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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/07/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 519/2024 R.G. promosso
DA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Seba Virga;
Reclamante
CONTRO
Controparte_1
), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Loggia;
Reclamata
OGGETTO: reclamo ex art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012 – licenziamento per giusta causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 441/2024 del 20.6.2024, il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Pt_1
ai sensi dell'art. 1, comma 51 e ss. della legge n. 92/2012, avverso
[...] l'ordinanza del 21.11.2023, con cui era stata rigettata l'impugnazione del licenziamento, intimatogli in data 19.5.2022 dalla
[...]
(d'ora in avanti , per Controparte_1 CP_1
giusta causa ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 42 del Ccnl AIOP.
Il Tribunale, in particolare, disattendeva la doglianza di parte opponente relativa all'assenza di contestazione di fatti aventi rilievo disciplinare e all'insussistenza del fatto contestato. Riteneva che il fatto disciplinarmente rilevante, coincidente con “l'intervenuta condanna per il reato di cui agli articoli 81, 326 comma 3 c.p. e art. 416 c.p.”, fosse stato specificamente contestato al lavoratore e che lo stesso fosse idoneo a ledere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro. Osservava che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, il principio costituzionale della presunzione d'innocenza ex art. 27 Cost., relativo all'esercizio dell'azione penale, non poteva applicarsi né in via estensiva né in via analogica in sede civile, non essendo preclusivo dell'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro. Era irrilevante che la sanzione disciplinare fosse stata comminata sulla base del “solo” dispositivo della sentenza penale di primo grado non ancora definitiva, in quanto i fatti ivi accertati risultavano potenzialmente idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario e a ledere l'immagine dell'azienda, sì come previsto dall'art. 42 del Ccnl AIOP. Detta disposizione contrattuale includeva, infatti, tra le ipotesi comportanti il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo le “condotte costituenti reato commesse in servizio o che possano arrecare pregiudizio alla Struttura”.
Il giudicante rilevava poi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la aveva adeguatamente valutato la rilevanza CP_1
disciplinare delle condotte addebitategli, tenuto conto dei reati per i quali lo stesso era stato condannato e del ruolo di incaricato di pubblico servizio che egli ricopriva. Quanto alla eccepita genericità della contestazione, confermava quanto già statuito in fase sommaria, osservando che in tema di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore subordinato, il canone della specificità, nella contestazione dell'addebito, non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa; nella specie la descrizione della condotta contestata era dettagliata e sufficiente a garantire il diritto di difesa dell'incolpato, tenuto conto che il era a conoscenza delle condotte Pt_1
per le quali era stato condannato, contenute nel capo di imputazione (per il reato di cui agli artt. 81- 326 c.p., perché in qualità di incaricato di pubblico servizio quale autista soccorritore del 118 “ ..in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, per procurare a sé, nella contestuale qualità di operatore provato della e ad altri un Parte_2
indebito profitto, si avvaleva illegittimamente di notizie apprese in ragione del suo ufficio in quanto autista soccorritore del servizio 118 (comunicazioni relative alle condizioni di salute dei pazienti ospedalizzati che necessitavano di traporto in ambulanza. …)” nonché del reato di cui all'art. 416 c.p. perché si associava con altri allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati, segnatamente riportati nel capo di imputazione del processo penale.
Il giudicante rigettava, poi, l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare in quanto la con contestazione del 31.5.2021, a seguito CP_1
dell'ordinanza cautelare n. 33/2021 del GIP del Tribunale di Caltagirone, aveva sospeso il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 42 del Ccnl di riferimento;
con nota del 17.6.2021, la società aveva ribadito di riservare l'esercizio dell'azione disciplinare all'esito del compimento di quella penale;
la contestazione del 19.4.2022 doveva ritenersi tempestiva in quanto avvenuta entro 30 giorni dal 4.4.2022, momento in cui la società era venuta a conoscenza del dispositivo della sentenza di condanna. Evidenziava altresì che non vi era alcuna disposizione che imponesse alla società di procedere ad autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare e condivideva il principio per cui “il datore di lavoro è libero di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente” (cfr. Cass. 8410/2018, 5284/2017, 19183/2016, 758/2006).
