Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/1967, n. 1464
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Sentenza 20 giugno 1967

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L'istruttoria di cui all'art.398, comma secondo.Cod proc civ, relativa alla fase dell'judicium rescindens, prevista al fine di accertare la sussistenza degli elementi richiesti per l'ammissibilita dei singoli motivi di revocazione (prova del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita o del recupero dei documenti), e del tutto inutile e non va, quindi, disposta, quando il giudice, nel suo insindacabile giudizio di merito, ritenga che gli elementi posti a base dell'istanza di revocazione siano del tutto insufficienti ed inidonei a determinare l'accoglimento dell'istanza di revocazione. Analogamente e da ritenersi riguardo all'istruttoria di cui all'art. 402, terzo comma, cod. proc. civ., relativa alla fase dell'iudicium rescissorium, nel caso in cui il giudice di merito ritenga che sussistano elementi sufficienti a dimostrare l'infondatezza della domanda di revocazione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/1967, n. 1464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1464
    Data del deposito : 20 giugno 1967

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