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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2872/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del GOP dott. Paola Scarabotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2872/2021
Promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Pt_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Barbuti
- attrice - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Antonio Briguglio, Roberto Vaccarella e P.IVA_2
Franco Di Riccio
- convenuta - avente per oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. (codice 145013)
Conclusioni delle parti (v. note scritte per ud. 10.7.2023) per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, IN VIA PRINCIPALE: accertati i fatti esposti in narrativa e accertata/o quindi: − l'esistenza del danno patito dalla società attrice;
− che detto danno è eziologicamente conseguente all'omessa diligente predisposizione e custodia delle zone circostanti alle linee elettriche e delle stesse linee elettriche da parte di da cui deriva la Controparte_1
1 responsabilità di quest'ultima ex art. 2050-2051 c.c.. Detta omissione ha, infatti, comportato la rottura delle linee elettriche e la conseguente interruzione delle linee stesse e, più nello specifico, delle linee che collegano la centrale idroelettrica di proprietà dell'attrice alla rete elettrica;
− l'interruzione delle linee elettriche da cui è ulteriormente conseguita la mancata possibilità, per la centrale idroelettrica di proprietà dell'attrice, di immettere nel sistema l'energia elettrica prodotta e la conseguente impossibilità di ottenere il pagamento dal GSE dell'energia elettrica prodotta e immessa nel sistema (lucro cessante); − la conseguente
(all'interruzione) rottura di diverse componenti della Centrale stessa (causa sbalzi di tensione) come da preventivi di spesa prodotti (danno emergente). Accertata, quindi, la corretta quantificazione del danno stesso come provata dall'attrice dichiararne la convenuta responsabile ai sensi degli art. 2050-2051 c.c. e, conseguenzialmente, condannarla al risarcimento e al pagamento di tutti i danni patiti dall'attore e provati in € 8.288,23 (calcolata detraendo dalla somma richiesta in citazione quella già percepita e che questa difesa non contesta di € 521,00 come indicata da controparte in comparsa di cost. e risp. che, per mera svista, non era stata conteggiata dallo scrivente nel complesso dei danni lamentati). IN
IPOTESI SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice non ritenga di poter quantificare esattamente il danno patito dall'attrice ma risulti accertata comunque: − l'esistenza del danno patito dalla società attrice;
− che detto danno è eziologicamente conseguente all'omessa diligente predisposizione e custodia delle zone circostanti alle linee elettriche e delle stesse linee elettriche da parte di Controparte_1
da cui deriva la responsabilità di quest'ultima ex art. 2050-2051 c.c.. Detta omissione ha, infatti, comportato la rottura delle linee elettriche e la conseguente interruzione delle linee stesse e, più nello specifico, delle linee che collegano la centrale idroelettrica di proprietà dell'attrice alla rete elettrica;
l'interruzione delle linee elettriche da cui è ulteriormente conseguita la mancata possibilità, per la centrale idroelettrica di proprietà dell'attrice, di immettere nel sistema l'energia elettrica prodotta e la conseguente impossibilità di ottenere il pagamento dal GSE dell'energia elettrica prodotta e immessa nel sistema (lucro cessante); la conseguente (all'interruzione) rottura di diverse componenti − della Centrale stessa (causa sbalzi di tensione) come da preventivi di spesa prodotti (danno emergente). Accertato tutto quanto sopra Voglia dichiarare la convenuta responsabile dei danni patiti dall'attrice ai sensi degli art. 2050-2051 c.c. e, conseguenzialmente, condannarla al risarcimento di tutti i danni
2 patiti dall'attore da liquidarsi in via equitativa (ai sensi dell'art. 1226 c.c.), ricorrendo a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge.”; per parte convenuta: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Pt_1 Controparte_1
perché venisse dichiarata responsabile ex artt. 2050-2051 c.c. dei danni subiti a causa
[...]
dell'omessa diligente custodia delle aree circostanti alle linee elettriche che aveva provocato l'interruzione delle linee che collegavano la centrale idroelettrica alla rete elettrica, impedendo all'attrice la produzione e l'immissione dell'energia elettrica nel sistema.
