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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/07/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2409/2021 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto promossa da
, nata a [...] il Parte_1
31/01/1966, c.f. ; elettivamente domiciliata in C.F._1
VIALE SANTA PANAGIA n. 136/P, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. MAURIZIO PAPA (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti ricorrente-opponente
contro
[...
( Controparte_1 CP_2
, c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in VIALE JONIO n.
30, CATANIA, presso lo studio dell'avv. SANTO LI VOLSI (c.f.
), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._3
resistente-opposta
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con sentenza di questo Tribunale n. 172/2016 è stato annullato il licenziamento di intimato dal , e il è
Parte_1 CP_2 CP_1 stato condannato al pagamento in favore di di una
Parte_1 indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto. ha chiesto ed ottenuto l'emissione di decreto
Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - n. 235/2017 – con cui è stato ingiunto al C.S.R. il pagamento in favore della odierna opponente della somma di € 15.876,00, a titolo di indennità risarcitoria (dovuta per effetto dell'annullamento del licenziamento), oltre accessori e spese. ha, quindi, azionato in via esecutiva il decreto
Parte_1 ingiuntivo n. 235/2017, ottenendo l'assegnazione della somma di € 18.305,43.
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza n. 811/2018 passata in giudicato, avente ad oggetto l'impugnazione del giudizio di impugnativa del licenziamento (ovvero, il giudizio dal quale è scaturita in primo grado la sentenza n. 172/2016), ha disposto una detrazione per il calcolo dell'indennità risarcitoria. Con la sentenza n. 224/2021 questo Tribunale revocava il decreto ingiuntivo n. 235/2017.
Il C.S.R. , quindi, con ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva al
Tribunale di Siracusa l'emissione del decreto in ordine al pagamento della somma della somma di € 18.305,43, ovvero in ordine a quanto pagato in esecuzione del revocato d.i. n. 235/201; veniva, quindi, emesso il decreto ingiuntivo n. 214/2021, con il quale è stato ingiunto a di Parte_1 pagare al C.S.R. la somma di € 18.305,43, oltre accessori e spese. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al predetto decreto ingiuntivo n. 214/2021 e al pedissequo precetto.
Nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza n. 732/2024 della
Corte d'Appello di Catania che, sull'impugnazione della sentenza n. 224/2021 ha così disposto: << in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma,
2 condanna il a pagare in favore di Controparte_1
per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 2.589,39, Parte_1 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della domanda sino al soddisfo >>.
In definitiva, risulta dai vari titoli giudiziali che – allo stato attuale - a titolo di indennità risarcitoria, a fronte della somma di € 15.876,00 richiesta (quale sorte capitale) da con il decreto ingiuntivo n. Parte_1
235/2017, spetta la minore somma (a titolo di sorte capitale) di € 2.589,39. ha ricevuto il pagamento della somma di € Parte_1
18.305,43, a titolo di sorte capitale, accessori e spese, per l'indennità risarcitoria.
Trattasi di somma ricevuta sine titulo e che va, pertanto, restituita;
detraendo, però, quanto effettivamente spettante, risultante dalla sentenza n. 732/2024 della Corte d'Appello di Catania: ovvero la minore somma (a titolo di sorte capitale) di € 2.589,39, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della domanda (da intendersi la domanda introduttiva del giudizio n. 172/2016).
In sostanza: dovrà restituire la somma di € Parte_1
18.305,43, oltre interessi legali dal 13.11.2017 (data di pagamento per effetto dell'ordinanza di assegnazione – cfr. all. F alla memoria di costituzione di parte resistete/opposta); da tale obbligo restitutorio va detratta la somma di € 2.589,39, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della domanda introduttiva del giudizio n.
172/2016 (precisamente, dalla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio n. 1678/2012 R.G.).
Il decreto ingiuntivo n. 214/2021 va, quindi, revocato, e va disposto in conformità a quanto appena accertato;
il precetto azionato ed opposto va limitato a quanto effettivamente dovuto.
Si osserva che tutte le questioni sollevate in atti sono assorbite (in considerazione della peculiare natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
La soccombenza parziale reciproca e la peculiarità della controversia, caratterizzata da un complesso e articolato iter giudiziale, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2409/2021 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
3 revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 214/2021); accerta e dichiara che deve restituire al C.S.R. Parte_1 convenuto la somma di € 18.305,43, oltre interessi legali dal 13.11.2017; accerta e dichiara che dalla superiore somma indicata come dovuta va detratta la somma di € 2.589,39, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio n. 1678/2012 R.G.; per l'effetto, condanna al pagamento di quanto Parte_1 appena sopra accertato e limita l'efficacia del precetto azionato ed opposto a quanto appena accertato come dovuto;
compensa le spese di lite.
Siracusa, 28/07/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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