Infine, tenuto conto della gravità dei fatti contestati al , anche alla Pt_1
luce del contesto lavorativo in cui le condotte criminose erano state poste in essere con dolo, confermava la sussistenza della giusta causa posta alla base del licenziamento, conformemente alla previsione di cui all'art. 42 del Ccnl di riferimento. Ribadito che la condanna per utilizzazione di segreti d'ufficio dell'azienda e di associazione per delinquere aveva “certamente inciso sul rapporto di lavoro in atto e messo in pericolo il corretto adempimento delle prestazioni future, oltre ad aver irreparabilmente leso l'affidamento del datore di lavoro sui futuri adempimenti”, considerava senz'altro proporzionata la sanzione espulsiva comminata al lavoratore.
Compensava le spese di lite di entrambe le fasi “stante la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrapposti”.
Avverso la citata sentenza proponeva reclamo ex art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012, . Parte_1
Resisteva al gravame la società datrice di lavoro.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, il reclamante censura la sentenza per aver ritenuto esistenti e specifici i fatti addebitati con la lettera di contestazione disciplinare nonostante il licenziamento sia stato comminato sul solco di un dispositivo di condanna “per fatti di cui non si è a conoscenza”, senza una chiara indicazione degli elementi fattuali delle condotte addebitate.
Sostiene che, per effetto dei principi di autonomia e indipendenza del procedimento disciplinare dal processo penale (cfr. Cass. n. 21549/2019 e n.
19260/20), la valutazione della condotta contestata al lavoratore prescinde dall'esito del processo penale e presuppone logicamente l'obbligo di conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti addebitati. Aggiunge che la rilevanza disciplinare del fatto materiale ha carattere autonomo rispetto alla gravità del reato imputato, in quanto ciò che rileva è l'idoneità della condotta a incrinare il vincolo fiduciario, indipendentemente dalla configurabilità della medesima quale fattispecie di reato. Eccepisce che “…L'ipotesi di reato contestata al dipendente va valutata ex se, senza attendere l'esito del processo penale per valutare la legittimità o meno del licenziamento, se la condotta addebitata al lavoratore integri di per sé un'ipotesi di giusta causa. Ma ne discende anche che il datore di lavoro ha l'obbligo di conoscere i comportamenti posti in essere dall'incolpato, al fine di effettuare un'autonoma valutazione dei fatti, un'autonoma istruttoria, per poi procedere all'incardinazione del procedimento disciplinare;
procedimento che avrà un excursus del tutto autonomo e scevro da ogni condizionamento dovuto all'esito del processo penale. A nulla può valere il fatto che dopo circa tre mesi dal dispositivo e solo dopo aver comminato il provvedimento espulsivo, il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dei fatti oggetto di contestazione nel procedimento penale…”.
Deduce che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado, il rinvio per relationem al solo dispositivo della sentenza penale di condanna non può assolvere all'obbligo di specificità di una contestazione disciplinare priva di circostanze fattuali. Rileva, per altro verso, che il solo dispositivo di una sentenza non può considerarsi “notizia qualificata”, giacché l'unico provvedimento che può assicurare al datore di lavoro la cognizione esaustiva dei fatti disciplinarmente rilevanti è la sentenza completa nelle sue motivazioni.
Critica, dunque, la sentenza di primo grado per aver ritenuto che la conoscenza dei capi di imputazione aveva garantito a esso reclamante l'esercizio del diritto di difesa.
1.2. Con il secondo motivo di reclamo, il lamenta l'illogicità della Pt_1
motivazione resa in punto di sussistenza della giusta causa e di proporzionalità della sanzione disciplinare.
Premesso che il reato per il quale è stato condannato è quello di cui all'art. 326, comma 3, c.p., e cioè il reato di “utilizzazione del segreto d'ufficio”, sostiene che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato sussistente la giusta causa di licenziamento in relazione ad una fattispecie penale differente, ossia il reato di “violazione del segreto d'ufficio” previsto dal comma 1 della disposizione menzionata.
Ribadisce che, nel caso di specie, l'odierna reclamata avrebbe, pacificamente, posto a fondamento del provvedimento espulsivo soltanto il dispositivo della sentenza di condanna, senza compiere alcun accertamento specifico dei fatti in via disciplinare.
Deduce che parte reclamata non avrebbe provato, come era suo onere ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 5 della legge n. 604/1966, la ricorrenza della giusta causa di licenziamento, non avendo dimostrato né l'effettiva sussistenza delle condotte addebitate, né il loro rilievo disciplinare.