In particolare, l'attrice deduceva che, a partire dal 31.12.2020, il Comune di Vergemoli (LU), in cui era situata la centrale idroelettrica di sua proprietà, era stato interessato da abbondanti nevicate durate diversi giorni come riportato anche dalla stampa locale;
che, a causa della caduta di alberi sui tralicci, dovuta alla cattiva manutenzione da parte della convenuta delle aree boschive circostanti le linee elettriche, la centrale idroelettrica era rimasta priva di collegamento alla rete elettrica non consentendo di immettere l'energia prodotta nell'impianto, causando la perdita di introiti;
che la centrale era rimasta scollegata dalle 00:54 dell'1.1.2021 alle ore 14:00 circa dell'11.1.2021; che, inoltre, gli sbalzi di tensione avevano causato danni anche agli impianti elettrici della centrale;
che le nevicate, sebbene abbondanti, non potevano costituire una esimente di responsabilità della convenuta/custode in quanto, essendo il Comune di Vergemoli un comune di montagna, le nevicate invernali erano da considerarsi ordinarie.
Si costituiva respingendo le domande attoree in quanto i fatti erano Controparte_1
riconducibili ad un evento del tutto eccezionale e imprevedibile ovvero all'intensa nevicata che aveva interessato l'Appennino Toscano tra le province di Lucca e Pistoia e alle successive gelate nonché alla persistenza dei fenomeni nevosi tanto che la Protezione Civile il 5.1.2021 aveva emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse;
la convenuta rilevava inoltre che gli interventi sulle linee elettriche, sulle quali si erano formati manicotti di ghiaccio ed abbattuti alberi, erano stati rallentati dalla difficoltà di raggiungere gli impianti per
3 l'impraticabilità delle strade;
che la linea di media tensione “ ”, che attraverso la linea Pt_2
“Vergemoli”, alimentava la centrale idroelettrica, aveva registrato interruzioni dalle 00:00 del
1.1.2021 alle 21:37 circa del 1.1.2021 e dalle 14:46 del 6.1.2021 alle 19:00 circa del 7.1.2021; che il danno non era provato e, comunque, per l'effettiva interruzione dell'alimentazione l'attrice aveva ricevuto un indennizzo automatico di € 521,00.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 10.7.2023 celebrata a trattazione scritta, all'esito della quale veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 11.12.2023 per la decisione della causa, con termine intermedio per il deposito di note conclusive.
***
L'attrice ha ricondotto la responsabilità della convenuta nell'ambito degli artt. 2050 e 2051
c.c., imputando a quest'ultima la responsabilità dell'evento dannoso occorso, costituito dalla mancata alimentazione energetica della centrale idroelettrica, in quanto custode delle linee elettriche la cui funzionalità era stata interrotta dalla formazione di manicotti di ghiaccio e/o dalla caduta di alberi sulle linee elettriche a causa delle forti precipitazioni nevose che, tuttavia, in zone di montagna non erano eccezionali e quindi non erano riconducibili al caso fortuito.
In particolare, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del responsabile.
Spetta, dunque, a parte attrice provare il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, prima che a parte convenuta di provare il caso fortuito.
Innanzi tutto, quanto alla custodia delle linee elettriche da parte di , Controparte_1
nulla quaestio essendo la circostanza pacifica tra le parti.
Quanto al nesso di causalità tra l'evento dannoso (i.e. l'interruzione dell'alimentazione della centrale idroelettrica per tutto il tempo indicato in atti ovvero dal 1° all'11 gennaio con conseguente mancata produzione di energia elettrica da fornire ai propri clienti), e le linee elettriche (la res) interrotte a causa delle intense nevicate, la prova non è stata adeguatamente fornita da parte attrice, la quale ha allegato che, per tutto il tempo indicato in atti, è mancata, a causa della caduta alberi e formazione di ghiaccio, l'alimentazione in bassa tensione, necessaria per immettere l'energia prodotta dalla centrale nel sistema.
4 Invero, dall'istruttoria orale svolta, risulta che il teste di parte convenuta TE
, dipendente di dal 1987, ha dichiarato, confermando
[...] Controparte_1 che si trattava della linea di ”, che nella centralina “entra media tensione ed esce la Pt_2 media tensione” così come il teste di parte attrice legale rappresentante di Testimone_2
ditta chiamata da ad intervenire nel frangente, ha riferito che era CP_2 Pt_1
mancata la media tensione necessaria per far funzionare la centrale, tanto che era entrato in funzione il gruppo di continuità.
