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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/09/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5473/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a GESUALDO (AV) il 08/06/1957 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. LICCARDI DOMENICO e ALFONSO LICCARDI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento delle ultime mensilità e delle mensilità aggiuntive dal
Fondo di Garanzia CP_1
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/04/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società Manitalidea s.p.a. fino al 29.2.2020; che con sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Torino tale società è stata dichiarata fallita;
di essere stata ammessa al passivo per l'importo di € 3.771,45 per crediti relativi alle ultime retribuzioni (dicembre 2019 e gennaio 2020,
1 tredicesima 2019 e relativo rateo per gennaio 2020 nonché ratei di quattordicesima); di aver presentato domanda al Fondo di Garanzia il CP_1 pagamento degli importi spettanti;
di aver presentato ricorso amministrativo;
di aver percepito solo l'importo di € 1.993,73; di aver diritto all'ulteriore importo di € 1.000,81 considerando il massimale di € 2.994,54; che la liquidazione degli interessi è errata in quanto essi dovevano decorrere dalla domanda amministrativa.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l' al pagamento CP_1 della somma indicata oltre agli interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ridetermina l'importo richiesto in € 685,75.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria avanzata da parte ricorrente per ottenere il pagamento, nei limiti del massimale previsto dalla legge, anche di quella parte degli importi dei ratei di mensilità aggiuntiva e di ultime mensilità che non risulta versata dall' CP_1
Risulta pacifico tra le parti oltre che provato documentalmente che parte ricorrente sia stata ammessa al passivo per l'importo complessivo di €
3.771,45, riparametrando l'importo indicato nell'istanza di ammissione al passivo di € 3.585,85 a titolo di retribuzione di dicembre 2019, gennaio 2020, intera tredicesima 2019, due ratei di tredicesima 2020 ed otto ratei di quattordicesima 2020 (cfr. ricorso e provvedimento di ammissione al passivo allegati al ricorso).
RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel
2 pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata.
Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata la insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore.
La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 1 co. 5 d.lgs. 80/1992 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare, l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito, ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro).
Nel caso in esame, le contestazioni da parte dell' si concentrano sulla CP_1 corrispondenza tra gli importi liquidati e quelli indicati nel modello SR52, da un lato, e, dall'altro lato, sulla sussumibilità dei crediti ancora vantati dal lavoratore a titolo di ratei per mensilità aggiuntive riferibili ad un periodo diverso dall'ultimo trimestre.
CP_2
Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre evidenziare come la mancata presentazione della documentazione richiesta in sede amministrativa dall' non incide sulla fondatezza della pretesa creditoria di parte CP_1 ricorrente in quanto non ne costituisce un elemento costitutivo ma rappresenta solo ed esclusivamente l'adempimento di un onere di collaborazione della parte, in base al principio di correttezza, buona fede e di solidarietà ex art. 2
Cost., valutabile esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
9231/2010) secondo cui “Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di
3 garanzia dell' in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il CP_1 credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' in riferimento alla determinazione della documentazione da CP_1 allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l' aveva rifiutato il pagamento del t.f.r. al CP_1 lavoratore a causa della mancata consegna del modello t.f.r. 3 bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell' "contra legem", poiché determinava il venir CP_1 meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)”.
RIFERIBILITA' DELLE MENSILITA' AGGIUNTIVE ALL'ULTIMO
TRIMESTRE
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2 co. 1 d.lgs. 80/1992 che fa riferimento solo ed esclusivamente ai “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”.
Secondo l'inequivoco dato letterale, sono sussumibili nella norma in esame solo ed esclusivamente le voci che hanno, da un lato natura retributiva, e dall'altro, siano riferibili all'ultimo trimestre di lavoro.
Il meccanismo di accollo cumulativo ex lege dei debiti del datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia, infatti, non riguarda tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del datore ma risulta limitato solo ed esclusivamente ai
4 crediti aventi natura retributiva (T.F.R. e ultime tre mensilità) maturati entro un determinato arco di tempo.
A tal proposito l'art. 9 della circolare n. 70 del 26/07/2023 chiarisce CP_1 come “Come anticipato, il D.lgs n. 80/1992 ha disciplinato l'intervento del
Fondo di garanzia con riferimento ai crediti di lavoro - diversi dal TFR - maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione. Pertanto, sono compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro
a titolo di prestazioni di malattia e maternità.”.
