Art. 1.
Il contributo annuo a favore dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, con sede in Firenze, stabilito in lire 15 milioni dalla legge 13 febbraio 1957, n. 87 , e' elevato a lire 30 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
Il contributo annuo a favore dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, con sede in Firenze, stabilito in lire 15 milioni dalla legge 13 febbraio 1957, n. 87 , e' elevato a lire 30 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.