Ordinanza presidenziale 20 novembre 2024
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11273 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04804/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4804 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Emilio Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura – U.T.G. di Roma, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del decreto della Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Div. III cat. 6G, del 15.12.2021, notificato all’interessato il 18.02.2022, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto armi (pistola) per difesa personale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 14 marzo 2025 :
- della nota della Questura di Roma div III^ cat. 6 G Uff. P. Armi del 4.5.2022 con cui si adduce una asserita grave conflittualità tra il ricorrente ed altro soggetto, ai fini del diniego di rinnovo del rilascio di porto armi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura Roma e della Prefettura – U.T.G. di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS-, Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza in quiescenza, ha impugnato il decreto del 15 dicembre 2021, con cui il Questore di Roma ha rigettato la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.
In particolare, in fatto, il sig. -OMISSIS- nel luglio 2021 ha chiesto alla Questura di Roma il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale.
In data 26 ottobre 2021, il Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma ha comunicato al ricorrente, ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’avvio di « un procedimento amministrativo finalizzato all'adozione di provvedimenti inibitori di natura amministrativa in materia di armi e titoli di Polizia, in ottemperanza alla delega Prot. n.-OMISSIS-, datata 18.07.2007, Area 1 Ter O.S.P., della locale Prefettura », in ragione del fatto che «(…) dall’istruttoria sono emerse varie violazioni (mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice, minaccia, violazioni degli obblighi di assistenza familiare) che configurano un quadro incompatibile con il mantenimento di autorizzazioni di polizia in materia di armi e con la detenzione delle stesse, non offrendo rassicurazioni sull'esistenza delle garanzie richieste dalla legge in ordine al non abuso delle armi ».
Il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, non ritenute sufficienti dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, che con il decreto impugnato ha rigettato l’istanza di rinnovo della licenza.
Con successivo atto per motivi aggiunti depositato in data 14 marzo 2025, il ricorrente ha impugnato la nota Div. III^ Cat. 6G/ Uff. P. Armi del 4 maggio 2022, con cui il Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma ha presentato all’Avvocatura dello Stato le controdeduzioni in ordine al “ Ricorso avverso il decreto di revoca della licenza di porto d'armi per difesa personale emesso dal Questore di Roma il 15.12.2021 ”.
Si sono costituiti in giudizio in resistenza il Ministero dell’Interno, la Questura di Roma e la Prefettura – U.T.G. di Roma.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025, dato avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di interesse, il difensore del ricorrente ha chiesto di far valere l’atto per motivi aggiunti quale memoria; la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
In MI IT , il Collegio dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, risultando con lo stesso impugnato un atto privo di efficacia provvedimentale e, quindi, lesiva dell’interesse del ricorrente.
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 marzo 2025, infatti, il ricorrente impugna la nota Div. III^ Cat. 6G/ Uff. P. Armi del 4 maggio 2022, con cui il Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma ha presentato all’Avvocatura dello Stato le controdeduzioni in ordine al “ Ricorso avverso il decreto di revoca della licenza di porto d'armi per difesa personale emesso dal Questore di Roma il 15.12.2021 ”. Trattasi della comunicazione con cui la Questura di Roma fornisce all’Avvocatura dello Stato le proprie controdeduzioni in ordine al ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, al fine di consentire alla difesa erariale l’articolazione delle memorie difensive. È evidente, quindi, l’assenza del carattere provvedimentale e lesivo nei confronti del ricorrente dell’atto di che trattasi, ragion per cui il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Giova precisare che la valutazione dell’atto per motivi aggiunti quale memoria non porterebbe in ogni caso ad un diverso esito del giudizio, risultando con esso riproposte le medesime doglianze articolate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Resta, quindi, al Collegio lo scrutinio del ricorso introduttivo del giudizio, che è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ASSOLUTA CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL DECRETO DI DINIEGO (PUR IN PRESENZA DI OSSERVAZIONI PRESENTATE DALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 10-BIS DELLA L. 241/90). SOMMARIETA’ E INDETERMINATEZZA DEL DECRETO STESSO ”.
Il ricorrente lamenta la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, non risultando valutate le difese da lui dispiegate ad esito del preavviso di rigetto, con particolare riguardo ai rapporti con la ex convivente more uxorio sig.ra -OMISSIS-.
Precisa che la denuncia/querela sporta dalla sig.ra -OMISSIS- nei suoi confronti sarebbe « prettamente strumentale, confezionata “ad hoc” per perseguire precisi e loschi obiettivi puramente materiali », come fatto presente alla Questura in sede di osservazioni difensive, nelle quali aveva anche argomentato difendendosi dagli addebiti a lui rivolti per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
II. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE: -artt. 11, 39 e 42 TULPS. - ILLOGICITA’ DEL TESTO DEL DECRETO IMPUGNATO e DELL’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL’EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI INIBITORI IN MATERIA DI ARMI. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI ”.
Con un secondo ordine di censure, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S., dal momento che la Questura non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria da cui far discendere la prognosi di pericolo di abuso delle armi.
Precisa, in particolare, di non avere alcuna condanna a proprio carico e di essere stato unicamente destinatario di una serie di infondate accuse da parte della ex convivente more uxorio.
Sostiene che se la Questura avesse effettuato l’istruttoria necessaria avrebbe potuto accertare la sua affidabilità in tema di detenzione e uso delle armi, in nessun modo scalfita dalle accuse a lui rivolte dalla sig.ra -OMISSIS-.
In definitiva, in via di estrema sintesi, lamenta che il diniego di rinnovo impugnato sarebbe stato adottato dalla Questura in difetto del necessario giudizio prognostico di inaffidabilità sul corretto uso delle armi.
A giudizio del Collegio, il ricorso introduttivo del giudizio è infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente delineare il quadro normativo di riferimento.
La materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli articoli 11 e 43 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
In tale materia il Legislatore ha affidato all’Autorità di Pubblica Sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 dicembre 2023, n. 10618).
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della Legge 18 aprile 1975 n. 110.
La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di Pubblica Sicurezza prevenire (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter , 22 settembre 2023, n. 14137).
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993 n. 440, ha affermato che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse.
Sempre la Corte Costituzionale ha precisato che dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti (cfr. Corte Costituzionale,16 dicembre 1993, n. 440).
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, la Corte Costituzionale ha aggiunto, nella sentenza 20 marzo 2019, n. 109, che « deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ».
La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738).
Il giudizio che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Stralcio, 10 novembre 2023, n. 16800).
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738).
L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di Pubblica Sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi, da condursi attraverso un giudizio prognostico ex ante in concreto, fondato su criteri di tipo probabilistico da cui inferire la probabilità che in una prospettiva diacronica tale abuso non si realizzi.
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che la prognosi inferenziale compiuta dalla Questura di Roma resista al vaglio di questo Giudice.
Infatti, nel caso in esame, la valutazione negativa di affidabilità del ricorrente circa l’uso corretto delle armi e il conseguente rigetto del rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale sono stati legittimamente ancorati a fatti che giustificano la prognosi di possibile abuso dell’arma.
Già nella comunicazione del 26 ottobre 2021, il Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma informava il ricorrente, ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dell’avvio di « un procedimento amministrativo finalizzato all'adozione di provvedimenti inibitori di natura amministrativa in materia di armi e titoli di Polizia, in ottemperanza alla delega Prot. n.-OMISSIS-, datata 18.07.2007, Area 1 Ter O.S.P., della locale Prefettura » in ragione del fatto che « (…) dall’istruttoria sono emerse varie violazioni (mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice, minaccia, violazioni degli obblighi di assistenza familiare) che configurano un quadro incompatibile con il mantenimento di autorizzazioni di polizia in materia di armi e con la detenzione delle stesse, non offrendo rassicurazioni sull'esistenza delle garanzie richieste dalla legge in ordine al non abuso delle armi » .
Dalle osservazioni difensive prodotte dal ricorrente emerge, invero, una situazione di conflittualità familiare non solo con la ex convivente more uxorio sig.ra -OMISSIS- per questioni legate alla gestione del figlio minorenne, ma anche con la ex moglie, sig.ra -OMISSIS-, per questioni economiche relative, tra l’altro, alle presunte violazioni degli obblighi di assistenza familiare.
Il provvedimento finale, dopo aver dato atto del ritiro cautelativo dell'arma e delle munizioni detenute dal ricorrente, effettuato dai militari della Stazione dei Carabinieri di Torvaianica a seguito del deferimento dello stesso all’Autorità Giudiziaria per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen., precisa che « -OMISSIS- ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 bis L.241/90, recante data 26.10.2021, per l'adozione di provvedimenti amministrativi in materia di armi e titoli di Polizia, in quanto sono emerse a suo carico diverse violazione di natura penale (violazioni degli obblighi di assistenza familiare, mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice, minaccia) riconducibili a liti e contenziosi attualmente in essere con la ex compagna »; che a detta comunicazione il ricorrente risponde con le osservazioni « dalle quali riemerge e si conferma la situazione di grave conflittualità con la ex compagna e ex convivente more uxorio, per cui si configura un 'quadro incompatibile' con il mantenimento di autorizzazioni in materia di armi e detenzione delle stesse, non sussistendo le necessarie garanzie richieste dalla Legge in ordine al non abuso di armi e titoli », in considerazione del fatto che « il provvedimento concessivo dell'autorizzazione richiede che il detentore sia persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti della quale esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon godimento ed uso delle armi, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività ».
Il Collegio non ignora l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui « la presentazione di un esposto o di una querela nei confronti del titolare della licenza può offrire l’occasione per lo svolgimento di ulteriori approfondimenti sulla sua affidabilità, ma non può costituire, per un mero automatismo ed in assenza di altri elementi, indice da solo sufficiente per l’espressione di un giudizio prognostico circa l’attitudine dell’interessato all’abuso delle armi » (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 24 giugno 2021 n. 966; TAR Umbria, sez. I, 8 febbraio 2021, n. 46; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 1 marzo 2019, n. 204), ma ritiene che nel caso di specie il quadro indiziario a carico del ricorrente sia andato ben oltre la semplice denuncia da parte della ex convivente per il reato di minaccia, risultando supportato da una serie di elementi, addotti dallo stesso ricorrente, che denotano la sussistenza di una grave situazione di dissidio familiare dello stesso non solo con la ex convivente more uxorio sig.ra -OMISSIS-, ma anche con la ex moglie sig.ra -OMISSIS-.
Osserva il Collegio che in materia di detenzione delle armi si assiste ad un innalzamento della soglia di tutela della pubblica incolumità al livello di pericolo di abuso delle armi, che legittima l’adozione di provvedimenti inibitori laddove sia possibile esprimere una prognosi di inaffidabilità del richiedente fondata sul criterio del “più probabile che non”.
Orbene, il quadro indiziario descritto nel gravato diniego e, in particolare, la sussistenza di una grave situazione di conflittualità con la ex moglie e con la ex convivente more uxorio ben possono fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità del ricorrente, teso a valorizzare le potenzialità degenerative che l’autorizzazione all’uso di armi può avere in presenza di conflitti o diverbi familiari, soprattutto nell’eventualità di esacerbazione dei dissidi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mentre il ricorso introduttivo del giudizio deve essere rigettato per infondatezza.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sull’atto per motivi aggiunti, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
- rigetta il ricorso introduttivo;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti citati nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.