Articolo 163 del Codice della proprietà industriale
Articolo 160 bisArticolo 175
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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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27 marzo 2019
Art. 163. Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari 1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) numero del brevetto di base;
c) titolo dell'invenzione;
d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita' risulta dall'autorizzazione stessa;
e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'.
(( 2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 , i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo. ))
Entrata in vigore il 27 marzo 2019
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