Anche il teste di parte convenuta dipendente di , Testimone_3 Controparte_1
ha confermato che “nella cabina di consegna prima del contatore (punto 4 dello schema sub doc. n. 14) non c'è la bassa tensione” e che “le interruzioni si riferiscono alla fornitura di media tensione e preciso che da verifiche effettuate si è rilevato che le interruzioni sulla fornitura di bassa tensione sono le stesse come numero ed entità” precisando a specifica domanda che “i dati relativi alle interruzioni sono stati rilevati dal nostro sistema operativo di controllo e sono oggetto di certificazione e controllo da parte dell'Autorità di settore”.
Incerta, dunque, è restata la causa della mancata alimentazione della centrale: a causa dell'assenza di bassa tensione (come allegato da parte attrice) o di media tensione (come emerso dalla prova orale) determinata, a sua volta, dalla caduta degli alberi e dalla formazione di manicotti di ghiaccio sulle linee elettriche (come sostenuto da parte attrice) oppure dall'eccezionalità della nevicata (come dedotto da parte convenuta)?
Invero, non risulta fornita prova circa la cattiva/mancata manutenzione degli alberi della zona di rispetto né circa la capacità degli impianti di sopportare neve e ghiaccio.
Altrettanto incerto è risultato il tempo di mancata alimentazione della centrale.
Il teste di parte attrice consulente esterno di , ha affermato che Testimone_4 Pt_1
per tutto il tempo indicato in atti da parte attrice la centrale non è stata alimentata mentre il teste sempre di parte attrice ha dichiarato che la centrale è stata spenta Testimone_2
completamente almeno due o tre giorni, non ricordando comunque date e orari.
Sul punto, peraltro, parte convenuta ha prodotto sub docc. n. 4 e 5 le curve di carico relative al mese di gennaio 2021 dalle quali risultano i lassi di tempo in cui la linea di media tensione
” (che alimenta la centrale) è risultata interrotta e non corrispondono agli undici Pt_2
giorni indicati da parte attrice. Detti documenti non sono stati specificatamente contestati da
5 parte attrice la quale ha piuttosto lamentato la mancata produzione della curva di carico del contatore di bassa tensione che, però, come visto sopra non sarebbe rilevante.
Si aggiunga inoltre che il teste ha confermato che “le uniche interruzioni Testimone_3
che si sono verificate sono quelle indicate nel format doc. n. 5 di parte convenuta;
la media tensione è controllata tramite il centro operativo di Livorno e tutti gli organi di manovra vengono gestiti dal sistema e si registra la loro posizione (aperti o chiusi) e perciò si ha la possibilità di determinare le interruzioni occorse agli utenti”.
Alla luce di quanto sopra riportato non può dunque dirsi raggiunta la prova del nesso di causalità tra la mancata alimentazione della centrale idroelettrica per il tempo indicato in atti e l'interruzione delle linee elettriche della convenuta.
In ogni caso, anche ammettendo che la prova del nesso di causalità sia stata raggiunta, deve rilevarsi che i testi escussi hanno sostanzialmente confermato che vi erano cavi rotti a causa delle abbondanti nevicate verificatesi in quel periodo, tanto che tutta la zona, abitazioni e fabbriche comprese, erano rimaste senza elettricità.
Entrambe le parti, poi, a conferma della abbondante nevicata e dei conseguenti disagi, hanno prodotto articoli di giornali dai quali emerge quale fosse la situazione, a cominciare dalle strade impraticabili e dall'assenza di elettricità, dando conto anche dell'installazione di gruppi elettrogeni e di solerti operazioni di ripristino da parte della convenuta (v. doc. n. 1 di parte attrice e doc. n. 2 di parte convenuta).
L'estratto del giornale “La gazzetta del Serchio” documenta, in particolare, oltre la caduta di alberi e di conduttori elettrici, che “Il lavoro di ha visto calare il numero delle utenze CP_3
disalimentate – da 5.000 alle ore 24.00 del 1 gennaio a 1.600 alle ore 18.00 del 2 gennaio – questo dimostra la mole di lavoro svolta in meno di ventiquattro ore per cercare di ripristinare tutti i guasti causati dal maltempo”.