1.3. Con il terzo motivo di impugnazione, il reclamante si duole della errata interpretazione dell'art. 27 Cost.
Assume che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, nel caso di specie la società datrice di lavoro aveva ritenuto di affidare le sorti del procedimento disciplinare agli esiti del processo penale, e, dunque, la stessa avrebbe dovuto conformarsi alla presunzione di innocenza sancita dalla
Costituzione, attendendo il passaggio in giudicato della sentenza penale. 2. Il reclamo non può essere accolto.
2.1. È, anzitutto, infondato il primo motivo di gravame.
Il requisito di specificità della contestazione di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori è volto a consentire al lavoratore l'individuazione del comportamento addebitato in modo da permettergli l'esercizio del diritto di difesa.
Si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 9590/2018: “La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni
è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione”.
Il principio di recente è stato ribadito da Cass. n. 10237/2023; la Cassazione ha altresì specificato che il requisito della specificità della contestazione è assolto “senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione "per relationem", mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (tra le tante,
v. Cass., sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662; Cass., sez. lav., 6 dicembre 2017, n. 29240; Cass., sez. lav., 1 ottobre 2018, n. 23771)(cfr., anche la recente Cass.
n. 34339/2024).
La sentenza gravata, in modo condivisibile, ha rilevato che nella specie è stato osservato e rispettato il requisito della specificità di cui al citato art. 7
Statuto lav.
Ed invero, la società datrice di lavoro, con comunicazione del 19.4.2022, aveva contestato al : “ Si viene a conoscenza, a mezzo nota del suo Pt_1
legale presso cui ha eletto domicilio e che legge in indirizzo, ricevuta a mezzo pec in data 04/04/2022, che è stato emesso dal GUP del Tribunale di
Caltagirone, dott.ssa Carla Caponcello, all'udienza del 29/03/2022, dispositivo di condanna nei suoi confronti in procedimento penale a suo carico alla pena della reclusione di anni 2 per i reati di cui agli articoli 81 cp, 326 comma 3 cp (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) e 416 c.p
(associazione per delinquere). I reati in questione, accertati con tale provvedimento di condanna, risultano talmente gravi da avere refluenza sul rapporto di lavoro de quo e quindi idonei a ledere il vincolo fiduciario sotteso, tenuto conto, peraltro, del ruolo di incaricato di pubblico servizio che EL ricopre presso la Scrivente e le finalità di interesse generale del servizio di emergenza urgenza. Pertanto contenstandoLe quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 ccnl applicabile e dell'art.
7. L.300/1970, la invitiamo a far pervenire le Sue giustificazioni scritte entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla ricezione della presente (…)”
Successivamente il licenziamento per giusta causa veniva irrogato al Pt_1
con provvedimento del 19.5.2022, del seguente tenore: “Facendo seguito alla nota di contestazione disciplinare prot. n. U – 3752/22 del 19/04/2022, il cui contenuto si richiama integralmente a alle Sue giustificazioni rese con nota acquisita al protocollo aziendale in data 26/04/2022 con n. E - 3850/22, Le rappresentiamo che le stesse non possono considerarsi esaustive al fine di esonerarla dagli addebiti a suo carico elevati e conseguentemente le comunichiamo la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. Invero,
l'intervenuta condanna per il capo di reato di cui agli articoli 81, 326 comma
3 cp e art. 416 cp e la conseguente pena comminata, ha autonoma rilevanza ed
è idonea di per sé, indipendentemente dalle condotte specifiche di reato che
l'hanno determinata e di cui solo Lei è a conoscenza essendo parte in processo,
a causare una irreparabile lesione del vincolo fiduciario intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c., atteso il ruolo di incaricato di pubblico servizio da EL ricoperto con l'esercizio delle mansioni in cui è contrattualmente inquadrato e stante le esigenze e le finalità di pubblico servizio perseguite dalla ns. Azienda. Il licenziamento avrà effetto con decorrenza dal ricevimento della presente comunicazione. Le sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto”.
Tanto la lettera di contestazione quanto quella del licenziamento fanno espresso riferimento al procedimento penale pendente a carico del , per Pt_1
i reati di rivelazione di segreti di ufficio e di associazione a delinquere;
entrambe contengono un riferimento chiaro e specifico alla intervenuta condanna del per i suddetti reati, nonché a tutti gli atti del procedimento Pt_1
penale che ha coinvolto il lavoratore.
Nella ordinanza cautelare n. 33/2021 del GIP del Tribunale di Caltagirone – indubbiamente ben conosciuta dal sono stati compiutamente indicati CP_2
i reati per i quali lo stesso è stato successivamente condannato (cfr. ordinanza n. 33/2021 pag. 35 e ss: “… in forza delle coordinate ermeneutiche richiamate sulla base degli elementi indiziari raccolti nel procedimento de quo, deve ritenersi che l'accordo intercorso tra […] , non può essere Parte_1
ritenuto un mero vincolo occasionale ed estemporaneo circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati, quanto piuttosto, come un vincolo caratterizzato da una evidente stabilità e continuità, da una particolare frequenza ed intensità di rapporti, dalla interdipendenza delle condotte, da una precipua distribuzione interna di compiti e dalla presenza di capi, di promotori e organizzatori, nonché dalla conoscenza reciproca tra i partecipanti […] i dati raccolti conclamano, infatti, una comunanza di vita e la sussistenza del vincolo associativo esteso ad un programma delittuoso legato al controllo del nosocomio calatino sia per la gestione dei servizi funebri che per il trasporto dei pazienti non ambulanti…”. L'ordinanza indica poi i “dati raccolti” e cioè prove video e intercettazioni autorizzate sulle utenze degli indagati evidenziando il modus operandi utilizzato dall'associazione “… acquisita
l'informazione i membri del gruppo, costantemente presenti o all'interno della struttura ospedaliera o nel piazzale si attivavano, con mezzi illeciti, al fine di accaparrarsi il suddetto servizio e ottenerne l'introito economico …”. Seguono gli episodi più significativi in ordine cronologico;
in ordine alla posizione del si legge: “Intraneus all'associazione criminale, oltre che della struttura Pt_1
ospedaliera, è da considerarsi anche il quale riveste la Parte_1
qualifica di autista soccorritore in servizio presso il 118, ed opera all'interno del nosocomio calatino nella duplice di veste di operatore (istituzionale) del soccorso e titolare (in proprio) di servizio di trasporto degenti con ambulanza
( . Il sfrutta le conoscenze acquisite sul campo Parte_2 Pt_1
grazie al suo ruolo istituzionale per dirottarle a beneficio dell'associazione
…”. L'ordinanza mette poi in rilievo che il unitamente ad altri due Pt_1
operatori “… nei fatti agiscono in maniera infedele nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, poiché disponendo di informazioni privilegiate in ragione del loro ufficio, veicolano detti servizi di trasporto sia a loro diretto vantaggio e sia in favore dell'associazione a delinquere …”).
Le condotte riportate nell'ordinanza cautelare sono state ritenute provate dal
GUP di Caltagirone che, con sentenza n.40/2022 del 29.3.2022, ha condannato il per i reati sopra descritti alla pena di anni due di reclusione. Pt_1
Nel contestare la specificità della contestazione, il reclamante non contesta di essere a conoscenza delle condotte costituenti i reati di cui agli artt. 81, 326 comma 3, e 416 c.p.., ma si limita, piuttosto, ad eccepire che era la società a non conoscere le condotte criminose poste alla base del licenziamento.
Tale circostanza, tuttavia, è recisamente smentita dal tenore letterale della contestazione d'addebito, sopra riportata, che dimostra che invece la società, venuta a conoscenza di gravissime condotte commesse dal Pt_1
nell'esercizio delle sue funzioni di incaricato di pubblico servizio ed approfittando della qualità di autista soccorritore del 118, ha elevato contestazione disciplinare nei confronti del dipendente in considerazione della incompatibilità tra le condotte in oggetto e la prosecuzione del rapporto di lavoro.
In definitiva, e contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, la contestazione ed il provvedimento di licenziamento individuano chiaramente
(sia pure per relationem rispetto al procedimento penale) le condotte
(utilizzazione dei segreti d'ufficio e associazione per delinquere), correttamente ritenute dalla società datrice di rilievo disciplinare ed idonee, per la gravità dei fatti e gli interessi lesi, ad incrinare il vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro.
2.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di reclamo.
Non coglie nel segno la critica secondo cui il giudice avrebbe erroneamente fatto riferimento, ai fini della verifica della sussistenza della giusta causa di licenziamento, alla fattispecie di violazione del segreto d'ufficio in luogo di quella dell'utilizzazione del segreto d'ufficio, giacché a prescindere dal fatto che trattasi di un errore materiale, comunque la condotta sottesa all'intimato licenziamento (su cui, in effetti, nessuna giustificazione è pervenuta dal lavoratore nelle note giustificative del 11/06/2021 e del 22/04/2022) è stata correttamente individuata dal tribunale.
Si legge infatti nella sentenza gravata: “In particolare, l'estrema gravità delle condotte per cui è stato ritenuto responsabile il lavoratore, l'entità dei danni arrecati anche all'immagine del datore di lavoro e, in generale, alla collettività, l'intenzionalità reiterata della condotta illecita ed il concorso di più soggetti in accordo tra loro nell'ambito di un'associazione criminale, hanno le caratteristiche proprie (gravità dei fatti, contesto in cui sono stati posti in essere e elemento intenzionale) della giusta causa. In altri termini, la condanna per “utilizzazione di segreti d'ufficio” dell'azienda e di
“associazione per delinquere” ha certamente inciso sul rapporto di lavoro in atto e messo in pericolo il corretto adempimento delle prestazioni future, oltre ad aver irreparabilmente leso l'affidamento del datore di lavoro sui futuri adempimenti” (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza gravata).
Quanto alla prova della sussistenza della giusta causa nella sua “materialità”, anche in tal caso le doglianze del reclamante sono infondate, osservandosi che il lavoratore non ha, in questo grado di giudizio, né nei precedenti, in alcun modo contestato i fatti addebitati (reati di cui agli artt. 81, 326, comma 3, e 416
c.p.) e che, per altro verso, dette condotte sono ben individuate dagli elementi probatori raccolti nel giudizio penale, allegati dalla nel presente giudizio CP_1
di licenziamento.
Le condotte, come opportunamente osservato dal primo giudice, sono certamente idonee a ledere il vincolo fiduciario che deve permeare il rapporto di lavoro, tenuto conto della gravità dei reati per i quali è stato Pt_1
condannato e della circostanza per cui le fattispecie criminose sono state poste in essere nel contesto lavorativo e in ragione del ruolo ricoperto.
Si osserva, peraltro, che lo stesso contratto collettivo applicato al rapporto in esame, sebbene a titolo “esemplificativo”, all'art. 42 prevede “… è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: h) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
i) per violazione del segreto professionale e di ufficio…v) condotte costituenti reato commesse in servizio o che possano arrecare pregiudizio alla struttura …”.
Nessun dubbio, inoltre, circa la proporzionalità della misura del licenziamento rispetto alle condotte commesse;
il licenziamento è misura proporzionata ai gravi delitti perpetrati dal , commessi in esecuzione Pt_1
dello svolgimento dell'attività di autista soccorritore presso il nosocomio di
Caltagirone; non è ipotizzabile applicare una misura disciplinare meno grave o conservativa in relazione ai fatti in questione tenuto conto del gravissimo danno perpetrato all' anche in termini di danno all'immagine e Parte_3
considerato, altresì, l'atteggiamento del , il quale, come già detto, in Pt_1
sede di giustificazione nel corso del procedimento disciplinare non è mai entrato nel merito dei fatti penali per i quali è stato condannato dal GUP di
Caltagirone. Ancorchè sia indubbio che ciò sia stato fatto dal lavoratore nell'esercizio del proprio diritto di difesa, tuttavia, resta il dato che lo stesso non ha mai fornito al datore di lavoro una propria versione dei fatti oggetto di giudizio penale.
Tale atteggiamento denota certamente una evidente noncuranza e disinteresse rispetto al rapporto di lavoro, agli interessi della società datrice ed all'obiettivo pregiudizio che alla stessa è derivata dai fatti oggetto di giudizio penale, che si ripete sono stati commessi dal nello svolgimento Pt_1
dell'attività lavorativa e profittando della propria qualità di incaricato di pubblico servizio quale autista soccorritore del 118.
2.3. Anche il terzo motivo va rigettato.
In ordine all'applicabilità dell'art. 27 della Costituzione, il collegio condivide quanto già ritenuto dal giudice di primo grado. Si osserva che, sul punto, si è altresì pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che:
“il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27 Cost., comma 2, concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna"
(v. Cass. n. 13294 del 2003; n. 29825 del 2008; n. 37 del 2011; n. 21549 del
2019)” (cfr. Cass. n. 3598/2023).
3. Il reclamo deve essere rigettato.
Le spese processuali della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte reclamata nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della causa.
Sussistono i presupposti per porre a carico del reclamante il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo;
condanna a pagare in favore della parte reclamata le spese Parte_1
processuali della presente fase che liquida in € 6.000,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA se dovute.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa Graziella Parisi