TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/07/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 299/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Girifalco al I Vico Milano n. 12 presso lo studio dell'Avv. Stefano Vitaliano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catanzaro alla Via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Allegrini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
Resistente oggetto: malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.03.2023 premettendo di svolgere la mansione Parte_1 di operatrice di call center alle dipendenze della a decorrere dall'1.01.2022 con la CP_2 qualifica di impiegata di III livello del CCNL Telecomunicazioni, esponeva di aver contratto, a causa dell'attività di operatrice di call center svolta fin dall'anno 2008, alcune patologie a carico dell'apparato muscoloscheletrico (nello specifico, spondilo artrosi cervico lombare con discopatie multiple;
ernia discale mediana;
rizopatia), di aver presentato denuncia di malattia professionale per il tramite del Patronato di fiducia, che l' aveva definito negativamente la pratica per mancanza CP_1 del nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività prestata e che anche il ricorso amministrativo era stato respinto.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di “accertare e dichiarare • che la ricorrente presenti sin dalla data della domanda una lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale della persona con riferimento ad un tipologia di pregiudizio conseguente a malattia professionale con danno tecnopatico pari almeno all'8% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; – per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante • protempore, sin dalla data della CP_1 domanda amministrativa, alla corresponsione dell' indennizzo mediante pagamento di capitale previsto per i gradi di menomazione permanente pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, con rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo.”.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva preliminarmente la mancanza di prova in ordine allo CP_1 svolgimento di una lavorazione protetta, al godimento della tutela assicurativa prevista dal T.U. n.
1124/1965 ed all'esposizione al rischio di contrazione delle patologie lamentate, nonché l'intervenuta decadenza dalla facoltà di richiedere qualsiasi mezzo istruttorio sul punto;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda per carenza di prova circa il nesso di causalità tra l'attività lavorativa asseritamente espletata e le patologie denunciate.
3. Istruita la causa mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale, con decreto emesso il 3.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Dall'esame della relazione peritale depositata dal C.T.U., dott. , in data 5.04.2025, Persona_1 emerge che: “[…] Tutte le patologie non tabellate, ovvero non associate causalmente ad una specifica attività lavorativa, come nel caso in esame, implicano l'onere di dimostrazione del nesso causale in capo all'assicurato. Facendo riferimento al caso clinico oggetto di ricorso, esso rientra nell'ambito delle denunce di malattie a carico dell'apparato osteo-articolare e muscolo-tendineo, dovute prevalentemente a sovraccarico bio-meccanico, costituendo tale categoria l'oggetto di denuncia più rappresentato nell'ambito delle presunte tecnopatie lamentate negli ultimi decenni, superando di gran lunga il 50% dei casi secondo i dati statistici resi disponibili. Sulla scorta della scrupolosa ricostruzione della storia lavorativa della ricorrente, che ha svolto l'attività di operaio di azienda agricola dal 1981 al 1992 e, successivamente, l'attività di operatore telefonico dall'agosto 2005 a tutt'oggi, è necessario valutare i rispettivi rischi lavorativi contemplati nell'ambito delle attività svolte, al fine di giungere ad una corretta valutazione sulla causalità eziologica della malattia professionale denunciata nel settembre del 2021 dalla perizianda. Tenuto conto dell'indisponibilità del cosiddetto DVR, ovvero dello strumento principale per la valutazione dei rischi connessi alla specifica attività lavorativa svolta dalla ricorrente, risulta pacifico che il rischio da sovraccarico bio-meccanico del rachide lombare, unico tratto della colonna vertebrale previsto in tabelle, possa essere contemplato esclusivamente per la prima attività di operaio agricolo, svolta dalla ricorrente dal 1981 al 1992. Il suddetto rischio lavorativo specifico o generico aggravato non può in alcun modo rientrare tra quelli previsti per l'attività di operatore telefonico, assimilabile a quella di “videoterminalista”, cui può attribuirsi il rischio da affaticamento della funzione visiva, peraltro solo per i lavoratori che svolgano almeno 20 ore settimanali di attività al videoterminale. Entrando nel merito del caso clinico in esame, caratterizzato da una grave e diffusa patologia discale che coinvolge addirittura il rachide dorsale diffusamente (tratto generalmente