Anche le testate giornalistiche prodotte da danno conto della Controparte_1
situazione di emergenza in cui versava la zona appenninica toscana, “sommersa” dalle ripetute forti nevicate, tanto da invocare lo stato di emergenza regionale.
Le copiose precipitazioni nevose (evento meteorologico, come visto, pacifico tra le parti) - che hanno interessato (anche) la zona di Vergemoli, dove si trova la centrale idroelettrica - sono dunque entrate nella progressione causale con effetto interruttivo del nesso di causalità tra le asserite condotte della convenuta (mancata manutenzione delle linee elettriche) e
6 l'evento di danno (interruzione dell'alimentazione della centrale) andando così a costituire quel “caso fortuito” che vale ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
(“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”).
Del resto che gli eventi nevosi verificatisi a gennaio 2021 abbiano avuto carattere eccezionale ed imprevedibile con conseguente compromissione della funzionalità della rete elettrica, è fatto documentato (v. anche avviso di condizioni metereologiche avverse emesso dalla
Protezione Civile il 5.1.2021, sub doc. n. 3 di parte convenuta), oltre che appartenere al notorio.
E in più il teste di parte convenuta , rispondendo al cap. n. 12 articolato Testimone_1
da parte attrice (“DCV che nel Comune di Fabbriche di Vergemoli si verificano mediamente
2-3 abbondanti nevicate l'anno”) ha dichiarato: “non è detto un anno possono esserci più nevicate e in altri nessuna;
secondo come viene giù la neve, più bagnata o meno, può essere più o meno pericolosa/dannosa”.
Sullo stesso capitolo 12, il teste di parte attrice , ha risposto: “no non è Testimone_2 vero”.
Si è trattato quindi di una nevicata di portata eccezionale anche per quella zona montana.
Si è trattato, in breve, di una alterazione imprevedibile e repentina dell'area che ha dato luogo all'evento dannoso, consentendo pertanto di poter affermare che quelle forti precipitazioni nevose hanno rappresentato la causa della interruzione dell'alimentazione della centrale idroelettrica.
In conclusione, l'evento dannoso ovvero l'interruzione dell'alimentazione e le sue conseguenze non possono essere imputate a condotte e/o omissioni attuate da parte convenuta per cui deve essere esclusa la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. così come pure ai sensi dell'art. 2050 c.c. (disciplina ritenuta applicabile anche in ipotesi di attività di carattere tecnico, consistenti nella produzione e fornitura di energia elettrica, cfr. Cass n. 32498/2019).
Infatti, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (i.e. gli asseriti danni agli impianti elettrici della centrale idroelettrica per gli sbalzi di tensione a seguito della interruzione dell'energia elettrica), realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta (i.e. le abbondanti nevicate), che da sola sia stata
7 idonea a causare l'evento, esclude il nesso causale tra l'attività pericolosa stessa, esercitata in assenza di misure di cautela idonee, e l'evento, se questa causa sopravvenuta è idonea a determinare l'evento in via esclusiva costituendo, invece, causa concorrente se l'evento si ricolleghi eziologicamente ad entrambe le cause (cioè all'attività pericolosa, in assenza di idonee cautele, e alla causa sopravvenuta).
Ebbene questa causa sopravvenuta deve avere i requisiti del caso fortuito (riconosciuto nella fattispecie, avendo ritenuto l'eccezionalità della nevicata causa esclusiva dell'interruzione dell'energia elettrica) che, sebbene espressamente previsto come causa liberatoria solo nelle ipotesi di cui agli art. 2051 e 2052 c.c., in effetti rileva in ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, sulla base del principio generale che anche per queste ipotesi di responsabilità è necessario il nesso eziologico tra il fatto generatore e l'evento dannoso.
Si ritiene, pertanto, esclusa in capo alla convenuta anche la responsabilità ex art. 2050 c.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore della lite secondo i parametri contenuti nel D.M. 147/2022, ai minimi dei valori di riferimento in considerazione della non complessità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa nonché del fatto che l'istruttoria è stata limitata alla prova orale e gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la ripresa di difese sostanzialmente già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del GOP Dott. Paola Scarabotti, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio a favore della convenuta che si liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi oltre spese generali 15%, spese documentate e
IVA e CAP come per legge.