In altre parole, nel caso in esame non sussiste il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre di lavoro dei ratei di tredicesima e di quattordicesima concernenti gli altri mesi del rapporto. Il lavoratore, infatti, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima a quanti sono i mesi di servizio prestato e pertanto, ai fini dell'operatività del Fondo di
Garanzia, è possibile prendere in considerazione solo ed esclusivamente i ratei riferibili all'ultimo trimestre lavorato e non anche quelli concernenti le mensilità precedenti. Il concetto di riferibilità, infatti, si pone su un piano diverso rispetto a quello di esigibilità in quanto il primo fa riferimento all'arco temporale da prendere in considerazione al fine della quantificazione del diritto di credito mentre il secondo riguarda la possibilità della riscossione.
Tale discrimen si collega, dunque anche alla natura giuridica dell'obbligo a carico del Fondo di Garanzia. Non sussiste, infatti, nessuna obbligazione solidale tra il Fondo di Garanzia ed il datore di lavoro in quanto il lavoratore, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, risulta titolare, nei confronti del fondo, di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, avente natura distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione retributiva datoriale, la quale, invece, conserva la natura giuridica di obbligazione di diritto comune.
Il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre, inoltre, rappresenta il logico corollario dello scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa che le norme, nazionali e sovranazionali, intendono perseguire. Il che, d'altra parte, è confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE causa C-69/08) secondo cui “dall'altro lato, il fine sociale della direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso
5 di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenza Barsotti e a., cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). 28 Nondimeno, a norma dell'art. 2, n.
2, della direttiva 80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine
«retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16 dicembre 2004, causa
C‑520/03, , Racc. pag. I‑12065, punto 31 e la giurisprudenza ivi Persona_1 citata)”.
Tali considerazioni sono implicitamente condivise anche dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 30712/2017), pronunciatasi su un caso di identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del credito dovuto a titolo di mensilità aggiuntive afferenti solo le ultime tre mensilità, secondo la quale “secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo
Cass. ordinanza 26819/2016, Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010,
Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005) - va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono", il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva). E' stato altresì affermato che il Fondo di garanzia costituisca attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con
6 relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la CP_1 giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004,
n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n.
20675, 8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852). Pertanto la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell' per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di CP_1
Garanzia, ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies
a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 richiamato dal D.Lgs. n. 80 del 1992. D'altronde l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all' (Cass. 20547 e CP_1
20548/2015) ai sensi delle norme di legge sopraindicate”.
A ciò si aggiungono, inoltre, le ulteriori considerazioni espresse dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità per l'ente previdenziale di contestare la sussistenza dei presupposti normativi per l'operatività del Fondo di Garanzia.
7 Secondo la Suprema Corte (Cass. 19277/2018), infatti, “18. Infatti, mentre è chiaro che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al CP_1 rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro, come costantemente affermato da questa
Corte di cassazione, non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al Fondo anche l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. 19. Non può, in particolare, ad avviso del Collegio, trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini I' impossibilità per l' , quale gestore del Fondo di garanzia, di CP_1 contestare la concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla
L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed al D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata. […]
36. Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di intervento del
Fondo di garanzia alla verifica giudiziale. In primo luogo perchè in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell'art. 24 Cost., inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall' , il diritto alla tutela CP_1 giudiziaria per preservare il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore che finirebbe per assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, ma ha ad oggetto, esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed
"(...) esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo
8 da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione (...)". (Cass. SS.UU.16508 del
2010)”.
ANALISI DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Per quanto riguarda il quantum debeatur, non è sufficiente, per l'ente previdenziale, limitarsi alla contestazione degli importi spettanti sulla base della mera corrispondenza con quanto indicato nel modello SR52 trasmesso in un secondo momento dagli amministratori straordinari anche in considerazione della genericità del criterio di determinazione degli importi indicati alla luce dei prospetti paga in atti.
Parimenti pacifica, nonché provata per tabulas, è la circostanza che parte ricorrente abbia avanzato domanda al Fondo di Garanzia limitatamente alle ultime mensilità di dicembre 2019 (€ 1.140,33) e gennaio 2020 (€ 1.004,60) oltre per ratei di tredicesima e quattordicesima (€ 560,82), come indicato nel modello SR54, per l'importo complessivo di € 2.705,75.
CP_3
Il massimale, inoltre, deve essere determinato con riferimento non all'inadempimento dell'obbligazione retributiva ma al momento dell'insorgenza del diritto al pagamento da parte del Fondo di Garanzia e, quindi, di tutti i presupposti costitutivi della pretesa.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 2234/2023), infatti, “39. La verifica dell'iniziativa del lavoratore che aspiri alla tutela previdenziale deve dipanarsi lungo la direttrice del fatto costitutivo della prestazione pretesa, modulata sul
TFR spettante al lavoratore assicurato o sulle tre mensilità della retribuzione, e consistente non già nella cessazione del rapporto di lavoro (quanto al TFR) o nel mero inadempimento dell'obbligazione retributiva (quanto alle tre mensilità), ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare o sia ritornato in bonis, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui
9 risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5)”.
