società resistente si è costituita, non ha contestando gli assunti della ricorrente e si è limitata a chiedere termine per poter pagare il debito;
3. il Tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, CCI, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova a San Biagio di Callalta (TV);
4. nel merito la domanda è fondata, sicché viene dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 49.1 CCI);
4.1. sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 cci. e non ha dimostrato, com'era suo onere, il mancato superamento dei parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI;
4.2. l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI tenuto conto del credito della ricorrente di oltre E. 36.000,00;
4.3 sussiste il presupposto oggettivo e cioè l'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI.
La società, costituitasi, non ha contestato lo stato di insolvenza e si è limitata a chiedere termine, consesso dal Tribunale.
All'udienza di rinvio, fissata a due mesi, non si è attivata per definire un accordo CP_1
con la creditrice o per procedere a un pagamento, almeno parziale.
Ciò conferma lo stato di insolvenza e il fine meramente dilatorio della richiesta di rinvio.
Si aggiunga che non risulta avere beni e che non ha mai depositato un bilancio. CP_1
Ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
2 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (C.F. e CP_1
P.IVA ) con sede legale a San Biagio di Callalta (TV), via Prati, n. 1 P.IVA_2
nomina il dott. Bruno Casciarri Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Chiara Pegoraro Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
3 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 20 novembre 2025 ad ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano IV stanza 403); assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
4 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Treviso, lì 29 luglio 2025
Il Presidente
Bruno Casciarri
5
Sezione Feriale
Il Tribunale nelle persone dei magistrati
Dott. Bruno Casciarri Presidente rel.
Dott. Leonardo Bianco Giudice
Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 128-1/2025, ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
(P. IVA ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Salzano (VE) alla via Villetta 40/C, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Biagioli
- ricorrente nei confronti di
C.F. e P.IVA ) con sede legale a San Biagio di Callalta (TV), CP_1 P.IVA_2
via Prati, n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Leone
- resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha domandato l'apertura della Parte_1
procedura di liquidazione giudiziale di allegando (tra l'altro): CP_1
1.1 di essere creditrice per l'importo di E. 36.081,91 in forza di ordinanza 702 quater cpc definitiva;
1.2 di aver notificato atto di precetto per E. 54.382,39;
1.3 che il pignoramento presso terzi dava esito negativo;
1 1.4 che la debitrice è insolvente, non avendo depositato bilanci e risultando inattiva;
2. la società resistente si è costituita, non ha contestando gli assunti della ricorrente e si è limitata a chiedere termine per poter pagare il debito;
3. il Tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, CCI, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova a San Biagio di Callalta (TV);
4. nel merito la domanda è fondata, sicché viene dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 49.1 CCI);
4.1. sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 cci. e non ha dimostrato, com'era suo onere, il mancato superamento dei parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI;
4.2. l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI tenuto conto del credito della ricorrente di oltre E. 36.000,00;
4.3 sussiste il presupposto oggettivo e cioè l'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI.
La società, costituitasi, non ha contestato lo stato di insolvenza e si è limitata a chiedere termine, consesso dal Tribunale.
All'udienza di rinvio, fissata a due mesi, non si è attivata per definire un accordo CP_1
con la creditrice o per procedere a un pagamento, almeno parziale.
Ciò conferma lo stato di insolvenza e il fine meramente dilatorio della richiesta di rinvio.
Si aggiunga che non risulta avere beni e che non ha mai depositato un bilancio. CP_1
Ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
2 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (C.F. e CP_1
P.IVA ) con sede legale a San Biagio di Callalta (TV), via Prati, n. 1 P.IVA_2
nomina il dott. Bruno Casciarri Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Chiara Pegoraro Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
3 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 20 novembre 2025 ad ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano IV stanza 403); assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
4 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Treviso, lì 29 luglio 2025
Il Presidente
Bruno Casciarri
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