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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2270/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Tignola Pasquale, giusta procura in atti e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa dall'Avv. Polizzi Daniela, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.03.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 07.10.2024 Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in AN
D'AR (NA) il 13.03.2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune
(atto n.7, parte I, anno 2014). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di incompatibilità caratteriali e divergenze personali.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli , nato in [...] il [...] Persona_1
e nata in [...] il [...], attualmente minorenni, le parti hanno Persona_2
indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51 e 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21.02.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
Per_
“I figli minori e , su cui entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità Per_2 genitoriale, saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti della Legge n°
54/06 con residenza privilegiata presso la madre in Casalnuovo alla via Seneca 15;
- la casa famigliare, a tal fine concessa in comodato dai genitori del sig. sita in Casalnuovo alla via Pt_1
Seneca 15 resta assegnata, con tutti gli arredi e corredi, alla madre che vi abiterà con i figli.
- il padre terrà con sé i minori nei giorni alternati dal venerdì uscita di scuola fino alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali allo stato da individuarsi il lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola fino alla cena compresa. Sono salvi altri e ulteriori accordi fra i genitori che si impegnano alla reciproca collaborazione. In ogni caso i genitori si impegnano a darsi reciproco sostegno nei casi di impedimento per motivi di lavoro e/o per malattia propria o dei figli dovendosi privilegiare la permanenza presso i genitori piuttosto che l'accudimento da parte di una baby-sitter. Qualora il sig. non riesca a tenere i figli con sé nei giorni stabiliti e anche la madre sia Pt_1 impedita, egli provvederà alla gestione dei bambini anche affidando la cura ad una baby-sitter con oneri a suo carico esclusivo;
- Nelle festività natalizie i minori trascorreranno con il padre il periodo di una settimana tale da includere ad anni alterni un anno il Natale e un anno il Capodanno;
-Tre giorni durante le vacanze pasquali tali da includere ad anni alterni la Pasqua e la ET (anni pari con la mamma e anni dispari con il papà);
- Durante il periodo estivo due settimane anche non consecutive con uno dei due genitori da concordarsi entro il
30 aprile di ogni anno;
- Il giorno del compleanno dei minori sarà festeggiato con entrambi i genitori, il giorno del compleanno del genitore
i minori lo trascorreranno con quel genitore;
- Il sig. , verserà mediante bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 4 di ogni mese Parte_1 Pt_2 l'importo di euro 600,00 euro (300,00 euro a bambino) a titolo di contributo al mantenimento dei minori da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a partire dal primo anno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo di separazione. Le parti precisano che nella quantificazione dell'assegno di mantenimento si è tenuto conto del quid pluris consistente nel valore dell'assegnazione della casa famigliare e corrispondente al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile;
- l'assegno unico sarà suddiviso in giusta metà fra i genitori a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso
(restando acquisito alla madre il pregresso per l'intero) e ciascuno si impegna a farne richiesta all'ente erogante;
-Il IG. si impegna a pagare tutte le utenze della casa ove abiteranno i minori con la madre, ad Parte_1 eccezione dell'Energia elettrica che resterà carico di quest'ultima, oltre il 50% delle spese straordinarie da suddividersi secondo le modalità e nei termini previsti dal protocollo del tribunale di Napoli dichiarandosi sin
d'ora che i coniugi concordano la necessità che i figli partecipino ai centri estivi, che verranno scelti di comune accordo, e concordano fin d'ora la suddivisione delle spese per baby-sitter in caso di malattia dei figli o dei genitori (ferma la preferenza per l'accudimento dell'altro genitore e fermo il pagamento della baby-sitter in via esclusiva al padre per la gestione dei giorni di sua spettanza);
- Nulla a titolo di mantenimento della IG.ra in quanto attualmente occupata lavorativamente e quindi Pt_2 economicamente autosufficiente;
- I coniugi si impegnano sin d'ora a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i minori;
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.04.1983 (C.F. ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
13.01.1983 (C.F. ) che hanno contratto matrimonio civile in AN C.F._2
D'AR (NA) il 13.03.2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune
(atto n.7, parte I, anno 2014);
- assegna la casa coniugale sita in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Seneca n.15 alla sig.ra
; Parte_2 - dispone affido condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita del padre Parte_2
come da accordi pedissequamente sopra riportati e trascritti;
Parte_1
- determina in € 600,00 mensili (€ 300,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei due figli minori a carico del padre sig. da corrispondere alla madre sig.ra Parte_1 Pt_2
mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 4 di ogni mese, oltre alla
[...]