Per tali ragioni, il massimale risulta pari ad € 2.819,67, come previsto dall'art. 2 co. 2 d.lgs. 80/1992.
Secondo la norma in esame, infatti, “il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”.
Tale disposizione, quindi, ha previsto un limite massimo all'importo erogabile dal Fondo di Garanzia per le mensilità non corrisposte.
L'importo mensile previsto per il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere, quindi, considerato al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali e non al lordo. Per tali ragioni, l'importo di riferimento è dato da € 939,89 (importo netto) e non da € 998,18 (importo lordo), come indicato nella circolare n. 20/2020. Avendo parte ricorrente ricevuto l'importo CP_1 di € 1.993,73 e considerando il massimale, deve trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente, come rideterminata nelle note di trattazione scritta, per € 686,75, considerando la somma delle quote di tredicesima e di quattordicesima riferibili a dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020, e tenendo in considerazione l'importo che parte ricorrente ha richiesto in sede amministrativa, come espressamente indicato dall'ente previdenziale (€
2.705,75), oltre interessi e rivalutazione dalla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo in base all'art. 2 co. 5 d.lgs. 80/1992. Non è possibile, infatti, considerare come limite massimo il solo importo di € 2.144,93 in quanto nell'istanza di ammissione al passivo non vi è alcun riferimento a pretese risarcitorie e, pertanto, non è possibile scomputare la somma di €
1.626,52.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. in quanto tale responsabilità presuppone comunque, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente e l'elemento soggettivo di tale illecito
10 non è in re ipsa in caso di fondatezza della domanda giudiziale. Allo stesso modo, non vi è alcuna allegazione di danno in ordine alla responsabilità di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
9912/2018), infatti, “la responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96, comma
3, c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' quale Fondo di CP_1
Garanzia, al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di €
686,75, oltre interessi e rivalutazione su tale somma dalla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari, che si liquidano in € 350,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 22/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5473/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a GESUALDO (AV) il 08/06/1957 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. LICCARDI DOMENICO e ALFONSO LICCARDI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento delle ultime mensilità e delle mensilità aggiuntive dal
Fondo di Garanzia CP_1
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/04/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società Manitalidea s.p.a. fino al 29.2.2020; che con sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Torino tale società è stata dichiarata fallita;
di essere stata ammessa al passivo per l'importo di € 3.771,45 per crediti relativi alle ultime retribuzioni (dicembre 2019 e gennaio 2020,
1 tredicesima 2019 e relativo rateo per gennaio 2020 nonché ratei di quattordicesima); di aver presentato domanda al Fondo di Garanzia il CP_1 pagamento degli importi spettanti;
di aver presentato ricorso amministrativo;
di aver percepito solo l'importo di € 1.993,73; di aver diritto all'ulteriore importo di € 1.000,81 considerando il massimale di € 2.994,54; che la liquidazione degli interessi è errata in quanto essi dovevano decorrere dalla domanda amministrativa.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l' al pagamento CP_1 della somma indicata oltre agli interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ridetermina l'importo richiesto in € 685,75.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria avanzata da parte ricorrente per ottenere il pagamento, nei limiti del massimale previsto dalla legge, anche di quella parte degli importi dei ratei di mensilità aggiuntiva e di ultime mensilità che non risulta versata dall' CP_1
Risulta pacifico tra le parti oltre che provato documentalmente che parte ricorrente sia stata ammessa al passivo per l'importo complessivo di €
3.771,45, riparametrando l'importo indicato nell'istanza di ammissione al passivo di € 3.585,85 a titolo di retribuzione di dicembre 2019, gennaio 2020, intera tredicesima 2019, due ratei di tredicesima 2020 ed otto ratei di quattordicesima 2020 (cfr. ricorso e provvedimento di ammissione al passivo allegati al ricorso).
RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel
2 pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata.
Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata la insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore.
La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 1 co. 5 d.lgs. 80/1992 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare, l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito, ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro).
Nel caso in esame, le contestazioni da parte dell' si concentrano sulla CP_1 corrispondenza tra gli importi liquidati e quelli indicati nel modello SR52, da un lato, e, dall'altro lato, sulla sussumibilità dei crediti ancora vantati dal lavoratore a titolo di ratei per mensilità aggiuntive riferibili ad un periodo diverso dall'ultimo trimestre.
