Sentenza 9 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva espresso un giudizio di inidoneità dei genitori basandosi solo sulle problematiche vissute da entrambi sino al 2018, senza considerare i significativi mutamenti successivi relativi alla nascita di altre due figlie, al pieno esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori, al reperimento di una casa e di un'attività lavorativa).
Commentario • 1
- 1. Adozione minori e stato di abbandono: serve un accertamento attuale e senza pregiudiziAccesso limitatoRiccardo Pesce · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
con riguardo al padre, invece, sono state riscontrate difficoltà da parte dello stesso, quale richiedente asilo di origine nigeriana, nell'assumere un ruolo genitoriale all'interno di un contesto in cui non si è ben inserito culturalmente (si fa leva, tra l'altro, sulla mancata conoscenza della lingua italiana che gli avrebbe impedito di integrarsi con un ruolo attivo nel Paese di accoglienza;
cfr. pag. 15 della sentenza impugnata); inoltre, è stata respinta la domanda subordinata di affidamento etero-familiare del minore, a fronte dell'irrecuperabilità delle competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze evolutive dello stesso;
è stata affermata, altresì, l'impossibilità da parte del minore, nel frattempo inserito in un altro contesto familiare a scopo adottivo, di mantenere un rapporto con i genitori biologici, data l'assenza di legami di attaccamento ad essi. 2.Avverso la decisione di secondo grado i genitori hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi, cui ha resistito con controricorso il Sindaco di Roma, quale tutore provvisorio del minore. 3.Con un'ordinanza interlocutoria del 13.09.2022 la Prima Sezione Civile di questa Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza del 20.01.2023, stante la particolare complessità delle questioni sollevate e dei diritti coinvolti, nonché la necessità di un'analisi più puntuale sull'attuale situazione dei ricorrenti, i quali, medio tempore, sono divenuti genitori di altre due bambine, hanno reperito un lavoro ed un appartamento in cui risiedono stabilmente. 4.11 PG, in sede di discussione orale, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e per l'assorbimento dei restanti motivi. • di 8 27e7b49e80139e7782656320188a0992 FirmEito Da: BIANCHI ANDREA Emewo Da: ARLIBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial*: 5b13 188tati ba3f1:1 95434a7db47fdeOar1 - FirmEito Da: ACIERNO ts4ARIA E messo Da: ARLIBAPE C S. P.A. NO CA 3 Serial* Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 21753/2021 Numero sezionale 292,2023 5.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno Nir2fi.o di ryce gralerale 411111122023 graltahlicazione 09,1112,2023 violazione e falsa applicazione ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1 e 8 della legge 184/1983, dell'art. 31 Cost., per aver la Corte d'appello errato nel dichiarare lo stato di adottabilità, stante l'assenza di un accertamento concreto ed attuale dello stato di abbandono materiale e morale del minore. In particolare, i ricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di vicende personali (le stesse prese in considerazione anche dalla CTU) riferite esclusivamente al passato e non al presente;
con il secondo motivo hanno lamentato l'omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., per aver la Corte d'appello omesso di valutare le condizioni attuali dei ricorrenti in relazione alla sussistenza attuale dello stato di abbandono;
con il terzo motivo hanno lamentato la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., dell'art. 8 della legge 184/1983, per aver la Corte d'appello errato nel dichiarare lo stato di adottabilità del minore, stante l'assenza del requisito della privazione di assistenza morale e materiale del minore. In particolare, i ricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a riportare in motivazione alcune frasi estrapolate dalla relazione peritale che non sarebbero sufficienti a fondare la sussistenza della pretesa privazione;
con il quarto motivo hanno lamentato la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma1 n.3, dell'art. 8 della legge 184/1983, per non aver la Corte d'appello correttamente rilevato la presenza di una situazione di forza maggiore nella prima fase dell'accertamento delle condizioni del minore, inidonea ad integrare lo stato di abbandono, posto che i ricorrenti si erano resi disponibili ad interventi di sostegno esterno alla genitorialità; 4 ci i 8 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 217512C121 Numero sezionale 292,2023 Numero di raccor cLenerale 4002f2023 con il quinto motivo hanno lamentato l'omesso esame circi_ _j uan atto t pu olicazione 09,1112,2023 decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., per aver la Corte d'appello omesso di valutare la sussistenza della forza maggiore quale elemento sufficiente ad escludere lo stato di abbandono;
