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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/06/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 69/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 3 giugno 2025 alle ore 11.01 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per , l'avv. VACCARO DIEGO;
Parte_1
Per , la dott.ssa GERMINARA ELOISA Controparte_1
Le parti discutono, riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, insistendo nelle rispettive istanze.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 15.36 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO DIEGO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa GERMINARA ELOISA e del dott. , elettivamente domiciliato come in Persona_1 atti presso i difensori
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e, per l'effetto, condannare il a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente a tale titolo l'importo di € 1.958,00 al lordo, salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere docente precaria, attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale “Fedi- Fermi” di Pistoia (cfr. doc. 1 ricorso), e di aver, in precedenza, svolto supplenze alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi contratti a tempo CP_1
determinato successivi e reiterati, dal 29.10.2019 al 12.06.2020 con orario settimanale part-time a 8 ore di cattedra, dal 14.10.2020 all'11.06.2021 con orario settimanale completo. Con particolare riferimento a tale periodo di supplenze brevi, ha riferito di non aver percepito la c.d. retribuzione professionale docenti (per un totale di € 1.958,00 lordi, pari, per ogni mese di servizio ad € 77,00 con orario settimanale part-time a 8 ore di cattedra, ossia € 2,50 giornaliero, e ad € 174,50 con orario settimanale completo, ossia € 5,82 giornalieri, in forza delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva applicabile, ex art. 38 CCNL Scuola 2016/2017). Censurato il carattere discriminatorio della condotta datoriale, che aveva corrisposto tale voce retributiva ai docenti di ruolo e a quelli con contratti a tempo determinato di durata annuale, ha chiesto pertanto la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della differenza retributiva a lei spettante a tale titolo.
Costituitosi tempestivamente, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva CP_1 dell' ; nel merito ha chiesto il rigetto della Parte_2
domanda avversaria.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sulla questione pregiudiziale eccepita dal resistente CP_1
Si rileva l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Amministrazione convenuta, in quanto parte ricorrente ha correttamente evocato in giudizio il solo Controparte_1
, non anche le sue articolazioni territoriali.
[...]
Nel merito
A fondamento della propria domanda, la ricorrente deduce la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In proposito, la giurisprudenza comunitaria, in materia di violazione della suddetta clausola 4 dell'Accordo Quadro, ha a più riprese affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva 1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica
Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (si richiamano, a mero titolo esemplificativo, la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite 444/2009 e 456/2009 Per_2
la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005 ; la sentenza 8.9.2011 nella
[...] Persona_3
causa 177/2010 . Parte_3
Nel caso di specie, è incontroverso, e comunque documentato (cfr. doc. 1 ricorso), che la ricorrente, nel corso degli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, abbia stipulato con il convenuto contratti di CP_1 insegnamento a tempo determinato per supplenza breve, rispettivamente dal 29.10.2019 al 12.06.2020 con orario settimanale part-time a 8 ore di cattedra, nonché dal 14.10.2020 all'11.06.2021 con orario settimanale completo.
È altrettanto pacifico e documentato (cfr. buste paga sub doc. 2 ricorso) che, con riferimento a tali periodi di supplenza, la docente non abbia percepito la c.d. retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001, a mente del quale “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. In particolare, il richiamato art. 25 CCNI 31.8.1999, nel disciplinare il suddetto trattamento, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di religione cattolica e quelli con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, fissando quindi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso (nel senso di riconoscerla “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per il caso di periodi di servizio – o situazioni di stato assimilate al servizio – inferiori al mese, “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”).
Sul tema, la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle 'condizioni di impiego' che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (in questi termini, ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 19 luglio 2017, n. 17773; Cass. civ., sez. L, 27 luglio 2018, n. 20015; Cass. civ., sez. L, 5 marzo 2020, n. 6293; Cass. civ., sez. L, 6 marzo 2020, n. 6435).
Ne consegue che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”
(così, in motivazione, Cass. civ., sez. L, 220015/2018 cit.).