CP_2
Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre evidenziare come la mancata presentazione della documentazione richiesta in sede amministrativa dall' non incide sulla fondatezza della pretesa creditoria di parte CP_1 ricorrente in quanto non ne costituisce un elemento costitutivo ma rappresenta solo ed esclusivamente l'adempimento di un onere di collaborazione della parte, in base al principio di correttezza, buona fede e di solidarietà ex art. 2
Cost., valutabile esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
9231/2010) secondo cui “Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di
3 garanzia dell' in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il CP_1 credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' in riferimento alla determinazione della documentazione da CP_1 allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l' aveva rifiutato il pagamento del t.f.r. al CP_1 lavoratore a causa della mancata consegna del modello t.f.r. 3 bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell' "contra legem", poiché determinava il venir CP_1 meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)”.
RIFERIBILITA' DELLE MENSILITA' AGGIUNTIVE ALL'ULTIMO
TRIMESTRE
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2 co. 1 d.lgs. 80/1992 che fa riferimento solo ed esclusivamente ai “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”.
Secondo l'inequivoco dato letterale, sono sussumibili nella norma in esame solo ed esclusivamente le voci che hanno, da un lato natura retributiva, e dall'altro, siano riferibili all'ultimo trimestre di lavoro.
Il meccanismo di accollo cumulativo ex lege dei debiti del datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia, infatti, non riguarda tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del datore ma risulta limitato solo ed esclusivamente ai
4 crediti aventi natura retributiva (T.F.R. e ultime tre mensilità) maturati entro un determinato arco di tempo.
A tal proposito l'art. 9 della circolare n. 70 del 26/07/2023 chiarisce CP_1 come “Come anticipato, il D.lgs n. 80/1992 ha disciplinato l'intervento del
Fondo di garanzia con riferimento ai crediti di lavoro - diversi dal TFR - maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione. Pertanto, sono compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro
a titolo di prestazioni di malattia e maternità.”.
In altre parole, nel caso in esame non sussiste il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre di lavoro dei ratei di tredicesima e di quattordicesima concernenti gli altri mesi del rapporto. Il lavoratore, infatti, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima a quanti sono i mesi di servizio prestato e pertanto, ai fini dell'operatività del Fondo di
Garanzia, è possibile prendere in considerazione solo ed esclusivamente i ratei riferibili all'ultimo trimestre lavorato e non anche quelli concernenti le mensilità precedenti. Il concetto di riferibilità, infatti, si pone su un piano diverso rispetto a quello di esigibilità in quanto il primo fa riferimento all'arco temporale da prendere in considerazione al fine della quantificazione del diritto di credito mentre il secondo riguarda la possibilità della riscossione.
Tale discrimen si collega, dunque anche alla natura giuridica dell'obbligo a carico del Fondo di Garanzia. Non sussiste, infatti, nessuna obbligazione solidale tra il Fondo di Garanzia ed il datore di lavoro in quanto il lavoratore, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, risulta titolare, nei confronti del fondo, di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, avente natura distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione retributiva datoriale, la quale, invece, conserva la natura giuridica di obbligazione di diritto comune.
Il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre, inoltre, rappresenta il logico corollario dello scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa che le norme, nazionali e sovranazionali, intendono perseguire. Il che, d'altra parte, è confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE causa C-69/08) secondo cui “dall'altro lato, il fine sociale della direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso
5 di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenza Barsotti e a., cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). 28 Nondimeno, a norma dell'art. 2, n.
2, della direttiva 80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine
«retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16 dicembre 2004, causa
C‑520/03, , Racc. pag. I‑12065, punto 31 e la giurisprudenza ivi Persona_1 citata)”.
Tali considerazioni sono implicitamente condivise anche dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 30712/2017), pronunciatasi su un caso di identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del credito dovuto a titolo di mensilità aggiuntive afferenti solo le ultime tre mensilità, secondo la quale “secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo
Cass. ordinanza 26819/2016, Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010,
Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005) - va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono", il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva). E' stato altresì affermato che il Fondo di garanzia costituisca attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con
6 relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la CP_1 giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004,
n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n.
20675, 8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852). Pertanto la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell' per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di CP_1
Garanzia, ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies
a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 richiamato dal D.Lgs. n. 80 del 1992. D'altronde l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all' (Cass. 20547 e CP_1
20548/2015) ai sensi delle norme di legge sopraindicate”.