Lucca, 7 aprile 2025
Il GOP
Dott. Paola Scarabotti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del GOP dott. Paola Scarabotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2872/2021
Promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Pt_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Barbuti
- attrice - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Antonio Briguglio, Roberto Vaccarella e P.IVA_2
Franco Di Riccio
- convenuta - avente per oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. (codice 145013)
Conclusioni delle parti (v. note scritte per ud. 10.7.2023) per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, IN VIA PRINCIPALE: accertati i fatti esposti in narrativa e accertata/o quindi: − l'esistenza del danno patito dalla società attrice;
− che detto danno è eziologicamente conseguente all'omessa diligente predisposizione e custodia delle zone circostanti alle linee elettriche e delle stesse linee elettriche da parte di da cui deriva la Controparte_1
1 responsabilità di quest'ultima ex art. 2050-2051 c.c.. Detta omissione ha, infatti, comportato la rottura delle linee elettriche e la conseguente interruzione delle linee stesse e, più nello specifico, delle linee che collegano la centrale idroelettrica di proprietà dell'attrice alla rete elettrica;
− l'interruzione delle linee elettriche da cui è ulteriormente conseguita la mancata possibilità, per la centrale idroelettrica di proprietà dell'attrice, di immettere nel sistema l'energia elettrica prodotta e la conseguente impossibilità di ottenere il pagamento dal GSE dell'energia elettrica prodotta e immessa nel sistema (lucro cessante); − la conseguente
(all'interruzione) rottura di diverse componenti della Centrale stessa (causa sbalzi di tensione) come da preventivi di spesa prodotti (danno emergente). Accertata, quindi, la corretta quantificazione del danno stesso come provata dall'attrice dichiararne la convenuta responsabile ai sensi degli art. 2050-2051 c.c. e, conseguenzialmente, condannarla al risarcimento e al pagamento di tutti i danni patiti dall'attore e provati in € 8.288,23 (calcolata detraendo dalla somma richiesta in citazione quella già percepita e che questa difesa non contesta di € 521,00 come indicata da controparte in comparsa di cost. e risp. che, per mera svista, non era stata conteggiata dallo scrivente nel complesso dei danni lamentati). IN
IPOTESI SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice non ritenga di poter quantificare esattamente il danno patito dall'attrice ma risulti accertata comunque: − l'esistenza del danno patito dalla società attrice;
− che detto danno è eziologicamente conseguente all'omessa diligente predisposizione e custodia delle zone circostanti alle linee elettriche e delle stesse linee elettriche da parte di Controparte_1
da cui deriva la responsabilità di quest'ultima ex art. 2050-2051 c.c.. Detta omissione ha, infatti, comportato la rottura delle linee elettriche e la conseguente interruzione delle linee stesse e, più nello specifico, delle linee che collegano la centrale idroelettrica di proprietà dell'attrice alla rete elettrica;
l'interruzione delle linee elettriche da cui è ulteriormente conseguita la mancata possibilità, per la centrale idroelettrica di proprietà dell'attrice, di immettere nel sistema l'energia elettrica prodotta e la conseguente impossibilità di ottenere il pagamento dal GSE dell'energia elettrica prodotta e immessa nel sistema (lucro cessante); la conseguente (all'interruzione) rottura di diverse componenti − della Centrale stessa (causa sbalzi di tensione) come da preventivi di spesa prodotti (danno emergente). Accertato tutto quanto sopra Voglia dichiarare la convenuta responsabile dei danni patiti dall'attrice ai sensi degli art. 2050-2051 c.c. e, conseguenzialmente, condannarla al risarcimento di tutti i danni
2 patiti dall'attore da liquidarsi in via equitativa (ai sensi dell'art. 1226 c.c.), ricorrendo a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge.”; per parte convenuta: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Pt_1 Controparte_1
perché venisse dichiarata responsabile ex artt. 2050-2051 c.c. dei danni subiti a causa
[...]
dell'omessa diligente custodia delle aree circostanti alle linee elettriche che aveva provocato l'interruzione delle linee che collegavano la centrale idroelettrica alla rete elettrica, impedendo all'attrice la produzione e l'immissione dell'energia elettrica nel sistema.