esente da consimili manifestazioni patologiche), al pari del tratto cervicale e lombare, che ha richiesto negli anni plurimi interventi chirurgici di stabilizzazione vertebrale, il suddetto quadro degenerativo non può ricondursi in alcun modo ad un'attività sedentaria che non comporti sovraccarico da movimentazione manuale di carichi, essendo il solo generico rischio posturale inefficace nella causazione di un consimile quadro degenerativo diffuso. La grave discopatia a carico del tratto dorsale, che denota una specifica predisposizione di verosimile natura “costituzionale” della patologia in esame, risulterebbe difficilmente ascrivibile finanche ad un'attività lavorativa che implichi un perdurante e considerevole sovraccarico biomeccanico da movimentazione manuale di carichi, riflettendosi notoriamente tali effetti deleteri sul tratto lombare del rachide, quale regione più vulnerabile della colonna vertebrale al pari della regione cervicale, essendo il rachide dorsale ipomobile e “protetto” dalla cassa toracica attraverso gli elementi costali. Sulla scorta di tali considerazioni, non è scientificamente dimostrabile il ruolo causale, ovvero concausale efficiente e determinante rispetto ad eventuali concause concomitanti, dell'attività di operatore telefonico nella causazione della patologia vertebrale artrosica e discale diffusa, la quale, per la sua singolare gravità dimostrata dal coinvolgimento in toto del tratto dorsale, è da attribuirsi per gran parte a fattori costituzionali propri della paziente e, solo in minima parte, all'attività fisico-manuale di operaio agricolo svolta per oltre un decennio dalla ricorrente, non assumendo alcun ruolo causale scientificamente plausibile il fattore posturale statico in assenza di sovraccarico, lamentato dalla stessa in riferimento all'attività di operatore telefonico tutt'ora svolta.”.
5. Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, non specificatamente contestate dalle parti, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata della documentazione medico-sanitaria prodotta, delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dunque, è da escludere l'esistenza di un nesso causale tra lo svolgimento dell'attività lavorativa di operatrice di call center e le patologie denunciate.
7. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda.
8. In assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, della non particolare complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.310,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 7.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Girifalco al I Vico Milano n. 12 presso lo studio dell'Avv. Stefano Vitaliano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catanzaro alla Via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Allegrini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
Resistente oggetto: malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.03.2023 premettendo di svolgere la mansione Parte_1 di operatrice di call center alle dipendenze della a decorrere dall'1.01.2022 con la CP_2 qualifica di impiegata di III livello del CCNL Telecomunicazioni, esponeva di aver contratto, a causa dell'attività di operatrice di call center svolta fin dall'anno 2008, alcune patologie a carico dell'apparato muscoloscheletrico (nello specifico, spondilo artrosi cervico lombare con discopatie multiple;
ernia discale mediana;
rizopatia), di aver presentato denuncia di malattia professionale per il tramite del Patronato di fiducia, che l' aveva definito negativamente la pratica per mancanza CP_1 del nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività prestata e che anche il ricorso amministrativo era stato respinto.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di “accertare e dichiarare • che la ricorrente presenti sin dalla data della domanda una lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale della persona con riferimento ad un tipologia di pregiudizio conseguente a malattia professionale con danno tecnopatico pari almeno all'8% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; – per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante • protempore, sin dalla data della CP_1 domanda amministrativa, alla corresponsione dell' indennizzo mediante pagamento di capitale previsto per i gradi di menomazione permanente pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, con rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo.”.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva preliminarmente la mancanza di prova in ordine allo CP_1 svolgimento di una lavorazione protetta, al godimento della tutela assicurativa prevista dal T.U. n.
1124/1965 ed all'esposizione al rischio di contrazione delle patologie lamentate, nonché l'intervenuta decadenza dalla facoltà di richiedere qualsiasi mezzo istruttorio sul punto;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda per carenza di prova circa il nesso di causalità tra l'attività lavorativa asseritamente espletata e le patologie denunciate.