A ciò si aggiungono, inoltre, le ulteriori considerazioni espresse dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità per l'ente previdenziale di contestare la sussistenza dei presupposti normativi per l'operatività del Fondo di Garanzia.
7 Secondo la Suprema Corte (Cass. 19277/2018), infatti, “18. Infatti, mentre è chiaro che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al CP_1 rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro, come costantemente affermato da questa
Corte di cassazione, non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al Fondo anche l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. 19. Non può, in particolare, ad avviso del Collegio, trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini I' impossibilità per l' , quale gestore del Fondo di garanzia, di CP_1 contestare la concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla
L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed al D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata. […]
36. Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di intervento del
Fondo di garanzia alla verifica giudiziale. In primo luogo perchè in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell'art. 24 Cost., inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall' , il diritto alla tutela CP_1 giudiziaria per preservare il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore che finirebbe per assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, ma ha ad oggetto, esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed
"(...) esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo
8 da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione (...)". (Cass. SS.UU.16508 del
2010)”.
ANALISI DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Per quanto riguarda il quantum debeatur, non è sufficiente, per l'ente previdenziale, limitarsi alla contestazione degli importi spettanti sulla base della mera corrispondenza con quanto indicato nel modello SR52 trasmesso in un secondo momento dagli amministratori straordinari anche in considerazione della genericità del criterio di determinazione degli importi indicati alla luce dei prospetti paga in atti.
Parimenti pacifica, nonché provata per tabulas, è la circostanza che parte ricorrente abbia avanzato domanda al Fondo di Garanzia limitatamente alle ultime mensilità di dicembre 2019 (€ 1.140,33) e gennaio 2020 (€ 1.004,60) oltre per ratei di tredicesima e quattordicesima (€ 560,82), come indicato nel modello SR54, per l'importo complessivo di € 2.705,75.
CP_3
Il massimale, inoltre, deve essere determinato con riferimento non all'inadempimento dell'obbligazione retributiva ma al momento dell'insorgenza del diritto al pagamento da parte del Fondo di Garanzia e, quindi, di tutti i presupposti costitutivi della pretesa.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 2234/2023), infatti, “39. La verifica dell'iniziativa del lavoratore che aspiri alla tutela previdenziale deve dipanarsi lungo la direttrice del fatto costitutivo della prestazione pretesa, modulata sul
TFR spettante al lavoratore assicurato o sulle tre mensilità della retribuzione, e consistente non già nella cessazione del rapporto di lavoro (quanto al TFR) o nel mero inadempimento dell'obbligazione retributiva (quanto alle tre mensilità), ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare o sia ritornato in bonis, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui
9 risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5)”.
Per tali ragioni, il massimale risulta pari ad € 2.819,67, come previsto dall'art. 2 co. 2 d.lgs. 80/1992.
Secondo la norma in esame, infatti, “il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”.
Tale disposizione, quindi, ha previsto un limite massimo all'importo erogabile dal Fondo di Garanzia per le mensilità non corrisposte.
L'importo mensile previsto per il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere, quindi, considerato al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali e non al lordo. Per tali ragioni, l'importo di riferimento è dato da € 939,89 (importo netto) e non da € 998,18 (importo lordo), come indicato nella circolare n. 20/2020. Avendo parte ricorrente ricevuto l'importo CP_1 di € 1.993,73 e considerando il massimale, deve trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente, come rideterminata nelle note di trattazione scritta, per € 686,75, considerando la somma delle quote di tredicesima e di quattordicesima riferibili a dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020, e tenendo in considerazione l'importo che parte ricorrente ha richiesto in sede amministrativa, come espressamente indicato dall'ente previdenziale (€
2.705,75), oltre interessi e rivalutazione dalla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo in base all'art. 2 co. 5 d.lgs. 80/1992. Non è possibile, infatti, considerare come limite massimo il solo importo di € 2.144,93 in quanto nell'istanza di ammissione al passivo non vi è alcun riferimento a pretese risarcitorie e, pertanto, non è possibile scomputare la somma di €
1.626,52.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. in quanto tale responsabilità presuppone comunque, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente e l'elemento soggettivo di tale illecito
10 non è in re ipsa in caso di fondatezza della domanda giudiziale. Allo stesso modo, non vi è alcuna allegazione di danno in ordine alla responsabilità di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
9912/2018), infatti, “la responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96, comma
3, c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' quale Fondo di CP_1
Garanzia, al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di €
686,75, oltre interessi e rivalutazione su tale somma dalla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari, che si liquidano in € 350,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 22/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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