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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/09/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 156/2025 R.G.A.C. avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio e promossa
DA
, nato il [...] a [...] e residente alla Spezia Parte_1
c.f. , C.F._1
Avv. DE FERRARI STEFANO, Avv. DE FERRARI GIULIA e Avv. SIGNANI PAOLO
-RICORRENTE-
CONTRO
-CONVENUTA CONTUMACE- Controparte_1
E
e , nati in Sarzana (SP) rispettivamente il CP_2 CP_3
28.4.1997 e il 7.12.2001, entrambi residenti in [...](Regno Unito)
Avv. SAGRADINI MASSIMILIANO - CONVENUTI -
1 E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
4.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dalle parti congiuntamente all'udienza dell'11.9.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia, riunito in camera di consiglio, a modifica delle statuizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio n. 601/2016:
- Dichiarare e disporre che, a decorrere dal mese di gennaio 2026, il sig. Parte_1
nulla sarà più tenuto a corrispondere alla figlia a titolo di contributo al CP_2
suo mantenimento, con conseguente definitiva cessazione, a partire da tale data
(gennaio 2026), dell'obbligo di versamento diretto della somma di € 300 (oltre rivalutazione maturanda al mese di dicembre 2025) in favore di da CP_2
parte del Datore di Lavoro dell' ; Parte_1
- Dichiarare e disporre che il contributo del sig. al mantenimento del Parte_1 figlio (pari ad € 400 oltre rivalutazione ad oggi maturata e maturanda) CP_3
seguiterà ad essere direttamente versato in favore di dal Datore di CP_3
Lavoro di fino al collocamento a riposo di quest'ultimo (che avverrà nel Parte_1
mese di ottobre 2026);
- Conseguentemente disporre che, dal mese di novembre 2026, il padre provvederà
a personalmente versare, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al figlio , il contributo al mantenimento ordinario di quest'ultimo, se ed in CP_3
quanto ancora dovuto, fermo il diritto del sig. a proporre eventuale Parte_1
ricorso per la modifica delle condizioni di mantenimento del figlio allorquando CP_3
verranno meno i presupposti di legge per la prosecuzione dell'obbligo di contribuzione.
- Con compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento”
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, a modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n. Parte_1
601/2016 del 13.7.2016 del Tribunale della Spezia, con ricorso ex art. 473 bis e ss.
c.p.c. ha chiesto la revoca dell'obbligo di corrispondere il contributo per il mantenimento della figlia (nata il [...]) asseritamente convivente con CP_2
altra persona ed economicamente indipendente, o in subordine la riduzione del contributo nella misura di € 100,00 mensili, nonché, fermo restando l'obbligo di corrispondere il contributo per il figlio (nato il [...]), la revoca CP_3 dell'obbligo a carico del datore di lavoro del ricorrente stesso di versare tale contributo e di disporre che detto contributo, se dovuto anche per la figlia, venga corrisposto direttamente dal padre a mani dei figli, anziché direttamente dal datore di lavoro come disposto con la sentenza di divorzio.
e si sono costituiti in giudizio, contestando tutto quanto CP_2 CP_3
dedotto dal ricorrente e chiedendo di rigettare le domande dello stesso, mentre
è rimasta contumace, nonostante rituale notifica del ricorso. Controparte_1
All'udienza dell'8.7.2025 sono state discusse tra le parti ipotesi transattive e, alla successiva udienza in data 11.9.2025, le stesse hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, autorizzate dal Giudice delegato, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe, sulle quali la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti alle nuove situazioni di vita della prole, non contrastanti con l'interesse dei figli entrambi maggiorenni, parti attive dell'accordo raggiunto e possono pertanto essere ratificate dal Tribunale.
Spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, a modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n.
601/2016 del Tribunale della Spezia, prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e così dispone:
- A decorrere dal mese di gennaio 2026, il sig. nulla sarà più tenuto a Parte_1
corrispondere alla figlia a titolo di contributo al suo mantenimento, con CP_2 conseguente definitiva cessazione, a partire da tale data (gennaio 2026), dell'obbligo di versamento diretto della somma di € 300 (oltre rivalutazione maturanda al mese di dicembre 2025) in favore di da parte del Datore di Lavoro dell' CP_2 Pt_1
;
[...]
- Il contributo del sig. al mantenimento del figlio (pari ad Parte_1 CP_3
€ 400 oltre rivalutazione ad oggi maturata e maturanda) seguiterà ad essere direttamente versato in favore di dal Datore di Lavoro di CP_3 Parte_1
fino al collocamento a riposo di quest'ultimo (che avverrà nel mese di ottobre 2026);
- Dal mese di novembre 2026, il padre provvederà a personalmente versare, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al figlio , il CP_3 contributo al mantenimento ordinario di quest'ultimo, se ed in quanto ancora dovuto, fermo il diritto del sig. a proporre eventuale ricorso per la modifica delle Parte_1
condizioni di mantenimento del figlio allorquando verranno meno i CP_3
presupposti di legge per la prosecuzione dell'obbligo di contribuzione.
Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio dell'11.9.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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