In particolare, l'attrice deduceva che, a partire dal 31.12.2020, il Comune di Vergemoli (LU), in cui era situata la centrale idroelettrica di sua proprietà, era stato interessato da abbondanti nevicate durate diversi giorni come riportato anche dalla stampa locale;
che, a causa della caduta di alberi sui tralicci, dovuta alla cattiva manutenzione da parte della convenuta delle aree boschive circostanti le linee elettriche, la centrale idroelettrica era rimasta priva di collegamento alla rete elettrica non consentendo di immettere l'energia prodotta nell'impianto, causando la perdita di introiti;
che la centrale era rimasta scollegata dalle 00:54 dell'1.1.2021 alle ore 14:00 circa dell'11.1.2021; che, inoltre, gli sbalzi di tensione avevano causato danni anche agli impianti elettrici della centrale;
che le nevicate, sebbene abbondanti, non potevano costituire una esimente di responsabilità della convenuta/custode in quanto, essendo il Comune di Vergemoli un comune di montagna, le nevicate invernali erano da considerarsi ordinarie.
Si costituiva respingendo le domande attoree in quanto i fatti erano Controparte_1
riconducibili ad un evento del tutto eccezionale e imprevedibile ovvero all'intensa nevicata che aveva interessato l'Appennino Toscano tra le province di Lucca e Pistoia e alle successive gelate nonché alla persistenza dei fenomeni nevosi tanto che la Protezione Civile il 5.1.2021 aveva emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse;
la convenuta rilevava inoltre che gli interventi sulle linee elettriche, sulle quali si erano formati manicotti di ghiaccio ed abbattuti alberi, erano stati rallentati dalla difficoltà di raggiungere gli impianti per
3 l'impraticabilità delle strade;
che la linea di media tensione “ ”, che attraverso la linea Pt_2
“Vergemoli”, alimentava la centrale idroelettrica, aveva registrato interruzioni dalle 00:00 del
1.1.2021 alle 21:37 circa del 1.1.2021 e dalle 14:46 del 6.1.2021 alle 19:00 circa del 7.1.2021; che il danno non era provato e, comunque, per l'effettiva interruzione dell'alimentazione l'attrice aveva ricevuto un indennizzo automatico di € 521,00.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 10.7.2023 celebrata a trattazione scritta, all'esito della quale veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 11.12.2023 per la decisione della causa, con termine intermedio per il deposito di note conclusive.
***
L'attrice ha ricondotto la responsabilità della convenuta nell'ambito degli artt. 2050 e 2051
c.c., imputando a quest'ultima la responsabilità dell'evento dannoso occorso, costituito dalla mancata alimentazione energetica della centrale idroelettrica, in quanto custode delle linee elettriche la cui funzionalità era stata interrotta dalla formazione di manicotti di ghiaccio e/o dalla caduta di alberi sulle linee elettriche a causa delle forti precipitazioni nevose che, tuttavia, in zone di montagna non erano eccezionali e quindi non erano riconducibili al caso fortuito.
In particolare, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del responsabile.
Spetta, dunque, a parte attrice provare il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, prima che a parte convenuta di provare il caso fortuito.
Innanzi tutto, quanto alla custodia delle linee elettriche da parte di , Controparte_1
nulla quaestio essendo la circostanza pacifica tra le parti.
Quanto al nesso di causalità tra l'evento dannoso (i.e. l'interruzione dell'alimentazione della centrale idroelettrica per tutto il tempo indicato in atti ovvero dal 1° all'11 gennaio con conseguente mancata produzione di energia elettrica da fornire ai propri clienti), e le linee elettriche (la res) interrotte a causa delle intense nevicate, la prova non è stata adeguatamente fornita da parte attrice, la quale ha allegato che, per tutto il tempo indicato in atti, è mancata, a causa della caduta alberi e formazione di ghiaccio, l'alimentazione in bassa tensione, necessaria per immettere l'energia prodotta dalla centrale nel sistema.
4 Invero, dall'istruttoria orale svolta, risulta che il teste di parte convenuta TE
, dipendente di dal 1987, ha dichiarato, confermando
[...] Controparte_1 che si trattava della linea di ”, che nella centralina “entra media tensione ed esce la Pt_2 media tensione” così come il teste di parte attrice legale rappresentante di Testimone_2
ditta chiamata da ad intervenire nel frangente, ha riferito che era CP_2 Pt_1
mancata la media tensione necessaria per far funzionare la centrale, tanto che era entrato in funzione il gruppo di continuità.
Anche il teste di parte convenuta dipendente di , Testimone_3 Controparte_1
ha confermato che “nella cabina di consegna prima del contatore (punto 4 dello schema sub doc. n. 14) non c'è la bassa tensione” e che “le interruzioni si riferiscono alla fornitura di media tensione e preciso che da verifiche effettuate si è rilevato che le interruzioni sulla fornitura di bassa tensione sono le stesse come numero ed entità” precisando a specifica domanda che “i dati relativi alle interruzioni sono stati rilevati dal nostro sistema operativo di controllo e sono oggetto di certificazione e controllo da parte dell'Autorità di settore”.
Incerta, dunque, è restata la causa della mancata alimentazione della centrale: a causa dell'assenza di bassa tensione (come allegato da parte attrice) o di media tensione (come emerso dalla prova orale) determinata, a sua volta, dalla caduta degli alberi e dalla formazione di manicotti di ghiaccio sulle linee elettriche (come sostenuto da parte attrice) oppure dall'eccezionalità della nevicata (come dedotto da parte convenuta)?
Invero, non risulta fornita prova circa la cattiva/mancata manutenzione degli alberi della zona di rispetto né circa la capacità degli impianti di sopportare neve e ghiaccio.
Altrettanto incerto è risultato il tempo di mancata alimentazione della centrale.
Il teste di parte attrice consulente esterno di , ha affermato che Testimone_4 Pt_1
per tutto il tempo indicato in atti da parte attrice la centrale non è stata alimentata mentre il teste sempre di parte attrice ha dichiarato che la centrale è stata spenta Testimone_2
completamente almeno due o tre giorni, non ricordando comunque date e orari.
Sul punto, peraltro, parte convenuta ha prodotto sub docc. n. 4 e 5 le curve di carico relative al mese di gennaio 2021 dalle quali risultano i lassi di tempo in cui la linea di media tensione
” (che alimenta la centrale) è risultata interrotta e non corrispondono agli undici Pt_2
giorni indicati da parte attrice. Detti documenti non sono stati specificatamente contestati da
5 parte attrice la quale ha piuttosto lamentato la mancata produzione della curva di carico del contatore di bassa tensione che, però, come visto sopra non sarebbe rilevante.
Si aggiunga inoltre che il teste ha confermato che “le uniche interruzioni Testimone_3
che si sono verificate sono quelle indicate nel format doc. n. 5 di parte convenuta;
la media tensione è controllata tramite il centro operativo di Livorno e tutti gli organi di manovra vengono gestiti dal sistema e si registra la loro posizione (aperti o chiusi) e perciò si ha la possibilità di determinare le interruzioni occorse agli utenti”.
Alla luce di quanto sopra riportato non può dunque dirsi raggiunta la prova del nesso di causalità tra la mancata alimentazione della centrale idroelettrica per il tempo indicato in atti e l'interruzione delle linee elettriche della convenuta.
In ogni caso, anche ammettendo che la prova del nesso di causalità sia stata raggiunta, deve rilevarsi che i testi escussi hanno sostanzialmente confermato che vi erano cavi rotti a causa delle abbondanti nevicate verificatesi in quel periodo, tanto che tutta la zona, abitazioni e fabbriche comprese, erano rimaste senza elettricità.
Entrambe le parti, poi, a conferma della abbondante nevicata e dei conseguenti disagi, hanno prodotto articoli di giornali dai quali emerge quale fosse la situazione, a cominciare dalle strade impraticabili e dall'assenza di elettricità, dando conto anche dell'installazione di gruppi elettrogeni e di solerti operazioni di ripristino da parte della convenuta (v. doc. n. 1 di parte attrice e doc. n. 2 di parte convenuta).
L'estratto del giornale “La gazzetta del Serchio” documenta, in particolare, oltre la caduta di alberi e di conduttori elettrici, che “Il lavoro di ha visto calare il numero delle utenze CP_3
disalimentate – da 5.000 alle ore 24.00 del 1 gennaio a 1.600 alle ore 18.00 del 2 gennaio – questo dimostra la mole di lavoro svolta in meno di ventiquattro ore per cercare di ripristinare tutti i guasti causati dal maltempo”.