rivalutazione annuale ISTAT e le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e mediche sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal Protocollo del CNF;
- dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2270/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Tignola Pasquale, giusta procura in atti e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa dall'Avv. Polizzi Daniela, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.03.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 07.10.2024 Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in AN
D'AR (NA) il 13.03.2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune
(atto n.7, parte I, anno 2014). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di incompatibilità caratteriali e divergenze personali.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli , nato in [...] il [...] Persona_1
e nata in [...] il [...], attualmente minorenni, le parti hanno Persona_2
indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51 e 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21.02.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
Per_
“I figli minori e , su cui entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità Per_2 genitoriale, saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti della Legge n°
54/06 con residenza privilegiata presso la madre in Casalnuovo alla via Seneca 15;
- la casa famigliare, a tal fine concessa in comodato dai genitori del sig. sita in Casalnuovo alla via Pt_1
Seneca 15 resta assegnata, con tutti gli arredi e corredi, alla madre che vi abiterà con i figli.
- il padre terrà con sé i minori nei giorni alternati dal venerdì uscita di scuola fino alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali allo stato da individuarsi il lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola fino alla cena compresa. Sono salvi altri e ulteriori accordi fra i genitori che si impegnano alla reciproca collaborazione. In ogni caso i genitori si impegnano a darsi reciproco sostegno nei casi di impedimento per motivi di lavoro e/o per malattia propria o dei figli dovendosi privilegiare la permanenza presso i genitori piuttosto che l'accudimento da parte di una baby-sitter. Qualora il sig. non riesca a tenere i figli con sé nei giorni stabiliti e anche la madre sia Pt_1 impedita, egli provvederà alla gestione dei bambini anche affidando la cura ad una baby-sitter con oneri a suo carico esclusivo;
- Nelle festività natalizie i minori trascorreranno con il padre il periodo di una settimana tale da includere ad anni alterni un anno il Natale e un anno il Capodanno;
-Tre giorni durante le vacanze pasquali tali da includere ad anni alterni la Pasqua e la ET (anni pari con la mamma e anni dispari con il papà);
- Durante il periodo estivo due settimane anche non consecutive con uno dei due genitori da concordarsi entro il
30 aprile di ogni anno;
- Il giorno del compleanno dei minori sarà festeggiato con entrambi i genitori, il giorno del compleanno del genitore
i minori lo trascorreranno con quel genitore;
- Il sig. , verserà mediante bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 4 di ogni mese Parte_1 Pt_2 l'importo di euro 600,00 euro (300,00 euro a bambino) a titolo di contributo al mantenimento dei minori da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a partire dal primo anno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo di separazione. Le parti precisano che nella quantificazione dell'assegno di mantenimento si è tenuto conto del quid pluris consistente nel valore dell'assegnazione della casa famigliare e corrispondente al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile;
- l'assegno unico sarà suddiviso in giusta metà fra i genitori a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso
(restando acquisito alla madre il pregresso per l'intero) e ciascuno si impegna a farne richiesta all'ente erogante;
-Il IG. si impegna a pagare tutte le utenze della casa ove abiteranno i minori con la madre, ad Parte_1 eccezione dell'Energia elettrica che resterà carico di quest'ultima, oltre il 50% delle spese straordinarie da suddividersi secondo le modalità e nei termini previsti dal protocollo del tribunale di Napoli dichiarandosi sin
d'ora che i coniugi concordano la necessità che i figli partecipino ai centri estivi, che verranno scelti di comune accordo, e concordano fin d'ora la suddivisione delle spese per baby-sitter in caso di malattia dei figli o dei genitori (ferma la preferenza per l'accudimento dell'altro genitore e fermo il pagamento della baby-sitter in via esclusiva al padre per la gestione dei giorni di sua spettanza);
- Nulla a titolo di mantenimento della IG.ra in quanto attualmente occupata lavorativamente e quindi Pt_2 economicamente autosufficiente;
- I coniugi si impegnano sin d'ora a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i minori;
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.04.1983 (C.F. ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
13.01.1983 (C.F. ) che hanno contratto matrimonio civile in AN C.F._2
D'AR (NA) il 13.03.2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune
(atto n.7, parte I, anno 2014);
- assegna la casa coniugale sita in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Seneca n.15 alla sig.ra
; Parte_2 - dispone affido condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita del padre Parte_2
come da accordi pedissequamente sopra riportati e trascritti;
Parte_1
- determina in € 600,00 mensili (€ 300,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei due figli minori a carico del padre sig. da corrispondere alla madre sig.ra Parte_1 Pt_2
mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 4 di ogni mese, oltre alla
[...]
rivalutazione annuale ISTAT e le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e mediche sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal Protocollo del CNF;
- dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca