Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 07/10/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01073/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00832/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fuochi, Lilia Bonicioli e Pietro Capurso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Liguria, -OMISSIS-passata in giudicato, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ritardo nell’esecuzione del giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025, la dott.ssa AN LE;
Premesso che:
- il signor -OMISSIS-, già sovrintendente capo della Polizia di Stato in pensione dal 1° novembre 2022 (v. doc. 2 ricorrente), agisce per l’ottemperanza della sentenza di questo T.A.R.-OMISSIS-, passata in giudicato, instando, altresì, per la condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della decisione;
- la pronunzia ottemperanda ha condannato l’ente pubblico a corrispondere al ricorrente la somma derivante dalla rideterminazione del TFS con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987, oltre eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché a rifondergli le spese di lite, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori, ed il contributo unificato;
Verificato l’intervenuto decorso del termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, avendo il ricorrente notificato la decisione presso la sede reale dell’Istituto di previdenza in data 21 novembre 2024 (doc. 1 ricorrente);
Ritenuto che l’ actio iudicati sia fondata, giacché:
- l’I.N.P.S. non ha assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, gravante a suo carico in forza delle regole stabilite dall’art. 2697 cod. civ. (cfr., ex multis , T.A.R. Liguria, sez. I, 22 marzo 2024, n. 211);
- in data-OMISSIS- sono decorsi i 27 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, occorrenti per la liquidazione e messa in pagamento del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche collocati a riposo per dimissioni volontarie, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79/1997, conv. in l. n. 140/1997 (v. circolare I.N.P.S. n. 73 del 5.6.2014, sub doc. 5 ricorrente);
Ritenuto, pertanto, di ordinare all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, corrispondendo al ricorrente il beneficio economico in questione, maggiorato degli interessi legali e, per l’eventuale quota superiore al tasso di interesse, della rivalutazione monetaria a decorrere dal-OMISSIS-, nonché versandogli le spese di lite di € 1.800,00 oltre accessori ed il contributo unificato di € 325,00, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
Ritenuto, per il caso di perdurante inadempienza, di nominare commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, il quale provvederà in via sostitutiva entro quaranta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente;
Ravvisati, inoltre, i presupposti per comminare un’ astreinte per l’eventuale ulteriore ritardo dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., nei termini seguenti:
- la penalità di mora viene fissata in misura pari al saggio legale di interesse sulla somma complessivamente dovuta (beneficio economico + interessi / rivalutazione) (cfr., ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 22 settembre 2025, n. 6279);
- si assume quale dies a quo il trentesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza all’I.N.P.S. e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato o, in difetto, quello dell’insediamento del commissario ad acta ;
Ritenuto, infine, che le spese processuali debbano seguire, come di regola, la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di ottemperare al giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Liguria, -OMISSIS-pagando al ricorrente la somma corrispondente al beneficio economico di cui in motivazione, maggiorata degli interessi legali e, per l’eventuale quota superiore al tasso di interesse, della rivalutazione monetaria a decorrere dal-OMISSIS-, nonché versandogli l’importo di € 1.800,00 oltre accessori, liquidato a titolo di spese di lite dalla predetta pronunzia, e l’importo di € 325,00 a titolo di contributo unificato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente decisione;
- per il caso di perdurante inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, che provvederà in via sostitutiva entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente;
- condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento di una penalità di mora in favore del ricorrente per l’eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura e secondo le modalità indicate in motivazione;
- condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
US CA, Presidente
AN LE, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LE | US CA |
IL SEGRETARIO