Anche le testate giornalistiche prodotte da danno conto della Controparte_1
situazione di emergenza in cui versava la zona appenninica toscana, “sommersa” dalle ripetute forti nevicate, tanto da invocare lo stato di emergenza regionale.
Le copiose precipitazioni nevose (evento meteorologico, come visto, pacifico tra le parti) - che hanno interessato (anche) la zona di Vergemoli, dove si trova la centrale idroelettrica - sono dunque entrate nella progressione causale con effetto interruttivo del nesso di causalità tra le asserite condotte della convenuta (mancata manutenzione delle linee elettriche) e
6 l'evento di danno (interruzione dell'alimentazione della centrale) andando così a costituire quel “caso fortuito” che vale ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
(“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”).
Del resto che gli eventi nevosi verificatisi a gennaio 2021 abbiano avuto carattere eccezionale ed imprevedibile con conseguente compromissione della funzionalità della rete elettrica, è fatto documentato (v. anche avviso di condizioni metereologiche avverse emesso dalla
Protezione Civile il 5.1.2021, sub doc. n. 3 di parte convenuta), oltre che appartenere al notorio.
E in più il teste di parte convenuta , rispondendo al cap. n. 12 articolato Testimone_1
da parte attrice (“DCV che nel Comune di Fabbriche di Vergemoli si verificano mediamente
2-3 abbondanti nevicate l'anno”) ha dichiarato: “non è detto un anno possono esserci più nevicate e in altri nessuna;
secondo come viene giù la neve, più bagnata o meno, può essere più o meno pericolosa/dannosa”.
Sullo stesso capitolo 12, il teste di parte attrice , ha risposto: “no non è Testimone_2 vero”.
Si è trattato quindi di una nevicata di portata eccezionale anche per quella zona montana.
Si è trattato, in breve, di una alterazione imprevedibile e repentina dell'area che ha dato luogo all'evento dannoso, consentendo pertanto di poter affermare che quelle forti precipitazioni nevose hanno rappresentato la causa della interruzione dell'alimentazione della centrale idroelettrica.
In conclusione, l'evento dannoso ovvero l'interruzione dell'alimentazione e le sue conseguenze non possono essere imputate a condotte e/o omissioni attuate da parte convenuta per cui deve essere esclusa la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. così come pure ai sensi dell'art. 2050 c.c. (disciplina ritenuta applicabile anche in ipotesi di attività di carattere tecnico, consistenti nella produzione e fornitura di energia elettrica, cfr. Cass n. 32498/2019).
Infatti, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (i.e. gli asseriti danni agli impianti elettrici della centrale idroelettrica per gli sbalzi di tensione a seguito della interruzione dell'energia elettrica), realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta (i.e. le abbondanti nevicate), che da sola sia stata
7 idonea a causare l'evento, esclude il nesso causale tra l'attività pericolosa stessa, esercitata in assenza di misure di cautela idonee, e l'evento, se questa causa sopravvenuta è idonea a determinare l'evento in via esclusiva costituendo, invece, causa concorrente se l'evento si ricolleghi eziologicamente ad entrambe le cause (cioè all'attività pericolosa, in assenza di idonee cautele, e alla causa sopravvenuta).
Ebbene questa causa sopravvenuta deve avere i requisiti del caso fortuito (riconosciuto nella fattispecie, avendo ritenuto l'eccezionalità della nevicata causa esclusiva dell'interruzione dell'energia elettrica) che, sebbene espressamente previsto come causa liberatoria solo nelle ipotesi di cui agli art. 2051 e 2052 c.c., in effetti rileva in ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, sulla base del principio generale che anche per queste ipotesi di responsabilità è necessario il nesso eziologico tra il fatto generatore e l'evento dannoso.
Si ritiene, pertanto, esclusa in capo alla convenuta anche la responsabilità ex art. 2050 c.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore della lite secondo i parametri contenuti nel D.M. 147/2022, ai minimi dei valori di riferimento in considerazione della non complessità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa nonché del fatto che l'istruttoria è stata limitata alla prova orale e gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la ripresa di difese sostanzialmente già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del GOP Dott. Paola Scarabotti, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio a favore della convenuta che si liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi oltre spese generali 15%, spese documentate e
IVA e CAP come per legge.
Lucca, 7 aprile 2025
Il GOP
Dott. Paola Scarabotti
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