Non può negarsi che l'obiettivo della valorizzazione della funzione docente sia attuato anche attraverso lo svolgimento dell'attività del personale docente con contratti di supplenza breve e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal , che ha CP_1
argomentato sulla scorta dei non condivisibili assunti che, da un canto, i docenti su supplenze brevi operano in forza di contratti per supplenza su posti già occupati da un titolare che già percepisce stipendio e RPD (ma non si vede perché ciò escluderebbe il diritto della supplente alla corresponsione di quest'ultimo emolumento), e che, dall'altro, “vi sono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche proprie delle mansioni espletate dalle categorie di docenti prese in considerazione” (cfr. pag. 4 memoria), argomento, come detto, non persuasivo stante l'identità di mansioni e modalità di adempimento dell'incarico, quantunque temporalmente limitato.
In conclusione, parte ricorrente ha diritto alla erogazione della RPD, al pari dei docenti a tempo indeterminato e dei docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti.
Stante la contestazione sul quantum del tutto generica effettuata dal che non ha indicato CP_1
sotto quali aspetti la quantificazione prospettata da parte ricorrente sarebbe erronea ed eccessiva (cfr. pag. 5 memoria difensiva: “la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, nel contestare anche la quantificazione formulata da controparte a titolo di RPD, asseritamente spettante al ricorrente”), spetta al ricorrente la somma di € 1.958,00 (cfr. doc. 3 ricorso), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il resistente. CP_1
Sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese – da distrarsi in favore del procuratore antistatario – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi, tenuto conto della serialità della causa, decisa in prima udienza, e della sua natura documentale, già aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, ricorrendone i presupposti
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Accerta e dichiara che ha diritto alla percezione della retribuzione professionale Parte_1 docenti prevista dall'art. 7 CCNI 31.8.1999 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il al pagamento Controparte_1 della somma di € 1.958,00 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo a titolo di differenze dovute in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.339,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente. Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 69/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 3 giugno 2025 alle ore 11.01 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per , l'avv. VACCARO DIEGO;
Parte_1
Per , la dott.ssa GERMINARA ELOISA Controparte_1
Le parti discutono, riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, insistendo nelle rispettive istanze.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 15.36 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO DIEGO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa GERMINARA ELOISA e del dott. , elettivamente domiciliato come in Persona_1 atti presso i difensori
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e, per l'effetto, condannare il a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente a tale titolo l'importo di € 1.958,00 al lordo, salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere docente precaria, attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale “Fedi- Fermi” di Pistoia (cfr. doc. 1 ricorso), e di aver, in precedenza, svolto supplenze alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi contratti a tempo CP_1
determinato successivi e reiterati, dal 29.10.2019 al 12.06.2020 con orario settimanale part-time a 8 ore di cattedra, dal 14.10.2020 all'11.06.2021 con orario settimanale completo. Con particolare riferimento a tale periodo di supplenze brevi, ha riferito di non aver percepito la c.d. retribuzione professionale docenti (per un totale di € 1.958,00 lordi, pari, per ogni mese di servizio ad € 77,00 con orario settimanale part-time a 8 ore di cattedra, ossia € 2,50 giornaliero, e ad € 174,50 con orario settimanale completo, ossia € 5,82 giornalieri, in forza delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva applicabile, ex art. 38 CCNL Scuola 2016/2017). Censurato il carattere discriminatorio della condotta datoriale, che aveva corrisposto tale voce retributiva ai docenti di ruolo e a quelli con contratti a tempo determinato di durata annuale, ha chiesto pertanto la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della differenza retributiva a lei spettante a tale titolo.
Costituitosi tempestivamente, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva CP_1 dell' ; nel merito ha chiesto il rigetto della Parte_2
domanda avversaria.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sulla questione pregiudiziale eccepita dal resistente CP_1
Si rileva l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Amministrazione convenuta, in quanto parte ricorrente ha correttamente evocato in giudizio il solo Controparte_1
, non anche le sue articolazioni territoriali.
[...]
Nel merito
A fondamento della propria domanda, la ricorrente deduce la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In proposito, la giurisprudenza comunitaria, in materia di violazione della suddetta clausola 4 dell'Accordo Quadro, ha a più riprese affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva 1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica
Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (si richiamano, a mero titolo esemplificativo, la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite 444/2009 e 456/2009 Per_2
la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005 ; la sentenza 8.9.2011 nella
[...] Persona_3
causa 177/2010 . Parte_3
Nel caso di specie, è incontroverso, e comunque documentato (cfr. doc. 1 ricorso), che la ricorrente, nel corso degli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, abbia stipulato con il convenuto contratti di CP_1 insegnamento a tempo determinato per supplenza breve, rispettivamente dal 29.10.2019 al 12.06.2020 con orario settimanale part-time a 8 ore di cattedra, nonché dal 14.10.2020 all'11.06.2021 con orario settimanale completo.
È altrettanto pacifico e documentato (cfr. buste paga sub doc. 2 ricorso) che, con riferimento a tali periodi di supplenza, la docente non abbia percepito la c.d. retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001, a mente del quale “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. In particolare, il richiamato art. 25 CCNI 31.8.1999, nel disciplinare il suddetto trattamento, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di religione cattolica e quelli con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, fissando quindi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso (nel senso di riconoscerla “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per il caso di periodi di servizio – o situazioni di stato assimilate al servizio – inferiori al mese, “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”).
Sul tema, la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle 'condizioni di impiego' che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (in questi termini, ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 19 luglio 2017, n. 17773; Cass. civ., sez. L, 27 luglio 2018, n. 20015; Cass. civ., sez. L, 5 marzo 2020, n. 6293; Cass. civ., sez. L, 6 marzo 2020, n. 6435).
Ne consegue che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”
(così, in motivazione, Cass. civ., sez. L, 220015/2018 cit.).
Non può negarsi che l'obiettivo della valorizzazione della funzione docente sia attuato anche attraverso lo svolgimento dell'attività del personale docente con contratti di supplenza breve e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal , che ha CP_1
argomentato sulla scorta dei non condivisibili assunti che, da un canto, i docenti su supplenze brevi operano in forza di contratti per supplenza su posti già occupati da un titolare che già percepisce stipendio e RPD (ma non si vede perché ciò escluderebbe il diritto della supplente alla corresponsione di quest'ultimo emolumento), e che, dall'altro, “vi sono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche proprie delle mansioni espletate dalle categorie di docenti prese in considerazione” (cfr. pag. 4 memoria), argomento, come detto, non persuasivo stante l'identità di mansioni e modalità di adempimento dell'incarico, quantunque temporalmente limitato.
In conclusione, parte ricorrente ha diritto alla erogazione della RPD, al pari dei docenti a tempo indeterminato e dei docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti.
Stante la contestazione sul quantum del tutto generica effettuata dal che non ha indicato CP_1
sotto quali aspetti la quantificazione prospettata da parte ricorrente sarebbe erronea ed eccessiva (cfr. pag. 5 memoria difensiva: “la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, nel contestare anche la quantificazione formulata da controparte a titolo di RPD, asseritamente spettante al ricorrente”), spetta al ricorrente la somma di € 1.958,00 (cfr. doc. 3 ricorso), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il resistente. CP_1
Sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese – da distrarsi in favore del procuratore antistatario – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi, tenuto conto della serialità della causa, decisa in prima udienza, e della sua natura documentale, già aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, ricorrendone i presupposti
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Accerta e dichiara che ha diritto alla percezione della retribuzione professionale Parte_1 docenti prevista dall'art. 7 CCNI 31.8.1999 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il al pagamento Controparte_1 della somma di € 1.958,00 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo a titolo di differenze dovute in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.339,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente. Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.