27e7b49e80139e7782656320188a0992 con il sesto motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 132 comma 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., per aver la Corte d'appello errato nell'aver rigettato la domanda richiedente un periodo di affido etero-familiare per il minore, discostandosi cosi dalle risultanze della CTU, la quale a contrario aveva suggerito un percorso che potesse riavvicinare i genitori biologici con il figlio. 6. Il primo motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione. In primo luogo, si evidenzia che il giudizio di inidoneità sulla madre si è fondato esclusivamente su condotte e disagi psichici legati alla prima gravidanza. Essa era risultata affetta da uno stato depressivo particolarmente severo "che l'ha portata a porre al centro i propri bisogni e a trascurare quelli del bambino" (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata); sul padre invece, il giudizio di inidoneità si è fondato quasi totalmente su difficoltà di integrazione socio- lavorativa che gli avrebbero impedito di assumere un responsabile ruolo genitoriale "all'interno di un contesto culturale profondamente diverso dal suo background" (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata). Tuttavia, si rileva che gli aspetti su cui il giudice d'appello ha basato il proprio convincimento si riferiscono solo alle problematiche personali pregresse dei ricorrenti (protrattesi fino al 2018), mentre è stato allegato da entrambi i ricorrenti che nella fase successiva della loro vita (dal 2018 in poi) una diversa conduzione delle rispettive esistenze. La madre, dopo il percorso di cure nelle I omissis I, è rientrata in Italia con certificato medico 5 di 8 FirmEito Da: BIANCHI ANDREA Emewo Da: ARLIBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial*: 5b13 188tati ba3f1:1 95434a7db47fdeOar1 - FirmEito Da: ACIERNO ts4ARIA E messo Da: ARLIBAPE C S. P.A. NO CA 3 Serial* 27e7b49e80139e7782656320188a0992 FirmEito Da: BIANCHI ANDREA Emewo Da: ARLIBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial*: 5b13 188tati ba3f1:1 95434a7db47fdeOar1 - FirmEito Da: ACIERNO ts4ARIA E messo Da: ARLIBAPE C S. P.A. NO CA 3 Serial* Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 21753/2021 Numero sezionale 292,2023 Nurnero di acolta Ignerale 4002f2023 attestante il suo recupero psicofisico, ha reperito due iavQri CQ e uata ubo icazione 09,1112,2023 colf e baby sitter), ha contratto matrimonio con il I.E. , da I quale ha avuto altre due bambine e sulle quali entrambi esercitano la responsabilità genitoriale, e vive stabilmente con l'intero nucleo familiare in un appartamento unitamente alla madre che la coadiuva;
il padre, dal canto suo, ha dimostrato di essere capace ad integrarsi, avendo reperito un lavoro come addetto alle pulizie presso un'autoconcessionaria e frequentando anche un corso di lingua italiana presso una scuola per stranieri. Alla luce di questo quadro complessivo, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che non sia stata effettuata alcuna valutazione attuale della situazione dalla quale far derivare la valutazione della idoneità dei genitori e l'eventuale stato di abbandono. Peraltro la valutazione relativa al padre si fonda in larga parte sull'appartenenza ad un contesto culturale e sociale diverso da quello della famiglia affidataria, e da un giudizio negativo sulla volontà d'integrazione, contrastato dalla rappresentazione della situazione dedotta a sostegno degli allegati mutamenti di vita interpersonale e di stabilizzazione sociale. Ciò contrasta con il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui: "In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabifità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori" (Sent. Cass. n.24445/2015). In tal senso, nel caso di specie, il giudice d'appello ha omesso di svolgere in concreto un esame attuale della situazione di abbandono morale e materiale del minore, avendo fondato la sua sussistenza esclusivamente su osservazioni ed accertamenti datati (fino al 2018), richiamati tra l'altro anche dalla relazione peritale, 6 di 8 27e7b49e80139e7782656320188a0992 Da: ARLIBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial*: 5b13 188tati ba3f1:1 95434a7db47fdeOar1 - FirmEito Da: ACIERNO ts4ARIA E messo Da: ARLIBAPE C S. P.A. NO CA 3 Serial* Oscuramento d'Ufficio Nijrrierci registro generale 21753/2021 Numero sezionale 292,2023 Numero di raccolta ynerale 4002f2023 oltre che sulla difficile storia personale dei genitorli a se n u t pubbiicalone 09,1112,2023 confrontarsi con le allegazioni relative ai significativi mutamenti successivi ed in particolare, con la circostanza della nascita e il pieno esercizio della responsabilità genitoriale sulle due figlie minori, oltre al rilievo di aver reperito un lavoro ed una casa di abitazione in cui poter collocare anche il primogenito. La valutazione da svolgere non può ignorare questi profili e deve essere svolta prendendo in esame la situazione attuale, al fine di rilevarne l'incidenza sulle criticità rilevate nonché il grado di superamento e di stabilizzazione delle nuove condizion in correlazione con le condizioni normative dello stato di abbandono del minore. 7. L'accoglimento del primo motivo assorbe i rimanenti. 8.In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, perché si pronunci anche sulle spese processuali della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe gli altri e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione perché provveda anche sulle spese processuali del presente giudizio. In caso di diffusione omettere le generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023.