3. Istruita la causa mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale, con decreto emesso il 3.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Dall'esame della relazione peritale depositata dal C.T.U., dott. , in data 5.04.2025, Persona_1 emerge che: “[…] Tutte le patologie non tabellate, ovvero non associate causalmente ad una specifica attività lavorativa, come nel caso in esame, implicano l'onere di dimostrazione del nesso causale in capo all'assicurato. Facendo riferimento al caso clinico oggetto di ricorso, esso rientra nell'ambito delle denunce di malattie a carico dell'apparato osteo-articolare e muscolo-tendineo, dovute prevalentemente a sovraccarico bio-meccanico, costituendo tale categoria l'oggetto di denuncia più rappresentato nell'ambito delle presunte tecnopatie lamentate negli ultimi decenni, superando di gran lunga il 50% dei casi secondo i dati statistici resi disponibili. Sulla scorta della scrupolosa ricostruzione della storia lavorativa della ricorrente, che ha svolto l'attività di operaio di azienda agricola dal 1981 al 1992 e, successivamente, l'attività di operatore telefonico dall'agosto 2005 a tutt'oggi, è necessario valutare i rispettivi rischi lavorativi contemplati nell'ambito delle attività svolte, al fine di giungere ad una corretta valutazione sulla causalità eziologica della malattia professionale denunciata nel settembre del 2021 dalla perizianda. Tenuto conto dell'indisponibilità del cosiddetto DVR, ovvero dello strumento principale per la valutazione dei rischi connessi alla specifica attività lavorativa svolta dalla ricorrente, risulta pacifico che il rischio da sovraccarico bio-meccanico del rachide lombare, unico tratto della colonna vertebrale previsto in tabelle, possa essere contemplato esclusivamente per la prima attività di operaio agricolo, svolta dalla ricorrente dal 1981 al 1992. Il suddetto rischio lavorativo specifico o generico aggravato non può in alcun modo rientrare tra quelli previsti per l'attività di operatore telefonico, assimilabile a quella di “videoterminalista”, cui può attribuirsi il rischio da affaticamento della funzione visiva, peraltro solo per i lavoratori che svolgano almeno 20 ore settimanali di attività al videoterminale. Entrando nel merito del caso clinico in esame, caratterizzato da una grave e diffusa patologia discale che coinvolge addirittura il rachide dorsale diffusamente (tratto generalmente esente da consimili manifestazioni patologiche), al pari del tratto cervicale e lombare, che ha richiesto negli anni plurimi interventi chirurgici di stabilizzazione vertebrale, il suddetto quadro degenerativo non può ricondursi in alcun modo ad un'attività sedentaria che non comporti sovraccarico da movimentazione manuale di carichi, essendo il solo generico rischio posturale inefficace nella causazione di un consimile quadro degenerativo diffuso. La grave discopatia a carico del tratto dorsale, che denota una specifica predisposizione di verosimile natura “costituzionale” della patologia in esame, risulterebbe difficilmente ascrivibile finanche ad un'attività lavorativa che implichi un perdurante e considerevole sovraccarico biomeccanico da movimentazione manuale di carichi, riflettendosi notoriamente tali effetti deleteri sul tratto lombare del rachide, quale regione più vulnerabile della colonna vertebrale al pari della regione cervicale, essendo il rachide dorsale ipomobile e “protetto” dalla cassa toracica attraverso gli elementi costali. Sulla scorta di tali considerazioni, non è scientificamente dimostrabile il ruolo causale, ovvero concausale efficiente e determinante rispetto ad eventuali concause concomitanti, dell'attività di operatore telefonico nella causazione della patologia vertebrale artrosica e discale diffusa, la quale, per la sua singolare gravità dimostrata dal coinvolgimento in toto del tratto dorsale, è da attribuirsi per gran parte a fattori costituzionali propri della paziente e, solo in minima parte, all'attività fisico-manuale di operaio agricolo svolta per oltre un decennio dalla ricorrente, non assumendo alcun ruolo causale scientificamente plausibile il fattore posturale statico in assenza di sovraccarico, lamentato dalla stessa in riferimento all'attività di operatore telefonico tutt'ora svolta.”.
5. Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, non specificatamente contestate dalle parti, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata della documentazione medico-sanitaria prodotta, delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dunque, è da escludere l'esistenza di un nesso causale tra lo svolgimento dell'attività lavorativa di operatrice di call center e le patologie denunciate.
7. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda.
8. In assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, della non particolare complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.310,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 7.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino